N. 182 SENTENZA 3 - 9 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia  -  Norme  della   Regione   Abruzzo   -   Localizzazione   e
  realizzazione  di  oleodotti  e  gasdotti  -  Previsione   che   la
  localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori  dimensioni
  e'  incompatibile  nelle  aree  sismiche  classificate   di   prima
  categoria - Carattere unilaterale della dichiarazione regionale, in
  contrasto con la normativa statale  di  settore  che  riserva  allo
  Stato le funzioni amministrative e  autorizzatorie  in  materia  di
  impianti costituenti parte della rete energetica nazionale,  previa
  intesa  con  la  Regione  -  Violazione  del  principio  di   leale
  collaborazione - Violazione della  competenza  legislativa  statale
  nella   materia   concorrente   della   produzione,   trasporto   e
  distribuzione    nazionale    dell'energia     -     Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili. 
- Legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, art. 3, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma; legge  23
  agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 7, lettera g), e 8, lettera  b),
  n. 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 29, comma  2,
  lettera g); (Cost., artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettere  h)  e
  m). 
Energia  -  Norme  della   Regione   Abruzzo   -   Localizzazione   e
  realizzazione di oleodotti e gasdotti ricadenti nelle zone sismiche
  del  territorio  regionale  classificate  di  prima   categoria   -
  Previsione che  "la  Regione  nega  l'intesa  con  lo  Stato  e  si
  applicano le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52-quinquies del
  d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327" - Previsione che  "la  Regione  nega,
  altresi', l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto  con  il
  Piano regionale di Tutela della Qualita' dell'Aria,  approvato  con
  delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre  2007"  -
  Contrasto  con  la  procedura  di  cooperazione   individuata   dal
  legislatore statale,  quale  presupposto  necessario  ai  fini  del
  contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di
  governo - Violazione della  competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente della  produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale  dell'energia  -  Violazione  del  principio   di   leale
  collaborazione - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli
  ulteriori profili. 
- Legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, art. 3, commi  2
  e 3. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118,  primo  comma  (Cost.,
  artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) e m). 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla  L.
R.  3  marzo  2010,  n.  7  «Disposizioni  regionali  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita'» ed integrazione alla L.  R.  10
marzo 2008, n. 2  «Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del  territorio
regionale»), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso notificato il 27-31 agosto 2012, depositato in cancelleria il
4 settembre 2012 ed iscritto al n. 118 del registro ricorsi 2012. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18  giugno  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella; 
    udito l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la  notifica  a  mezzo  del  servizio
postale il 27  agosto  2012,  ricevuto  il  successivo  31  agosto  e
depositato presso la cancelleria della Corte il 4 settembre 2012  (r.
ric. n. 118 del 2012), il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3
della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012,  n.  28  (Modifiche
alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita'» ed integrazione alla L.  R.  10
marzo 2008, n. 2  «Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del  territorio
regionale»), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo  comma,
lettere  h)  e  m),  e  terzo  comma,  e  118,  primo  comma,   della
Costituzione. 
    Nell'ambito di un intervento del legislatore regionale  abruzzese
volto alla tutela della salute, dei beni paesaggistici e  ambientali,
nonche' alla promozione di uno sviluppo sostenibile, le  disposizioni
impugnate modificano la disciplina previgente in punto di  competenze
regionali circa la localizzazione  e  realizzazione  di  oleodotti  e
gasdotti nelle zone sismiche. 
    Il testo dell'impugnato  art.  3  della  sopra  richiamata  legge
regionale n. 28 del 2012, che aggiunge l'articolo  1-bis  alla  legge
regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del
territorio regionale), e' il seguente: 
    «1. Al fine di assicurare il raggiungimento  degli  obiettivi  di
cui al comma 1 dell'art. 1, nel  rilascio,  da  parte  della  Regione
Abruzzo, dell'intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52-quinquies  del
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come integrato dal d.lgs.  27  dicembre
2004, n. 330, la localizzazione e la  realizzazione  di  oleodotti  e
gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800  millimetri  e
lunghezza superiore a  40  km  e  di  impianti  termoelettrici  e  di
compressione a gas naturale connessi agli  stessi,  e'  incompatibile
nelle aree di cui alla lettera d), del comma  2,  dell'art.  1  [aree
sismiche classificate di prima categoria]. 2. Per la localizzazione e
la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle  aree
di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art.  1,  la  Regione  nega
l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al  comma  6
dell'art. 52-quinquies del d.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327.  3.  La
Regione nega, altresi',  l'intesa  qualora  si  tratti  di  opere  in
contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualita'  dell'Aria,
approvato con Delib. C.R. n. 79/4 del 25 settembre 2007». 
