N. 148 ORDINANZA 17 - 20 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene -  Circostanze  del  reato  -  Concorso  di  circostanze
  aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza  della  circostanza
  attenuante del fatto di lieve entita' di cui al comma  5  dell'art.
  73 del d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309  (produzione,  traffico  e
  detenzione  illeciti  di  sostanze   stupefacenti   o   psicotrope)
  sull'aggravante   della   recidiva   reiterata    -    Sopravvenuta
  dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della  disposizione
  impugnata  -  Questione  divenuta  priva  di  oggetto  -  Manifesta
  inammissibilita'. 
- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito  dall'art.  3
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251. 
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27. 
(GU n.26 del 26-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  69,
quarto comma, del codice  penale,  come  sostituito  dall'articolo  3
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche  al  codice  penale  e
alla  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di reato per i recidivi, di usura e di  prescrizione),  promosso  dal
Tribunale di Torino nel procedimento penale  a  carico  di  A.G.  con
ordinanza del 7 marzo 2012, iscritta al n. 250 del registro ordinanze
2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,
prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  maggio  2013  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 2012  (r.o.  n.  250  del
2012), il Tribunale di  Torino  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
articoli 3, 25 e 27 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 69, quarto  comma,  del  codice  penale,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005,  n.  251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.  354,  in
materia  di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio   di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione),  nella  parte  in  cui  esclude  che  la   circostanza
attenuante  di  cui  all'articolo  73,  comma  5,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza) possa essere dichiarata prevalente sulla  recidiva
reiterata; 
    che il giudice rimettente procede, in sede di giudizio abbreviato
successivo all'instaurazione del giudizio direttissimo, nei confronti
di una persona accusata del reato di cui all'art. 73  del  d.P.R.  n.
309 del 1990 (capi 1 e 2) e di resistenza a un pubblico ufficiale,  e
la difesa dell'imputato ha eccepito  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., per violazione degli artt.  3,
25 e 27  Cost.,  nella  parte  in  cui  esclude  che  la  circostanza
attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n.  309  del  1990
possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata; 
    che, secondo il giudice rimettente, la materiale consistenza  dei
fatti di detenzione illecita di sostanze stupefacenti  imporrebbe  il
riconoscimento della circostanza attenuante di cui  al  quinto  comma
del citato art. 73, trattandosi di un banale episodio di "spaccio  di
strada",   concernente   quantitativi   modesti    di    stupefacente
qualitativamente scadente,  venduti  a  un  prezzo  irrisorio,  a  un
maggiorenne e con modalita' certamente non indicative di  particolare
scaltrezza; 
    che  all'imputato,  che  ha  immediatamente  ammesso   l'addebito
principale,  e'  contestata  la  recidiva  reiterata,   specifica   e
infraquinquennale, avendo subito quattro condanne,  tra  l'altro  per
fatti di cessione illecita  di  sostanze  stupefacenti  commessi  dal
maggio del 2004 all'aprile del 2008; 
    che il giudice rimettente richiama, per un  verso,  le  modifiche
apportate agli artt. 69, quarto comma, e 81, quarto comma, cod.  pen.
dalla legge n. 251 del 2005 e, per  altro  verso,  la  giurisprudenza
costituzionale (in particolare, la sentenza n. 192 del 2007), che  ha
prospettato un'interpretazione della nuova disciplina della recidiva,
in base alla quale l'unica ipotesi di recidiva obbligatoria e' quella
delineata dal quinto comma dell'art. 99 cod. pen.,  laddove  in  ogni
altro caso di recidiva il giudice conserva il potere discrezionale di
escluderla, ovvero di riconoscerla, qualora, in rapporto alla  natura
e  al  tempo  di  commissione  dei  precedenti,  il  nuovo   episodio
delittuoso appaia  concretamente  indicativo  della  piu'  accentuata
colpevolezza e della maggiore pericolosita' del reo; 
    che l'orientamento prospettato  dalla  Corte  costituzionale  non
sarebbe sufficiente a risolvere il problema in questione,  in  quanto
il riconoscimento o l'esclusione della recidiva reiterata facoltativa
sarebbe   un'operazione   valutativa   radicalmente   diversa   dalla
comparazione tra la stessa  recidiva  e  le  circostanze  attenuanti,
sicche', fondandosi su presupposti diversi, le  due  valutazioni  non
sarebbero destinate necessariamente a coincidere; 
    che,  ripercorsa  l'evoluzione  normativa   e   giurisprudenziale
dell'istituto di cui all'art. 99 cod. pen., il rimettente  sottolinea
come il giudizio sulla sussistenza in  concreto  della  pericolosita'
qualificata, relativo alla recidiva - e,  quindi,  sulla  sussistenza
della relativa circostanza aggravante - sia  distinto  e  logicamente
antecedente rispetto al  giudizio  di  comparazione  tra  circostanze
aggravanti   e   circostanze   attenuanti,   sicche'    esisterebbero
situazioni, come quella in esame nel  giudizio  a  quo,  in  cui  una
corretta valutazione degli elementi  fattuali  non  consentirebbe  di
escludere la recidiva reiterata, ma - ove  cio'  non  fosse  precluso
dalla norma censurata - condurrebbe a  ritenere  la  recidiva  stessa
soccombente  nei  confronti  della  circostanza  attenuante  di   cui
all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; 
    che il Tribunale di Torino rimarca quindi la  peculiarita'  della
disciplina  prevista  in  materia  di  stupefacenti,  una  disciplina
articolata sulla distinzione tra  la  condotta  del  "trafficante  di
droga" (art. 73, commi 1 e 1-bis, del  d.P.R.  n.  309  del  1990)  e
quella del "piccolo spacciatore" (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del  1990):  il  legislatore  avrebbe  tenuto  conto  della   «enorme
differenza di tali difformi situazioni», prevedendo, per la  seconda,
una pena decisamente piu' mite di quella stabilita per la prima; 
    che, con  riguardo  alle  modifiche  introdotte  per  i  recidivi
reiterati dalla legge n. 251 del 2005, l'aspetto  problematico  della
disciplina degli stupefacenti consisterebbe nel fatto che, in  questa
materia, l'ipotesi meno grave  non  e'  l'ipotesi  base  (cosi'  come
accade, ad esempio, in materia di furto, di rapina e di  estorsione),
ma solo una circostanza attenuante  speciale  comportante  un  minimo
sanzionatorio pari ad un sesto dell'ipotesi  base,  sicche',  qualora
non si possa escludere la  recidiva  reiterata,  l'impossibilita'  di
valutare come prevalenti le circostanze attenuanti e, in particolare,
quella di cui all'art. 73, comma 5,  del  d.P.R.  n.  309  del  1990,
condurrebbe  all'applicazione,  in  un  caso  di   modesta   gravita'
oggettiva e semplicemente in ragione del "tipo  di  autore",  di  una
pena pari a quella  che  sarebbe  irrogata  per  un'ipotesi  concreta
decisamente piu' grave e, dunque, sproporzionata  alla  gravita'  del
fatto; 
    che, per meglio mettere in luce  «gli  effetti  devastanti  della
recidiva reiterata nel caso  concreto  ed  in  situazioni  analoghe»,
osserva ancora il rimettente che  nel  caso  di  specie  risulterebbe
applicabile anche la nuova disciplina in materia di reato continuato,
sicche' l'aumento per la continuazione non potrebbe essere  inferiore
a un terzo della pena base, ossia  -  partendo  dal  minimo  edittale
stabilito dal primo comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - a
due anni di reclusione; 
    che  per  rendere  evidenti  gli  effetti  della  disciplina   in
questione, il giudice a quo osserva  che  per  un  modesto  fatto  di
"spaccio su strada", con successiva, altrettanto lieve, resistenza  a
pubblico ufficiale - come quello che ricorre nel giudizio  principale
- la  pena  detentiva  minima  applicabile,  all'esito  del  giudizio
abbreviato, all'imputato recidivo reiterato sarebbe pari - potendo le
circostanze attenuanti risultare solo equivalenti alla recidiva  -  a
cinque anni e quattro mesi di reclusione; 
    che, in un'ipotesi del tutto identica, ma relativa ad un soggetto
non recidivo reiterato e con il riconoscimento della prevalenza della
circostanza di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990  e  delle  circostanze  attenuanti  generiche  (concedibili   in
considerazione della confessione resa e delle  misere  condizioni  di
vita), la pena detentiva potrebbe arrivare  a  cinque  mesi  e  venti
giorni di reclusione; 
    che, pertanto, a causa del divieto di prevalenza  sulla  recidiva
reiterata delle circostanze attenuanti ad effetto speciale (e,  nello
specifico, di quella di cui al quinto comma dell'art. 73  del  d.P.R.
n.  309  del  1990)  e  dell'aumento  minimo  obbligatorio   per   la
continuazione, la normativa in discussione puo' portare a  sanzionare
con una pena fino a dieci volte superiore un fatto identico; 
    che, tutto cio' considerato, il Tribunale di  Torino  dubita,  in
riferimento  agli  artt.  3,  25  e  27  Cost.,  della   legittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., che, almeno nei
casi in cui sussista una circostanza attenuante ad effetto speciale -
quale, nel caso di specie, quella prevista dall'art. 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990 - imporrebbe di  applicare  pene  identiche  a
situazioni   ontologicamente   diverse,   cosi'   «comportando    per
fatti-reato  sovrapponibili  un  trattamento  fino  a   dieci   volte
superiore in funzione unicamente del "tipo di autore"», e impedirebbe
al giudice di dare rilievo al "fatto  commesso"  e  al  principio  di
offensivita', nonche' di rispettare il principio di  proporzionalita'
della pena, funzionale a garantire che  le  pene  non  consistano  in
trattamenti contrari al senso di umanita' e tendano alla rieducazione
del condannato. 
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Torino  ha   sollevato,   in
riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  69,  quarto  comma,  del
codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di  giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), nella parte  in  cui  esclude  che  la  circostanza
attenuante  di  cui  all'articolo  73,  comma  5,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza) possa essere dichiarata prevalente sulla  recidiva
reiterata; 
    che solo la parte  finale  della  motivazione  dell'ordinanza  di
rimessione mette genericamente in questione il divieto di prevalenza,
rispetto  alla  recidiva   reiterata,   di   «qualunque   circostanza
attenuante, ivi comprese quelle ad effetto speciale e,  segnatamente,
quella di cui all'art. 73 quinto comma» del d.P.R. n. 309  del  1990,
laddove  tutti  gli  argomenti  svolti   in   precedenza   riguardano
specificamente quest'ultima circostanza; 
    che, pertanto, il tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione
e  l'univoca  indicazione  offerta  dal  dispositivo   impongono   di
individuare i termini della questione come relativi esclusivamente al
divieto  di  prevalenza,  rispetto  alla  recidiva  reiterata,  della
circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990; 
    che, cosi' individuato l'oggetto della questione, deve  rilevarsi
che con la sentenza n. 251  del  2012,  successiva  all'ordinanza  di
rimessione,   questa    Corte    ha    dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito
dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte  in  cui
prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di  cui
all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990  sulla  recidiva  di
cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; 
    che, pertanto, a seguito  della  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale di cui alla sentenza n. 251  del  2012,  la  questione
sollevata deve essere  dichiarata  manifestamente  inammissibile,  in
quanto e' diventata priva di oggetto (ex plurimis, ordinanza  n.  315
del 2012). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  69,  quarto  comma,  del
codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di  giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e  27
della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI