N. 157 ORDINANZA 17 - 21 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Responsabilita'  civile  -  Danni  da  sinistro  stradale  -   Azione
  giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla  gestione  dei
  sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada
  - Condizione di  proponibilita'  -  Comunicazione  della  richiesta
  risarcitoria   cumulativamente   all'impresa   designata   e   alla
  CONSAP-Fondo di garanzia  per  le  vittime  della  strada  anziche'
  disgiuntamente all'una o  all'altra  -  Questione  gia'  dichiarata
  manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. 
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 287, comma 1. 
- Costituzione, artt. 24, 76 e 77. 
(GU n.26 del 26-6-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  287,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Forli' nel procedimento  vertente  tra  Mazza  Luana  Paola  e  Cossu
Fabrizio ed altra con ordinanza del 13 gennaio 2012, iscritta  al  n.
261 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che - in un giudizio civile avente ad oggetto domanda di
risarcimento danni per un sinistro  stradale  causato  da  conducente
sprovvisto di copertura assicurativa, e, percio', proposta anche  nei
confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime
della strada - l'adito Tribunale ordinario di  Forli',  al  fine  del
decidere  sulla  eccezione  di  improponibilita'  della  domanda  per
mancato invio della richiesta risarcitoria anche  alla  CONSAP,  come
ora richiesto dall'articolo 287, comma 1, del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni  private»
di seguito anche c.d.a., ha ritenuto rilevante e  non  manifestamente
infondata,  in  riferimento  agli  articoli  24,  76   e   77   della
Costituzione,  onde  ha  sollevato,  con  l'ordinanza  in   epigrafe,
questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 287; 
    che, ad avviso  del  rimettente,  la  nuova  norma  espressa  nel
censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto, gli artt. 24, 76 e  77
Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della  delega  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 luglio  2003,  n.  229  (Interventi  in
materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto   normativo   e
codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto,  invece  di
agevolare,  come  ivi  prescritto,  la  tutela  per  il  danneggiato,
contraente  debole,  avrebbe  aggravato   la   sua   posizione,   con
l'imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul  suo
diritto di difesa; 
    che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri  per
eccepire la manifesta infondatezza della questione. 
    Considerato  che  questione  analoga  a  quella   sollevata   con
l'ordinanza  in  esame  e'  gia'  stata   dichiarata   manifestamente
infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 2012; 
    che, in tale occasione, si e' evidenziato che, a prescindere  dai
piu' o meno ampi margini di discrezionalita' riconosciuti in  via  di
principio al legislatore delegato (da ultimo,  sentenza  n.  230  del
2010 e, in precedenza, anche sentenze n. 199 del 2003 e  n.  163  del
2000), al quale non e' preclusa l'adozione di norme che rappresentino
un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento  delle  scelte
espresse dal legislatore delegante (ordinanze n. 213 del  2005  e  n.
419 del 2000), e' decisivo ed assorbente, in questo caso, il  rilievo
che rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4  della  citata
legge n. 229 del 2003  -  la  quale  nel  quadro  di  un  complessivo
«riassetto della materia», si e' proposta di rafforzare la tutela del
danneggiato anche attraverso la  promozione  di  condizioni  per  una
maggiore  effettivita'   e   un   miglioramento   delle   prestazioni
assicurative (sentenze  n.  230  del  2010  e  n.  180  del  2009)  -
assolutamente coerente, e non certo con essa  in  contrasto,  nonche'
espressiva  comunque  di  scelte  che  rientrano  nella   fisiologica
attivita' di riempimento che lega i  due  livelli  normativi,  e'  la
disposizione del decreto legislativo  qui  censurata.  La  quale  e',
infatti finalizzata alla piu' razionale  esplicazione  dell'attivita'
solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed e'
funzionale anche  all'eventuale  intervento,  a  rafforzamento  della
garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio  (art.
287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo  -  quello
appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve  in  un
adempimento meramente formale, che  non  comporta  alcun  sostanziale
aggravio  per  il  danneggiato  al  fine  del  successivo   esercizio
dell'azione giudiziaria; 
    che l'odierno rimettente non adduce profili o  argomenti  diversi
rispetto a quelli gia' valutati nella richiamata precedente pronuncia
di manifesta infondatezza; 
    che, conseguentemente,  anche  l'attuale  questione  deve  essere
dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 287, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
private), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76 e  77  della
Costituzione, dal Tribunale di ordinario di Forli',  con  l'ordinanza
di cui in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI