N. 138 SENTENZA 5 - 13 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Redazione del  rendiconto  finanziario  -  Oneri  relativi  impegni
  finanziari, stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi  a
  strumenti finanziari derivati e da contratti di  finanziamento  che
  includono una componente derivata - Assenza di nota  informativa  -
  Ricorso del Governo - Difetto  di  motivazione  -  Inammissibilita'
  della questione. 
- - Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, art. 2. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge  22  dicembre  2008,  n.
  203, art. 3, comma 8; decreto legislativo 28  marzo  2000,  n.  76,
  art. 29, comma 1. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Redazione del  rendiconto  finanziario  -  Fondo  di  cassa  al  31
  dicembre 2010 e risultanze del conto del tesoriere e del rendiconto
  per l'esercizio finanziario 2010, approvato con legge  regionale  -
  Discordanza - Ricorso del Governo - Omessa indicazione delle  norme
  interposte   -   Non   conferenza   dei   parametri   statutari   -
  Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, art. 9. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione  Molise,
  artt. 20 e 21; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Redazione del rendiconto  finanziario  -  Garanzie  fideiussorie  -
  Omessa  indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,   del
  capitale garantito, della durata e  della  parte  dell'obbligazione
  per la quale il fondo viene costituito  -  Ricorso  del  Governo  -
  Difetto di motivazione - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, allegato E. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge della Regione  Molise  7
  maggio 2002, n. 4, art. 30, comma 3. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Redazione  del  rendiconto  finanziario  -  Contabilizzazione   nel
  bilancio consuntivo di residui attivi senza il previo  accertamento
  degli stessi - Contrasto con il corrispondente principio  contenuto
  nella legge quadro in materia di  finanza  regionale,  strettamente
  inerente ai concetti di certezza e attendibilita' delle  risultanze
  della  gestione  economica  e  finanziaria   -   Violazione   della
  competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente   del
  coordinamento   della    finanza    pubblica    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, art. 7. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo  28  marzo
  2000, n. 76, art. 21. 
(GU n.25 del 19-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2,  7,
9 e dell'allegato "E" (Elenco della situazione annuale dei  fondi  di
Garanzia) della legge della Regione Molise 19  ottobre  2012,  n.  23
(Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario
2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 22-28 dicembre 2012, depositato in  cancelleria  il  31
dicembre 2012 ed iscritto al n. 197 del registro ricorsi 2012. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 2, 7,  9  e  dell'allegato
"E" (Elenco della situazione annuale dei  fondi  di  Garanzia)  della
legge della  Regione  Molise  19  ottobre  2012,  n.  23  (Rendiconto
generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario  2011),  in
riferimento all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  ed  in
relazione agli artt. 29, comma 1, del decreto  legislativo  28  marzo
2000, n. 76  (Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in
materia di bilancio e di contabilita' delle  regioni,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e  30,
comma 3, della legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4  (Nuovo
ordinamento contabile della Regione  Molise),  indicati  quali  norme
interposte. 
    Il ricorrente premette che la legge  regionale  n.  23  del  2012
risulterebbe nel suo complesso carente di taluni elementi  essenziali
dai  quali  rilevare  l'attuale  situazione  economico-finanziaria  e
patrimoniale della Regione  Molise.  Evidenzia  inoltre  la  mancanza
della nota informativa, che deve  dare  conto  degli  oneri  e  degli
impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti  di
finanziamento che includono una componente derivata - secondo  quanto
espressamente previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 22  dicembre
2008, n. 203, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» - nonche'
la totale assenza delle  risultanze  gestionali  di  tutti  gli  enti
regionali dipendenti. La difesa erariale rileva altresi' che la legge
regionale n. 23 del 2012 e' stata approvata  oltre  i  termini  -  30
giugno dell'anno successivo a quello cui la gestione si  riferisce  -
imposti sia dalla legislazione nazionale che da quella regionale. 
    2. - Piu' in particolare, poi, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri impugna l'art. 2 della legge regionale n. 23  del  2012,  in
quanto tale  norma  riporterebbe  erroneamente,  tra  le  entrate  di
competenza,  l'avanzo  di  amministrazione  presunto,  pari  ad  euro
282.708.532,00, come da bilancio  di  previsione  2011  (ex  art.  8,
rubricato «Avanzo di  amministrazione»,  della  legge  della  Regione
Molise 1°  febbraio  2011,  n.  3,  recante  «Bilancio  regionale  di
competenza e di cassa 2011 -  Bilancio  pluriennale  2011/2013»),  in
luogo di  quello  accertato,  al  31  dicembre  2010,  pari  ad  euro
282.589.969,83 (rectius: 282.859.969,83), giusta quanto si evince dal
rendiconto 2010 (art. 9, rubricato  «Situazione  finanziaria»,  della
legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 1, recante «Rendiconto
generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2010»). 
    Viene inoltre censurato l'art. 7 della legge regionale n. 23  del
2012, osservandosi che esso - rubricato «Somma dei residui attivi»  -
riporta appunto tra i residui attivi - che alla  fine  dell'esercizio
finanziario 2011 erano  pari  ad  euro  1.286.613.416,17  -  numerose
partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali  la
Regione Molise non  avrebbe  fornito  giustificazioni  in  ordine  al
mantenimento in bilancio. Per tali motivi detta norma si porrebbe  in
contrasto con quanto prevede l'art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000. 
    Lo  Stato  impugna,  altresi',  lo  stesso  art.  9   (Situazione
finanziaria) della legge regionale n. 23 del  2012,  in  quanto  esso
prevede che l'avanzo di  amministrazione  dell'esercizio  finanziario
2011 e' accertato in  euro  266.792.285,46,  come  risulta  dai  dati
contenuti nel medesimo comma. Rileva pero' il  ricorrente  come  tale
disposizione indichi impropriamente in euro 171.213.000,00  il  fondo
di cassa al 31 dicembre 2010 che, invece, come emerge dal  conto  del
tesoriere e dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2010  (art.  9
della legge regionale n. 1 del 2012), e' pari ad euro  66.683.309,03.
L'art.  9  violerebbe  quindi  i  principi  generali   in   tema   di
contabilita' richiamati negli artt. 20 e 21 della legge  regionale  7
maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise),
che,  secondo  la  difesa  erariale,  si  porrebbe  a  sua  volta  in
dichiarata attuazione non solo dei principi contenuti  nello  statuto
della Regione Molise, ma anche di quelli contenuti nel d.lgs.  n.  76
del 2000. 
    Infine,  il  Presidente  del  Consiglio  impugna  l'allegato  "E"
(Elenco della situazione annuale dei fondi di Garanzia) alla medesima
legge, in quanto sostiene che, a mente dell'art. 30, comma  3,  della
legge regionale n. 4 del  2002,  la  Regione  Molise  avrebbe  dovuto
indicare in allegato alla legge di approvazione del rendiconto, oltre
all'importo  delle  garanzie  fideiussorie,  ulteriori  dati  -   non
rinvenibili nel predetto allegato - concernenti la relativa copertura
finanziaria,  il  capitale  garantito,   la   durata   e   la   parte
dell'obbligazione per la quale il fondo viene costituito. 
    Con riguardo, dunque, alle predette censure -  in  ragione  delle
quali la legge impugnata non garantirebbe il rispetto  del  principio
di certezza delle  risultanze  gestionali  -  vengono  invocati  come
parametro costituzionale l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  sotto  il
profilo del coordinamento della finanza pubblica,  e  come  parametri
interposti il d.lgs. n. 76 del 2000 - ed in particolare l'art.  21  -
nonche' le disposizioni contenute nella  legge  regionale  n.  4  del
2002, che  si  pone,  ai  sensi  dell'art.  1,  quale  disciplina  di
dichiarata attuazione non solo dei principi contenuti  nello  statuto
della Regione Molise, ma anche di quelli contenuti nel d.lgs.  n.  76
del 2000. 
    Precisa   il   ricorrente   che   le    suddette    disposizioni,
indipendentemente dall'auto-qualificazione come norme di principio  e
di coordinamento, dovrebbero intendersi  dirette  ad  incidere  sulla
finanza regionale, in considerazione del  loro  contenuto  rivolto  a
fissare  il  perseguimento  degli  «obiettivi  di  convergenza  e  di
stabilita'»  derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
Europea ed «in coerenza con i  vincoli  che  ne  derivano  in  ambito
nazionale» (art. 1 del d.lgs. n. 76 del 2000). 
    In proposito, il Presidente del Consiglio dei  ministri  rammenta
che questa Corte ha affermato che  «il  coordinamento  della  finanza
pubblica,  cui  fa  riferimento  l'art.  117,  comma   terzo,   della
Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che,  a  livello
nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo  complesso,  spetta
allo Stato» (sentenza n. 414 del 2004). 
    3. - La Regione Molise non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  impugnato  gli
articoli 2, 7 e 9 della legge della Regione Molise 19  ottobre  2012,
n. 23 (Rendiconto  generale  della  Regione  Molise  per  l'esercizio
finanziario 2011), e l'allegato "E" della stessa legge in riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Censurando  l'art.  2  della  predetta   legge,   il   ricorrente
preliminarmente si duole  dell'assenza  della  nota  informativa  che
evidenzia gli oneri degli impegni finanziari, rispettivamente stimati
e sostenuti, derivanti da contratti relativi a  strumenti  finanziari
derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata. La norma interposta violata sarebbe costituita dall'art. 3,
comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2009)». Inoltre, sarebbe violato l'art. 29,  comma
1,  del  decreto  legislativo  28  marzo  2000,   n.   76   (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1,  comma  4,
della legge 25 giugno 1999, n.  208),  il  quale  prevedrebbe,  quale
termine perentorio per l'approvazione del rendiconto,  il  30  giugno
dell'esercizio successivo. Il ricorrente lamenta  altresi'  l'assenza
delle risultanze gestionali di tutti gli enti  regionali  dipendenti.
Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri  evidenzia  che  nel
predetto art. 2 della legge  regionale  censurata  sarebbe  riportato
erroneamente,   tra   le   entrate   di   competenza,   l'avanzo   di
amministrazione presunto, gia' inserito nel  bilancio  di  previsione
2011, anziche' quello accertato in  sede  di  rendiconto  finanziario
2010, approvato con la legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n.
1  (Rendiconto  generale  della  Regione   Molise   per   l'esercizio
finanziario 2010). 
    L'art. 7 viene censurato perche' contabilizzerebbe tra i  residui
attivi numerose partite relative ad annualita' decorse  in  relazione
alle quali la Regione Molise non avrebbe  accertato  le  ragioni  del
mantenimento in bilancio. Cio' contrasterebbe con quanto previsto dal
d.lgs. n. 76 del 2000, recante i principi fondamentali e le norme  di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle Regioni,
ed in  particolare  con  l'art.  21,  il  quale  esprime  appunto  il
principio del previo accertamento dei crediti inerenti alle somme non
riscosse al termine dell'esercizio, che  costituirebbe  principio  di
coordinamento della finanza pubblica, finalizzato  a  realizzare  gli
obiettivi di convergenza e di stabilita' derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. La  sua  violazione  inciderebbe  sui
risultati della finanza  regionale  nel  suo  complesso,  ponendo  in
essere, in tal modo, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    L'art. 9 della legge  impugnata  indicherebbe  impropriamente  in
euro  171.213.000  il  fondo  di  cassa  al  31  dicembre  2010  che,
viceversa, per effetto delle risultanze del conto del tesoriere e del
rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 approvato  con  la  legge
regionale n. 1 del 2012 (art. 9), ammonterebbe ad euro 66.683.309,03.
Tale norma sarebbe in contrasto «con  gli  articoli  20  e  21  dello
statuto della Regione  Molise  ma  anche  con  quelli  contenuti  nel
decreto legislativo 76 del 2000». 
    L'allegato "E" (Elenco della  situazione  annuale  dei  fondi  di
Garanzia) - in  relazione  al  quale  le  censure  vengono  formulate
all'interno delle argomentazioni  riferite  all'impugnato  art.  2  -
sarebbe in contrasto con  l'art.  30,  comma  3,  della  legge  della
Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della
Regione Molise), in  quanto  non  indicherebbe,  accanto  all'importo
delle garanzie fideiussorie, la relativa  copertura  finanziaria,  il
capitale garantito, la durata e la  parte  dell'obbligazione  per  la
quale il fondo viene costituito. 
    2. - Occorre preliminarmente esaminare, ai fini  dello  scrutinio
di ammissibilita' del presente ricorso, se la corretta redazione  del
rendiconto finanziario,  cui  ineriscono  le  censure  formulate  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sia  riconducibile   alla
potesta' legislativa concorrente in materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.,  parametro
invocato dal ricorrente. 
    E' bene ricordare in proposito che il coordinamento della finanza
pubblica attiene soprattutto al rispetto delle regole di  convergenza
e  di  stabilita'  dei  conti  pubblici,   regole   provenienti   sia
dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale. In particolare,
il patto di stabilita' interno (art. 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato -  legge  finanziaria  2002»  e  successive
modifiche) stabilisce, tra l'altro, che, ai fini del  concorso  degli
enti  territoriali  al  rispetto  degli  obblighi  comunitari   della
Repubblica ed  alla  conseguente  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, il disavanzo di ciascun ente territoriale non  puo'
superare determinati limiti, fissati dalle  leggi  finanziarie  e  di
stabilita' che si sono  succedute  a  partire  dal  2002  (ex  multis
sentenza, di questa Corte, n. 36 del 2004). Gli obiettivi  finanziari
in questione vengono pertanto accertati attraverso il  consolidamento
delle risultanze dei conti pubblici  in  quella  prospettiva  che  e'
stata definita di "finanza pubblica allargata" (sentenze n.  267  del
2006 e n. 425 del 2004). Gli eventuali disavanzi di ciascun  ente,  i
quali   costituiscono   la   componente   analitica    dell'aggregato
finanziario complessivo  preso  come  punto  di  riferimento  per  il
rispetto degli obblighi comunitari e nazionali, si  accertano  -  per
quel che riguarda la gestione annuale - attraverso  il  risultato  di
amministrazione,   che   costituisce   l'epilogo    del    rendiconto
finanziario. Si puo' pertanto concludere  che  le  norme  finanziarie
contenute nei rendiconti, le quali  risultano  idonee  a  violare  il
rispetto dei limiti derivanti dall'ordinamento  comunitario  e  dalla
pertinente legislazione nazionale in materia oppure a non consentirne
la verifica, possono risultare in contrasto con principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica. 
    Acclarato che modalita' non corrette di redazione del  rendiconto
finanziario  approvato  con  legge   regionale   possono   costituire
strumento di violazione  degli  obblighi  inerenti  al  rispetto  dei
canoni della sana gestione finanziaria, come  tutelati  dal  precetto
costituzionale  invocato,  occorre  ulteriormente   verificare,   con
riguardo al caso in esame, se le censure proposte dal Presidente  del
Consiglio dei ministri evidenzino  in  concreto  una  violazione  dei
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 
    Infatti, a meno che non si  verifichi  l'eccezionale  circostanza
per cui le norme censurate in riferimento all'art. 117, terzo  comma,
Cost.  siano  idonee  a  collidere  direttamente   con   i   principi
fondamentali sintetizzati nel  precetto  costituzionale  che  intesta
allo Stato la  potesta'  concorrente  in  materia,  lo  scrutinio  di
legittimita' delle stesse puo'  avvenire  la'  dove  si  evidenzi  un
contrasto indiretto, cioe'  con  norme  interposte,  individuate  dal
ricorrente, le quali siano idonee a specificare, nel  caso  concreto,
l'operativita' di detti principi fondamentali. 
    In  sostanza,  l'individuazione  delle   disposizioni   normative
integranti il parametro di costituzionalita' invocato costituisce  la
precondizione  necessaria  per  instaurare,  in  via  di  azione,  il
giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale che  si
assume essere in contrasto con detto parametro. 
    3. -  Alla  luce  delle  premesse  argomentazioni,  le  questioni
sollevate nei confronti degli artt. 2, 9 e  dell'allegato  "E"  della
legge reg. Molise n. 23 del 2012 sono inammissibili. 
    3.1. - Per quel che concerne l'art. 2,  fermo  restando  che  non
puo'  essere  presa  in  considerazione  -  come  richiamo  a   norma
specificativa del principio costituzionale - l'invocazione  dell'art.
55 dello statuto regionale, il Presidente del Consiglio dei  ministri
individua quali norme di riferimento l'art. 3, comma 8,  della  legge
n. 203 del 2008, in tema di strumenti derivati, e l'art. 29, comma 1,
del d.lgs. n. 76 del 2000, in materia di termini di approvazione  del
rendiconto, senza tuttavia svolgere alcun percorso  argomentativo  in
grado  di  collegare  dette  disposizioni  alle  censure,  formulate,
peraltro, in modo assolutamente generico. 
    3.2. - Per quel che  riguarda  l'art.  9,  non  viene  richiamata
alcuna norma interposta, non potendosi considerare tale  la  menzione
degli artt. 20 e 21 della legge regionale di  contabilita',  peraltro
non conferenti in relazione alle doglianze espresse. 
    3.3. - Infine, con riferimento all'allegato "E", le  cui  censure
sono  erroneamente   formulate   all'interno   delle   argomentazioni
afferenti all'art. 2 della legge regionale impugnata, manca qualsiasi
deduzione in grado di collegare, sotto il profilo causale, la pretesa
carenza  informativa  delle  garanzie   fideiussorie   all'ipotizzata
lesione di un principio fondamentale riconducibile  al  coordinamento
della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    4. - La questione formulata nei confronti dell'art. 7 della legge
regionale n. 23 del 2012 e' fondata. 
    Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   lamenta   la
contabilizzazione nel bilancio consuntivo di una rilevante  massa  di
residui attivi senza il previo accertamento degli  stessi,  previsto,
tra l'altro, dall'art. 21 della legge quadro in  materia  di  finanza
regionale n. 76 del 2000. 
    Il principio della previa dimostrazione analitica dei  crediti  e
delle somme da riscuotere,  iscrivibili  nelle  partite  dei  residui
attivi e computabili ai fini dell'avanzo d'amministrazione,  e',  nel
nostro ordinamento, principio risalente, in ragione della sua stretta
inerenza  ai  concetti  di  certezza  e  attendibilita'  che   devono
caratterizzare le risultanze della gestione economica e  finanziaria.
Alla luce di tale principio, la  definizione  dei  residui  attivi  -
contenuta nell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 76  del  2000  -  come
«somme accertate e non riscosse» ha un implicito valore  deontologico
cogente, nel senso  che  il  legislatore  ha  voluto  che  del  conto
consuntivo possano entrare a far parte solo  somme  accertate  e  non
presunte.  La  disposizione  cosi'  interpretata   assume   pertanto,
sicuramente, il ruolo di norma interposta rispetto al  «coordinamento
della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Il rendiconto  finanziario  della  Regione  Molise  non  fornisce
alcuna giustificazione in ordine alla permanenza in bilancio ed  alla
relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui  attivi,
pari ad euro 1.286.613.416,17, di cui molti di antica genesi, come si
evince dal confronto  con  le  risultanze  dell'esercizio  precedente
(artt.  7  e  9  della  legge  reg.  Molise  n.  1  del   2012).   La
determinazione di questa somma e' avvenuta in assenza  dei  requisiti
minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del  credito,  il
titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entita' del  credito  e  la
sua  scadenza  (sulla  indefettibilita'  dell'accertamento  contabile
delle risorse provenienti da esercizi precedenti, sentenze n. 309, n.
192 e n. 70 del 2012). In tal modo vengono  assunte  quali  attivita'
del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati,  espressi
attraverso un'aggregazione apodittica e  sintetica,  suscettibile  di
alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve  essere
consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni  per  le
richiamate finalita' di coordinamento della finanza pubblica. 
    E'  opportuno  sottolineare  come  la  prevenzione  di   pratiche
contabili - ancorche' formalizzate in atti di  natura  legislativa  -
suscettibili di  alterare  la  consistenza  dei  risultati  economico
finanziari degli enti territoriali sia un  obiettivo  prioritario  al
centro dell'evoluzione legislativa determinatasi in  materia.  A  far
data dall'esercizio 2014 - ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
artt. 36 e 38, comma 1, del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n. 42), e dell'art. 7, allegato 2, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 28 dicembre  2011  (Sperimentazione  della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118)  -
l'accertamento  delle  partite   attive   provenienti   da   esercizi
precedenti dovra' essere ancora piu' limitato e  rigoroso  di  quanto
previsto dall'art. 21 della legge quadro sulla finanza  regionale  n.
76 del 2000, per effetto dell'obbligatoria istituzione di  una  posta
correttiva in diminuzione, cosiddetto "fondo  svalutazione  crediti",
proporzionale  «alla  dimensione  degli  stanziamenti   relativi   ai
crediti, [...] [a]lla loro  natura  e  [a]ll'andamento  del  fenomeno
negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media  del  rapporto  tra
incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)»  (art.  7,
comma 1, allegato 2, punto 3.3). In  sostanza  la  parte  attiva  del
bilancio, inerente ai residui attivi, gia' soggetta  ad  accertamento
secondo quanto in precedenza specificato, dovrebbe essere  compensata
da una ulteriore decurtazione, secondo un coefficiente  proporzionale
alla capacita' media di realizzazione  dei  crediti  del  quinquennio
precedente. 
    Dunque,  l'art.  7  della  legge  reg.  Molise  n.  23  del  2012
contrasta, sotto il richiamato profilo dell'accertamento dei  residui
attivi,  con  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  e  ne  deve  essere
dichiarata l'illegittimita' costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7 della
legge della  Regione  Molise  19  ottobre  2012,  n.  23  (Rendiconto
generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011); 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 9  e  dell'allegato  "E"  della  legge
della Regione Molise  n.  23  del  2012,  sollevate,  in  riferimento
all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA