N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2013
Ordinanza del 18 aprile 2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento sui ricorsi riuniti proposti da De Luca Giulia anche n.q. di erede di D'Orta Domenico contro Agenzia delle entrate direzione provinciale di Benevento e Equitalia Sud Spa.. Contenzioso tributario - Controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione - Previsione a pena di inammissibilita' del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Denunciato impedimento alla riunione di controversie aventi il medesimo oggetto ed inerenti a soggetti cointeressati - Non rimborsabilita' delle spese difensive sostenute dal contribuente nella procedura di reclamo qualora lo stesso venga accolto - Sussistenza dell'obbligo di mediazione solo in relazione agli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e non anche a quelli provenienti da altri enti impositori - Compressione della facolta' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi - Violazione del principio del giusto processo, con segnato riguardo alla definizione della controversia in tempi ragionevoli e alla necessaria terzieta' dell'organo chiamato a svolgere la mediazione - Difformita' dalla normativa comunitaria che non prevede l'obbligatorieta' della mediazione e richiede la giusta terzieta' del mediatore rispetto alle parti. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, introdotto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.27 del 3-7-2013 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2466/11 spedito il
30 novembre 2011:
avverso cartella di pagamento n. 01720110009518255
IRPEF-ALTRO 2005 contro: Agente di riscossione Benevento Equitalia
Sud S.p.a.;
difeso da: Criscoli Francesco - via Cardinal di Rende n. 8 -
82100 Benevento;
avverso cartella di pagamento n. 01720110009518255
IRPEF-ALTRO 2005 contro: Ag. entrate dir. provin. uff. controlli
Benevento;
proposto dal ricorrente: D'Orta Domenico - via Giacomo
Leopardi, 63 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (Benevento);
rappresentato da: De Luca Giulia - via Giacomo Leopardi, 63 -
82010 Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) in qualita' di erede;
rappresentante difeso da: Santillo Melina - viale Mellusi n.
96 - 82100 Benevento;
sul ricorso n. 1200/12 spedito il 16 luglio 2012:
avverso cartella di pagamento n. 01720120001761432
IRPEF-ALTRO 2005 contro: Agente di riscossione Benevento Equitalia
Sud S.p.a.;
avverso cartella di pagamento n. 01720120001761432
IRPEF-ALTRO 2005 contro: Ag. entrate dir. provin. uff. controlli
Benevento;
proposto dal ricorrente: De Luca Giulia - via Giacomo
Leopardi, 63 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (Benevento);
difeso da: Santillo Melina - viale Mellusi n. 96 - 82100
Benevento.
Con apposito ricorso la signora De Luca Giulia, rappresentata e
difesa dall'avvocato Santillo Melina, proponeva opposizione avverso
la cartella di pagamento numero 017 2012 0001761 4 32 000 notificata
dall'Agente della riscossione per la provincia di Benevento in
relazione a ruolo ordinario numero 2012/000017 approvato e reso
esecutivo dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di
Benevento, Ufficio controlli.
Detta iscrizione scaturiva dall'intervenuta notifica di un avviso
di accertamento per l'anno 2005 divenuto definitivo in assenza di
ricorso.
Al riguardo la parte eccepiva:
1) l'assenza di una motivazione corretta ed adeguata tale da
rendere ammissibile il prodromico avviso di accertamento;
2) l'inadeguatezza dell'impugnata cartella alla sua funzione,
attesa la mancata identificazione fiscale dell'obbligato;
3) l'errata indicazione delle sanzioni e l'assenza di
informazioni circa l'intervenuta notifica agli altri eredi.
Precisava di non aver mai ricevuto alcun atto prima
dell'impugnata cartella e l'intervenuta decadenza per il decorso del
prescritto termine.
Lamentava, infine, la mancanza di alcuni elementi formali
necessari al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto di
difesa.
Concludeva chiedendo sostanzialmente l'annullamento
dell'impugnata cartella e la condanna dell'Ufficio alle spese di
giudizio.
Con proprie controdeduzioni, rilevando preliminarmente
l'inammissibilita' del ricorso avendo il contribuente omesso di
presentare prima della proposizione dello stesso apposita istanza di
reclamo con mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del decreto
legislativo numero 546 del 1992, l'Ufficio ribadiva la correttezza
del proprio operato.
In particolare, precisava di aver correttamente notificato il
prodromico avviso di accertamento, rimasto non impugnato, con la
conseguente cristallizzazione dell'obbligazione tributaria per
mancata impugnazione dello stesso.
Concludeva chiedendone l'inammissibilita' con condanna della
istante alle spese di lite.
Con separate controdeduzioni l'Agente della riscossione della
Provincia di Benevento si costituiva in giudizio eccependo la propria
carenza di legittimazione passiva oltre alla inammissibilita',
improcedibilita' ed improponibilita' della domanda nei propri
confronti.
Precisava, comunque, l'intervenuta definitivita' del prodromico
avviso di accertamento e la regolare e tempestiva notificazione della
cartella.
Concludeva chiedendo che fosse accertato il proprio difetto di
legittimazione passiva ovvero l'inammissibilita' del ricorso con
condanna dell'attrice alle spese di giudizio.
Quest'ultima deposita brevi repliche precisando di aver agito in
ossequio alle istruzioni riportate a tergo dell'impugnata cartella
oltre:
1) ad evidenti errori di notificazione;
2) alla circostanza di non aver mai ricevuto l'atto dal quale era
scaturita l'obbligazione tributaria composta nel ruolo di cui
all'impugnata cartella.
Anche l'Agente della riscossione depositava brevi note con le
quali lamentava l'omissione di comunicazioni al difensore costituito,
precisando l'infondatezza delle doglianze di parte di cui alle brevi
repliche depositate agli atti del giudizio.
Concludeva precisando la legittimita' della cartella notificata e
la conformita' del proprio operato alle specifiche disposizioni di
legge.
Concludeva insistendo nelle richieste di cui alla propria
costituzione in giudizio.
Veniva successivamente depositata agli atti una serie di
documenti tendenti a dimostrare l'errata notificazione dell'atto
prodromico all'iscrizione a ruolo.
Con separato ricorso la signora De Luca Giulia, questa volta
nella qualita' di erede del coniuge, signor D'Orta Domenico, cosi'
come in precedenza rappresentata e difesa, proponeva opposizione
avverso la cartella di pagamento numero 017 2011 0009518 2 55 000
notificata dall'Agente della riscossione per la Provincia di
Benevento in relazione a ruolo ordinario numero 2012/000203 approvato
e reso esecutivo dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di
Benevento, Ufficio controlli.
Anche in questo caso l'iscrizione a ruolo scaturiva dalla
notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Ufficio per
l'annualita' 2005 divenuto definitivo per mancata impugnativa.
Al riguardo la parte eccepiva sostanzialmente quanto gia' dedotto
nel proprio ricorso, concludendo con la richiesta di annullamento
dell'impugnato atto e di condanna dei convenuti alle spese di
giudizio.
Con proprie controdeduzioni, disattendendo le argomentazioni di
parte, l'Ufficio ribadiva la correttezza del proprio operato.
In particolare, precisava di aver correttamente notificato il
prodromico avviso di accertamento, rimasto non impugnato, con la
conseguente cristallizzazione dell'obbligazione tributaria per
mancata impugnazione dello stesso.
Concludeva chiedendone l'inammissibilita' con condanna della
istante alle spese di lite.
Con separate controdeduzioni l'Agente della riscossione della
Provincia di Benevento si costituiva in giudizio evidenziando
sostanzialmente l'inesistenza di alcuna responsabilita' per i fatti
dedotti dalla parte.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della
ricorrente alle spese di giudizio.
Nella seduta del 18 marzo 2013 il Collegio, sentito il relatore e
le parti, previa riunione dei ricorsi, riunito in camera di consiglio
ed esaminati gli atti, si riservava la decisione.
Successivamente all'udienza dell'8 aprile 2013 , sciogliendo la
riserva, decideva come da dispositivo.
Il Collegio, prima di entrare nel merito della questione, rileva
la necessita' di esaminare la problematica alla luce del richiamato
art. 17-bis, aggiunto dall'art. 39, comma 9, del decreto-legge numero
98 del 2011, il quale, tra l'altro, dispone:
1) per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,
relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende
proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo
secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione
giudiziale di cui all'art. 48;
2) la presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita'
del ricorso; l'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio;
3) nelle indicate controversie la parte soccombente e' condannata
a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al
50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese
del procedimento.
A tal proposito ritiene sussistano fondati dubbi di
costituzionalita' della citata norma soprattutto in riferimento agli
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
In relazione all'art. 3, osserva che la richiamata disposizione,
in ragione del limite di cui all'importo stabilito di ventimila euro,
impedirebbe:
1) sia la riunione di controversie aventi il medesimo oggetto ed
inerenti soggetti cointeressati;
2) sia un'unica discussione;
rilevando tale ultimo aspetto nella plausibile ottica di ottenere
giudizi tra loro contrastanti in relazione a situazioni del tutto
analoghe.
Sempre in relazione all'art. 3, ferma la circostanza che due
soggetti, solo in ragione dell'eventuale debito riferito alla soglia
dei ventimila euro, dalla quale potrebbero divergere anche per una
somma del tutto irrilevante, potrebbero avere un percorso giudiziario
completamente diverso, anche in termine di garanzie, rileva che le
spese relative al procedimento di reclamo, qualora lo stesso venga
accolto ovvero la mediazione vada a buon fine, non assumono alcuna
rilevanza, rimanendo a carico del soggetto istante.
A tal proposito evidenzia che le spese sostenute da quest'ultimo
per l'attivazione di tale procedura restano a suo esclusivo carico,
proprio come nella fase introduttiva del contenzioso, ma con la
differenza che in tale ultimo caso la parte puo' comunque trovare
ristoro nella successiva condanna alle spese di lite dell'A.F. la
quale, invece, nel caso della mediazione, non solo non corre alcuna
alea in riferimento alla eventuale soccombenza alle spese di
giudizio, ma addirittura beneficia di un notevole risparmio per la
mancata instaurazione della fase contenziosa.
Evidenzia che tale obbligo sussiste solo in relazione agli atti
emessi dall'Agenzia delle entrate e non anche a quelli provenienti da
altri Enti impositori i cui eventuali debitori si troverebbero ad
avere, come appresso indicato, una serie di garanzie maggiori ed un
iter processuale piu' spedito, anche in ordine alla richiesta di
eventuali sospensive dell'esecuzione degli atti impugnati.
In relazione al successivo art. 24, sottolinea che un fondato
motivo di contrasto risiede nel fatto che la possibilita' di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e'
compressa oltre che subordinata all'esperimento di una previa fase
amministrativa, peraltro imposta a pena di inammissibilita', in
stridente contrasto con l'inviolabilita' del diritto di difesa
costituzionalmente garantito a ciascuno.
La possibilita' di agire in giudizio, proprio di ciascuno, non
puo' essere eliso dal legislatore comprimendo, in maniera illegittima
oltre che arbitraria, la posizione giuridica soggettiva facente capo
a ciascun cittadino.
In relazione al susseguente art. 111, evidenzia che il meccanismo
di cui al richiamato art. 17 bis rischia, mancando un necessario
coordinamento con l'istituto dell'accertamento con adesione, di
dilatare eccessivamente i tempi di introduzione del giudizio
tributario violando cosi' il principio sul giusto processo di cui al
citato art. 111, soprattutto nell'ottica di vedere definita in tempi
ragionevoli la controversia.
Tempi che appaiono comunque non congrui anche in riferimento
all'immediata esecutivita', decorsi sessanta giorni dalla notifica,
sia degli avvisi di accertamenti che delle cartelle di pagamento,
rimanendo comunque precluso al contribuente l'accesso all'istituto
della sospensiva di cui all'art. 47 del decreto legislativo numero
546 del 1992.
Evidenzia, infine, che non appare rispettata la giusta terzieta'
dell'organo chiamato a dirimere la controversia in sede reclamo,
essendo quest'ultimo comunque organico all'A.F. che ha emanato l'atto
oggetto di contestazione.
L'organo della mediazione deve essere assolutamente estraneo alle
parti non potendosi ammettere, anche alla luce del diritto
comunitario, che assuma la figura di mediatore una delle parti
coinvolte nella controversia, benche' costituito in un ufficio
autonomo, ma pur sempre, come accennato, organico all'A.F.
La stessa Corte costituzionale con la sentenza numero 272 del
2012, benche' riferita alla mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civile e commerciali di cui alle specifiche norme
contenute nel decreto legislativo numero 28 del 2010, ha evidenziato:
1) la centralita' di alcuni atti comunitari, in particolare:
le conclusioni adottate dal Consiglio nel maggio del 2000;
il libro verde presentato dalla Commissione nell'aprile del 2002;
la direttiva numero 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in data 21 maggio 2008;
la risoluzione del Parlamento europeo in data 13 settembre 2011;
la risoluzione del Parlamento europeo in data 25 ottobre 2011,
con particolare riferimento al paragrafo 31, sesto capoverso;
2) l'assenza, come rilevabile da una ricognizione dei richiamati
atti dell'Unione europea, di una implicita o esplicita opzione in
favore del carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione, non
essendo detto carattere intrinseco alla sua ratio;
3) l'obbligo, imposto dall'art. 4 della richiamata direttiva
numero 2008/52/CE, circa l'imparziale svolgimento della mediazione in
relazione alle parti coinvolte;
oltre al fatto che non puo' essere addotta a giustificazione
dell'introduzione della mediazione obbligatoria la circostanza che
l'ordinamento gia' conosce l'istituto obbligatorio della
conciliazione, trattandosi di procedimenti specifici per singoli
settori, dettati in particolari momenti dell'evoluzione legislativa
ed atti a prevenire disfunzioni relative al sovraccarico del
contenzioso in determinate materie, quale ad esempio quella del
lavoro a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, essendo
tale passaggio strumentale ed essenziale per la riuscita della
riforma.
P. Q. M.
La Commissione, sciolta la riserva in data 8 aprile 2013,
ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 17-bis del decreto legislativo numero 546
del 1992 in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione
oltre che per l'assenza di un obbligo in tale senso e della giusta
terzieta' del mediatore rispetto alle parti coinvolte nell'ambito
della normativa comunitaria, sospende il giudizio e dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina
alla Segreteria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge
numero 87 del 1953, la notifica della presente ordinanza alle parti
in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicandola,
altresi', ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Benevento, 18 aprile 2013
Il Presidente: Grasso