N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2013

Ordinanza del 2  aprile  2013  emessa  dal  tribunale  amministrativo
regionale per la Sicilia -  sez.  staccata  di  Catania  sul  ricorso
proposto  da Spatola  Corrado   in   proprio   e   n.q.   di   legale
rappresentante dell'azienda  agricola  ittica  Spatola  Francesco   &
C. contro  Dipartimento  ambiente   dell'Assessorato   territorio   e
ambiente della Regione Siciliana e Assessorato territorio e  ambiente
della Regione Siciliana. 
 
Paesaggio (Tutela del) - Parchi e  riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Istituzione  del  Consiglio  regionale  per  la
  protezione  del  patrimonio  naturale,  presieduto   dall'Assessore
  regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua  assenza
  o impedimento, dal direttore per  il  territorio  e  l'ambiente,  e
  composto da tre esperti designati dalle tre principali associazioni
  dei comuni -  Violazione  della  sfera  di  competenza  legislativa
  esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, per contrasto
  con la normativa statale (art. 22 della legge n. 394 del 1991)  che
  prevede forme  di  partecipazione  dei  comuni  all'istituzione  di
  parchi e riserve naturali. 
- Legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98, art.  3,  comma
  1, lett. e). 
- Costituzione, art. 117, comma secondo,  lett.  s),  in  riferimento
  all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
Paesaggio (Tutela del) - Parchi e  riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione  Siciliana  -  Previsione  che  in  attuazione  del   piano
  regionale di cui all'art 5, si  provvedera'  alla  istituzione  dei
  parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore regionale per  il
  territorio e l'ambiente, previo parere del  Consiglio  regionale  -
  Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva  statale
  in materia di tutela dell'ambiente, per contrasto con la  normativa
  statale (art. 22 della legge n. 394 del 1991) che prevede forme  di
  partecipazione dei  comuni  all'istituzione  di  parchi  e  riserve
  naturali. 
- Legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98, art.  6,  comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo,  lett.  s),  in  riferimento
  all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
Paesaggio (Tutela del) - Parchi e  riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Previsione che le proposte di cui  all'art.  4,
  lett. a), quelle relative agli  artt.  26  e  27  ed  il  programma
  pluriennale economico-sociale di cui all'art.  19,  debbono  essere
  resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i
  comuni interessati - Previsione, altresi', che entro trenta  giorni
  dalla  pubblicazione,  privati,  enti,  organizzazioni   sindacali,
  cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su  cui
  motivatamente dovra' dedurre l'ente o l'ufficio  proponente  e  che
  dovranno  formare  oggetto  di  motivata  deliberazione  da   parte
  dell'ente  preposto  all'approvazione  degli   strumenti   suddetti
  contestualmente alla stessa approvazione - Violazione  della  sfera
  di competenza legislativa esclusiva statale in  materia  di  tutela
  dell'ambiente, per contrasto con  la  normativa  statale  (art.  22
  della legge n. 394 del 1991) che prevede  forme  di  partecipazione
  dei comuni all'istituzione di parchi e riserve naturali. 
- Legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98, art. 28,  commi
  1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo,  lett.  s),  in  riferimento
  all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
(GU n.27 del 3-7-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3038 del 2011,  proposto  da  Corrado  Spatola,  in
proprio  e  nella  qualita' di rappresentante   legale   dell'azienda
agricola - ittica Spatola Francesco  &  C.,  rappresentato  e  difeso
dagli avv. Maurizio Paolino, Marco Lepori e  Sebastiano  Mallia,  con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Alfredo Fonte, in
Catania, viale Vittorio Veneto, 52/C; 
    Contro il Dipartimento  ambiente  dell'Assessorato  territorio  e
ambiente  della  Regione  Siciliana,  e  l'Assessorato  territorio  e
ambiente della Regione Siciliana, in  persona  dei  rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato  di  Catania,  presso  la  quale  ope  legis
domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
    Per  l'annullamento  del  decreto  del  Dirigente  Generale   del
dipartimento regionale dell'Ambiente n. 577 del 27 luglio  2011,  con
il quale e' stata istituita la riserva naturale orientata  denominata
«Pantani della Sicilia sud orientale, pubblicato in data 16 settembre
2011 sulla GURS n. 39,  nonche'  delle  allegate  planimetrie  e  del
regolamento della riserva; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del   Dipartimento
ambiente  dell'Assessorato  territorio  e  ambiente   della   Regione
Siciliana; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Vista la sentenza 27  febbraio  2013,  n.  557,  con  cui  questa
Sezione II interna, parzialmente  decidendo,  ha  rigettato  tutti  i
motivi di ricorso ad eccezione di uno di essi; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  dicembre  2012  il
dott. Diego  Spampinato  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Con ricorso notificato il 27 ottobre 2011 e  depositato  in  pari
data, parte ricorrente ha esposto: 
        che il ricorrente e' proprietario di  un'area,  estesa  circa
120 ettari, distinta in catasto del Comune di Pachino al foglio n. 17
particelle 1, 3, 4, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 453, 454, 474, 475, 476, 477, 478, 618, 619, 357; 
        che tale area sarebbe situata al confine del  territorio  del
Comune di Pachino con quello  del  Comune  di  Ispica,  in  una  zona
denominata «Longarini», confinante con il Pantano Longarini; 
        che la societa' Spatola & C. bonifico' interamente tale  area
ed effettuo' lavori, fra cui la costruzione di 19 canali  a  pettine,
finalizzati alla itticoltura; 
        che tale impianto sarebbe completamente autonomo dal  Pantano
Longarini; 
        che il 27 novembre 1987, con numero di protocollo  028580  il
Comune di Pachino avrebbe  ricevuto  la  proposta  di  perimetrazione
della riserva «Pantani della Sicilia  sud  orientale»,  da  affiggere
all'albo pretorio per le osservazioni ed  opposizioni  da  presentare
entro il 15 gennaio 1988, e che sarebbe stata fatta  opposizione  sia
da parte del ricorrente (con atto del 23 gennaio 1988,  allegato  sub
19 al ricorso), sia da parte del Comune con  delibera  del  Consiglio
Comunale; 
        che, con  il  decreto  assessorile  della  Regione  Siciliana
970/1991, di approvazione del Piano  regionale  dei  parchi  e  delle
riserve naturali, veniva stabilita la perimetrazione di massima della
riserva; 
        che il ricorrente  avrebbe  notificato  una  nota  datata  22
gennaio 2011 all'Assessore al territorio  e  ambiente  della  Regione
Siciliana, diffidandolo dal proseguire l'iter dell'istituzione  della
riserva di cui si tratta; 
        che con il provvedimento  impugnato  e'  stata  istituita  la
riserva naturale orientata  denominata  «Pantani  della  Sicilia  sud
orientale», e che l'intera area di parte ricorrente ricadrebbe  nella
zona A della riserva; 
        che   la   perimetrazione   della    riserva    riprenderebbe
pedissequamente le aree previste nelle  cartografie  allegate  al  DA
970/1991; 
    Ha quindi affidato il ricorso a diversi motivi. 
    Per quanto di interesse in questa sede, con il terzo di  essi  ha
dedotto: violazione degli artt. 22 legge n. 394/1991  e  7  legge  n.
241/1990; ne' il Comune di Pachino ne' il ricorrente sarebbero  stati
coinvolti nel procedimento per l'istituzione della riserva. 
    In particolare, ha dedotto violazione dell'art. 22 della legge  6
dicembre 1991, n. 394, che, ai commi 1 e 2, prevede,  per  quanto  di
interesse ai fini della presente trattazione, che  «1.  Costituiscono
principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali  protette
regionali: a) la partecipazione (...) dei comuni al  procedimento  di
istituzione dell'area protetta (...) Tale partecipazione si  realizza
(...) attraverso conferenze per  la  redazione  di  un  documento  di
indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare  a
protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli
obiettivi   da   perseguire,   alla   valutazione    degli    effetti
dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; b) la pubblicita'
degli  atti  relativi  all'istituzione  dell'area  protetta  e   alla
definizione del piano per il parco di cui all'art. 25; (...) 2. Fatte
salve le rispettive competenze per le regioni a  statuto  speciale  e
per le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  costituiscono
principi fondamentali di riforma economico-sociale la  partecipazione
degli enti  locali  alla  istituzione  e  alla  gestione  delle  aree
protette  e  la  pubblicita'  degli  atti  relativi   all'istituzione
dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco». 
    Questa Sezione II interna, con sentenza 27 febbraio 2013, n. 557,
parzialmente decidendo,  ha  rigettato  tutti  gli  altri  motivi  di
ricorso, ed 
    ha dato atto della decisione di  sollevare,  con  riferimento  al
motivo di cui  si  tratta  nella  presente  ordinanza,  questione  di
legittimita' costituzionale della normativa regionale. 
    Infatti, il Collegio ritiene, nel solco della  giurisprudenza  di
questa Sezione II interna (sentenze 7 dicembre 2012, nn. 2882 e 2888;
analogamente, Cons. Stato, Sez. V,  31  maggio  2012,  n.  3254;  TAR
Sicilia - Catania,  Sez.  III,  10  febbraio  2012,  n.  369)  che  i
ricorrenti privati possano articolare le proprie doglianze anche  con
riferimento alla mancata partecipazione procedimentale del Comune ove
essi risiedono, in ragione della funzione  che  tale  Amministrazione
assolve  nella  qualita'  di  ente   esponenziale   della   comunita'
territoriale. 
    Ritiene inoltre il Collegio che le forme partecipative dei Comuni
al procedimento per l'istituzione delle riserve  naturali  regionali,
previste dalla  normativa  della  Regione  Siciliana,  integrino  una
violazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  che,
nella materia di cui  si  tratta,  costituisce  parametro  interposto
(Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 2000, n. 282),  ma  che  il
ricorso non possa essere deciso senza sollevare, d'ufficio, questione
di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1,  lett.  e),
6, comma 1, e 28, commi 1 e 2, della LR Siciliana 6 maggio  1981,  n.
98. 
    Dispone infatti la LR Siciliana 6 maggio 1981, n. 98, in tema  di
forme partecipative dei Comuni alla istituzione di parchi  e  riserve
naturali, per quanto di interesse ai fini della presente ordinanza: 
        all'art.  3,  comma  1,  lett.  e):  «E'   istituito   presso
l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  il  Consiglio
regionale per la  protezione  del  patrimonio  naturale,  in  seguito
indicato   con   l'espressione   Consiglio   regionale,    presieduto
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di
sua  assenza  o  impedimento,  dal  direttore  per  il  territorio  e
l'ambiente, e composto: (...) e) da tre esperti designati  dalle  tre
principali associazioni dei comuni...»; 
        all'art. 4, comma 1: «Sono compiti  del  consiglio  regionale
[per la protezione del patrimonio naturale]: a) predisporre il  piano
regionale dei parchi e delle riserve naturali,  in  armonia  con  gli
obiettivi e gli indirizzi del piano  urbanistico  regionale,  di  cui
esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli  indirizzi
generali del piano nazionale di coordinamento per la  protezione  del
patrimonio naturale...»; 
        all'art. 6, commi 1, 2 e 3: « [1]  In  attuazione  del  piano
regionale di cui all'art.  5  si  provvedera'  alla  istituzione  dei
parchi e delle riserve con decreto dell'Assessore  regionale  per  il
territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale. [2] I
decreti di istituzione delle  riserve  sono  emanati  entro  un  anno
dall'emanazione del decreto approvativo del piano  regionale  di  cui
all'art. 5. [3] I decreti di cui al comma precedente  conterranno  la
delimitazione  definitiva  delle  singole  riserve,  l'individuazione
dell'affidatario e la statuizione degli  obblighi  dello  stesso,  in
rapporto alle indicazioni tecniche fissate  dal  Consiglio  regionale
per la realizzazione dei fini istituzionali delle  riserve  medesime.
Detti decreti recheranno  in  allegato  il  regolamento  con  cui  si
stabiliscono le modalita' d'uso e i divieti da osservarsi.»; 
        all'art. 28, commi 1 e 2, con riferimento all'art.  4,  comma
1, lett. a): « [1] Le proposte di cui all'art. 4, lettera a),  quelle
relative  agli  articoli  26  e  27  e   il   programma   pluriennale
economico-sociale di cui all'art. 19 debbono essere resi di  pubblica
ragione  mediante  pubblicazione   degli   atti   presso   i   comuni
interessati. [2] Entro trenta giorni  dalla  pubblicazione,  privati,
enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche,  sociali  potranno
presentare osservazioni su cui motivatamente dovra' dedurre l'ente  o
l'ufficio proponente e  che  dovranno  formare  oggetto  di  motivata
deliberazione da  parte  dell'ente  preposto  all'approvazione  degli
strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione». 
      
    La LR 98/1981 prevede dunque, quali forme di  partecipazione  dei
Comuni  al  procedimento  di  istituzione  delle   riserve   naturali
regionali, la possibilita' di formulare  osservazioni  nei  confronti
della proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali
(art. 28, comma 1, con riferimento all'art. 4,  comma  1,  lett.  a),
nonche' la designazione di tre esperti (art. 3, comma 1, lett. e), da
parte delle tre  principali  associazioni  dei  comuni,  da  nominare
nell'ambito del Consiglio regionale per la protezione del  patrimonio
naturale, uno  dei  compiti  di  tale  Consiglio  essendo  quello  di
predisporre il piano regionale dei parchi e  delle  riserve  naturali
(art. 4, comma 1, lett. a). 
    Tali forme  partecipative  sarebbero  quindi  anzitutto  previste
esclusivamente con riferimento al piano regionale dei parchi e  delle
riserve naturali, non essendo previste forme partecipative dei Comuni
in relazione al procedimento istitutivo delle singole aree;  inoltre,
esse sarebbero  diverse  e  meno  garantistiche  di  quelle  previste
dall'art. 22 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  essendo  nella
sostanza ricondotte alla possibilita'  di  formulare  osservazioni  e
proposte, peraltro nei confronti non  dei  decreti  istitutivi  delle
singole aree, ma solo della proposta del piano regionale dei parchi e
delle riserve naturali. 
    Il Collegio ritiene che le modalita' partecipative previste dalla
normativa regionale (sulla cui osservanza nel corso del  procedimento
non vi e' discussione fra le parti) risultino non idonee a soddisfare
la previsione dell'art. 22 della legge n. 394/1991, ma che  cio'  non
possa portare a ritenere che la  disciplina  procedimentale  prevista
dalle norme regionali  di  cui  si  tratta  risulti  conseguentemente
integrata con le forme partecipative previste  dal  citato  art.  22,
cio' che avrebbe  potuto  condurre  all'accoglimento  del  motivo  di
ricorso. 
      
    In proposito, va anzitutto ricordato come la Corte costituzionale
abbia piu' volte (sentenze 14 luglio 2000, n. 282, e 26 gennaio 2012,
n.  14)  dichiarato  l'illegittimita'  di  leggi  regionali  che  non
prevedevano la partecipazione degli enti locali  alla  istituzione  o
alla modifica delle aree protette nelle forme di cui al  citato  art.
22, espressamente qualificandolo  come  «...parametro  interposto...»
(sentenza 14 luglio 2000, n. 282). 
    In  particolare,  ha  avuto  modo   di   statuire   come   «...La
partecipazione al procedimento di  istituzione  delle  aree  protette
regionali dei singoli enti locali il cui territorio sia  destinato  a
far parte dell'istituenda area protetta, richiesta dall'art. 22 della
legge quadro, non puo' ritenersi garantita dalla previsione, ad opera
della legge regionale impugnata, di un comitato consultivo  regionale
per le aree naturali protette (art. 3) che, come osserva il giudice a
quo, non prevede la partecipazione di rappresentanti dei singoli enti
locali interessati  in  concreto,  ne'  e'  composto  stabilmente  da
rappresentanti dei comuni. La  richiesta  partecipazione  dei  comuni
interessati neppure puo'  ritenersi  legittimamente  surrogata  dalla
possibilita' di formulare osservazioni e proposte nei  confronti  dei
decreti  istitutivi  del  parco,  loro  concessa  dalla  lettera   b)
dell'impugnato art. 6...» (sentenza 14 luglio 2000, n. 282). 
    La normativa regionale richiamata definisce in maniera  esaustiva
le modalita' partecipative  del  procedimento  di  istituzione  delle
riserve  naturali  regionali;  nei  due  casi   in   cui   la   Corte
costituzionale ha rilevato difformita' delle leggi regionali  con  il
citato  art.  22,  ha  proceduto  a  dichiararle   costituzionalmente
illegittime; se avesse ritenuto che il significato della norma avesse
potuto essere integrato con i dettami dell'art.  22,  avrebbe  invece
emanato una sentenza interpretativa di rigetto;  cio'  in  forza  del
principio, affermato nella sentenza 22 ottobre 1996, n.  356,  e  poi
piu' volte ribadito, secondo cui «...una disposizione non puo' essere
ritenuta   costituzionalmente   illegittima   perche'   puo'   essere
interpretata in un senso che la  ponga  in  contrasto  con  parametri
costituzionali, ma soltanto se ne e' impossibile una  interpretazione
conforme alla Costituzione (si vedano, da ultimo, la sentenza n.  379
del 2007 e le ordinanze n. 448 e n. 464 del 2007)...»  (Corte  cost.,
sentenza 16 maggio 2008, n. 147). 
    Se ne deve quindi concludere che le  norme  che  prevedano  forme
partecipative diverse e  meno  garantistiche  da  quelle  individuate
dall'art.  22  citato   non   possano   essere   integrate   in   via
interpretativa o giurisprudenziale, ma debbano essere  sottoposte  al
vaglio di legittimita' costituzionale della Corte. 
    E' il caso di rilevare come proprio la circostanza che la  Corte,
nelle  citate  sentenze  282/2000   e   14/2012,   abbia   dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale    anziche'    adottare    pronunce
interpretative di rigetto induce  a  ritenere  non  applicabile  alla
presente  fattispecie  la  soluzione  adottata  da   una   pronuncia,
precedente alle citate sentenze 282/2000 e 14/2012, di questo  stesso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Sicilia - Palermo, Sez. I, 26
marzo 1998, n. 492), che aveva invece ritenuto  che  il  procedimento
per l'istituzione delle  riserve  potesse  essere  integrato  con  le
disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della LR 10/1991, relativi  alla
comunicazione  di  avvio  del   procedimento,   nei   confronti   del
proprietario del  bene  costituito  in  riserva  ed  in  ragione  del
peculiare effetto «vincolistico» conseguente. 
      
    L'accoglimento della censura di  parte  ricorrente  non  potrebbe
quindi  che  passare  attraverso  una  pronuncia  di   illegittimita'
costituzionale della LR 98/1981  nella  parte  in  cui  si  ponga  in
contrasto con il citato art. 22. 
    A tal fine, pur avendo la Corte costituzionale affermato  che  le
norme fondamentali di riforma economico-sociale «...in base  all'art.
14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, costituiscono  un
limite anche  all'esercizio  delle  competenze  legislative  di  tipo
esclusivo...» (sentenza 8 maggio 1995, n. 153;  analogamente,  CGARS,
Sez. consultiva, 10 dicembre  1996,  n.  588),  occorre  pero'  darsi
carico della  questione  circa  l'applicabilita'  dell'art.  22  alla
legislazione della Regione Siciliana, in considerazione del  disposto
del comma 2 di tale articolo, secondo  cui  devono  essere  «...Fatte
salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale...».
Anzitutto, giova evidenziare come  la  stessa  Corte  costituzionale,
trattando della citata LR Siciliana 98/1981,  ha  recentemente  avuto
modo di precisare come «...si  tratta  all'evidenza  della  normativa
emanata - peraltro cosi' come successivamente fatto, in  applicazione
della legge-quadro n. 394 del 1991, da diverse  altre  Regioni  -  al
fine di regolare la istituzione  dei  parchi  naturali  di  rilevanti
regionale...» (sentenza 23 gennaio 2009, n. 12). 
      
    Nella stessa  sentenza,  riaffermando  quanto  gia'  statuito  in
precedenza (sentenza 14 novembre 2007, n. 380),  la  Corte  ha  anche
precisato  come  «...nello  statuto  speciale   non   si   rinvengono
disposizioni  che  prevedono,  in  materia,   considerata   nel   suo
complesso, di ambiente  ed  ecosistema,  una  disciplina  derogatoria
rispetto a quella stabilita, in  via  generale,  dal  secondo  comma,
lettera s), dell'art. 117 Cost.... ». 
    Pertanto, l'inciso  riferito  alle  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale deve essere letto nel senso evidenziato dalla citata
sentenza 380/2007, secondo cui la competenza legislativa  in  materia
di  «tutela  dell'ambiente»,  in  ragione   di   una   configurazione
dell'ambiente  come   una   sorta   di   materia   trasversale,   pur
presentandosi «sovente connessa e intrecciata  inestricabilmente  con
altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32  del
2006),  rientra  nella  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  base
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  anche  se  cio'  non
esclude il concorso di normative regionali, volte al conseguimento di
finalita' di tutela ambientale (sentenza n. 247 del  2006);  su  tali
presupposti, la Corte ha quindi ritenuto che «...non trova fondamento
la tesi della ricorrente [Regione  Siciliana]  circa  una  competenza
legislativa in materia di ambiente che le deriverebbe  da  specifiche
disposizioni dello  statuto  di  autonomia.  Le  competenze  previste
dall'art. 14, lettere f), i), e n), e dall'art. 17, lettera b), dello
statuto riguardano importanti settori che  afferiscono  all'ambiente,
ma non lo esauriscono...». 
    Pertanto, deve ritenersi  l'applicabilita'  dell'art.  22  citato
anche nell'ambito della regione Sicilia. 
    Il motivo di cui si discute non puo' quindi essere  deciso  senza
sollevare questione di legittimita' costituzionale  che  il  Collegio
ritiene,  per  quanto  esposto,  rilevante   e   non   manifestamente
infondata. Ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio  in  corso  e
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante per la decisione dell'impugnativa  proposta  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. e), 6, comma 1, e 28,
commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 6  maggio  1981,  n.
98, in relazione all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  riservando   ogni   ulteriore
decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale; 
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura   della
Segreteria, alla Corte costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente  della  Giunta
regionale della regione Siciliana e che sia comunicata al  Presidente
del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei  deputati
ed al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. 
 
        Cosi' deciso in Catania nelle Camere di consiglio dei  giorni
5 dicembre 2012 e 30 gennaio 2013. 
 
                      Il Presidente: Veneziano 
 
 
                                              L'estensore: Spampinato