N. 125 ORDINANZA 3 - 5 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Trattamento economico - Riduzione nella misura del
  5 per cento per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura
  del 10 per cento per le retribuzioni  oltre  i  150.000  euro,  nel
  periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Disposizione gia'
  dichiarata incostituzionale - Questione divenuta priva di oggetto -
  Manifesta inammissibilita'. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  (convertito  nella  legge  30
  luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 36, 53, 101 e 104. 
(GU n.24 del 12-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per  il
Veneto nel procedimento vertente  tra  Bruni  Bruno  ed  altri  e  il
Ministero della giustizia ed altri, con ordinanza del 28 luglio 2012,
iscritta al n. 220 del registro ordinanze  2012  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  41,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del 24  aprile  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
con ordinanza del 28 luglio 2012, ha sollevato, in  riferimento  agli
articoli 3, 36, 53,  101  e  104  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'articolo   9,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    che il rimettente e' investito di ricorsi proposti da  magistrati
ordinari e censura  l'art.  9,  comma  2,  il  quale,  piuttosto  che
caratterizzarsi come una  riduzione  stipendiale  (melius,  come  una
riduzione dei  trattamenti  economici),  avrebbe  natura  tributaria,
ricorrendone i  due  elementi  fondamentali  dell'imposizione  di  un
sacrificio  economico  individuale  realizzata  attraverso  un   atto
autoritativo di carattere ablatorio, nonche' della  destinazione  del
gettito  scaturente  da  tale  ablazione  ad  integrare  la   finanza
pubblica; 
    che, a suo giudizio, la  disposizione  impugnata  violerebbe  gli
artt. 23 e 53 Cost., in quanto le decurtazioni previste, imponendo un
sacrificio economico individuale non "transeunte",  in  forza  di  un
atto autoritativo di carattere  ablatorio,  avente  la  finalita'  di
reperire risorse all'erario,  ed  avendo  quindi  natura  tributaria,
colpirebbe   solo   una   specifica   categoria   di    contribuenti,
indipendentemente dalla  capacita'  contributiva  complessiva,  cosi'
alterando il principio di progressivita' delle imposte; 
    che  risulterebbe  violato  anche   l'art.   3   Cost.,   perche'
determinerebbe   un'evidente   disparita'    di    trattamento    fra
contribuenti, nonche' gli artt. 101,  secondo  comma,  e  104,  primo
comma,  Cost.,  in  quanto  violerebbe  il  principio  per   cui   il
trattamento  economico  dei  magistrati  non  sarebbe  nella   libera
disponibilita'  del  potere  legislativo  o  del  potere   esecutivo,
trattandosi di un aspetto essenziale per  l'attuazione  del  precetto
costituzionale dell'indipendenza della magistratura; 
    che, infine, la disposizione impugnata si porrebbe  in  contrasto
con l'art. 36 della Costituzione, in quanto violerebbe  il  principio
costituzionale di proporzionalita' e adeguatezza della  retribuzione,
mediante un provvedimento a carattere continuativo e  sostanzialmente
stabile. 
    Considerato  che  il   rimettente   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, in relazione agli interventi  normativi
che riguardano i magistrati ricorrenti nel giudizio a quo; 
    che questa Corte, con la sentenza n.  223  del  2012,  successiva
alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ha  gia'  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n.  78
del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal  1°  gennaio
2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti  economici  complessivi
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge
di contabilita' e finanza pubblica), superiori a  90.000  euro  lordi
annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo
fino a 150.000 euro, nonche' del 10% per la parte  eccedente  150.000
euro; 
    che,  dunque,   la   questione   va   dichiarata   manifestamente
inammissibile, essendo divenuta priva di oggetto. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'articolo   9,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36,  53,  101,  104  della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per  il  Veneto,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI