N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2013

Ordinanza del 12 febbraio 2013 emessa  dal  Tribunale  di  Lucca  nel
procedimento civile promosso da Ondulati  Giusti  Spa  contro  G.F.M.
Trasporti Srl. 
 
Trasporto - Trasporto di merci su strada -  Corrispettivo  dovuto  al
  vettore qualora il contratto non sia stipulato in forma  scritta  -
  Determinazione in misura non inferiore alla sommatoria dei costi di
  esercizio, sia generali (inclusi i c.d. costi di sicurezza) che  di
  carburante, stabiliti, per  classe  di  appartenenza  del  veicolo,
  dall'Osservatorio  sulle  attivita'  di  trasporto   -   Denunciata
  introduzione di una  tariffa  minima  per  i  trasporti  nazionali,
  dichiaratamente finalizzata a  tutelare  la  sicurezza  stradale  -
  Restrizione della liberta' di iniziativa economica e della liberta'
  di concorrenza -  Violazione  del  principio  di  ragionevolezza  -
  «Discriminazione a rovescio»  derivante  dall'inapplicabilita'  del
  sistema  tariffario   ai   trasporti   nazionali   di   cabotaggio,
  disciplinati dal diritto comunitario (Regolamento CE  n.  1072/2009
  del Parlamento europeo) - Conseguente violazione del  principio  di
  uguaglianza. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto  2008,  n.  133,  art.  83-bis,
  commi 1, 2, 6, 7 e 8. 
- Costituzione, artt. 3 e 41, primo comma. 
(GU n.28 del 10-7-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il Tribunale di Lucca, sezione civile,  in  persona  del  giudice
dott.  Carmine  Capozzi,  sciogliendo  la   formulata   riserva,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n.  1256/2012  RG,
avente ad oggetto: opposizione a  decreto  ingiuntivo  di  pagamento,
promosso da Ondulati Giusti SpA (opponente), rappresentata  e  difesa
dagli avv.ti Vittorio  Fidolini  e  Cristiano  Calussi  del  Foro  di
Firenze e dall'avv. Augusto Senesi del Foro di Lucca, domiciliata per
la lite presso lo studio di quest'ultimo in Lucca,  Viale  Carlo  del
Prete n. 719, contro G.F.M. Trasporti Srl (opposta), rappresentata  e
difesa dall'avv. Paolo Mei del Foro di Lucca, domiciliata per la lite
presso lo studio del difensore in Lucca, Viale Luporini n. 807. 
I. Premessa. 
    Con  atto  di  citazione,  tempestivamente  notificato,  Ondulati
Giusti  SpA  ha  opposto   il   decreto   ingiuntivo   di   pagamento
provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lucca  in  data  7
marzo 2012, n.  304/2012,  con  il  quale  su  istanza  della  G.F.M.
Trasporti Srl  le  e'  stato  ordinato  di  pagare,  in  relazione  a
trasporti effettuati negli  anni  2010  e  2011,  la  somma  di  curo
261.906,70, oltre  accessori  e  spese  di  procedura,  a  titolo  di
differenze tra i corrispettivi concordati tra  le  parti  al  momento
della conclusione  verbale   dei  contratti  di  trasporto  e  quanto
previsto come dovuto dal comma 7 dell'art. 83-bis  del  decreto-legge
112/2008. 
    A  fondamento  dell'opposizione,  la  Ondulati  Giusti   SpA   ha
eccepito, fra l'altro, che la disposizione  in  base  alla  quale  e'
stato ottenuto il decreto ingiuntivo e' contraria agli artt. 96 e 106
del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'  agli
artt. 3 e 41 Cost. 
    Ha chiesto, pertanto, in  tesi  la  disapplicazione  della  norma
interna in contrasto con il diritto comunitario  e,  in  ipotesi,  la
remissione degli atti alla Corte Costituzionale per  la  declaratoria
d'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   83-bis   decreto-legge
112/2008. 
    Radicatosi il contraddittorio, la G.F.M. Trasporti  ha  resistito
all'opposizione, chiedendone il rigetto. 
    Con le memorie previste dall'art. 183, comma 6  c.p.c.  le  parti
hanno meglio argomentato le loro posizioni e l'opponente ha insistito
nelle questioni preliminari sollevate. Il Giudice  istruttore  si  e'
riservato sulle istanze delle parti. 
II. La normativa (interna) di' riferimento. 
    Il combinato disposto dell'art. 83-bis, commi 1, 2,  6  e  7  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (tutela della sicurezza stradale
e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per  conto
di terzi) , convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008,
prevede che qualora il contratto di trasporto di merci su strada  non
sia stipulato  in  forma  scritta  (come  nel  caso  di  specie),  il
corrispettivo dovuto al vettore  deve  essere  quantomeno  pari  alla
somma di due parametri: il primo risultante dal  prodotto  del  costo
chilometrico medio del carburante, cosi' come  calcolato  mensilmente
dall'Osservatorio sulle attivita' di trasporto di cui all'art. 9  del
d.lgs.  21  novembre  2005,  n.286,  per  il  numero  dei  chilometri
percorsi, e il secondo pari alla  quota  dei  costi  di  esercizio  -
diversi dal costo del carburante ed inclusi i c.d. costi di sicurezza
- di un'impresa di autotrasporto per conto terzi,  quota  determinata
dalla stesso osservatorio due volte  l'anno  (entro  il  quindicesimo
giorno di giugno e di dicembre). 
    In altre parole il  corrispettivo  dovuto  al  vettore  non  puo'
essere inferiore alla sommatoria  dei  costi  di  esercizio,  sia  di
quelli  generali,  sia  di  quelli   per   carburante,   cosi'   come
determinati, per classe di appartenenza del  veicolo,  dal  mentovato
osservatorio sulle attivita' di trasporto. 
    Le disposizioni in esame  introducono,  all'evidenza,  una  targa
minima. Le parti sono invece libere di determinare  il  corrispettivo
in eccedenza rispetto alla tariffa minima. 
    Il successivo comma 8 dello stesso articolo prevede  che  qualora
la parte del corrispettivo  dovuto  al  vettore,  diversa  da  quella
diretta a coprire i costi  di  carburante,  risulti  indicata  in  un
importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, diversi dai
costi di carburante, il  vettore  puo'  chiedere  al  committente  il
pagamento della differenza. L'azione, per  i  contratti  conclusi  in
forma verbale, si prescrive in cinque anni. Lo stesso comma, letto in
correlazione  con  il  precedente  comma  sesto,  suppone,  sia  pure
implicitamente, che lo stesso vettore possa agire in giudizio per  le
differenze rispetto alla quota  di  corrispettivo  corrispondente  al
costo del carburante. Discutibile (e discusso) essendo in tal  ultimo
caso soltanto se la prescrizione sia quinquennale (ex comma  7,  art.
83-bis) oppure annuale, in base alla regola generale, dell'art.  2951
c.c. Questione, quest'ultima, che comunque non  rileva  nel  presente
giudizio, atteso che  l'opponente  non  ha  proposto  una  tempestiva
eccezione  di   prescrizione:   l'eccezione   (per   la   parte   del
corrispettivo diretta a coprire  i  costi  di  carburante)  e'  stata
proposta tardivamente con la memoria ex  art.  183,  comma  6,  n.  1
c.p.c., laddove l'opponente, avendo veste sostanziale  di  convenuto,
avrebbe dovuto  proporre  l'eccezione  con  l'atto  di  citazione  in
opposizione a decreto ingiuntivo  (il  profilo,  qui  anticipato,  ha
rilievo ai fini del successivo giudizio di rilevanza della  questione
di legittimita' costituzionale proposta dall'opponente). 
III. La posizione dell'opponente. 
    L'opponente dubita che le disposizioni in esame siano compatibili
con il diritto comunitario e con la nostra Costituzione. 
    In relazione al primo profilo, deduce che  la  norma  interna  si
pone  in  contrasto  con  gli  artt.  96  e  106  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e  chiede  a  questo  tribunale  la
disapplicazione  della  norma  interna  in   contrasto   con   quella
comunitaria. 
    Argomenta  che  «la   normativa   interna   e'   contraria   alle
disposizioni richiamate, ispirate alla realizzazione  di  un  mercato
comune mediante la creazione di un sistema di regole comuni  a  tutti
gli Stati membri al fine di favorire l'instaurazione di un regime  di
concorrenza mediante l'eliminazione dei fattori  di  differenziazione
fra i vari Stati membri, e  cioe'  di  tutte  quelle  discriminazioni
derivanti  dall'applicazione  da  parte  dei  vettori  di  prezzi   e
condizioni diverse a seconda dello Stato di origine o destinazione». 
    Segnala che l'Autorita' Garante della concorrenza e  del  mercato
(italiana) ha rilevato il contrasto con la normativa  in  materia  di
concorrenza e ha introdotto ricorso ex art. 21-bis, legge  287/90  al
TAR  del  Lazio  per  ottenere  l'annullamento  delle  determinazioni
amministrative  conseguenti  all'applicazione  delle  soprarichiamate
norme interne e che la Commissione europea ha chiesto chiarimenti  al
governo italiano in merito  al  sistema  tariffario  delineato  dalle
disposizioni sopra citate. 
    In relazione al  secondo  profilo,  assume  che  le  disposizioni
richiamate sono in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., determinando
una irragionevole restrizione della liberta' d'iniziativa  economica,
anche sub specie di liberta' di concorrenza. 
IV. La posizione dell'opposta. 
    La societa' opposta ha replicato che il Tar Lazio, con la recente
decisione del  25  ottobre  2012,  ha  respinto  l'istanza  cautelare
avanzata dall'AGCM e ha contestato la fondatezza degli altri  profili
sollevati dalla opponente. 
    V. La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale.
Il preventivo sindacato di conformita' della  normativa  interna  con
quella comunitaria. 
    Ai fini del giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale, e' necessario anzitutto verificare la  compatibilita'
della norma interna con il diritto comunitario. Soltanto  laddove  la
norma interna fosse  conforme  al  diritto  comunitario  direttamente
applicabile, sorgerebbe il dovere, per questo giudice,  di  esaminare
la questione di legittimita' costituzionale. 
    Qualora, invece, la norma interna non fosse conforme  al  diritto
comunitario, venendo in rilievo, giustappunto, norme  comunitarie  di
diretta applicazione, questo giudice sarebbe tenuto a disapplicare la
normativa interna in contrasto con quella comunitaria. 
    Premesso il corretto ordine logico delle questioni  da  trattare,
va escluso, anzitutto, che la normativa interna si ponga in contrasto
con la normativa comunitaria invocata dalla societa' opponente e, per
completezza d'esame, anche con  le  norme  in  tema  di  liberta'  di
stabilimento e di liberta' di prestazione dei servizi. 
    Piu' volte la Corte di giustizia  dell'Unione  europea  ha  avuto
modo di affermare che sono compatibili con le  norme  comunitarie  in
materia di liberta' di stabilimento e  liberta'  di  prestazioni  dei
servizi, di liberta' di concorrenza  e  di  trasporti,  provvedimenti
legislativi e/o amministrativi, direttamente  riferibili  allo  Stato
membro, che per ragioni di  interesse  generale  introducono  tariffe
minime (e/o anche massime). Non e' questa la sede per fare  un  esame
completo della giurisprudenza comunitaria. 
    Si puo' rinviare, fra  l'altro,  alla  decisioni  riguardanti  le
tariffe minime degli avvocati italiani  (cause  C-94/04  e  C-202/04)
oppure riguardanti, quanto  all'autotrasporto  per  conto  terzi,  il
precedente sistema delle c.d. tariffe a  forcella  (cause  C-96/94  e
38/97 - sentenze Centro Servizi Spediporto e Alibrandi). 
    Non puo' ritenersi, quindi, che un sistema quale quello delineato
dalla normativa interna sopra richiamata,  introdotto  nell'interesse
generale alla sicurezza della  circolazione  stradale,  si  ponga  in
contrasto con la normativa comunitaria. 
VI. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.  Gli
altri profili. 
    Escluso, quindi, che la normativa interna si ponga  in  contrasto
con la normativa comunitaria, in punto di rilevanza  della  questione
di legittimita' costituzionale puo' osservarsi  che  le  parti  hanno
concordato, al momento della conclusione  verbale  dei  contratti  di
trasporto per cui  e'  causa  -  contratti  tutti  perfezionati  dopo
l'entrata in vigore dell'art. 83-bis del decreto-legge n. 112/08, che
risulta quindi applicabile nella concreta fattispecie - corrispettivi
inferiori alla tariffa minima prevista in forza di detto decreto. 
    Invero, il punto in esame e' incontroverso tra le parti,  essendo
contestato   dall'opponente   unicamente   l'entita'   della    somma
differenziale pretesa dall'opposta: la differenza -  tra  la  tariffa
minima e i corrispettivi liberamente concordati  -  sarebbe  di  euro
176.833,69, per l'opponente, e di euro 261.906,70, per l'opposta. 
    Infine, e  come  gia'  in  precedenza  rilevato,  l'eccezione  di
prescrizione proposta dall'opponente, che avrebbe comunque riguardato
soltanto  una  parte  del  credito  e  non  tutto  il   credito,   e'
inammissibile siccome tardivamente introdotta in giudizio. 
    Pertanto,     l'eventuale     dichiarazione      d'illegittimita'
costituzionale dell'art. 83-bis, commi  1,2,6,7,8,  decreto-legge  n.
112/2008 nella parte in cui fissa una tariffa minima, determinerebbe,
percio' stesso, la validita' dell'accordo  concluso  dalle  parti  in
punto di corrispettivo del servizio di trasporto e la reiezione della
domanda di pagamento proposta in forma monitoria. 
    In altre parole, diverso  sarebbe  l'esito  della  decisione  del
giudice remittente qualora la disposizione contestata fosse giudicata
incostituzionale, donde la rilevanza della questione proposta. 
VII. Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. Parametri costituzionali di riferimento (art. 3 e  41
Cosi.). 
  VII.1.  La   questione   di   legittimita'   costituzionale   posta
dall'opponente non e' manifestamente infondata. 
    L'art. 41,  comma  1  Cost.  prescrive:  "L'iniziativa  economica
privata e' libera". 
    La liberta' d'iniziativa economica non puo'  pero'  svolgersi  in
contrasto con l'utilita' sociale o  in  modo  da  recare  danno  alla
sicurezza, alta liberta', alla dignita' umana,  cosi'  come  previsto
dall'art. 41, comma 2 Cost. 
    Sono pertanto  conformi  a  Costituzione  interventi  legislativi
diretti ad  evitare  che  la  liberta'  d'iniziativa  economica,  che
include anche la liberta' di concorrenza, si ponga in contrasto con i
principali  beni  dell'uomo  (vita,   salute,   liberta'   personale,
dignita'). Nel  caso  di  specie,  il  legislatore  ha  espressamente
qualificato il suo intervento come diretto a  tutelare  la  sicurezza
stradale (v. rubrica dell'art. 83-bis). In  particolare,  il  sistema
tariffario descritto dovrebbe essere  finalizzato  a  garantire  agli
autotrasportatori, quantomeno, il recupero  dei  costi  minimi,  come
determinati in  via  amministrativa,  inclusi  i  costi  di  gestione
riferibili alla sicurezza (vale a dire, i costi necessari a mantenere
in efficienza i  mezzi  di  autotrasporto  -  manutenzione  ordinaria
periodica e straordinaria - e i  costi  dei  turni  di  riposo  degli
autisti). 
    L'idea  che  sorregge  l'intervento  legislativo  e'  che  se  e'
garantito, attraverso una tariffa minima, il recupero  dei  costi  di
sicurezza, percio' stesso sarebbe  garantita  la  sicurezza  stradale
(generale, di tutti gli utenti), perche', invero,  sarebbe  garantita
l'efficienza  dei  mezzi  di  autotrasporti  e  la  piena   capacita'
psicofisica  degli  autisti  (non  stressati  da  turni   di   lavoro
effettuati in violazione del codice della strada). 
    E' opinione del remittente che l'intervento legislativo in  esame
si ponga in contrasto con l'art.41 Cost. sotto un duplice profilo. 
    In  primo  luogo,   l'esercizio   dell'attivita'   economica   di
autotrasportatore per conto terzi esercitata nel rispetto delle nonne
del codice della strada e delle norme di tutela della  sicurezza  sul
lavoro non e' un'attivita' che si ponga  (ex  se)  in  contrasto  con
l'art. 41 Cost., cosi' come richiesto da questa disposizione, sicche'
non si giustifica l'introduzione di un sistema tariffario, che limita
la concorrenza e introduce una significativa barriera  all'accesso  a
tale tipologia d'attivita' economica. 
    La sicurezza stradale non e' garantita,  infatti,  dall'esistenza
di un sistema tariffario,  ma  dal  rispetto  di  altre  disposizioni
legislative, presenti nel codice della strada e nella normativa sulla
sicurezza sul lavoro (in punto, fra l'altro, d'efficienza dei veicoli
marcianti e di turni di riposo degli autisti). 
    L'esistenza di tariffe  minime  non  offre  nessuna  garanzia  di
rispetto di queste disposizioni.  E'  il  rispetto  di  queste  altre
disposizioni, per contro, che  garantisce  la  sicurezza  stradale  e
concorrere a determinare, secondo leggi di mercato, il  corrispettivo
del servizio di autotrasporti su strada per conto  terzi.  Un'impresa
che non copra i costi di esercizio, cosi' come determinati anche  dal
rispetto delle norme sulla  sicurezza  stradale,  e'  percio'  stesso
un'impresa che e' fuori mercato, destinata al fallimento. 
    In secondo luogo, e con diversa visuale dello stesso problema, il
bilanciamento  dei  contrapposti  interessi  (liberta'   d'iniziativa
economica, da un lato, e sicurezza delle persone dai rischi  connessi
alla circostanza stradale dei mezzi di autotrasporto per conto terzi,
dall'altro  lato),   effettuato   dall'art.   83-bis,   decreto-legge
n.112/2008, con l'introduzione di tariffe minime, viola il  principio
di ragionevolezza, poiche' a fronte di una sicura  limitazione  della
liberta d'iniziativa  economica  e  della  liberta'  di  concorrenza,
nessuna certezza (o anche solo significativa  probabilita')  e'  data
dal fatto che il sistema tariffario minimo  garantisca  la  sicurezza
stradale,  poiche',  come  sopra  rilevato,   questa   e'   garantita
unicamente dal rispetto di altre disposizioni, contenute  nel  codice
della strada e nel testo unico sulla sicurezza  del  lavoro,  il  cui
rispetto e' assicurato da appositi apparati dello Stato. 
  VII.2.  La  questione  di  legittimita'   costituzionale   non   e'
manifestamente infondata anche sotto un  diverso  profilo,  afferente
alla violazione del principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.,
sub specie di discriminazione a rovescio derivante  dall'applicazione
del diritto comunitario. 
    La normativa interna non si applica ai trasporti internazionali e
ai  trasporti  c.d.  di  cabotaggio,  che   sono   disciplinati   dal
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo. 
    Tale  regolamento  consente  che,  in  occasione   di   trasporti
internazionali, il trasportatore di merci su strada per  conto  terzi
(che sia titolare di licenza comunitaria, come deve essere per  poter
effettuare  simili  trasporti),   possa   effettuare   trasporti   di
cabotaggio (art. 8 Reg. CE), i quali, altro non sono,  che  trasporti
nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale. 
    Una volta  consegnate  le  merci  trasportate  nel  corso  di  un
trasporto internazionale in entrata,  i  trasportatori  di  merci  su
strada sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino  a
tre trasporti di cabotaggio successivi al  trasporto  internazionale.
L'ultimo scarico nel  corso  di  trasporto  di  cabotaggio  prima  di
lasciare lo Stato membro  ospitante  deve  avere  luogo  entro  sette
giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del
trasporto internazionale in entrata (art. 8.2.). 
    E' evidente che la non applicazione della normativa  interna  sui
minimi tariffari ai  trasporti  di  cabotaggio  (che  sono  trasporti
nazionali effettuati in occasione  in  un  trasporto  internazionale)
determina una  discriminazione  a  rovescio  degli  autotrasportatori
stabiliti in Italia, in relazione ai trasporti  nazionali,  che  sono
tenuti a rispettare un prezzo minimo che non si applica,  invece,  ai
trasporti eseguiti in regime di cabotaggio. 
    E'  vero  che  il   regolamento   comunitario   introduce   delle
limitazioni ai trasporti nazionali in regime di  cabotaggio  (massimo
tre trasporti in sette giorni),  ma  e'  altrettanto  vero  che  tali
limiti sono poco significativi  e  contenitivi  dal  punto  di  vista
quantitativo. E' possibile, ad esempio, che effettuato  un  trasporto
internazionale   in   entrata   il   giorno   20    febbraio    2013,
l'autotrasportatore comunitario effettui nei successivi sette  giorni
tre trasporti nazionali, l'ultimo dei quali magari in prossimita' del
confine  nazionale,  per  poi  effettuare  di  nuovo   un   trasporto
internazionale il 1°  marzo  2013,  e  tre  trasporti  nazionali  nei
successivi sette giorni, e cosi' via di seguito. In altre parole,  se
si considera che possibilita' quali  quelle  mostrate  con  l'esempio
teste' fatto vanno  moltiplicate  per  il  numero  dei  trasportatori
internazionali e  il  numero  dei  mezzi  di  trasporto  da  ciascuno
posseduti, risulta evidente che una quota rilevante (in ipotesi molto
rilevante per alcune regioni italiane) dei trasporti  nazionali  puo'
essere  eseguita  in  regime  di   cabotaggio,   che   e'   sottratto
all'applicazione  dell'art.  83-bis,  decreto-legge   112/2008,   con
conseguenti rischi per  gli  stessi  autotrasportatori  stabiliti  in
Italia che sono  costretti  a  subire  una  concorrenza  alla  quale,
vincolati dai minimi tariffari, non potrebbero resistere. 
    Tale preoccupazione e' talmente fondata  che  lo  stesso  governo
italiano  si  e'  avvalso  della  facolta'   prevista   dalle   norme
comunitarie di vietare (per due anni, sino al 31  dicembre  2011),  i
trasporti in regime di cabotaggio per i vettori stabiliti in Bulgaria
e Romania, Stati entrati in UE nel  2009.  Un  problema  similare  si
verifichera' con il prossimo ingresso nell'UE (1° luglio 2013)  della
Croazia e dei vettori croati. 
    La normativa italiana in esame, con la previsione di  un  sistema
tariffario minimo, che si applica ai trasporti  nazionali  ma  non  a
quelli nazionali in regime  di  cabotaggio,  introduce,  quindi,  una
seria  discriminazione  a  rovescio,  che  viola  il   principio   di
uguaglianza. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Sciogliendo la fonnulata riserva; 
    Visto l'art. 134 Cost.; 
    Dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83-bis,  commi  1,
2, 6, 7, 8, del decreto-legge n. 112/2008, convertito  con  legge  n.
133/2008, e succ. mod., nel testo temporalmente vigente, nella  parte
in cui introduce una tariffa minima per i  trasporti  nazionali,  per
contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.; 
    Ai sensi degli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri,  e  sia  comunicata  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. 
        Cosi deciso in Lucca in data 11 febbraio 2013 
 
                         Il Giudice: Capozzi