DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2013 

Sospensione  del  sig.  Nicola  Giovanni  Pagliuca  dalla  carica  di
consigliere regionale della regione Basilicata. (13A05850) 
(GU n.159 del 9-7-2013)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31  dicembre  2012
n. 235; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale  del  Governo  di  Potenza,
prot. 19723 del 24 aprile 2013, con la quale sono stati  inviati  gli
atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale  di
Potenza, relativi al fascicoli processuali n.  2563/2012  R.N.R.,  n.
5196/2012 R.GIP e n.  12/2013  R.M.C.  a  carico  del  signor  Nicola
Giovanni Pagliuca, Consigliere Regionale della Regione Basilicata, ai
sensi dell'art.  8,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  31
dicembre 2012 n. 235; 
  Vista l'ordinanza con la quale  e'  stata  disposta  l'applicazione
della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in  data  23
aprile 2013  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 284 del codice di  procedura
penale,  nei  confronti  del   signor   Nicola   Giovanni   Pagliuca,
Consigliere regionale della Regione Basilicata,  per  le  fattispecie
delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 314 c.p., 81 cpv  e  483,  61
nn. 2) e 9) del codice penale; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art.  8,  comma
2, prevede la sospensione di diritto  dalle  cariche  di  "presidente
della giunta regionale, assessore e consigliere regionale...", quando
e' disposta  l'applicazione  della  misura  cautelare  degli  arresti
domiciliari, di cui all' art. 284 del codice di procedura penale; 
  Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con
la quale e' stata  disposta  l'applicazione  della  misura  cautelare
degli arresti domiciliari, emessa in data 23 aprile 2013, decorre  la
sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo  31
dicembre 2012 n. 235; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le  Autonomie  e  il
Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 23 aprile 2013  e'  accertata  la  sospensione  del
signor Nicola Giovanni Pagliuca dalla carica di consigliere regionale
della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. 
    Roma, 21 maggio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta