N. 134 SENTENZA 3 - 7 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Intervento in  giudizio  -  Associazione  Nazionale  Industriali  Gas
  (ANIGAS)  -  Soggetto   estraneo   al   giudizio   incidentale   di
  legittimita' costituzionale e che non e' portatore di un  interesse
  qualificato inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al  rapporto
  sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilita' dell'intervento. 
- Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, art. 24, comma 4. 
-   
Appalti  pubblici  -  Gare  per   l'affidamento   del   servizio   di
  distribuzione di gas naturale - Disciplina del cosiddetto  "sistema
  ambiti" configurato dall'art. 46-bis del decreto-legge n.  159  del
  2007 - Previsione che,  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del
  decreto legislativo censurato, le gare siano effettuate  unicamente
  con  riferimento  agli  ambiti  territoriali  minimi  di  cui  alla
  predetta disciplina - Asserita mancanza di copertura nei principi e
  criteri della legge  delega  -  Insussistenza  -  Coerenza  con  le
  finalita' indicate dal legislatore delegante della promozione della
  concorrenza,   dell'efficiente   funzionamento   del   mercato   e,
  specificamente,  di  un  dimensionamento  della  distribuzione  che
  favorisca l'aggregazione delle piccole  imprese  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, art. 24, comma 4. 
- Costituzione, art. 76. 
(GU n.24 del 12-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  24,
comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93  (Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche'  abrogazione  delle  direttive  2003/54/CE   e   2003/55/CE),
promossi dal Tribunale amministrativo  regionale  per  la  Lombardia,
sede  di  Milano,  con  ordinanze  del  17  e   15   febbraio   2012,
rispettivamente iscritte ai numeri 110 e 115 del  registro  ordinanze
2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 23
e 24, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visti gli atti di costituzione di Enel Rete Gas S.p.a., anche  in
qualita' di incorporante di 2iGas Infrastruttura Italiana Gas s.r.l.,
nonche'  gli   atti   di   intervento   dell'Associazione   Nazionale
Industriali Gas (ANIGAS) e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  23  aprile  2013  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    uditi gli  avvocati  Federico  Sorrentino  per  ANIGAS,  Giuseppe
Franco Ferrari per Enel Rete Gas S.p.a., quale incorporante di  2iGas
Infrastruttura Italiana Gas s.r.l., Giuseppe De Vergottini  per  Enel
Rete Gas S.p.a. e  l'avvocato  dello  Stato  Giacomo  Aiello  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 17 febbraio 2012  (reg.  ord.  n.  110  del
2012), il Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede di  Milano,
ha sollevato, in  riferimento  all'articolo  76  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma  4,  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas  naturale  e  ad  una
procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), nella parte in cui  prevede
che, a  far  data  dalla  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo (29 giugno 2011), le gare per l'affidamento del  servizio
di distribuzione di  gas  naturale  sono  effettuate  unicamente  per
ambiti  territoriali  di  cui   all'art.   46-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e equita' sociale), convertito
in legge, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  29  novembre
2007, n. 222. 
    1.1.- Dinanzi al rimettente pende il giudizio introdotto da 2iGas
Infrastruttura Italiana  Gas  s.r.l.  nei  confronti  del  Comune  di
Pregnana Milanese, avente ad oggetto l'annullamento del bando di gara
della procedura di affidamento in concessione del  servizio  pubblico
di distribuzione del gas metano, nel territorio del predetto  Comune,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  in  data  2
luglio 2011 e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  in
data  4  luglio  2011,  nonche'  degli  altri  atti  o  provvedimenti
preordinati, consequenziali o comunque connessi. 
    Il  TAR  riferisce  che  la  societa'  ricorrente,   allo   stato
concessionaria del servizio in virtu'  di  un  risalente  affidamento
disposto senza gara,  ha  anche  formulato  domanda  di  risarcimento
danni. 
    Secondo la  stessa  ricorrente,  l'Amministrazione  comunale  non
avrebbe potuto indire la gara in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma
4, del d.lgs. n. 93 del 2011,  non  si  puo'  procedere  a  gara  nel
settore della distribuzione del gas fino a quando non siano  divenuti
operativi gli ambiti territoriali di cui all'art.  46-bis,  comma  2,
del d.l. n. 159 del 2007. 
    Il giudizio principale, precisa il TAR, verte  quindi  unicamente
sulla violazione della norma  citata  da  parte  dell'Amministrazione
comunale resistente. 
    1.2.- Il giudice a quo svolge un lunga premessa  per  ricostruire
il quadro  normativo  al  cui  interno  si  colloca  la  disposizione
indicata, evidenziando come a tutt'oggi  la  normativa  di  base  per
l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale
sia contenuta negli artt. 14 e 15 del decreto legislativo  23  maggio
2000, n. 164  (Attuazione  della  direttiva  98/30/CE  recante  norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), che  prevedono  l'obbligo  di
procedere a gara ed i termini entro i  quali  porre  in  essere  tale
attivita', anche nell'ambito del regime di transizione riguardante le
concessioni in vigore. I termini per  l'adeguamento  del  sistema  ai
principi fissati con il d.lgs. n. 164 del 2000 sono stati piu'  volte
prorogati, sicche' solo a partire dal 31 dicembre 2010 il servizio di
distribuzione di gas naturale avrebbe dovuto essere affidato mediante
procedura ad evidenza pubblica, salva l'ipotesi contemplata nel comma
9 del medesimo art. 15 (peraltro estranea alla fattispecie in esame). 
    Il rimettente prosegue richiamando l'art. 46-bis del d.l. n.  159
del  2007,  che  consente  lo  svolgimento  delle  gare   a   livello
sovracomunale, con riguardo ad ambiti territoriali minimi riferiti  a
bacini  ottimali  di  utenza,  selezionati  in  base  a  criteri   di
efficienza e riduzione dei costi. La citata disposizione  ha  infatti
previsto l'emanazione, entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della
relativa legge di conversione, di decreti interministeriali aventi ad
oggetto sia la fissazione dei criteri di gara e di valutazione  delle
offerte, sia l'individuazione degli ambiti territoriali minimi. Si e'
ritenuto  pertanto  che,  fino   all'approvazione   della   normativa
secondaria sopra indicata, rimanesse integra la potesta'  dei  Comuni
di bandire la gara  limitatamente  al  proprio  territorio  (TAR  per
l'Umbria, sentenza  13  gennaio  2011,  n.  1),  e  che  «il  ricorso
all'ambito   territoriale   minimo»   fosse   meramente   facoltativo
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 gennaio 2011, n. 2). 
    Il rimettente prosegue  evidenziando  che  la  definizione  degli
ambiti territoriali e' avvenuta soltanto con il decreto del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per  i  rapporti
con  le  Regioni  e  la  coesione  territoriale   19   gennaio   2011
(Determinazione  degli  ambiti   territoriali   nel   settore   della
distribuzione del gas naturale), entrato in vigore il 1° aprile 2011,
mentre con il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la  coesione
territoriale 18 ottobre  2011,  recante  «Determinazione  dei  Comuni
appartenenti  a  ciascun  ambito  territoriale  del   settore   della
distribuzione del gas naturale», successivo all'indizione della  gara
oggetto di impugnazione, e' stata completata la procedura  attraverso
l'aggregazione dei Comuni per ambito territoriale. 
    Con l'art. 3, comma 3, del d.m. 19 gennaio 2011 e' stato previsto
il divieto, per i Comuni, di indire gare individuali a partire dal 1°
aprile 2011. Secondo il rimettente  la  citata  disposizione  sarebbe
palesemente illegittima, nella parte  in  cui  ha  reso  obbligatorio
l'affidamento del  servizio  sulla  base  dei  bacini  ottimali,  con
previsione della sospensione delle gare  in  corso,  posto  che  tali
effetti sarebbero esclusi dal «combinato disposto dell'art. 46-bis da
un lato,  e  degli  artt.  14  e  15  del  d.lgs.  n.  164  del  2000
dall'altro».  In  ogni  caso,  poi,  la  disposizione   regolamentare
risulterebbe ininfluente nel giudizio a quo, in  quanto  «interamente
superata» dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del  2011,  entrato
in vigore il 29 giugno 2011, il quale prevede  che,  a  decorrere  da
tale data, gli enti locali effettuano le gare per  l'affidamento  del
servizio di distribuzione di gas naturale unicamente sulla base degli
ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, comma 2, del d.l. n.  159
del 2007. 
    1.3.- Il TAR motiva la rilevanza  della  questione  evidenziando,
innanzitutto, che l'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93  del  2011  e'
sicuramente applicabile, ratione temporis, alla procedura oggetto  di
impugnativa nel giudizio  principale,  e  che  da  tale  applicazione
deriverebbe l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti di
gara. 
    In  secondo  luogo,  la  predetta  norma  non  contrasta  con  il
principio comunitario di liberta' di concorrenza e  con  le  liberta'
fondamentali  garantite  dal  Trattato  per  l'Unione  europea  sulla
circolazione di lavoratori, servizi e capitali, come  eccepito  dalla
parte resistente. 
    Osserva in  proposito  il  giudice  a  quo  che  «una  temporanea
compressione nell'accesso al mercato, indotta da  scelte  legislative
giustificate  da  circostanze  oggettive,  quali  la  necessita'   di
rispettare i  principi  che  sono  parte  dell'ordinamento  giuridico
comunitario, e'  gia'  stata  ritenuta  compatibile  con  il  diritto
dell'Unione proprio nel settore della distribuzione del gas naturale»
(Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2008, in causa C-347/06). 
    Del resto, la stessa direttiva 2009/73/CE  (Direttiva  13  luglio
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a  norme  comuni
per il mercato interno del gas naturale e  che  abroga  la  direttiva
2003/55/CE) persegue l'obiettivo di garantire maggiore  efficienza  e
piu' elevati livelli  di  servizio  (primo  considerando),  incidendo
sugli obblighi relativi al  pubblico  servizio  e  sulla  tutela  del
consumatore (art. 3). 
    Il segnalato profilo di contrasto  con  i  principi  del  diritto
dell'Unione europea sarebbe semmai riscontrabile nei termini indicati
dall'Allegato 1 al d.m. n. 226 del 2011, che sono tali da  consentire
il congelamento delle gare fino a 49  mesi  in  alcune  Province,  ma
sicuramente non e' ascrivibile all'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93
del 2011, con il quale si e' introdotto un blocco per il  futuro,  da
risolvere in tempi rapidi, con salvezza delle procedure  di  evidenza
pubblica gia' avviate. 
    Pertanto, a parere del  rimettente,  la  citata  norma  non  puo'
essere ne' disapplicata ne' denunciata per violazione dell'art.  117,
primo comma, Cost., apparendo, piuttosto, illegittima  per  contrasto
con  l'art.  76,  Cost.,  come  in  subordine  eccepito  dalla  parte
resistente. 
    1.3.1.- Ancora in punto di  rilevanza  della  questione,  il  TAR
precisa che il richiamato art. 3, comma 3, del d.m. 19 gennaio  2011,
che gia' aveva previsto il blocco delle procedure di  affidamento  in
attesa dell'entrata in funzione  degli  ambiti  territoriali  minimi,
«non solo non potrebbe rivivere per  effetto  della  declaratoria  di
incostituzionalita'  di  una  disposizione  che  non  ha  per   unica
previsione l'abrogazione del D.M. in questione, ma in ogni  caso,  in
tale denegata ipotesi,  verrebbe  disapplicato  d'ufficio  da  questo
Tribunale, posto che si tratta di disposizione  regolamentare  contra
legem (Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 2010)». 
    Il rimettente segnala, infine, la sopravvenienza dell'art. 25 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture ne la  competitivita'),
in  corso  di  conversione  in  legge  al  momento  della   redazione
dell'ordinanza di rimessione. 
    La disposizione indicata introduce, per tutti i servizi  pubblici
locali, l'obbligo di indire le gare  di  affidamento  sulla  base  di
ambiti  territoriali  ottimali,  demandando  alle  Regioni  ed   alle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  la  relativa  disciplina
organizzativa, da emanarsi entro il 30 giugno 2012. 
    Il TAR assume di non  essere  tenuto  a  prendere  posizione  sul
rapporto intercorrente tra il citato  ius  superveniens  e  la  norma
censurata,  in  particolare   sul   carattere   di   specialita'   di
quest'ultima, osservando come, se anche l'art. 25 del d.l. n.  1  del
2012 fosse convertito in  legge  ed  abrogasse  la  norma  censurata,
questa continuerebbe a «costituire  la  disposizione  normativa  alla
luce della  quale  giudicare  della  legittimita'  di  una  procedura
concorsuale bandita anteriormente all'emanazione del decreto-legge in
questione, anche con riferimento ai profili risarcitori  dedotti  nel
processo principale». 
    1.4.- Quanto alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione
sollevata, il rimettente premette di porre a fondamento delle proprie
decisioni «la  pur  presente  giurisprudenza  costituzionale  che  si
oppone piu' recisamente a che il Governo  divenga  un  autonomo  polo
normativo, capace non solo di completare le scelte  del  legislatore,
pur senza limitarsi ad una mera scansione  linguistica  delle  stesse
(cio'  che  e'  senza  dubbio  attribuzione  che  connota  il  potere
delegato), ma anche  di  approfittarne  per  compierne  di  nuove  ed
autonome, senza un diretto ed inequivoco collegamento  con  l'oggetto
della delega, e senza che esse siano uno sviluppo dei principi e  dei
criteri direttivi ivi indicati». 
    E'  richiamata  la  sentenza  n.  158  del   1985   della   Corte
costituzionale, nella quale si  trova  affermato  che  «la  norma  di
delega non deve contenere  enunciazioni  troppo  generiche  o  troppo
generali,  riferibili  indistintamente  ad  ambiti  vastissimi  della
normazione oppure enunciazioni di finalita', inidonee o insufficienti
ad indirizzare l'attivita' normativa del  legislatore  delegato».  In
presenza di clausole generiche, precisa il rimettente, diventa dovere
dell'interprete fornire un'esegesi restrittiva. 
    1.4.1.- Conclusa la premessa, il  TAR  si  sofferma  sulla  norma
oggetto, precisando che la stessa e' stata introdotta  in  attuazione
della delega conferita con l'art. 17, comma 4, della legge  4  giugno
2010, n. 96 (Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2009),  ove  sono  enunciati  i  principi  ed  i  criteri
direttivi per l'attuazione della  direttiva  2009/73/CE  relativa  al
mercato del gas naturale. 
    Come in tutti i casi  di  attuazione  di  direttive  comunitarie,
prosegue il rimettente, i criteri di esercizio della  delega  possono
desumersi  direttamente  dalla  normativa  dell'Unione  europea   (e'
richiamata la sentenza n. 383 del 1998 della  Corte  costituzionale),
fermo restando che il rapporto tra direttiva  e  decreto  legislativo
non puo' che essere governato dagli stessi principi che connotano  la
relazione tra legge di delega e decreto delegato, e che la  normativa
comunitaria, per  fare  le  veci  della  legge,  deve  rispondere  ai
medesimi standard indicati dall'art. 76 Cost.,  con  riferimento  sia
alla definizione dell'oggetto, sia all'enunciazione dei principi.  In
caso contrario, la legge di  delega  e'  tenuta  a  specificare  tali
requisiti, per rendere possibile l'attuazione della direttiva. 
    Nella specie, pur recando la direttiva  2009/73/CE  l'indicazione
di taluni obiettivi che possono porsi in  relazione  con  il  sistema
degli  ambiti  territoriali  minimi   (in   particolare,   il   primo
considerando invita a perseguire l'efficienza del sistema,  i  prezzi
competitivi e un piu' elevato livello di servizio, e l'art. 3,  comma
8, promuove l'efficienza energetica e l'ottimizzazione del servizio),
tuttavia, si tratterebbe di formule linguistiche aperte, di carattere
programmatico,  che  non  potrebbero   giustificare   un   intervento
peculiare di ristrutturazione  del  servizio  attraverso  gli  ambiti
territoriali minimi, tanto meno rendendo obbligatorio, per  gli  enti
locali, l'affidamento del servizio sulla  base  dei  predetti  ambiti
territoriali, con il connesso blocco temporaneo delle gare. 
    Non si potrebbe arrivare a conclusioni diverse neppure esaminando
le norme della  direttiva  in  tema  di  attivita'  di  distribuzione
(articoli 24-29). 
    In  realta',  nessuna  disposizione  della  direttiva  2009/73/CE
riguarda la scelta, da parte degli  Stati  membri,  della  dimensione
territoriale di affidamento del servizio, mentre sono perseguiti, con
norme puntuali, altri obiettivi, in particolare la separazione  delle
reti di distribuzione dalle attivita' di produzione  e  fornitura  di
gas (considerando n. 25), che e' poi la  ragione  della  sostituzione
della precedente direttiva 2003/55/CE. 
    In conclusione, la norma censurata non troverebbe  fondamento  in
alcuna «adeguata disposizione comunitaria». 
    1.4.2.- Il rimettente esclude  che  allo  scopo  siano  utilmente
invocabili i criteri direttivi generali contenuti nell'art.  2  della
legge di delega n. 96 del  2010,  in  quanto  soltanto  specificativi
delle modalita' con cui  il  Governo  puo'  intervenire  nei  settori
indicati   dalle   disposizioni   successive,   ma   non   definitori
dell'oggetto della delega. 
    Anche la previsione contenuta nella lettera b) del citato art. 2,
che consente la modificazione della vigente normativa di settore, per
un verso non autorizzerebbe  l'esercizio  della  delega  sul  sistema
degli ambiti territoriali minimi, e, per altro  verso,  permetterebbe
le sole modificazioni necessarie al coordinamento con  la  disciplina
dettata dal Governo in attuazione di altra parte della delega. 
    Il rimettente esamina quindi l'art. 17, comma 4, della  legge  di
delega, rilevando l'assenza di previsioni che definiscano gli  ambiti
territoriali come oggetto dell'attivita'  normativa  del  legislatore
delegato. Le lettere f) e q) del citato art. 17, comma 4,  richiamano
le finalita' di efficienza, in riferimento pero' a  contesti  diversi
o, comunque, senza specificazioni in grado  di  definire  il  livello
territoriale di affidamento del servizio. 
    Nella  prospettiva  indicata  in  premessa,  una  interpretazione
costituzionalmente orientata dei  citati  principi  e  criteri  della
delega dovrebbe portare ad escludere  che  quelli  appena  richiamati
abbiano ad oggetto i bacini ottimali. 
    Secondo il rimettente, l'unica disposizione  che  parrebbe  avere
attinenza con il tema in esame si rinviene nella lettera s) dell'art.
17, comma 4, della legge n. 96 del 2010, che autorizza il legislatore
delegato   a   «rimuovere   gli   ostacoli   di    tipo    normativo»
all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del  gas,  ma
in realta' neppure questa si attaglierebbe al contenuto dell'art. 24,
comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, risultando perfino  in  contrasto
con esso. 
    Il TAR sottolinea come l'intervento legislativo sul sistema degli
ambiti territoriali minimi sia  espressione  di  scelte  in  tema  di
assetto del mercato del gas naturale e di  esercizio  della  funzione
amministrativa  correlata   alla   distribuzione   dell'energia   che
travalicano la sola prospettiva dell'aggregazione delle  imprese  del
settore distributivo.  Essa  infatti  si  ripercuoterebbe  su  ambiti
materiali diversi, in parte di competenza regionale (energia, servizi
pubblici locali), con impatto sull'azione degli  enti  locali  e  sul
regime di gara, senza considerare che, nel  rendere  obbligatori  gli
ambiti territoriali, il legislatore delegato  avrebbe  invertito  una
scelta  legislativa  contraria,  che  il  delegante  non  ha   inteso
abrogare, considerata la «perdurante vigenza dell'art. 46-bis». 
    Tutti gli elementi fin qui enucleati indurrebbero a ritenere  che
la delega, interpretata in senso  conforme  alla  Costituzione  e  al
diritto dell'Unione europea,  non  avesse  per  oggetto  l'intervento
sugli ambiti ottimali. 
    Una indiretta conferma della tesi esposta si ricaverebbe  proprio
dal sopravvenuto art. 25  del  d.l.  n.  1  del  2012,  in  corso  di
conversione in legge, con il quale, mentre si rende obbligatorio  dal
30 giugno 2012 l'affidamento dei servizi pubblici locali  per  bacini
ottimali, si attribuisce alle Regioni e  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano il compito di  organizzare  anche  normativamente
gli ambiti territoriali. 
    Il   rimettente   richiama,   infine,   il   dibattuto   problema
dell'autonomia concettuale,  nell'ambito  del  sistema  della  delega
legislativa, del requisito dell'«oggetto»  rispetto  all'enunciazione
dei principi  e  criteri  direttivi,  precisando  che  questi  ultimi
possono indicare una finalita' e  prescrivere,  in  termini  ampi,  a
quali  norme  debba  conformarsi  l'attivita'  di   riempimento   del
legislatore delegato, ma la delega deve  selezionare  con  precisione
l'ambito materiale di riferimento. 
    Nel caso in esame, oggetto della delega  era  l'attuazione  della
direttiva  2009/73/CE,  e  tale  oggetto  non  consentiva  «in   modo
sufficientemente definito la ricomprensione del livello  dimensionale
del servizio di distribuzione del gas naturale». 
    1.4.3.- Il rimettente esamina, quindi, il contenuto della  delega
nella parte in cui la stessa prevede che l'obiettivo di  aggregazione
delle piccole imprese  del  settore  debba  essere  perseguito  anche
attraverso la rimozione di ostacoli fattuali o normativi, ed  osserva
che lo svolgimento delle gare a livello comunale, anziche' per ambiti
territoriali   minimi,   non   costituisce   affatto   un    ostacolo
all'aggregazione,  essendo  evidente  che  «un  operatore  di  larghe
dimensioni ben potra' competere anche  su  una  porzione  ridotta  di
territorio». 
    In ogni caso, la rimozione degli ostacoli alla  realizzazione  di
un  certo  effetto  non  autorizzerebbe  a   rendere   tale   effetto
obbligatorio: lo spirito della legge delega, anche  alla  luce  delle
espressioni   utilizzate,   andrebbe   inteso   nel    senso    della
incentivazione, e non dell'imposizione, del processo di  aggregazione
delle piccole imprese, in termini non dissimili  da  quanto  previsto
nell'ancora vigente art. 46-bis del d.l. n.  159  del  2007,  con  il
quale la norma delegata e' tenuta ad armonizzarsi. 
    1.5.- Conclusivamente, il rimettente  si  sofferma  sulla  genesi
della norma censurata, evidenziando che l'art.  24  dello  schema  di
decreto legislativo trasmesso, in data 3 marzo 2011, dal  Governo  al
Presidente del Senato  della  Repubblica,  affinche'  fosse  reso  il
parere richiesto dalla legge di delega,  si  componeva  di  soli  due
commi, nei quali non vi era  alcuna  previsione  in  tema  di  ambiti
territoriali minimi. 
    La relazione illustrativa dello  schema  di  decreto  legislativo
faceva riferimento alla  sola  necessita'  di  dare  attuazione  alla
direttiva 2009/73/CE e di adeguare l'ordinamento  ad  ulteriori  atti
normativi dell'U.E. 
    Il comma 4 dell'art. 24 non risulta inserito  neppure  nel  testo
sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni, reso in data  28
aprile 2011, sicche' sarebbe di tutta evidenza che  l'intervento  sui
bacini ottimali sia stato deciso all'ultimo momento dal Governo. 
    A riprova dell'estraneita' rispetto alla delega, il  TAR  ricorda
che il Governo aveva gia' provveduto a rendere obbligatori gli ambiti
territoriali minimi e a sospendere le gare  in  corso,  con  il  gia'
richiamato decreto ministeriale 19  gennaio  2011,  a  proposito  del
quale era subito  sorto  un  contenzioso  destinato  a  sicuro  esito
positivo. 
    Cio' avvalorerebbe l'ipotesi che lo  stesso  Governo  non  avesse
ritenuto fin da subito che  i  bacini  ottimali  fossero  oggetto  di
delega, e che abbia deciso di inserire la  corrispondente  previsione
solo all'ultimo momento. 
    L'insieme degli elementi rappresentati, a fronte della  specifica
eccezione di illegittimita'  costituzionale  per  difetto  di  delega
proposta dalla parte resistente,  appare  al  rimettente  «senz'altro
tale   da   raggiungere   quella   soglia   di   dubbio   circa    la
costituzionalita' dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93  del  2011,
che rende doveroso investire il giudice costituzionale della relativa
questione, in riferimento all'art. 76 Cost.». 
    2.- Con atto depositato il 26  giugno  2012,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso  per  la
manifesta infondatezza della questione. 
    2.1.-  La  difesa  statale  reputa  fuorviante  l'interpretazione
dell'art. 46-bis del d.l. n. 159 del  2007  fornita  dal  rimettente,
secondo cui la citata disposizione,  che  prevede  la  facoltativita'
dello svolgimento delle  gare  per  ambiti  territoriali  minimi,  in
quanto non abrogata dal legislatore delegante, manterrebbe intatto il
suo significato, consentendo ancora oggi la indizione di gare su base
territoriale comunale. 
    In realta',  con  l'art.  46-bis,  il  legislatore  del  2007  ha
demandato ai Ministri dello  sviluppo  economico  e  per  gli  affari
regionali e le  autonomie  locali,  su  proposta  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, e sentita la Conferenza  unificata,  di
individuare gli ambiti territoriali minimi per lo  svolgimento  delle
gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale. 
    In tale contesto, il riferimento ai bacini ottimali di utenza, da
identificare in base a criteri di efficienza e riduzione  dei  costi,
costituiva il criterio d'indirizzo per la determinazione degli ambiti
territoriali minimi. Con tale ultima locuzione,  il  legislatore  del
2007 avrebbe indicato un limite territoriale minimo, non suscettibile
di ulteriori frazionamenti, di modo che, una volta  individuati  tali
ambiti,  non  fosse  piu'  consentita   l'indizione   di   gare   per
l'affidamento  del  servizio  riferite  a  ripartizioni  territoriali
inferiori (quali sono i territori dei singoli Comuni). 
    2.1.1.- La difesa statale si sofferma poi sul contenuto dell'art.
25 del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n.  27,  in  epoca  successiva
alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, evidenziando che  il
rimettente,  dopo  aver  esaminato  la   norma   sopravvenuta   nella
formulazione antecedente alla conversione in legge,  ha  ritenuto  di
non doversi esprimere sul rapporto tra  la  citata  previsione  e  la
norma censurata, per due ordini  di  motivi:  la  legittimita'  della
procedura di gara oggetto del giudizio a quo, in quanto indetta prima
dell'emanazione dell'art. 25 del d.l. n. 1 del 2012, sarebbe regolata
dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011; inoltre,  la  norma
sopravvenuta  non  avrebbe  previsto  la  proroga  delle  concessioni
scadute, sicche' tutte le procedure  avviate  prima  dell'entrata  in
vigore del d.l. n. 1 del 2012, continuerebbero ad essere disciplinate
dalla norma censurata. 
    Tale impostazione non sarebbe condivisibile, in quanto l'art.  25
del d.l. n. 1 del 2012, nel testo convertito in  legge,  ha  disposto
che «[...] e' fatta salva l'organizzazione dei  servizi  pubblici  di
settore in ambiti o bacini territoriali  ottimali  gia'  prevista  in
attuazione di specifiche direttive europee  nonche'  ai  sensi  delle
discipline di settore vigenti». 
    Inoltre, il contenuto precettivo della disposizione  sopravvenuta
fornirebbe ulteriori elementi di valutazione della  delega  contenuta
nell'art. 17, comma 4, della legge n. 96 del  2010,  nella  direzione
opposta alla tesi del rimettente; in particolare, l'art. 25 del  d.l.
n. 1 del 2012 avrebbe sancito non soltanto la salvezza degli  effetti
della disciplina contenuta nel censurato art. 24, comma 4, del d.lgs.
n. 93 del 2011, «ma anche la conservazione del  contenuto  precettivo
del medesimo art. 24 [...]». 
    Del resto, se anche non si volesse attribuire all'art. 25  citato
la  rilevata  funzione  di  interpretazione  autentica,  non  sarebbe
dubitabile che il riferimento all'organizzazione dei servizi pubblici
locali  di  settore  in  ambiti  o   bacini   territoriali   ottimali
comporterebbe,  in  ipotesi   di   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale  della  norma   censurata,   la   reviviscenza   della
disciplina dettata dalla predetta norma. 
    La   previsione   dell'obbligatorieta'   delle   gare   su   base
territoriale ottimale, introdotta  dalla  disposizione  sopravvenuta,
assumerebbe una precisa connotazione  interpretativa  anche  riguardo
all'art. 46-bis del  d.l.  n.  159  del  2007,  nel  senso  che,  pur
ritenendo quest'ultima disposizione ancora  vigente,  in  virtu'  del
rapporto  di  specialita',  essa  sarebbe  rivolta  a   favorire   ed
incentivare l'aggregazione tra piu' ambiti territoriali minimi, posto
che  l'obbligatorieta'  dello  svolgimento  delle  gare  per   ambiti
territoriali minimi non sarebbe piu' derogabile in minus. 
    2.2.- L'Avvocatura procede all'esame della  legge  di  delega,  e
specificamente dei principi e criteri dettati dall'art. 17, comma  4,
della legge  n.  96  del  2010,  evidenziando  come  gli  stessi,  in
attuazione  della  direttiva   2009/73/CE,   siano   finalizzati   ad
assicurare una gestione del servizio di distribuzione di gas naturale
secondo i criteri di efficienza e  riduzione  dei  costi  dell'intero
sistema, favorendo il processo di liberalizzazione  del  mercato  del
gas naturale a vantaggio del consumatore. 
    Nel settore in esame, come rilevato dall'Autorita' garante  della
concorrenza e del mercato, la concorrenza si  realizza  nel  segmento
che  riguarda  la  vendita  del  gas,  nel  quale  sono  presenti,  e
costituiscono altrettanti fattori di ostacolo  alla  concorrenza,  un
numero  elevato  di  distributori,  situazioni  di  commistione   tra
venditori e distributori, e un numero  elevato  di  concessioni,  con
differenti discipline. 
    L'obbligatorieta' dell'affidamento con gare  indette  per  ambiti
territoriali minimi sarebbe  strumentale  alla  liberalizzazione  del
mercato di riferimento, nella misura in cui  razionalizza  i  servizi
della rete di distribuzione e riduce le commistioni tra  distributori
e venditori. 
    Con  riferimento,  poi,  alla  contestata  "genesi"  della  norma
censurata, il rimettente avrebbe omesso di considerare che la  stessa
e' stata introdotta per dare seguito alla  condizione  prevista  alla
lettera i) del parere sullo schema di  decreto  legislativo  espresso
dalla X Commissione, Attivita' produttive, commercio e turismo  della
Camera dei deputati. 
    2.2.1.- La difesa statale evidenzia  le  ricadute  dell'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma  censurata,
in  termini  di  arretramento  del  sistema,  che   continuerebbe   a
consentire affidamenti anche a piccoli distributori, con  conseguente
mantenimento di elevati costi di gestione a carico degli utenti, e in
assenza di criteri di gara, giacche' il d.m. 12  novembre  2011,  che
contiene il regolamento sui  criteri  di  gara,  e'  stato  formulato
avendo riguardo alle gare d'ambito, e dunque non potrebbe valere  per
le gare indette su base comunale. 
    In queste ultime, invero, il criterio prevalentemente  utilizzato
e' quello  del  «massimo  canone  offerto»,  anziche'  del  piano  di
sviluppo  della  rete   e   del   miglioramento   dell'efficienza   e
dell'efficacia del servizi, con conseguenti effetti negativi sia  per
le imprese di distribuzione sia per gli utenti. Quanto alle  imprese,
la difesa statale sottolinea che, essendo  la  distribuzione  di  gas
naturale attivita' regolata,  la  cui  remunerazione  e'  determinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas,  il  criterio  di
assegnazione che fa riferimento al  solo  canone  ha  dato  luogo  ad
aggiudicazioni  del  servizio  con  canoni   insostenibili   rispetto
all'attivita' del distributore, cui ha  fatto  seguito  l'inevitabile
contrazione  degli  investimenti  dello  stesso   distributore,   con
peggioramento  della  qualita'   del   servizio   sul   piano   della
manutenzione e sicurezza delle reti. 
    2.3.- Quanto al rapporto tra legge di delega e decreto  delegato,
la  difesa  statale  richiama  le   principali   affermazioni   della
giurisprudenza costituzionale sul tema, a partire  dalla  "necessaria
integrazione" della legge di delega  -  che  esprime  indicazioni  di
preferenze, interessi, indirizzi, aventi  valore  preliminare  -  con
l'atto di esercizio della delega (sentenza n. 91 del 1974), fino alle
ripetute  aperture  nel   senso   dell'emanazione   «di   norme   che
rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso,  un  completamento
delle scelte espresse dal legislatore», dovendosi  escludere  che  le
funzioni del delegato siano limitate alla mera scansione  linguistica
delle previsioni dettate dal delegante (sono citate  le  sentenze  n.
199 del 2003 e n. 308 del 2002). 
    Con riferimento alla portata del controllo di  costituzionalita',
la Corte costituzionale ha  affermato  che  oggetto  di  verifica  e'
soltanto la  difformita'  della  norma  delegata  rispetto  a  quella
delegante, non potendosi estendere alle scelte di merito compiute dal
legislatore  delegato  (sentenza  n.  198  del  1998).  L'ampiezza  e
l'elasticita' dei principi e dei criteri  direttivi  contenuti  nella
legge di delega varrebbero dunque a calibrare la discrezionalita' del
legislatore delegato e, al contempo,  la  profondita'  del  sindacato
della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 163 e  n.  126
del 2000, n. 355 e n. 237 del 1993; n. 259 e 250 del 1991). 
    Nel caso di specie, prosegue la  difesa  statale,  la  disciplina
dettata dalla norma  censurata  sarebbe  rispettosa  dei  principi  e
criteri non restrittivi fissati dalla legge delega n.  96  del  2010,
nonche' della ratio posta a fondamento  della  predetta  legge,  ne',
infine, sussisterebbe la lamentata  estraneita'  di  tale  disciplina
rispetto all'oggetto della delega. 
    La finalita' perseguita dalla legge  di  delega  e'  l'attuazione
della direttiva  2009/73/CE  relativa  al  mercato  interno  del  gas
naturale, con la previsione aggiuntiva del coordinamento con le norme
vigenti nel relativo settore, tra le quali l'art. 46-bis del d.l.  n.
159 del 2007. 
    L'istituto   degli   ambiti   territoriali   minimi,    esistente
nell'ordinamento dal 2007, e'  stato  regolamentato  dal  legislatore
delegato che ne ha previsto l'obbligatorieta', essendo tale soluzione
coerente con i principi e criteri direttivi  indicati  dall'art.  17,
comma 4, della legge di delega, e in particolare, con la promozione e
garanzia di efficiente funzionamento del mercato del gas (lettera f);
con  la  previsione  di  misure  che  garantiscano   trasparenza   ed
efficienza nel settore del  gas  naturale,  ottimizzandone  l'impiego
(lettera i); con la previsione di misure finalizzate a  garantire  un
equilibrio tra domanda ed offerta (lettera m); con la rimozione degli
ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione  delle
piccole imprese di distribuzione, per  favorirne  l'efficienza  e  la
terzieta' (lettera s). 
    Trattandosi poi di delega per l'adeguamento del diritto interno a
quello dell'Unione europea, la difesa statale evidenzia  che  occorre
avere riguardo  soprattutto  ai  principi  e  criteri  fissati  dalla
direttiva comunitaria (sono richiamate le sentenze n. 32 del  2005  e
n. 132 del 1996  della  Corte  costituzionale),  dal  cui  esame  non
emergerebbe alcun limite all'applicazione, nell'ordinamento  interno,
dell'obbligatorieta' degli ambiti territoriali minimi. 
    2.4.- A riprova della  legittimita'  costituzionale  della  norma
censurata, la difesa statale segnala  che  il  provvedimento  urgente
adottato dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2012 e in  corso  di
pubblicazione  al  momento  della  redazione  del  presente  atto  di
intervento (decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto  2012,  n.  134),  prevede
(all'art. 37) la salvezza sia delle disposizioni contenute  nell'art.
46-bis del d.l. n. 159 del 2007, sia degli  ambiti  di  distribuzione
determinati ai sensi della predetta disposizione, in  base  ai  quali
debbono essere espletate  le  gare  per  l'affidamento  del  relativo
servizio, in conformita' con quanto previsto dall'art. 24,  comma  4,
del d.lgs. n. 93 del 2011. 
    3.- Con atto depositato il 26 giugno 2012, si  e'  costituita  in
giudizio 2i Gas Infrastruttura Italiana Gas  s.r.l.,  ricorrente  nel
procedimento  principale,  ed  ha  chiesto  che  la   questione   sia
dichiarata inammissibile ovvero infondata. 
    3.1.- La difesa della parte privata ripercorre l'evoluzione della
normativa che ha  portato  alla  definizione  dei  cosiddetti  ambiti
territoriali minimi per l'affidamento del servizio  di  distribuzione
di gas naturale, a partire dall'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007,
con  il  quale  il  legislatore  aveva  optato  per  un  sistema   di
affidamento del servizio di distribuzione che avvenisse in  relazione
a realta' territoriali di estensione minima, soprattutto al  fine  di
contrastare la frammentazione delle gestioni. 
    Tale finalita' era stata gia' considerata dal d.lgs. n.  164  del
2000,  che  aveva   protratto   il   periodo   transitorio   per   il
raggiungimento di una dimensione minima  di  100.000  clienti  finali
ovvero di 100.000.000 di m3 di gas  distribuiti  all'anno  (art.  15,
comma 7, lettera b). 
    A distanza di anni, e'  intervenuto  il  d.m.  19  gennaio  2011,
pubblicato il 31 marzo 2011, che ha dato attuazione all'art.  46-bis,
individuando, nell'allegato 1,  gli  ambiti  territoriali  minimi  in
numero di 177, e che ha previsto, all'art. 3,  comma  3,  un  vero  e
proprio  blocco  delle  procedure  di  affidamento  indette  su  base
comunale. 
    Tale previsione e' stata poi superata dall'art. 24, comma 4,  del
d.lgs. n. 93 del 2011, che ha differito al 29 giugno 2011  il  blocco
delle gare indette su base diversa dagli ambiti territoriali minimi. 
    La pur breve  disamina  della  normativa  di  settore  renderebbe
chiaro, secondo la difesa della parte privata, che, contrariamente  a
quanto sostenuto dal rimettente, il cosiddetto "sistema  ambiti"  non
e' stato introdotto ex  novo  dalla  norma  censurata,  la  quale  si
sarebbe limitata a stabilire modalita' e tempistica del passaggio  al
nuovo regime di affidamento, come confermato  dal  richiamo  espresso
all'art. 46-bis. 
    La disposizione oggetto di censura  non  avrebbe  operato  alcuna
ristrutturazione   del   livello   dimensionale   del   servizio   di
distribuzione di gas naturale, gia' a suo tempo prefigurata dall'art.
46-bis. 
    3.2.- La difesa della parte privata sottolinea la  necessita'  di
leggere i principi e criteri direttivi della legge n. 96 del 2010  in
relazione al contesto normativo nel quale la stessa legge  di  delega
e' intervenuta, secondo  l'insegnamento  della  Corte  costituzionale
(sentenza n. 340 del 2007). 
    E' richiamato l'art. 17, comma 4, lettera f), della legge  n.  96
del 2010, che ha fissato l'obiettivo di «promuovere,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una concorrenza  effettiva  e
garantire l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
misure in favore della concorrenza con effetti analoghi  a  programmi
di cessione del gas». 
    La piena attuazione  del  «sistema  ambiti»  sarebbe  finalizzata
proprio a garantire il perseguimento degli obiettivi  indicati  nella
legge di delega, la' dove le  considerazioni  critiche  espresse  sul
punto dal rimettente sarebbero «del tutto generiche, aprioristiche  e
prive di qualsivoglia riscontro fattuale». 
    In particolare, risulterebbe infondata l'affermazione secondo cui
«l'espansione  della  scala  dimensionale  in  relazione  alla  quale
calibrare il bando di gara» sarebbe di per se' ostativa rispetto alla
tutela  della  concorrenza.  Sono  richiamati,  tra   l'altro,   dati
ministeriali  dai  quali  emerge  che   la   presenza   di   numerosi
distributori  con  meno  di  50.000  utenti  determina   inefficienze
gestionali, con ricadute sui costi del sevizio. 
    La delega contenuta nell'art. 17, comma 4, della legge n. 96  del
2010 prevedeva, inoltre, che gli obiettivi  di  efficienza  e  tutela
della  concorrenza  avrebbero   dovuto   essere   perseguiti   «anche
predisponendo misure in favore della concorrenza con effetti analoghi
a programmi di cessione del gas», e quindi non  limitava  affatto  il
campo di azione del Governo, come sostenuto dal  rimettente,  ma,  al
contrario,  consentiva  l'utilizzazione   di   strumenti   ulteriori.
Varrebbe,  nel  caso  di  specie,  quanto   affermato   dalla   Corte
costituzionale a proposito della non configurabilita' dell'eccesso di
delega quando il perseguimento degli obiettivi indicati  dalla  legge
«e' stato operato dal legislatore delegato scegliendo uno  dei  mezzi
possibili per realizzare la finalita'» (sentenza n. 351 del 2010). 
    Discorso  analogo  dovrebbe  essere  svolto  a  proposito   della
congruita' della  norma  censurata  con  il  criterio  indicato  alla
lettera i) dell'art. 17, comma 4,  secondo  cui  il  Governo  avrebbe
dovuto prevedere  «misure  che  assicurino  maggiore  trasparenza  ed
efficienza nel settore » di riferimento. 
    Il completamento del «sistema ambiti» sarebbe indirizzato proprio
ad assicurare l'efficienza del mercato della  distribuzione  del  gas
naturale. 
