DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013 

Ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come sostituito dalla legge  di
conversione 2 agosto 2011, n. 130. (13A05156) 
(GU n.141 del 18-6-2013)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato», che ha  prorogato  al  30  giugno  2013  la
scadenza dei termini indicati nella Tabella 2  allegata  alla  stessa
legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come sostituito dalla legge  di
conversione 2 agosto 2011, n. 130, per l'impiego a bordo  delle  navi
battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano  ancora
frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del decreto del
Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154; 
  Visto l'art. 1, comma 394, della legge n.  228  del  2012,  che  ha
previsto la possibilita', con uno o piu' decreti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al  31
dicembre 2013 il termine del 30 giugno 2013 suindicato; 
  Ravvisata  la  necessita'  che,  nelle  more  dell'attivazione  dei
menzionati corsi  teorico-pratici,  il  termine  in  questione  venga
prorogato al 31 dicembre  2013,  in  maniera  da  corrispondere  alle
avvertite esigenze di adeguata protezione  della  flotta  commerciale
italiana  anche  recentemente  rappresentate  dalle  associazioni  di
categoria; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della  difesa,  dell'economia  e  delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il termine del 30 giugno 2013 indicato in premessa e'  prorogato
al 31 dicembre 2013. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal  1°
luglio 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 aprile 2013 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
             e, ad interim, Ministro degli affari esteri 
                                Monti 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              Di Paola 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Passera 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 269