N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2013

Ordinanza del 10 maggio 2013 emessa  dal  Tribunale  di  Sulmona  nel
procedimento penale a carico di S.S. 
 
Reati e pene - Prescrizione - Determinazione del tempo  necessario  a
  prescrivere - Valutazione anche  delle  circostanze  attenuanti  ad
  effetto speciale e di quelle per le quali la legge  stabilisce  una
  pena di  specie  diversa  da  quella  ordinaria  (nello  specifico:
  circostanza attenuante ad effetto  speciale  di  cui  all'art.  73,
  comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) - Irragionevolezza - Contrasto
  con il principio della finalita' rieducativa della pena. 
- Codice penale, art. 157, comma  secondo,  sostituito  dall'art.  6,
  comma  1,  della  legge  5  dicembre  2005,  n.  251;  decreto  del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73,  commi
  1 e 5. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    1. Nel Proc. 115/08 nei confronti di S.S. si rileva d'ufficio  la
questione di costituzionalita' degli artt. 157 comma 2 cp,  73  comma
15 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, ritenendola non
manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione  per  le
seguenti ragioni. 
    2. Sulla non manifesta infondatezza si osserva come l'art. 157 cp
comma 2 del cp stabilisca, ai fini del calcolo della prescrizione dei
reati, di non tenere conto delle circostanze aggravanti o  attenuanti
ordinarie.  Diversamente  esso  consente,  in  via  d'eccezione,   di
computare le aggravanti con  pena  di  specie  diversa  o  a  effetto
speciale, in modo che conteggia dell'aumento massimo di pena previsto
per quella aggravante. 
    La norma non dice nulla, invece, nel caso di attenuanti con  pena
di specie diversa o  ad  effetto  speciale  come  quella  contemplata
dall'art. 73 comma 5  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
309/90 (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio  1998),  imponendo  cosi'  al
giudice di  applicare  la  regola  ordinaria  dell'irrilevanza  delle
circostanze  ai  fini  del  termine  prescrizionale  e  imponendo  di
escludere un conteggio piu' favorevole al reo. 
    Si  potrebbe  prospettare  un'applicazione  analogica  in   bonam
partem, laddove il  computo  della  circostanza  attenuante  speciale
conduca a un termine di  prescrizione  piu'  breve.  Tuttavia,  detta
soluzione  interpretativa,  che  sarebbe   anche   costituzionalmente
orientata, non e' consentita dalla seconda  parte  dell'art.  157  cp
comma 2, il quale  prevede  una  norma  eccezionale  non  applicabile
analogicamente (art. 14 prel.cc). 
    La  legge  e',  quindi,  irrazionale,  laddove  non  consente  di
considerare sullo stesso piano le circostanze aggravanti  speciali  e
le  circostanze  attenuanti  speciali.  Peraltro,  la   legge   sulla
prescrizione vanifica la considerazione attenuata della  fattispecie,
che fu fatta dallo stesso legislatore nel momento in  cui  conio'  la
circostanza attenuante speciale. 
    La  legge  e'  irrazionale  anche  per   la   parificazione   tra
fattispecie grave dell'art. 73 comma 1 decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 309/90 e quella  lieve  del  73  comma  5  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/90, le quali avrebbero il medesimo
termine prescrizionale. 
    Dalle argomentazioni esposte e' evidente, quindi,  la  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. E' altresi'  palese  la  contrarieta'
all'art. 27 comma 2 della Cost., poiche' escludendo la  prescrizione,
il colpevole sarebbe assoggettato per i fatti lievi di cui al 5 comma
dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.  309/90  alla
pena  della  reclusione  senza  poter  beneficiare  di   un   termine
prescrizionale piu' favorevole. Si ha, quindi, una chiara  violazione
del senso di umanita' della pena. 
    Pertanto, la  Corte  delle  leggi  dovrebbe,  con  un  intervento
additivo-manipolativo in bonam  partem  (si  rammenta  che  la  Corte
esclude solo l'intervento in malam partem v. Corte  cost.  [ord.],  6
febbraio 2009, n. 34),  prevedere  come  nell'art.  157  comma  2  cp
vengano considerate anche le attenuanti con pena di specie diversa  o
a effetto speciale. 
    3. La questione e' altresi' rilevante ai fini  della  definizione
del giudizio. In effetti, il reato e' stato commesso il  17  dicembre
2003 e l'ultimo atto interruttivo risale al decreto  che  dispone  il
giudizio in data 11 ottobre 2007. Pertanto, qualora si  consideri  la
regola vigente dell'art. 157 comma 2 cp, il reato non sarebbe  ancora
prescritto (vista  l'elevata  pena  prevista  dall'art.  73  comma  1
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/90).  Diversamente,
laddove  la  Corte  accolga   la   questione,   l'imputato   potrebbe
beneficiare di una maturata prescrizione. Di fatti, la pena reclusiva
massima prevista dall'art. 73 comma 5 decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/90 e' pari a sei  anni,  il  che  implicherebbe  la
prescrizione alla data del 17 giugno 2011. 
 
                              P. T. M. 
 
    Visti gli artt. 3, 27 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  e  la  non   manifesta
infondatezza, solleva la  questione  d'illegittimita'  costituzionale
degli artt. 157 comma 2 cp, dell'art. 73 comma  1  e  5  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/90, in riferimento agli artt. 3  e
27 della Costituzione, laddove  nella  seconda  parte  dell'art.  157
comma 2 cp non sono previste anche le circostanze attenuanti con pena
di specie diversa o a effetto speciale. 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
Costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Sulmona, 10 maggio 2013 
 
                         Il Giudice: Marasca