    La norma censurata sarebbe coerente anche con  la  previsione  di
cui alla lettera s) del citato art. 17, comma 4, delle  legge  n.  96
del 2010,  che  affida  al  Governo  il  compito  di  procedere  alla
«rimozione degli ostacoli, anche di tipo normativo,  al  processo  di
aggregazione delle piccole imprese di distribuzione del gas naturale,
per favorirne l'efficienza e la terzieta'». Non  sarebbe  dubitabile,
infatti, che il sistema degli ambiti  territoriali  minimi  favorisca
l'aggregazione delle piccole  imprese,  in  via  definitiva  o  anche
soltanto per le singole gare. 
    Quanto al perseguimento della terzieta' delle imprese del settore
della distribuzione, e' noto che, soprattutto nei Comuni  di  piccole
dimensioni, tra le imprese partecipanti alle gare  vi  siano  sovente
societa' interamente partecipate dalle singole stazioni appaltanti. 
    La difesa della societa' costituita richiama,  infine,  il  primo
considerando della direttiva  2009/73/CE,  che  invita  gli  Stati  a
perseguire efficienza,  prezzi  competitivi  e  livelli  maggiormente
elevati di servizio, e l'art. 3, comma 8, della  medesima  direttiva,
che promuove l'efficienza energetica e l'ottimizzazione del servizio.
Si tratterebbe di obiettivi alla cui realizzazione e' finalizzato  il
cosiddetto sistema ambiti, donde la evidente connessione della  norma
censurata con l'attuazione della direttiva. 
    4.- In prossimita' dell'udienza di  discussione,  Enel  Rete  Gas
S.p.a., in qualita' di incorporante  della  gia'  costituita  2i  Gas
Infrastruttura Italiana Gas s.r.l., ha depositato memoria nella quale
svolge ulteriori considerazioni nella direzione della declaratoria di
inammissibilita' ovvero di infondatezza della questione. 
    4.1.- Dopo aver ripercorso le argomentazioni sviluppate nell'atto
di costituzione  in  giudizio,  la  difesa  della  societa'  richiama
diffusamente la giurisprudenza costituzionale in  tema  di  sindacato
sull'esercizio della delega (ex plurimis, sentenze n. 98 del 2008, n.
341, n. 340 e n. 170 del 2007, n. 485 del 2005). 
    5.- Con ordinanza del 15 febbraio 2012  (reg.  ord.  n.  115  del
2012), il Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede di  Milano,
ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  76  Cost.,  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 4, del d.lgs.  n.  93
del 2011, nella parte in cui prevede che, a far data dalla entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo (29 giugno 2011), le gare per
l'affidamento del servizio di  distribuzione  di  gas  naturale  sono
effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis,
comma 2, del d.l. n. 159 del 2007. 
    5.1.- La questione e' identica a quella  sollevata  dal  medesimo
rimettente con l'ordinanza registrata al n. 110 del 2012, e  identici
sono gli argomenti svolti a sostegno, alla cui sintesi, contenuta nel
paragrafo 1, si  puo'  rinviare,  salvo  che  per  le  specificazioni
riguardanti il giudizio principale. 
    5.2.- Dinanzi al TAR pende il giudizio introdotto  da  Enel  Rete
Gas S.p.A. nei confronti del Comune di Corbetta,  avente  ad  oggetto
l'annullamento del bando di gara della procedura  di  affidamento  in
concessione del servizio pubblico di distribuzione  del  gas  metano,
nel  territorio  del  predetto  Comune,  pubblicato  sulla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 4  luglio  2011,  nonche'
degli  altri  atti  o  provvedimenti  preordinati,  consequenziali  o
comunque connessi. 
    Il rimettente  riferisce  che  la  stessa  societa',  allo  stato
concessionaria del servizio in virtu'  di  un  risalente  affidamento
disposto senza gara,  ha  anche  formulato  domanda  di  risarcimento
danni. 
    Secondo la societa' ricorrente,  l'Amministrazione  comunale  non
avrebbe potuto indire la gara, stante il disposto dell'art. 24, comma
4,  del  d.lgs.  n.  93   del   2011,   essendosi   anche   impegnata
contrattualmente, in data 15 dicembre 2010, a  non  bandire  la  gara
fino a quando non  fossero  stati  predisposti  i  cosiddetti  ambiti
territoriali. 
    Il Comune resistente, a sua volta, ha eccepito preliminarmente la
carenza di legittimazione attiva di Enel Rete Gas S.p.A.,  avendo  la
predetta societa' rinunciato, nel contratto stipulato il 15  dicembre
2010, ad impugnare l'indizione di nuova  gara  una  volta  che  fosse
spirato il termine della concessione (31 dicembre 2010). 
    Il  rimettente  argomenta  esaustivamente  sulla  non  fondatezza
dell'eccezione  preliminare,  e  conclude  affermando  che  «la  sola
censura in linea astratta  meritevole  di  accoglimento  verta  sulla
violazione dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011». 
    6.- Con atto depositato il  3  luglio  2012,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  che  ha  concluso  per
l'inammissibilita' ovvero per l'infondatezza della questione. 
    6.1.- Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce il  difetto
di rilevanza della questione.  Diversamente  da  quanto  opinato  dal
rimettente, per un verso, la moratoria delle procedure  di  gara,  in
attesa della determinazione degli  ambiti  territoriali  minimi,  era
gia' ricavabile dal quadro normativo  antecedente  alla  introduzione
della  norma  censurata,  e,  per  altro   verso,   la   disposizione
sopravvenuta, art. 25 del d.l. n. 1 del 2012, come  convertito  dalla
legge n. 27 del 2012, ne farebbe salva l'applicazione. 
    L'Avvocatura osserva come, con l'entrata in vigore  del  d.m.  12
novembre 2011, n. 226, recante il regolamento dei criteri di gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, e quindi
prima del deposito dell'ordinanza di rimessione, sia stato completato
il processo di attuazione dell'art. 46-bis, con  la  conseguenza  che
sarebbe venuta meno la possibilita' di  ritenere  legittime  le  gare
bandite senza riferimento  agli  ambiti  territoriali  minimi  e  non
ancora concluse con l'aggiudicazione. 
    In ogni caso, poi, se anche si  ritenesse  che  il  nuovo  quadro
normativo non costituisca parametro di legittimita' del bando oggetto
del giudizio principale, pubblicato nel luglio 2011, il  sopravvenuto
art. 25 del d.l. n. 1 del 2012, nella parte in cui  fa  espressamente
salva «l'organizzazione dei servizi pubblici  locali  di  settore  in
ambiti o bacini territoriali ottimali gia' prevista in attuazione  di
specifiche direttive europee nonche' ai  sensi  delle  discipline  di
settore vigenti», avrebbe «legificato» il d.m. 19 gennaio  2011,  che
all'art. 3, comma 3, gia' prevedeva il blocco delle gare  indette  al
di fuori del sistema ambiti, a decorrere dalla sua entrata in  vigore
(31 marzo 2011), con  la  conseguenza  che  sarebbe  venuta  meno  la
possibilita', per il rimettente, di disapplicare il  citato  art.  3,
comma 3. 
    Di qui l'irrilevanza della  questione,  posto  che  la  eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale della  norma  censurata
non avrebbe influenza sulla decisione del giudizio principale, ovvero
la carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione. 
    6.2.-  Nel  merito,  dopo   aver   richiamato   diffusamente   la
giurisprudenza costituzionale sul rapporto  tra  legge  di  delega  e
decreto delegato, la difesa statale osserva come, nel caso in  esame,
si debba considerare che il principio di organizzazione del  servizio
di distribuzione di gas  naturale  secondo  gli  ambiti  territoriali
minimi  fosse  gia'  in  vigore  nell'ordinamento  quando  e'   stata
introdotta la norma censurata, ragione per  cui  con  tale  norma  il
legislatore delegato non avrebbe fatto alcuna «scelta fondante», come
viceversa  sostenuto  dal  rimettente,  essendosi  limitata  a   dare
completamento a detto sistema. 
    La  stessa  norma  andrebbe  quindi  considerata  come   prodotto
dell'attivita'   di   fisiologico   riempimento   dello   spazio   di
discrezionalita' lasciato al Governo, in attuazione del principio  di
efficiente organizzazione del  mercato  della  distribuzione  di  gas
naturale, il quale  comporta,  tra  l'altro,  che  l'affidamento  del
servizio debba avvenire sulla base di ambiti ottimali minimi,  al  di
sotto dei quali si determinano diseconomie. 
    Il sopravvenuto art. 25 del d.l. n. 1 del 2012 , nel fornire  una
interpretazione autentica della delega contenuta nell'art. 17,  comma
4, della legge n. 96  del  2010,  avrebbe  confermato  che  la  norma
censurata e' perfettamente in linea con la volonta' del Parlamento. 
    L'Avvocatura contesta la lettura  dei  principi  contenuti  nella
direttiva 2009/73/CE operata dal  rimettente,  secondo  il  quale  la
norma censurata non potrebbe trovare fondamento su di essi, atteso il
carattere   programmatico   e   l'indeterminatezza   delle    formule
linguistiche utilizzate. 
    In realta', la scelta di rendere obbligatorie le gare per  ambiti
territoriali minimi non soltanto non contrasterebbe con la  direttiva
citata, ma  risulterebbe  pienamente  coerente  con  i  principi  ivi
enunciati, in particolare con il primo  considerando,  nel  quale  si
auspica una regolamentazione del mercato interno del gas al  fine  di
conseguire maggiore efficienza, prezzi  competitivi  e  piu'  elevati
livelli di servizio.  Non  si  potrebbe  dubitare,  infatti,  che  il
sistema  ambiti  rappresenti  una  condizione   imprescindibile   per
l'organizzazione di un efficiente servizio di distribuzione del  gas,
che garantisca prezzi competitivi e  migliori  livelli  di  servizio,
superando  le  diseconomie  e  le  inefficienze  che  inevitabilmente
derivano da una eccessiva parcellizzazione delle  concessioni  in  un
numero elevatissimo di Comuni. 
    7.- Con atto depositato il 2 luglio 2012, si e'  costituita  Enel
Rete Gas S.p.a., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata. 
    7.1.- La difesa della societa',  riservandosi  di  produrre  piu'
articolate deduzioni in prossimita' dell'udienza, ritiene che  l'art.
24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011 non violi sotto alcun  profilo
l'art. 76 Cost., come viceversa indicato dal rimettente, le cui  tesi
del resto sarebbero gia' state disattese in due successive  decisioni
del medesimo TAR Lombardia, sede di Brescia (sentenza n. 555  del  29
marzo 2012 e ordinanza n. 150, di pari data). 
    La norma censurata risulterebbe infatti rispettosa  dei  principi
fissati dalla legge di delega che mirano ad  assicurare  l'efficienza
del servizio, essendo a tale scopo  necessaria  la  razionalizzazione
degli  ambiti   territoriali,   all'interno   di   un   processo   di
ottimizzazione del tutto in  linea  con  gli  obiettivi  posti  dalla
normativa comunitaria e statale. 
    7.2.- La difesa  della  parte  privata  procede  all'esame  della
delega contenuta nell'art. 17, comma 4, della legge n. 96  del  2010,
evidenziando come  la  stessa  preveda,  tra  i  principi  e  criteri
direttivi,  quello  di  assicurare  l'efficienza   del   settore   di
riferimento, (sono richiamate in particolare le disposizioni  di  cui
alle lettere f, i,  q  ed  s  dell'art.  17,  comma  4),  trattandosi
peraltro di  obiettivo  che  discende  direttamente  dalla  direttiva
2009/73/CE (sono richiamati il primo considerando e l'art. 3). 
    I rilievi che precedono smentirebbero  la  tesi  del  rimettente,
tanto piu' se letti alla luce della giurisprudenza costituzionale sul
rapporto tra legge  di  delega  e  decreti  delegati,  ove  si  trova
ripetutamente  affermato  che  spetta  al  Governo   l'attivita'   di
completamento delle scelte del legislatore  delegante,  nel  rispetto
non solo della lettera ma della ratio della  legge  di  delega  (sono
richiamate le sentenze n. 230 del 2010 e n. 98 del 2008). 
    8.- Con atto depositato il  2  luglio  2012,  e'  intervenuta  in
giudizio l'Associazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS),  aderente
a Confindustria, per sostenere la  piena  conformita'  dell'art.  24,
comma 4, del d.lgs. n. 93 del  20911  al  dettato  costituzionale,  e
chiedere che la questione sia dichiarata non fondata. 
    9.- In prossimita' dell'udienza pubblica, le parti costituite  ed
intervenute hanno depositato memorie illustrative. 
    9.1.- Con atto depositato in data 28 marzo 2013,  Enel  Rete  Gas
S.p.a. ripercorre nuovamente l'evoluzione normativa  che,  a  partire
dalla previsione contenuta nell'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007,
ha  portato  alla  completa  attuazione  del  sistema  degli   ambiti
territoriali minimi, ed insiste per il rigetto della questione. 
    La difesa della societa' contesta che il rimettente  non  avrebbe
cercato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 24,  comma
4, del d.lgs. n. 93 del 2011, alla luce della evidente coerenza della
previsione con il  contesto  normativo  vigente,  sia  nazionale  sia
comunitario, in tema di disciplina concorrenziale del  mercato  della
distribuzione del gas naturale. 
    9.2.- Nella prospettiva della coerenza della norma censurata  con
le previsioni antecedenti e successive, la difesa della parte privata
richiama la Relazione annuale  svolta  dall'Autorita'  Garante  della
Concorrenza e del Mercato in data  31  marzo  2011,  nella  quale,  a
proposito  della  emanazione   del   d.m.   19   gennaio   2011,   di
individuazione   degli   ambiti   territoriali,   si   afferma    che
«l'emanazione di tale  decreto  si  inserisce  in  una  fase,  quella
attuale, nella quale sono giunte  a  scadenza  tutte  le  concessioni
affidate senza gara  esistenti  al  momento  dell'approvazione  della
legge di riforma del settore (decreto legislativo  n.  164/2000).  In
tale  quadro,  la  definizione  degli  ambiti  territoriali   minimi,
prevista dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222  ,  rappresentava  la
condicio sine qua non per lo svolgimento delle gare per l'affidamento
del servizio di distribuzione del gas». 
    La difesa di  Enel  rammenta  che  il  modello  organizzativo  di
gestione dei servizi per  ambiti  territoriali  sovracomunali  e'  da
tempo operante nel settore del servizio idrico integrato, ed e' stato
quindi adottato anche per il settore dei rifiuti. 
    Si rileva, inoltre, dalla stessa  difesa,  la  contraddittorieta'
delle argomentazioni utilizzate dal rimettente a sostegno  della  non
manifesta infondatezza della questione.  In  particolare,  dopo  aver
respinto il dubbio di compatibilita' della  norma  censurata  con  il
principio comunitario di concorrenza e con le  liberta'  fondamentali
garantite dal Trattato, sul rilievo della temporaneita' del  divieto,
ivi sancito, di procedere alle gare, il  rimettente  inspiegabilmente
reputa che lo stesso divieto violi la liberta' di concorrenza qual e'
disciplinata dal diritto nazionale. 
    E' richiamata in proposito la sentenza  n.  325  del  2010  della
Corte costituzionale, concernente la disciplina  di  affidamento  dei
servizi idrici e la definizione degli ambiti  ottimali  di  servizio,
nella quale tale disciplina e' stata  espressamente  ricondotta  alla
materia della tutela della concorrenza, con la  precisazione  che  la
nozione comunitaria di concorrenza  si  riflette  su  quella  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Si legge  ancora  nella  citata  sentenza  che  «tale  disciplina
[ambiti ottimali  di  servizio],  finalizzata  al  superamento  della
frammentazione della gestione  delle  risorse  idriche,  consente  la
razionalizzazione del mercato ed e' quindi  diretta  a  garantire  la
concorrenzialita' e l'efficienza del mercato stesso» (sono richiamate
anche le sentenze n. 142 e n. 29 del 2010, e n. 246 del 2009). 
    In conclusione, la  difesa  di  Enel  Rete  Gas  S.p.A.  richiama
diffusamente  la  giurisprudenza  costituzionale   sul   tema   della
formulazione della legge di  delega  e  dei  rapporti  tra  delega  e
decreti delegati. 
    10.- Con atto depositato il 29 marzo 2012, l'interveniente ANIGAS
ha ulteriormente argomentato nella prospettiva della  non  fondatezza
della questione. 
    11.- Con atto depositato in data 2 aprile 2013, la  difesa  dello
Stato  svolge  ulteriori  argomenti  in  punto  di  rilevanza   della
questione, segnalando la sopravvenienza dell'art. 37,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012. 
    La citata disposizione, successiva all'ordinanza  di  rimessione,
ha previsto che  «Sono  fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo
46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  in  materia  di
distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione  di  gas
determinati ai sensi del medesimo articolo,  in  base  a  cui  devono
essere  espletate  le  gare  per  l'affidamento   del   servizio   di
distribuzione gas in conformita' con l'art. 24, comma 4, del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93». 
    A parere  della  difesa  statale,  il  richiamo  agli  ambiti  di
distribuzione  previsti  dall'art.  46-bis  dimostrerebbe  «la  piena
legittimita' delle disposizioni contenute nei dd.mm. 19 gennaio  2011
e 18  ottobre  2011»,  costituendo  interpretazione  autentica  della
moratoria delle gare introdotta gia' con l'art. 46-bis  del  d.l.  n.
159 del 2007. 
    Di qui l'ulteriore conferma della  irrilevanza  della  questione,
apparendo peraltro necessario un riesame della rilevanza da parte del
rimettente, alla luce della sopravvenienza. 
    11.1.- Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato,  dopo  aver
nuovamente  evidenziato  che  la  norma  censurata  costituirebbe  il
fisiologico sviluppo  dei  principi  e  criteri  direttivi  contenuti
nell'art. 17, comma 4, lettere f), i), q) ed s), della  legge  n.  96
del 2010, sottolinea la imprescindibilita', ai fini  della  effettiva
riorganizzazione del settore della distribuzione di gas naturale, del
blocco  delle  gare,  in  attesa  della  definizione   degli   ambiti
territoriali  minimi.  Diversamente,  si   sarebbe   determinata   la
prosecuzione, per molti anni, di affidamenti su base comunale, con le
comprovate inefficienze e diseconomie che tale sistema produce. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con   due   ordinanze   di   identico   tenore,   deliberate
rispettivamente il 17 febbraio 2012 (reg. ord. n. 110 del 2012), e il
15  febbraio  2012  (reg.  ord.  n.  115  del  2012),  il   Tribunale
amministrativo per la Lombardia, sede di  Milano,  ha  sollevato,  in
riferimento  all'articolo  76  della   Costituzione,   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  comma  4,  del  decreto
legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  (Attuazione  delle  direttive
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas  naturale  e  ad  una
procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), nella parte in cui  prevede
che, a  far  data  dalla  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo (29 giugno 2011), le gare per l'affidamento del  servizio
di distribuzione di  gas  naturale  sono  effettuate  unicamente  per
ambiti  territoriali  di  cui   all'art.   46-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e equita' sociale), convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  della  legge  29  novembre
2007, n. 222. 
    1.1.- Secondo i rimettenti, la  norma  censurata,  introdotta  in
esecuzione della delega contenuta nella legge 4 giugno  2010,  n.  96
(Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2010), non troverebbe adeguata copertura nei  principi  e
criteri della predetta delega, e neppure  negli  obiettivi  posti  al
legislatore nazionale dalla direttiva 13 luglio 2009,  n.  2009/73/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  a  norme
comuni per il mercato interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la
direttiva 2003/55/CE), oggetto di attuazione. 
    1.2.-  In  entrambi  i  giudizi  principali  si   discute   della
legittimita' di gare per l'affidamento del servizio di  distribuzione
di gas naturale, indette  su  base  comunale,  con  bandi  pubblicati
successivamente alla data a partire dalla quale la norma censurata ha
stabilito il blocco degli affidamenti per ambiti territoriali diversi
da quelli fissati dall'art. 46-bis citato. A cio' consegue, ad avviso
dei  rimettenti,  che  soltanto  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 4,  del  d.lgs.  n.  93  del  2011
consentirebbe di respingere i ricorsi per l'annullamento  degli  atti
di gara, come proposti nei predetti giudizi. 
    1.3.- In ragione  dell'identita'  della  questione  sollevata,  i
giudizi  debbono  essere  riuniti  per  essere  definiti  con   unica
decisione. 
    2.- Preliminarmente, deve essere confermata la  dichiarazione  di
inammissibilita' dell'intervento, spiegato nel giudizio r.o.  n.  115
del 2012, dall'Associazione Nazionale Industriali Gas  (ANIGAS),  per
le considerazioni esposte nell'ordinanza letta nella pubblica udienza
del 23 aprile 2013 ed allegata alla presente sentenza. 
    Per costante giurisprudenza di  questa  Corte,  sono  ammessi  ad
intervenire nel giudizio incidentale di legittimita'  costituzionale,
oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso  di  legge
regionale,  al  Presidente  della  Giunta  regionale,  le  parti  del
giudizio principale. 
    L'intervento di soggetti  estranei  a  quest'ultimo  giudizio  e'
ammissibile  soltanto  per  i  terzi   titolari   di   un   interesse
qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o  dalle  norme  oggetto  di  censura  (ex
plurimis, ordinanza letta all'udienza del 9 aprile  2013,  confermata
con sentenza n. 85 del  2013;  ordinanza  letta  all'udienza  del  23
ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del  2012;  sentenze  n.
223, n. 119 e n. 67 del 2012; ordinanze n. 32 del 2013 e n.  150  del
2012). 
    Nella specie, l'ANIGAS non  e'  parte  del  giudizio  principale,
sorto a seguito del ricorso, proposto da Enel Rete  Gas  S.p.A.,  per
l'annullamento degli atti relativi alla gara indetta  dal  Comune  di
Corbetta per l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  di  gas
naturale, ne' risulta essere titolare di  un  interesse  qualificato,
inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio. 
    Da quanto  esposto  consegue  l'inammissibilita'  dell'intervento
indicato. 
    3.- Sempre in via preliminare, si deve escludere che la normativa
sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, segnalata  in  particolare
dalla difesa statale, abbia inciso sulla norma  oggetto,  ovvero  sul
quadro normativo complessivo, con la conseguenza che non ricorrono  i
presupposti per disporre la restituzione  degli  atti  (ex  plurimis,
ordinanza n. 232 del 2012). 
    Le disposizioni sopravvenute sono contenute nell'art.  25,  comma
1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per
la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle   infrastrutture    e    la
competitivita'), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma  1,
della legge 24 marzo 2012, n. 27, e nell'art. 37 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
    Entrambe   le   previsioni    intervengono    sulla    disciplina
dell'affidamento dei servizi pubblici locali, e, con diverso grado di
specificazione  rispetto  all'oggetto  del  presente  scrutinio,   si
limitano a confermare l'esistente, facendo  salve  le  discipline  di
settore vigenti, sulla cui base siano state organizzata  le  gare  di
affidamento. 
    L'art. 25, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, che inserisce  l'art.
3-bis nel decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  14
settembre 2012, n. 148, prevede che, entro  il  30  giugno  2012,  le
Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  provvedano
all'organizzazione dello svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
rete di rilevanza economica «in ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza  del  servizio».  La  disposizione
stabilisce quindi che, «fermo restando il termine  di  cui  al  primo
periodo del  presente  comma,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
servizi pubblici locali di settore in ambiti  o  bacini  territoriali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive  europee  nonche'
ai sensi delle discipline di settore vigenti». 
    Come si vede, la norma non interferisce  in  alcun  modo  con  la
previsione, contenuta nella disposizione censurata, del blocco  degli
affidamenti del servizio di distribuzione del gas  naturale  su  base
diversa rispetto agli ambiti territoriali  minimi,  come  individuati
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale  19
gennaio 2011 (Determinazione degli ambiti  territoriali  nel  settore
della distribuzione del gas naturale). 
    Con riferimenti piu' puntuali, l'art. 37 del d.l. n. 83 del 2012,
rubricato «disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale
e nel settore idroelettrico» - il quale interviene sugli artt.  14  e
15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164  (Attuazione  della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il  mercato  interno  del
gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge  17  maggio  1999,  n.
144), per disciplinare la partecipazione delle societa' alle gare per
l'affidamento del servizio in esame - prevede al comma  2  che  «sono
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 46-bis [...]  in  materia
di distribuzione di gas  naturale,  e  gli  ambiti  di  distribuzione
determinati ai sensi del medesimo articolo,  in  base  a  cui  devono
essere  espletate  le  gare  per  l'affidamento   del   servizio   di
distribuzione gas in conformita' con  l'articolo  24,  comma  4,  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93». 
    La  disposizione  in  esame  richiama  l'intera  disciplina   del
cosiddetto sistema ambiti nel settore  della  distribuzione  del  gas
naturale, a partire dall'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007  e  dai
decreti attuativi dello stesso,  fino  alla  norma  censurata,  nella
parte in cui prevede che, a partire dal 29 giugno 2011,  le  gare  di
affidamento possono essere  indette  solo  sulla  base  dei  predetti
ambiti. 
    La portata della disposizione, che e' meramente ricognitiva della
normativa  vigente,  non   aggiunge   alcunche'   alle   disposizioni
richiamate,  le  quali,  se  fossero  dichiarate   costituzionalmente
illegittime, cesserebbero comunque di produrre i loro effetti. 
    Nemmeno si  puo'  ipotizzare  che  la  norma  sopravvenuta  abbia
legificato il contenuto dell'art. 3, comma 3,  del  d.m.  19  gennaio
2011 - che gia' aveva introdotto il blocco delle gare di  affidamento
per ambiti territoriali diversi da quelli minimi a decorrere  dal  1°
aprile 2011 -, per trarne l'ulteriore conseguenza  che,  in  caso  di
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma  censurata,
l'effetto inibitorio sulle  gare  discenderebbe  dalla  citata  norma
regolamentare, non piu'  disapplicabile  dai  rimettenti,  in  quanto
appunto legificata. 
    La tesi non puo' essere condivisa posto  che,  con  l'entrata  in
vigore  della  norma  censurata,  la   previsione   contenuta   nella
disposizione regolamentare e' stata definitivamente  superata,  e  la
normativa sopravvenuta,  in  quanto  ricognitiva,  ha  richiamato  la
disciplina applicabile, e cioe', per quello che qui rileva, il blocco
previsto dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011. 
    4.- Ragioni sostanzialmente analoghe conducono a  ritenere  priva
di  fondamento  l'eccezione  di  inammissibilita'  della   questione,
sollevata sia dalla difesa  statale  sia  dalla  difesa  della  parte
privata, nel giudizio r.o. n. 115 del 2012, e relativa  alla  carenza
di motivazione sulla rilevanza, in riferimento al rapporto tra l'art.
25, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, nella versione antecedente  alla
conversione in legge, e la norma censurata. 
    Il rimettente ha sostenuto, non implausibilmente,  che  anche  in
ipotesi di  abrogazione  della  disposizione  censurata  in  sede  di
conversione in legge del d.l. n. 1 del 2012, ugualmente i  giudizi  a
quibus  dovrebbero  essere  definiti,  con  riguardo   alla   domanda
risarcitoria, facendo applicazione della predetta norma, escluso ogni
effetto di reviviscenza della disposizione regolamentare  di  cui  al
d.m. 19 gennaio 2011, disapplicabile in quanto ritenuta contra legem. 
    5.- Parimenti risulta non fondata l'eccezione di inammissibilita'
della questione per contraddittorieta' della  motivazione  sulla  non
manifesta infondatezza, sollevata, nel giudizio r.o. n. 115 del 2012,
dalla difesa della  parte  privata,  con  la  memoria  depositata  in
prossimita' dell'udienza. 
    In   particolare,   la   contraddittorieta'   della   motivazione
risiederebbe nel fatto che il giudice a quo, dopo  aver  ritenuto  il
blocco delle gare non incompatibile con il principio  comunitario  di
concorrenza e con le liberta' fondamentali garantite dal Trattato che
istituisce  la  Comunita'  europea,  cosi'  respingendo  la  relativa
eccezione di parte resistente, avrebbe poi reputato la  stessa  norma
in contrasto con la liberta' di concorrenza, qual e' disciplinata dal
diritto nazionale. 
    In realta', la censura prospettata dal  rimettente  e'  costruita
all'interno del rapporto di delegazione, sul presupposto  che  ne'  i
principi e criteri direttivi della legge di delega,  ne'  i  principi
fissati  dalla   direttiva   2009/73/CE,   oggetto   di   attuazione,
consentissero al legislatore delegato di intervenire sulla disciplina
degli ambiti territoriali di gara per l'affidamento del  servizio  di
distribuzione del gas naturale. 
    Il rimettente non nega, dunque, gli effetti concorrenziali  della
previsione censurata, ma ritiene che la scelta  del  sistema  ambiti,
compiuta a suo dire con la predetta norma, richiedesse  una  puntuale
indicazione  del  legislatore  comunitario  ovvero  del   legislatore
delegante. 
    In  questo   senso,   non   e'   dato   rilevare   contraddizioni
nell'argomentare del rimettente. 
    6.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    6.1.- Dall'esame del contesto normativo, nel quale si colloca  la
previsione censurata emerge, con evidenza, che il cosiddetto  sistema
ambiti per  l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale era stato configurato,  nelle  linee  essenziali,  dall'art.
46-bis del d.l. n. 159 del 2007, inserito dalla legge di  conversione
n. 222 del 2007, rubricato «Disposizioni in materia di concorrenza  e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della  distribuzione  del
gas». 
    Ancor prima del citato art. 46-bis, gia' il  d.lgs.  n.  164  del
2000, in attuazione della direttiva  98/30/CE,  aveva  introdotto  il
collegamento tra i criteri  di  gara  e  la  dimensione  territoriale
dell'affidamento (l'art. 14, comma 6, fa riferimento agli standard di
«equa distribuzione sul territorio»),  prevedendo,  per  il  caso  di
mancato adeguamento nel periodo  transitorio  alle  prescrizioni  per
ambiti  a  dimensione  sovracomunale,  che  la  Regione   interessata
nominasse un commissario ad acta (art. 15, comma  1).  Erano  inoltre
stabilite  agevolazioni  (prolungamento  delle  concessioni)  per  le
imprese che avessero proceduto ad operazioni di  aggregazione  o  che
operassero in un ambito corrispondente  almeno  al  territorio  della
Provincia (art. 15, comma 7, lettere a e b). 
    Il legislatore del 2007, con l'art. 46-bis del d.lgs. n. 159  del
2007,   aveva   demandato   a   successivi    decreti    ministeriali
l'individuazione dei criteri di gara per l'affidamento  del  servizio
(comma 1), e la determinazione degli ambiti territoriali  minimi  per
lo  svolgimento  delle  gare,  «secondo  l'individuazione  di  bacini
ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e  riduzione  dei
costi» (comma  2),  ed  aveva  inoltre  disposto  che,  «al  fine  di
incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la  gara
per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas e' bandita per
ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni  dall'individuazione
del relativo ambito territoriale, che deve  avvenire  entro  un  anno
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto» (comma 3). 
    L'individuazione degli ambiti  territoriali  minimi  e'  avvenuta
soltanto nel 2011, ad opera del gia' richiamato d.m. 19 gennaio 2011,
del successivo decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la  coesione
territoriale 18 ottobre  2011,  recante  «Determinazione  dei  Comuni
appartenenti  a  ciascun  ambito  territoriale  del   settore   della
distribuzione del gas naturale», e del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le
Regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,  recante
«Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione  dell'offerta
per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas  naturale,
in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222». 
    La scelta effettuata sin dal  2007  si  e'  dunque  compiutamente
definita nel corso del 2011, consentendo il passaggio da  un  sistema
caratterizzato da estrema frammentazione (affidamento del servizio su
base territoriale comunale), al cosiddetto sistema ambiti. 
    Le ragioni della  scelta,  confermata  da  tutti  gli  interventi
normativi successivi, compresi, come si e' visto, quelli sopravvenuti
alle   ordinanze   di   rimessione,   risiedono    nella    acquisita
consapevolezza che l'aumento  di  dimensione  degli  ambiti  di  gara
consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione, a
vantaggio dei consumatori, di migliorare la qualita' del  servizio  e
di ridurre i costi relativi allo svolgimento delle gare. 
    Allo scopo di avviare la transizione dall'uno all'altro  sistema,
il d.m. 19 gennaio 2011 aveva previsto, all'art. 3, comma 3,  che,  a
partire  dal  1°  aprile  2011,   l'affidamento   del   servizio   di
distribuzione di gas naturale fosse aggiudicabile solo in riferimento
agli ambiti determinati nell'allegato I del medesimo decreto. 
    Successivamente, la disposizione regolamentare e' stata  superata
dall'intervento del legislatore delegato che, con la norma censurata,
ha disposto in termini sostanzialmente analoghi, fissando il  divieto
di indire gare  su  base  territoriale  diversa  dagli  ambiti  sopra
indicati, a partire dal 29 giugno 2011. 
    La  norma  censurata   risulta   chiaramente   strumentale   alla
definizione della lunga transizione avviata dal  d.lgs.  n.  164  del
2000 verso un sistema di affidamento del  servizio  di  distribuzione
del gas naturale improntato ai criteri di trasparenza ed  efficienza,
all'interno di un mercato concorrenziale. 
    6.2.- La ricostruzione  del  contesto  normativo  di  riferimento
smentisce l'assunto sul quale e' costruita la violazione dell'art. 76
Cost., e cioe' che la norma censurata, nel  rendere  obbligatorio  il
cosiddetto  sistema  ambiti  per  l'affidamento   del   servizio   di
distribuzione del gas naturale, esprima  una  scelta  «fondante»,  in
contrasto con l'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007. 
    E' questa la prospettiva dalla quale  muovono  i  rimettenti  per
sostenere  che  la  previsione  introdotta  dal  legislatore  avrebbe
richiesto una puntuale indicazione nella legge di delega  n.  96  del
2010, tenuto conto dell'assenza, nella direttiva 2009/73/CE,  oggetto
di attuazione, di riferimenti specifici al  tema  dell'organizzazione
territoriale del servizio di distribuzione del gas naturale. 
    Diversamente - una volta ristabilito il corretto rapporto tra  la
norma censurata e l'art. 46-bis citato, nel senso della continuita' e
della coerenza - sono individuabili nella  legge  di  delega  plurime
indicazioni idonee a legittimare l'operato del legislatore  delegato,
sui presupposti, non contestati, dell'effetto  pro  concorrenziale  e
dell'incremento di efficienza del  servizio  del  cosiddetto  sistema
ambiti. 
    6.3.-  Si  deve  ricordare  come,   secondo   la   giurisprudenza
costituzionale consolidata,  il  contenuto  della  delega  non  possa
essere individuato senza tenere conto del sistema normativo nel quale
la predetta si inserisce, poiche'  soltanto  l'identificazione  della
sua ratio consente di verificare, in sede di controllo, se  la  norma
delegata sia con essa coerente (ex  plurimis,  sentenze  n.  272  del
2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000). 
    E' riconosciuto, infatti, al legislatore delegato un  margine  di
discrezionalita'  nell'emanazione  di  norme  che  rappresentino   un
coerente sviluppo, e, se del  caso,  un  completamento  delle  scelte
espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 98 del 2008 e n.  426
del 2006), fino al punto che neppure il silenzio del  delegante  puo'
impedire, a certe  condizioni,  l'adozione  di  norme  da  parte  del
delegato. 
    Nel  caso  poi  di  delega  per  l'attuazione  di  una  direttiva
comunitaria, i principi che  quest'ultima  esprime  si  aggiungono  a
quelli  dettati  dal  legislatore  nazionale  e  assumono  valore  di
parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento
del legislatore delegato (sentenza n. 32 del 2005). 
    6.4.- Partendo dall'esame della direttiva  2009/73/CE,  viene  in
rilievo  il  primo  considerando,  che  richiama  l'obiettivo   della
realizzazione del mercato  interno  del  gas  naturale,  al  fine  di
conseguire, complessivamente, una maggiore efficienza e piu'  elevati
livelli di servizio. 
    I  principi  generali  cosi'  richiamati  trovano  specificazione
nell'art. 3 della stessa direttiva,  che  impone  agli  Stati  membri
l'adozione di misure pro concorrenziali, anche  in  riferimento  alle
procedure  amministrative  di   ingresso   nel   mercato   del   gas,
complessivamente considerato, comprensivo quindi  del  settore  della
distribuzione. 
    Al comma  8  dello  stesso  art.  3  il  legislatore  comunitario
stabilisce  che  gli  Stati  membri  o  le  rispettive  Autorita'  di
regolamentazione debbano attivarsi per potenziare i  sistemi  interni
di attuazione  della  concorrenza,  lasciando,  come  di  regola,  ai
legislatori nazionali la scelta delle misure strumentali a perseguire
l'obiettivo. 
    Non sembra dubitabile che,  nel  novero  delle  misure  idonee  a
realizzare un'organizzazione concorrenziale ed efficiente del mercato
interno della distribuzione di gas naturale,  debba  essere  inserita
l'attuazione del  sistema  di  affidamento  per  bacini  ottimali  di
utenza. 
    Questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  325  del  2010,  ha   gia'
evidenziato, sul piano generale, che  la  disciplina  concernente  le
modalita' di affidamento della gestione dei servizi  pubblici  locali
di rilevanza economica va ricondotta all'ambito  della  tutela  della
concorrenza, «tenuto conto degli  aspetti  strutturali  e  funzionali
suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato». 
    6.5.- Con indicazioni progressivamente piu' puntuali, nella parte
generale della legge di delega n. 96 del 2010,  l'art.  2,  comma  1,
lettera b), dispone che, «ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla  normativa
da  attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti   modificazioni   alle
discipline stesse, fatti  salvi  i  procedimenti  di  semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione». 
    Riguardo alla specifica attuazione della direttiva 2009/73/CE, la
delega e' contenuta nell'art. 17, comma 4,  della  legge  n.  96  del
2010. Vengono in rilievo, ai fini del presente scrutinio, i  principi
e criteri dettati alle lettere f), i), q) ed s) del citato comma 4. 
    Il legislatore delegante ha richiesto l'adozione di misure atte a
promuovere una  concorrenza  effettiva  e  a  garantire  l'efficiente
funzionamento  del  mercato  (lettere  f  e  q),   nonche'   maggiore
trasparenza ed efficienza nel settore del gas naturale  (lettera  i);
sono  stati,  inoltre,  previsti  interventi  di   «rimozione   degli
ostacoli, anche di tipo normativo, al processo di aggregazione  delle
piccole imprese di distribuzione  del  gas  naturale,  per  favorirne
l'efficienza e la terzieta'» (lettera s). 
    Quest'ultima previsione  -  che  e'  quella  piu'  esplicitamente
mirata alla trasformazione, sul piano organizzativo, del servizio  di
distribuzione di gas naturale  -  mette  in  evidenza  la  situazione
critica del  settore  di  riferimento,  ancora  caratterizzato  dalla
presenza di operatori di dimensioni molto ridotte, che gestiscono  il
servizio per  bacini  di  utenza  altrettanto  circoscritti,  con  le
diseconomie e inefficienze che ne derivano. 
    Con   tale    indicazione    il    legislatore    delegante    ha
inequivocabilmente  richiesto  misure  finalizzate  a  realizzare  un
diverso dimensionamento del mercato della  distribuzione  -  peraltro
gia' previsto  dal  2007  -,  che  «favorisca»  l'aggregazione  delle
piccole imprese del settore. 
    6.6.- La norma censurata, nel prevedere la  moratoria  temporanea
delle gare di affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale su base territoriale diversa dagli  ambiti  individuati,  ai
sensi dell'art. 46-bis del d.l. 159 del  2007,  risponde  alla  ratio
della delega ed ai principi e criteri direttivi richiamati, in quanto
rende applicabile la nuova disciplina degli affidamenti, evitando  il
rinnovo delle concessioni su base comunale e, con  esse,  l'ulteriore
frazionamento delle gestioni. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE),   sollevata,   in   riferimento   all'art.   76    della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede  di
Milano, con le ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Gaetano SILVESTRI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza del 23 aprile 2013 
 
                              ORDINANZA 
 
    Ritenuto che, nel giudizio promosso dal Tribunale  amministrativo
regionale per la Lombardia - sede di Milano (reg.  ord.  n.  115  del
2012),  avente  ad  oggetto  l'articolo  24,  comma  4,  del  decreto
legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  (Attuazione  delle  direttive
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas  naturale  e  ad  una
procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione
delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  ha  depositato  atto  di
intervento  l'Associazione  Nazionale   Industriali   Gas   (ANIGAS),
chiedendo il rigetto della questione di legittimita' costituzionale. 
    Considerato che, per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di  legittimita'
costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente  della  Giunta  regionale)  le
sole  parti  del  giudizio  principale,  qualita'  che  non   risulta
rivestita dall'Associazione interveniente; 
    che  l'intervento  di  soggetti  estranei   al   detto   giudizio
principale e'  ammissibile  soltanto  per  i  terzi  titolari  di  un
interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e  immediato  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (ex plurimis: ordinanza  letta  all'udienza  del  23  ottobre
2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; sentenze  n.  223,  n.
119 e n. 67 del 2012; ordinanze n. 32 del 2013 e n. 150 del 2012); 
    che il giudizio a quo e' sorto a seguito del ricorso, proposto da
Enel Rete Gas s.p.a., per l'annullamento  degli  atti  relativi  alla
gara indetta dal Comune di Corbetta per l'affidamento del servizio di
distribuzione di gas naturale; 
    che l'Associazione Nazionale  Industriali  Gas  (ANIGAS)  non  e'
titolare di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio; 
    che  deve   essere,   pertanto,   dichiarata   l'inammissibilita'
dell'atto di intervento dell'ANIGAS. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile  l'intervento  spiegato  dall'Associazione
Nazionale  Industriali  Gas  (ANIGAS)  nel  giudizio   promosso   dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sede di Milano. 
 
                   F.to: Franco GALLO, Presidente