N. 181 SENTENZA 3 - 9 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e  d'arma
  - Prevista copertura della spesa mediante  "i  fondi  stanziati  in
  sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985",  e  rinvio
  per gli anni successivi alle rispettive leggi di  approvazione  del
  bilancio regionale - Omessa quantificazione degli oneri  finanziari
  con conseguente incertezza sull'adeguatezza  dello  stanziamento  -
  Contrasto  con  la  normativa  statale  specificativa  del  vincolo
  costituzionale - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19, art.  5,  commi  1
  (nel testo in vigore prima della sostituzione operata dall'art.  1,
  comma 2, lettera b) della legge  della  Regione  Molise  2  gennaio
  2013, n. 1) e 2. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma; legge  31  dicembre  2009,  n.
  196, art. 19, comma 1. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e  d'arma
  - Ius superveniens che sostituisce la disposizione sulla  copertura
  della spesa  con  la  dichiarazione  che  "la  presente  legge  non
  comporta  oneri  per  l'esercizio  finanziario  2012"  -   Modifica
  normativa che, fermi restando gli interventi  sostanziali  previsti
  dalla legge regionale, elimina il relativo stanziamento per il 2012
  - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19, art. 5,  comma  1,
  nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b)  della  legge
  della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e  d'arma
  - Inscindibile connessione delle disposizioni  sostanziali  con  le
  disposizioni  sulla   copertura   della   spesa   gia'   dichiarate
  incostituzionali -  Impossibilita'  di  attuazione  in  carenza  di
  finanziamento    -    Illegittimita'    costituzionale    in    via
  consequenziale. 
- Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19, artt. 1, 2, 3, 4 e
  6. 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5 della
legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore
delle  associazioni  combattentistiche  e   d'arma),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-18
ottobre 2012,  depositato  in  cancelleria  il  22  ottobre  2012  ed
iscritto al n. 163 del registro ricorsi 2012. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18  giugno  2013  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Gesualdo d'Elia  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 15-18 ottobre 2012 e depositato il
22  ottobre  2012,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'articolo 5 della legge  della  Regione  Molise  7  agosto
2012,   n.   19   (Interventi   in    favore    delle    associazioni
combattentistiche e  d'arma),  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Molise n. 19 del 16 agosto 2012. 
    La legge  in  questione  prevede,  a  favore  delle  associazioni
combattentistiche, d'arma e delle  forze  dell'ordine  costituite  ed
operanti in Molise,  la  concessione  di  contributi  finalizzati  ad
agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali. 
    Il ricorrente sostiene che  l'art.  5  della  legge  impugnata  -
stabilendo, nel comma 1, che agli oneri  finanziari  derivanti  dalla
applicazione della stessa si provveda con i fondi stanziati  in  sede
di finanziamento della legge della Regione Molise 19 aprile 1985,  n.
10  (Contributi  a  favore  delle  associazioni  combattentistiche  e
d'arma), e, nel comma 2, che per gli anni successivi si provvede  con
le leggi di approvazione del bilancio regionale -  violerebbe  l'art.
81,   quarto   comma,   della   Costituzione,   in   difetto    della
quantificazione dell'onere  finanziario  derivante  dall'applicazione
della legge. 
    Ad avviso del  ricorrente,  tale  mancanza  non  potrebbe  essere
sopperita  dal  riferimento  ai  capitoli  cui  attingere,   indicati
nell'art. 7 della legge della Regione Molise n. 10 del 1985, a cui la
disposizione  impugnata  rinvia,  atteso  che   l'onere   finanziario
potrebbe essere di entita' tale da rendere detti capitoli incapienti,
risultando cosi' violate le prescrizioni dell'art. 81, quarto  comma,
Cost. e l'obbligo di chiarezza e di solidita' del bilancio che - come
ritenuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 272  e  n.  106
del 2011,  n.  141  e  n.  100  del  2010  -  vincolerebbe  anche  il
legislatore regionale. 
    Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri  evidenzia  che
il suddetto art. 7 risulterebbe abrogato dall'art. 4  della  medesima
legge impugnata, per  cui  il  rinvio  sarebbe  meramente  apparente,
indicando  dei  capitoli  che,  menzionati  in  una   norma   espunta
dall'ordinamento, non sarebbero piu' individuabili. 
    Secondo  il  ricorrente,  dunque,  la   disposizione   in   esame
contrasterebbe con l'art. 81, quarto comma, Cost., «in  quanto  priva
della   necessaria   copertura    finanziaria»,    con    conseguente
illegittimita' costituzionale dell'intera legge. 
    2. - La Regione Molise non si e' costituita. 
    3. - Nelle more del giudizio l'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge della Regione Molise  2  gennaio  2013,  n.  1  (Abrogazioni  e
modifiche urgenti di norme di leggi regionali), ha sostituito  l'art.
5, comma 1, della legge della Regione Molise n. 19 del  2012  con  il
seguente: «La presente  legge  non  comporta  oneri  per  l'esercizio
finanziario 2012»,  lasciando  invariato  il  comma  2  del  medesimo
articolo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 5  della  legge  della
Regione Molise 7 agosto 2012,  n.  19  (Interventi  in  favore  delle
associazioni combattentistiche e d'arma), in riferimento all'art. 81,
quarto comma, della Costituzione. 
    Il  ricorrente  sostiene  che  la  disposizione   censurata   non
quantificherebbe gli  oneri  finanziari  derivanti  dall'applicazione
della legge. In ogni caso, il rinvio ai fondi stanziati  in  sede  di
finanziamento della legge della Regione Molise 19 aprile 1985, n.  10
(Contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma) -
che disciplinava la materia precedentemente all'emanazione di  quella
impugnata - allocati sul capitolo n. 39470 del bilancio regionale  ed
indicati quale  fonte  di  finanziamento  per  l'esercizio  2012  non
costituirebbe valida copertura della spesa conseguente.  Infatti,  la
mancata   quantificazione   degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'applicazione  della  legge  regionale  renderebbe  assolutamente
inadeguato il riferimento al capitolo in questione, in  quanto  detti
oneri potrebbero  essere  di  entita'  superiore  alla  capienza  del
capitolo stesso. 
    Dunque,  secondo  il  ricorrente,  non  sarebbe  sufficiente,  in
relazione  ai  requisiti  di  chiarezza  e  solidita'  del   bilancio
richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, indicare  i  capitoli
cui si vuole attingere, in difetto di  quantificazione  della  misura
del prelievo finanziario. Cio' equivarrebbe  all'integrale  omissione
dei mezzi di copertura,  necessari  ai  sensi  dell'art.  81,  quarto
comma, Cost. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, sottolinea che
la norma richiamata per la copertura finanziaria  dall'art.  5  della
legge impugnata risulterebbe contestualmente  abrogata  dall'art.  4,
comma 1, della legge stessa. Anche sotto  questo  profilo,  la  norma
sarebbe gravemente viziata, rinviando  a  poste  di  spesa  non  piu'
esistenti per effetto  dell'abrogazione  della  disposizione  che  le
aveva istituite. 
    2. - La questione sollevata nei confronti dell'art. 5 della legge
della Regione Molise n. 19 del 2012 e' fondata. 
    Con riguardo alla formulazione originaria di detto  articolo,  il
ricorrente lamenta, tra l'altro, la mancata indicazione  degli  oneri
finanziari derivanti dall'applicazione  della  legge,  non  ritenendo
sufficiente, ai fini della copertura prescritta dall'art. 81,  quarto
comma, Cost., il  riferimento  al  capitolo  richiamato  dalla  norma
stessa. 
    Prima della discussione del ricorso, l'art. 1, comma  2,  lettera
b),  della  legge  della  Regione  Molise  2  gennaio  2013,   n.   1
(Abrogazioni e modifiche urgenti di  norme  di  leggi  regionali)  ha
sostituito il comma 1 della disposizione  impugnata  che,  nella  sua
versione    originaria,    disponeva:    «Agli    oneri     derivanti
dall'applicazione della  presente  legge  si  provvede  con  i  fondi
stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985».
A seguito dell'intervenuta modifica, la disposizione  attualmente  e'
cosi'  articolata:  «La  presente  legge  non  comporta   oneri   per
l'esercizio finanziario 2012». Il comma 2  del  medesimo  art.  5  e'
rimasto invariato e prevede: «Per gli anni successivi si provvede con
le rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale». 
    Dall'esame delle due versioni del comma 1 dell'art. 5  si  ricava
che la prima di esse prevedeva  la  copertura  per  l'esercizio  2012
attraverso i fondi stanziati in sede  di  finanziamento  della  legge
regionale n. 10 del 1985 mentre  la  seconda  azzera  ogni  onere  in
relazione al menzionato esercizio. Per gli anni successivi, il  comma
2 del medesimo articolo prescrive che la copertura  degli  oneri  sia
rinviata  alle  rispettive  leggi  di   approvazione   del   bilancio
regionale. 
    L'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge
di contabilita' e finanza pubblica),  inserito  nel  Titolo  V  della
stessa legge (La copertura  finanziaria  delle  leggi),  dispone,  in
relazione agli oneri a carico dei  bilanci  degli  enti  del  settore
pubblico, che: «Le leggi e  i  provvedimenti  che  comportano  oneri,
anche sotto forma di minori  entrate,  a  carico  dei  bilanci  delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la  previsione  dell'onere
stesso  e  l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai
relativi  bilanci,  annuali  e  pluriennali».   Detta   disposizione,
specificativa del precetto di cui all'art. 81, quarto  comma,  Cost.,
prescrive quale presupposto della  copertura  finanziaria  la  previa
quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente  motivo  che
non puo' essere assoggettata a copertura un'entita' indefinita. 
    Dall'esame delle disposizioni impugnate si evince  con  chiarezza
che sia l'originaria versione del comma 1 dell'art. 5, sia il comma 2
del  medesimo  non  contengono  alcuna  quantificazione  della  spesa
derivante dall'applicazione della legge della Regione  Molise  n.  19
del 2012. 
    Rimane poi da esaminare la modifica apportata dalla  legge  della
Regione Molise n. 1 del 2013 alla disposizione impugnata. 
    Indipendentemente da quanto sostenuto in udienza dal ricorrente -
secondo cui il citato art. 5, comma  1,  avrebbe  avuto  applicazione
prima  della  sostituzione  -  quest'ultima  non  si  puo'   ritenere
satisfattiva, perche'  nella  sostanza  riproduce  la  stessa  norma,
legittimando  conseguentemente  il   trasferimento   della   relativa
impugnazione. Occorre considerare che l'intera  legge  della  Regione
Molise n. 19 del 2012 disciplina interventi consistenti in contributi
alle associazioni combattentistiche  che  comportano  tutti  oneri  a
carco del bilancio per la loro attuazione. Per questo motivo anche il
comma in questione, come riformulato dalla disposizione regionale nel
frattempo intervenuta, la quale ne ha azzerato  lo  stanziamento  per
l'esercizio 2012, non ha alcun utile effetto nel contesto legislativo
in cui si colloca, essendosi limitato a  cancellare  per  l'esercizio
2012 le risorse necessarie a realizzare gli interventi previsti dalla
legge regionale. 
    3. - Dunque, l'art. 5 della legge della Regione Molise n. 19  del
2012  contrasta,  sia  nella  versione  originaria  sia   in   quella
conseguente alla  sostituzione  operata  dalla  legge  della  Regione
Molise n. 1 del 2013 - tanto con riguardo all'esercizio  2012  quanto
con riferimento a quelli successivi - con l'art.  81,  quarto  comma,
Cost.  e,  pertanto,  ne  deve  essere  dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale. 
    4. - In considerazione  dell'inscindibile  connessione  esistente
tra l'art. 5 e le altre disposizioni della legge della Regione Molise
n.  19  del  2012,  le  quali  prevedono  una  serie  di   interventi
contributivi   insuscettibili   di   attuazione   in    carenza    di
finanziamento,  l'illegittimita'  costituzionale   del   primo   deve
estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art.  27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,
commi 1 - nel  testo  in  vigore  prima  della  sostituzione  operata
dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Molise  2
gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi
regionali) - e 2, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012,  n.
19 (Interventi  in  favore  delle  associazioni  combattentistiche  e
d'arma); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,
della legge della Regione Molise n. 19 del 2012, nel testo sostituito
dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Molise n.
1 del 2013; 
    3) dichiara in via consequenziale - ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento  della   Corte   costituzionale)   -   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge  della  Regione
Molise n. 19 del 2012. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI