Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria. (Ordinanza n. 103). (13A06161)(GU n.165 del 16-7-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3628 del 16 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del Prefetto di Reggio Calabria del 13 dicembre 2012; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto; Sentita l'ANAS S.p.a.; Acquisita l'intesa della regione Calabria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. L'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Ufficio nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi all'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a., unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3628/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a., che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative del medesimo Ufficio, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5105, aperta ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3628/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a. puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite sul bilancio dell'Anas S.p.a. ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 10. Il Direttore dell'Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria dell'Anas S.p.a., a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede altresi' ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2013 Il capo del Dipartimento Gabrielli