N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2013

Ordinanza dell'8 febbraio 2013 emessa dal  Tribunale  di  Savona  nel
procedimento penale a carico  di  Rosselli  Elvio  Flavio,  Benincasa
Massimo e De Rossi Massimiliano.. 
 
Questione di legittimita' costituzionale - Omessa  descrizione  della
  fattispecie - Omessa indicazione delle disposizioni censurate e dei
  parametri costituzionali. 
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(GU n.26 del 26-6-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento penale n. 1187/1012  RG.N.R.  -  1223//2012  nei
confronti di Rosselli  Elvio  Flavio,  Benincasa  Massimo,  De  Rossi
Massimiliano. 
    Scioglimento della riserva formulata alla precedente  udienza  in
ordine alla richiesta del P.M.  di  sospensione  del  processo  e  di
remissione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                             Il giudice 
 
    Esaminati gli atti  unitamente  all'istanza  di  sospensione  del
processo e di remissione degli atti alla Corte costituzionale ex art.
23 e seg. della legge 1953, n. 87, depositata  dal  P.M.  in  data  8
gennaio  2013,  con  riferimento   al   reato   contestato   sub   c)
dell'imputazione; 
    Esaminata la memoria difensiva depositata  in  data  1°  febbraio
2013  dall'avv.  Attilio  Beltrametti,  difensore  di  fiducia  degli
imputati Rosselli e Benincasa, unitamente, per il Rosselli,  all'Avv.
Roberto Damonte del Foro di Genova; 
    Richiamato integralmente il contenuto dei suddetti atti; 
    Richiamato altresi' il decreto di citazione a giudizio emesso dal
P.M. in data 12 novembre 2012, a seguito del quale si  e'  svolta  in
data 28 gennaio 2013 la prima udienza davanti a questo giudicante; 
    Rilevato che allo stato appaiono da  accogliere  le  osservazioni
svolte con articolata motivazione dal P.M. nell'istanza depositata in
data 8 gennaio 2013; 
    Considerato che il presente giudizio penale,  relativamente  alla
sussistenza del reato contestato sub  c)  dell'imputazione  contenuta
nel decreto  che  dispone  il  giudizio,  non  puo'  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata dal P.M.; 
    Rilevato che la suddetta questione di legittimita' costituzionale
non appare manifestamente infondata,  sulla  base  della  motivazione
svolta dallo stesso P.M. nella sua istanza, che deve  intendersi  qui
richiamata integralmente; 
    Visti gli art. 23 e seg. della L. 11/3/1953, n. 87; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale sollevata dal P.M. con istanza depositata
in  Cancelleria  in  data  8  gennaio   2013,   da   intendersi   qui
integralmente richiamata; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina la trasmissione degli atti, a cura della Cancelleria, alla
Corte costituzionale ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  23  L.
11/3/1953, n. 87, con comunicazione della presente ordinanza e  della
istanza  del  P.M.  al  Presidente  della  Giunta  Regionale  ed   al
Presidente del Consiglio Regionale della Liguria. 
      Savona, 8 febbraio 2013 
 
                         Il giudice: Meloni