N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2012

Ordinanza del 7 marzo  2012  emessa  dal  Tribunale  di  Voghera  nel
procedimento   civile   promosso    da    M.F.    contro    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
 
Disabile - Discendente di  secondo  grado  convivente  -  Diritto  al
  congedo straordinario  per  l'assistenza  -  Mancata  previsione  -
  Violazione di diritto fondamentale  della  persona  -  Lesione  del
  principio di uguaglianza - Violazione del principio di tutela della
  salute - Richiamo alle  sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.
  19/2009, 158/2007 e 233/2005. 
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5. 
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32. 
(GU n.28 del 10-7-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi osserva: 
        F. M. docente di lettere presso il Liceo Scientifico  Statale
di Voghera e titolare dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 per l'assistenza alla nonna materna con lui convivente  M.  B.
(vedova e senza figli viventi) - e' stato collocato, a  sua  domanda,
in  aspettativa  non  retribuita  per  gravi  e  documentati   motivi
familiari dal 20 settembre 2010 al 30 giugno 2011; 
        in data 13 ottobre 2010 egli ha chiesto la sostituzione della
domanda  di  aspettativa  non  retribuita  con  quella  per   congedo
retribuito per particolari patologie dei familiari ai sensi dell'art.
4 legge 8 marzo 2000, n. 53; 
        il dirigente scolastico ha rigettato la domanda, sul  rilievo
che la disciplina legislativa vigente in materia, pur a seguito degli
interventi della Corte costituzionale, contempla il diritto a  fruire
del congedo  retribuito  solo  in  favore  del  coniuge,  del  figlio
convivente o di uno dei fratelli o delle sorelle  conviventi  con  il
soggetto affetto da handicap in situazione di gravita',  nell'ipotesi
in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza; 
        in data  14  maggio  2011  F.  M.,  ha  proposto  ricorso  al
Tribunale  di  Voghera,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  per
l'accertamento del proprio diritto a  fruire  del  richiesto  congedo
retribuito  e  per  la  condanna   del   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca al pagamento delle retribuzioni  non
corrisposte  dal  14  ottobre  2010  al  30  giugno  2011,  pari   ad
€ 19.811,88; 
        il punto di riferimento normativa per valutare la  fondatezza
delle domande del ricorrente e' costituito  dall'art.  42,  comma  5,
d.lgs.  26  marzo  2001,  n.  151  (testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita'  e
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53),
che, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di  causa,  cosi'
recitava, per la parte che qui interessa: «la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa,  uno  dei
fratelli o delle sorelle  conviventi  di  soggetto  con  handicap  in
situazione di gravita' di cui all'art. 3,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge medesima e che abbiano a fruire dei benefici  di  cui  all'art.
33, comma 1, del presente testo unico e all'art.  33,  commi  2  e  3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  per  l'assistenza  del  figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui  al  comma  2  dell'art.  4
della legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta»; 
        la Corte costituzionale ha  operato  un  primo  vaglio  della
norma ora citata, dichiarandone l'illegittimita' costituzionale nella
parte in cui non prevedeva il diritto di uno  dei  fratelli  o  delle
sorelle conviventi con un disabile grave a  fruire  del  congedo  ivi
indicato, nell'ipotesi in cui i genitori  fossero  impossibilitati  a
provvedere all'assistenza del figlio handicappato perche'  totalmente
inabili (sentenza 8-16 giugno 2005 n. 233); 
        in quell'occasione la Corte ha sottolineato  che  il  congedo
straordinario  retribuito  si  inscrive  negli  interventi  economici
integrativi  di  sostegno  alle  famiglie   che   si   fanno   carico
dell'assistenza  della  persona  diversamente   abile,   evidenziando
altresi' il rapporto di  stretta  e  diretta  correlazione  di  detto
istituto con le finalita' perseguite dalla legge 5 febbraio 1992,  n.
104, ed in particolare con quelle di tutela della salute  psicofisica
della persona handicappata e di  promozione  della  sua  integrazione
nella famiglia; 
        la Consulta ha poi dichiarato l'illegittimita' costituzionale
della medesima disposizione, nella parte in  cui  non  includeva  nel
novero dei soggetti beneficiari, ed in via prioritaria rispetto  agli
altri congiunti indicati dalla norma,  il  coniuge  convivente  della
persona in situazione di disabilita' grave (sentenza 18  aprile  -  8
maggio 2007 n. 158); 
        con  tale  pronuncia  si  e'  posta  in  evidenza  la   ratio
dell'istituto del congedo straordinario  retribuito,  alla  luce  dei
suoi  presupposti  e   delle   vicende   normative   che   lo   hanno
caratterizzato,  rilevandosi  che  «sin   dal   momento   della   sua
introduzione, [...] l'istituto in questione  mirava  a  tutelare  una
situazione di assistenza della persona con  handicap  grave  gia'  in
atto,  pur  limitando  l'ambito  di  operativita'  del  beneficio  ai
componenti (genitori e, in caso di loro  scomparsa,  fratelli)  della
sola famiglia di origine del disabile»; 
        conseguentemente, si e' affermato che  «l'interesse  primario
cui e' preposta la norma in questione  -  ancorche'  sistematicamente
collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e paternita' - e' quello di  assicurare  in
via prioritaria la  continuita'  nelle  cure  e  nell'assistenza  del
disabile che si realizzino  in  ambito  familiare,  indipendentemente
dall'eta' e dalla condizione di figlio dell'assistito»; 
        sulla base di  tali  premesse,  il  Giudice  delle  leggi  ha
ritenuto che  il  trattamento  riservato  dalla  norma  censurata  al
lavoratore coniugato con un disabile,  che  versi  in  situazione  di
gravita'  e  con  questo  convivente,  ometteva  di  considerare   le
situazioni di compromissione delle  capacita'  fisiche,  psichiche  e
sensoriali, tali da «rendere necessario un  intervento  assistenziale
permanente, continuativo e  globale  nella  sfera  individuale  o  in
quella di relazione» - secondo quanto previsto dall'art.  3  legge  5
febbraio 1992, n. 104 - che si fossero realizzate  in  dipendenza  di
eventi successivi alla nascita ovvero in esito a malattie  di  natura
progressiva; in tal  modo  la  stessa  norma  avrebbe  comportato  un
inammissibile   impedimento   all'effettivita'   dell'assistenza   ed
integrazione del disabile stesso nell'ambito di un  nucleo  familiare
in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione  e'
deputato a soddisfare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.; 
        infine; con sentenza  26-30  gennaio  2009  n.  19  la  Corte
costituzionale ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della
norma nella  parte  in  cui  non  include  nel  novero  dei  soggetti
legittimati a fruire del congedo ivi previsto il  figlio  convivente,
in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in
situazione di disabilita' grave, evidenziando come  «la  disposizione
censurata, omettendo di  prevedere  tra  i  beneficiari  del  congedo
straordinario retribuito il figlio convivente, anche  qualora  questi
sia l'unico soggetto in  grado  di  provvedere  all'assistenza  della
persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e  32  Cost.,
ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto.  Questa,  infatti,
[...] consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza  al  disabile
grave in ambito familiare e nell'assicurare continuita' nelle cure  e
nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della  salute
psico-fisica dello stesso, e cio', a prescindere  dall'eta'  e  dalla
condizione di figlio di quest'ultimo. Inoltre, la suddetta  omissione
determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente,  del
disabile  -  allorche'  sia  anche  il  solo  soggetto  in  grado  di
assisterlo - rispetto agli altri componenti del nucleo  familiare  di
quest'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto  di
censura;  trattamento  deteriore   che,   diversificando   situazioni
omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarieta' derivanti
dal   legame   familiare,   risulta   privo   di   ogni   ragionevole
giustificazione»; 
        l'art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,  nel  testo
attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4,
comma 1, lettera b), d.lgs. 18 luglio 2011, n.  119,  stabilisce  che
«il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in  situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 3 104, ha diritto a fruire del congedo  di  cui  al
comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,  entro  sessanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del
congedo il padre o la madre  anche  adottivi;  in  caso  di  decesso,
mancanza o in presenza di patologie invalidanti  del  padre  e  della
madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei  figli
conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza  di  patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno
dei fratelli o sorelle conviventi»; 
        sia nella formulazione  attuale,  sia  nel  testo  previgente
risultante a seguito  delle  citate  sentenze  additive  della  Corte
costituzionale   (applicabile   ratione   temporis   alla    presente
fattispecie), la norma non contempla tra i soggetti legittimati  alla
fruizione  dello  speciale  congedo   retribuito   ivi   previsto   i
discendenti di secondo grado conviventi con  la  persona  affetta  da
disabilita', pur quando si  tratti  degli  unici  soggetti  idonei  a
prendersi cura di quest'ultima; 
        si  ritiene  prospettabile  una  questione  di   legittimita'
costituzionale della norma, sotto il profilo della mancata estensione
del beneficio a favore di tali soggetti. 
    La questione appare rilevante ai fini della decisione, in quanto: 
        la norma censurata trova sicura applicazione  nella  presente
fattispecie; 
        in punto di fatto,  dalla  documentazione  allegata  in  atti
risulta che F. M. e' convivente con la  nonna  materna  M.  B.  (cfr.
certificati  di  famiglia  allegati  sub  docc.  2  e   4   fascicolo
ricorrente)  e  che  la  stessa,  dell'eta'  di  91  anni,  e'  stata
riconosciuta affetta da handicap in condizione di gravita'  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 dalla  competente
commissione ASL in  data  11  giugno  2009  (cfr.  doc.  7  fascicolo
ricorrente); 
        il  ricorrente  e'  l'unica  persona  in  grado  di  prestare
assistenza alla familiare disabile, atteso che quest'ultima e' vedova
e non ha figli viventi (cfr. certificato anagrafico storico di M.  B.
e certificato di morte della figlia, nonche' madre di F.  M.,  O.  M.
B.,  rispettivamente  allegati  sub  docc.  2  bis  e   3   fascicolo
ricorrente); 
        l'unico altro componente  del  nucleo  familiare,  G.  E.  M.
(padre del ricorrente), dell'eta' di 73 anni,  non  e'  in  grado  di
fornire  assistenza  alla  suocera,  essendo  stato   a   sua   volta
riconosciuto  affetto  da  handicap  e   invalido   con   difficolta'
medio-gravi nella misura  dell'80%  (cfr.  verbali  delle  competenti
commissioni sanitarie, allegati sub doc. 6 fascicolo ricorrente); 
        che F. M.  assista  con  continuita'  la  nonna  disabile  e'
confermato dal fatto che lo stesso fruisce, proprio per tale ragione,
dei benefici di cui all'art. 33 legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come
da provvedimento  del  dirigente  scolastico  del  Liceo  Scientifico
Statale di Voghera in data  11  luglio  2009  (allegato  sub  doc.  l
fascicolo ricorrente); 
        infine, il ricorrente ha presentato  istanza  di  concessione
del congedo straordinario,  che  e'  stata  rigettata  dal  dirigente
dell'istituto scolastico di appartenenza proprio in ragione del fatto
che  la  disposizione  censurata  non  contempla,  tra   i   soggetti
legittimati alla fruizione del congedo  straordinario  retribuito,  i
discendenti del disabile, al di  fuori  dei  figli  (cfr.  domanda  e
provvedimento di rigetto allegati rispettivamente sub docc. 11  e  12
fascicolo ricorrente). 
    La questione appare  non  manifestamente  infondata,  considerato
che: 
        anche alla luce delle motivazioni delle sentenze della  Corte
costituzionale precedentemente  richiamate,  deve  ritenersi  che  la
materia  dei  congedi  concessi  in  relazione  alle  necessita'  del
soggetto portatore di handicap, pur se formalmente  collocata  in  un
testo normativo emesso a tutela della paternita' e della  maternita',
sia attinente all'esigenza di assicurare continuita'  nell'assistenza
e nelle cure  del  disabile,  indipendentemente  dal  suo  status  di
figlio,  cosi'  da  evitare   vuoti   pregiudizievoli   alla   salute
psico-fisica del soggetto diversamente abile, in  consonanza  con  il
piu' generale obiettivo dell'ordinamento di garantire la  tutela  dei
soggetti deboli; 
        la ratio della norma di cui all'art. 42, comma 5,  d.lgs.  26
marzo 2001, n. 151  e',  infatti,  quella  di  tutelare  le  esigenze
primarie e fondamentali del soggetto affetto da handicap, facendo  in
modo che la continuita' nelle cure si realizzi in  ambito  familiare,
data la centralita' del ruolo della famiglia  nell'assistenza  e  nel
soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, quale  fondamentale
fattore di sviluppo della personalita' e idoneo strumento  di  tutela
della salute del disabile, intesa nella sua accezione piu' ampia; 
        pertanto, in presenza di una disposizione che,  a  tal  fine,
assicura il diritto al congedo straordinario, oltre che ai  genitori,
anche ai fratelli ed alle sorelle (in caso di scomparsa dei  genitori
o di loro impossibilita' a prestare  assistenza),  al  coniuge  e  ai
figli conviventi del soggetto portatore di handicap, l'esclusione dal
novero dei soggetti legittimati dei discendenti di secondo grado - in
mancanza di altri familiari idonei ad occuparsi del disabile - appare
contrastante con i principi costituzionali richiamati dalle  sentenze
8-16 giugno 2005 n. 233, 18 aprile-8  maggio  2007  n.  158  e  26-30
gennaio 2009 n. 19; 
        anche  lo  status   di   discendente,   infatti,   e'   fonte
dell'obbligo alimentare previsto dall'art. 433 c.c., nell'ambito  del
quale il discendente, in mancanza  di  figli,  e'  collocato  in  via
prioritaria rispetto allo stesso genitore; 
        il mancato riconoscimento del diritto in esame a  favore  del
discendente convivente, rispetto a quanto previsto per i genitori, il
coniuge, i figli ed i fratelli conviventi, appare pertanto  fonte  di
un'ingiustificata disparita' di trattamento, in relazione all'art. 3,
comma 1, della Costituzione; 
        la disparita' di trattamento risulta particolarmente evidente
e priva di ragionevole giustificazione se posta a  confronto  con  la
condizione dei fratelli  del  soggetto  disabile:  a  questi  ultimi,
parenti di secondo grado in linea  collaterale,  e'  riconosciuto  un
beneficio - funzionale a garantire l'assistenza al disabile stesso  -
che viene invece negato, a parita'  di  condizioni,  ai  parenti  del
medesimo   grado   in   linea   retta,   con   cio'    diversificando
irragionevolmente   situazioni   omogenee   quanto   agli    obblighi
inderogabili di solidarieta' derivanti dal legame familiare; 
        parimenti, l'esclusione appare tale da violare l'art. 2 della
Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell'uomo  e  richiede
il rispetto  dei  doveri  inderogabili  di  solidarieta',  attraverso
l'adozione di idonee  misure  che  consentano  l'esercizio  di  detti
diritti e  doveri:  l'esclusione  del  congedo  retribuito  a  favore
dell'unico familiare in grado di farsi  carico  dell'assistenza  alla
persona portatrice di handicap, che non sia coniuge, genitore, figlio
o fratello convivente di quest'ultimo, compromette la possibilita' di
garantire al disabile assistenza continuativa all'interno del  nucleo
familiare, con evidenti riflessi pregiudizievoli  sulla  sfera  della
socializzazione e dell' integrazione; 
        tutto cio' si traduce anche in una  violazione  dell'art.  3,
comma 2, della Costituzione, poiche'  l'apporto  dei  familiari  alla
cura del  congiunto  gravemente  disabile  e'  da  considerarsi  come
funzionale al compito della Repubblica di rimuovere gli  ostacoli  di
ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo  della  personalita'
umana (cfr. sentenza 1° ottobre-24 novembre 2003 n. 350, in  tema  di
concessione del beneficio della  detenzione  domiciliare  alla  madre
condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi  con
un figlio portatore di handicap totalmente invalidante); 
        si ravvisa altresi' una contrarieta'  della  norma  di  legge
rispetto all'art. 32, comma  1,  della  Carta  costituzionale,  nella
parte in cui garantisce il diritto alla salute, atteso che privare un
soggetto lavoratore, avente lo status di unico  familiare  convivente
con persona affetta da stabile disabilita', della fruizione di idonee
misure finalizzate a prestare a quest'ultima la necessaria assistenza
determina il concreto rischio di un deterioramento  delle  condizioni
di salute psico-fisica della stessa; 
        ritenuta  conclusivamente,  alla  luce  delle  argomentazioni
esposte, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' della normativa di cui all'art. 42, comma 5, d.lgs.
26 marzo 2001, n. 151, per contrasto con gli artt. 2; 3, comma 1;  3,
comma 2, e 32, comma 1, della Costituzione; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 1 legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11  marzo
1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5,  d.lgs.  26  marzo
2001, n. 151, per contrasto con gli artt. 2; 3, comma 1; 3, comma  2,
e 32, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui non include nel
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto  il
discendente di secondo grado convivente, in assenza di altri soggetti
idonei a prendersi cura della persona affetta da  handicap  grave  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale a cura della Cancelleria; 
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria,  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e  del  Senato
della Repubblica. 
        Voghera, 6 marzo 2012 
 
                          Il giudice: Dossi