    2.-  Ad  avviso  del  ricorrente,   le   disposizioni   censurate
violerebbero anzitutto gli artt.  117,  terzo  comma,  e  118  Cost.,
ponendosi in contrasto con i principi fondamentali nella  materia  di
potesta' concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» posti dall'articolo 1, commi 3, 4, 7 e 8 della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche'  delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di
energia). 
    Essi disciplinano, rispettivamente: gli obiettivi generali  della
politica energetica nazionale, assicurati, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione,
dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  dalle
Regioni e dagli enti locali; gli obiettivi necessari ad assicurare su
tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle  prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle modalita'  di  fruizione,  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto  sulla  formazione  dei  prezzi;  i  compiti  e  le  funzioni
amministrative  spettanti,  in  materia,  allo  Stato,  tra  i  quali
rientrano l'identificazione, d'intesa con la Conferenza unificata  di
cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali),  delle
«linee  fondamentali  dell'assetto  del  territorio   nazionale   con
riferimento     all'articolazione     territoriale     delle     reti
infrastrutturali energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai
sensi delle leggi  vigenti»  (art.  1,  comma  7,  lettera  g,  della
richiamata legge n. 239 del 2004) e «l'individuazione, di intesa  con
la Conferenza unificata, della rete nazionale dei gasdotti» (art.  1,
comma 8, lettera b, n. 2), della menzionata legge n. 239 del 2004). 
    Osserva, inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato che, ai sensi
della  normativa  statale  richiamata,  lo   Stato   e   le   Regioni
garantiscono: «l'adeguatezza delle attivita' energetiche  strategiche
di  produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per  assicurare   adeguati
standard  di  sicurezza  e  di  qualita'  del  servizio  nonche'   la
distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto  il  territorio
nazionale»; «l'adeguato equilibrio territoriale nella  localizzazione
delle  infrastrutture  energetiche,  nei  limiti   consentiti   dalle
caratteristiche  fisiche  e  geografiche   delle   singole   regioni,
prevedendo  eventuali  misure  di  compensazione  e  di  riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze  connesse  agli  indirizzi
strategici  nazionali  richiedano  concentrazioni   territoriali   di
attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale»
(art. 1, comma 4, lettera d e f, della richiamata legge  n.  239  del
2004). 
    2.1.- Tanto premesso, la difesa  dello  Stato  asserisce  che  le
norme impugnate, ponendosi in contrasto con i  principi  fondamentali
fissati dal legislatore statale in materia di «produzione,  trasporto
e  distribuzione  nazionale  dell'energia»,  avrebbero  l'effetto  di
impedire la realizzazione di gasdotti per la  cui  autorizzazione  e'
competente l'amministrazione statale, atteso che «l'inclusione  nella
rete nazionale gasdotti,  che  sola  giustifica  l'attribuzione  allo
Stato della funzione autorizzatoria, e'  riconosciuta  a  metanodotti
con caratteristiche dimensionali pari o superiori  a  quelle  per  le
quali la L.R. 28/2012 nega ipso iure l'intesa». 
    Al riguardo,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  richiama  gli
articoli 29, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo  I  della  L.  15
marzo 1997, n. 59) e 52-quinquies del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'), i quali, sulla base dei principi di differenziazione e  di
adeguatezza,  attribuirebbero  allo  Stato  poteri  autorizzatori   e
competenze amministrative generali, a fronte di esigenze di carattere
unitario. 
    Osserva,  in  particolare,  la  difesa  dello  Stato  che  l'art.
52-quinquies del menzionato d.P.R. n. 327 del  2001  garantirebbe  il
necessario coinvolgimento delle Regioni interessate  mediante  quello
strumento particolarmente efficace costituito dalla cosiddetta intesa
in senso "forte", che assicura, nella localizzazione e  realizzazione
dei  suddetti  impianti,   l'adeguata   partecipazione   degli   enti
territoriali  allo  svolgimento  del  procedimento  incidente   sulle
molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali. 
    Ne conseguirebbe che le norme  impugnate,  negando  a  priori  il
rilascio dell'intesa espressamente prevista  dall'art.  52-quinquies,
comma 5, del richiamato  d.P.R.  n.  327  del  2001  quale  strumento
ordinario  di  composizione  degli  interessi  dei  diversi   livelli
territoriali di governo coinvolti, e rendendo invece obbligatorio  il
ricorso  alla  procedura  ulteriormente  aggravata  -  prevista   dal
legislatore statale soltanto in via eventuale, ai sensi del  comma  6
dello stesso articolo - si porrebbero in contrasto con  i  richiamati
principi fondamentali della materia, ponendo limiti  stringenti  alla
localizzazione degli oleodotti di interesse nazionale ed  impedendone
la realizzazione su larga scala. 
    2.2.- Con  un  secondo  ordine  di  censure,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri deduce  la  violazione  dell'art.  118,  primo
comma, Cost., in quanto le norme impugnate si porrebbero in contrasto
con  i  richiamati  artt.  29,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998 e 52-quinquies  del  d.P.R.  n.  327  del
2001,  che  riservano  allo  Stato  le  funzioni   autorizzatorie   e
gestionali in materia, presupponendo che attengano alla  sicurezza  e
all'approvvigionamento della produzione  e  del  trasporto  di  fonti
energetiche. 
    2.3.- Con un terzo ordine di censure, il ricorrente  lamenta  che
le norme impugnate sarebbero invasive  della  competenza  legislativa
esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e  sicurezza»  posta
dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h),   Cost.,   in   quanto
l'intervento del legislatore regionale, finalizzato, tra l'altro,  ad
impedire la realizzazione di infrastrutture  energetiche  localizzate
in aree sismiche, apparirebbe principalmente sorretto da  ragioni  di
sicurezza, «consistenti, da  un  lato,  nella  volonta'  di  limitare
eventuali danni all'incolumita' pubblica  ed  al  territorio  che  il
danneggiamento dei gasdotti provocato da un eventuale sisma  potrebbe
causare, dall'altro  nel  tentativo  di  ridurre  lo  stesso  rischio
sismico». 
    Ne conseguirebbe l'invasione  dell'ambito  materiale  dell'ordine
pubblico e della sicurezza che  l'invocato  parametro  costituzionale
riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    2.4.- Osserva inoltre la difesa erariale che le  norme  impugnate
violerebbero altresi' l'art. 117, secondo comma, lettera  m),  Cost.,
ridondando  in  ambiti   materiali   espressamente   riservati   alla
competenza  legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   punto   di
determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili  e
sociali, atteso che  la  fornitura  di  gas  risulta  necessaria  per
l'esercizio dei servizi pubblici e per consentire di fronteggiare  le
fondamentali esigenze di vita. 
    2.5.-   L'Avvocatura   generale   dello   Stato   deduce   infine
l'illegittimita' dell'impugnato art. 3 della legge  regionale  n.  28
del 2012 per violazione degli artt. 3 e 97  Cost.,  in  quanto  esso,
nell'introdurre ex lege il  diniego  dell'intesa,  determinerebbe  un
irragionevole appesantimento del procedimento  autorizzatorio,  senza
prevedere che la formalizzazione del diniego  stesso  debba  avvenire
mediante atto motivato, alla luce  di  specifici  elementi  di  fatto
risultanti dall'istruttoria. 
    Rileva,  infine,  la  difesa  dello   Stato   che   l'automatismo
introdotto    dalle    norme    impugnate    risulterebbe    comunque
intrinsecamente illogico e irragionevole nella parte in  cui  prevede
l'incompatibilita' tra i gasdotti con diametro superiore o  uguale  a
800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e le  zone  sismiche  di
prima  categoria,  risultando  proprio  i  metanodotti  di   diametro
maggiore e  i  gasdotti  di  trasporto  -  la  cui  realizzazione  il
legislatore regionale intenderebbe impedire - maggiormente resistenti
agli eventi sismici. 
    3.-  La  Regione  Abruzzo  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione
Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010,  n.
7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione  per  pubblica
utilita'»  ed  integrazione  alla  L.  R.  10  marzo   2008,   n.   2
«Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del  territorio  regionale»),  in
riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) e m),
e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. 
    La disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo  comma,
e 118, primo  comma,  Cost.,  ponendosi  in  contrasto  con  principi
fondamentali  nella  materia  di  potesta'  concorrente  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»  ed  avocando  alla
Regione funzioni autorizzatorie e gestionali  riservate  allo  Stato;
l'art. 117, secondo comma, lettere h) e m),  Cost.,  intervenendo  in
materie riconducibili a titoli di competenza esclusivi  dello  Stato;
nonche'  gli  artt.  3  e  97  Cost.  per  intrinseca  illogicita'  e
irragionevolezza. 
    2.- Occorre anzitutto precisare, in via  logicamente  preliminare
all'esame delle questioni di legittimita' costituzionale promosse dal
ricorrente,  che  la  disposizione  impugnata  e'  riconducibile  sia
all'ambito della  competenza  legislativa  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale  dell'energia»,  sia  a  quello  relativo  al
«governo del territorio» (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013 e  n.
383 del 2005, nonche', in specifico riferimento alla realizzazione di
opere in zone sismiche, sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012 e n.
254 del 2010). 
    La fisiologica compresenza  di  interessi  statali  e  regionali,
trattandosi di  potesta'  legislativa  concorrente  per  entrambe  le
materie in  cui  ricadono  le  disposizioni  impugnate,  dimostra  la
ragionevolezza della scelta del legislatore statale che  ha  previsto
l'intesa  tra  Stato  e  Regioni  ai  fini  della  localizzazione   e
realizzazione dei gasdotti e metanodotti (art. 1,  comma  8,  lettera
b), n. 2, della richiamata legge n. 239 del 2004). 
    Tanto premesso circa l'ambito materiale individuato dal Titolo  V
della Costituzione a cui  e'  possibile  ricondurre  le  disposizioni
impugnate, devono ora essere prese in  esame  le  censure  mosse  dal
ricorrente,  distinguendo  la   questione   relativa   al   comma   1
dell'articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012,  n.
28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7  "Disposizioni  regionali
in materia di espropriazione per pubblica utilita'"  ed  integrazione
alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 "Provvedimenti urgenti  a  tutela  del
territorio  regionale"),  da  quella  relativa  ai  commi   2   e   3
dell'impugnato art. 3; cio' in quanto, mentre il comma 1 si limita  a
porre  l'incompatibilita'  tra  le  zone  sismiche   del   territorio
regionale classificate di  prima  categoria  e  la  localizzazione  e
realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni,  i  commi  2  e  3
negano ipso iure l'intesa  da  parte  della  Regione,  disponendo  il
ricorso alla procedura di superamento del blocco  di  intesa  segnata
dalla   prevalenza   della   parte   statale,   prevista    dall'art.
52-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 8 giugno  2001,  n.  327  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'),  anche  in  caso  di  localizzazione  e  realizzazione  di
impianti in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualita'
dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del
25 settembre 2007. 
    2.1.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012, e' fondata
nei termini di seguito precisati. 
    Questa Corte ha gia' qualificato le norme interposte invocate nel
presente  giudizio  come  principi  fondamentali  della  materia   di
potesta'   legislativa   concorrente   «produzione,    trasporto    e
distribuzione nazionale dell'energia» (tra le tante, sentenze n.  124
del 2010, n. 282 del 2009 e n. 383 del 2005). 
    In particolare, i commi 7, lettera g), e  8,  lettera  b),  n.  2
dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004,  riservano  allo  Stato,  di
intesa    con    la     Conferenza     unificata,     rispettivamente
«l'identificazione  delle   linee   fondamentali   dell'assetto   del
territorio nazionale con riferimento  all'articolazione  territoriale
delle  reti  infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di  interesse
nazionale ai sensi delle leggi  vigenti»  e  «l'individuazione  della
rete nazionale dei gasdotti». 
    Analogamente,  l'art.  29,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del Capo I della L. 15 marzo  1997,  n.  59)  -  ulteriore
parametro  interposto  invocato  -  riserva  allo  Stato,  come  gia'
riconosciuto   da   questa   Corte,   funzioni    amministrative    e
autorizzatorie in materia di impianti costituenti  parte  della  rete
energetica nazionale (sentenze n. 313 del 2010 e n. 383 del 2005). 
    Le norme interposte richiamate hanno ridefinito, in modo unitario
ed  a  livello  nazionale,  i  procedimenti   di   localizzazione   e
realizzazione  della  rete  di  oleodotti   e   gasdotti,   in   base
all'evidente presupposto della necessita'  di  riconoscere  un  ruolo
fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle  corrispondenti
funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere  unitario,
tanto piu' valevoli di fronte al rischio  sismico.  Conseguentemente,
per giudicare della legittimita' costituzionale di disposizioni  come
quelle  impugnate,  che  toccano  profili  di  localizzazione   degli
impianti, e' necessario considerarne la conformita' non gia' soltanto
all'art. 117 Cost., bensi' anche ai criteri  indicati  dall'art.  118
Cost.  per  la   allocazione   e   la   disciplina   delle   funzioni
amministrative, nonche' al  principio  di  leale  collaborazione  (ex
plurimis, sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). 
    Tali esigenze unitarie, che si esprimono nelle  richiamate  norme
statali,  non  possono  far  venir   meno   la   necessita'   di   un
coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti. E' proprio in
questa prospettiva che  questa  Corte  ha  ravvisato  nell'intesa  lo
strumento  necessario  ai  fini  dell'identificazione  delle   «linee
fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale  con  riferimento
all'articolazione   territoriale    delle    reti    infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai  sensi  delle  leggi
vigenti», inclusa la rete dei  gasdotti,  e,  sulla  base  di  queste
premesse, ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art.  1,
comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004 - norma  invocata  a
parametro interposto nel presente giudizio - nella parte in  cui  non
prevedeva il ricorso a tale istituto (sentenza n. 383 del 2005). 
    Ne   consegue   che   la   disposizione   impugnata,   stabilendo
l'incompatibilita' a priori  tra  le  zone  sismiche  del  territorio
regionale classificate di  prima  categoria  e  la  localizzazione  e
realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni, sottrae la  scelta
al confronto - viceversa necessario - tra Stato e Regione, pregiudica
l'indefettibile principio dell'intesa  e  si  pone  in  tal  modo  in
contrasto con i principi fondamentali posti  dall'art.  1,  comma  7,
lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239 del 2004. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 1, della legge  della  Regione  Abruzzo  n.  28  del  2012  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonche'  del  principio
di leale collaborazione. 
    Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti. 
    2.2.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n.  28  del  2012,  e'
fondata. 
    L'art. 52-quinquies, comma 5, del d.P.R. 8 giugno  2001,  n.  327
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  espropriazione  per  pubblica   utilita')   prevede   la
cosiddetta  intesa   "forte"   ai   fini   della   localizzazione   e
realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche  quale  modulo
procedimentale necessario per  assicurare  l'adeguata  partecipazione
delle regioni allo  svolgimento  di  procedimenti  incidenti  su  una
molteplicita' di loro competenze. 
    Il legislatore regionale nega invece l'intesa in modo automatico,
prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni  da  compiere
caso per caso, e impone il ricorso generalizzato e  sistematico  alla
procedura aggravata, prevista dal successivo comma 6 della richiamata
norma  interposta  soltanto  in   caso   di   mancato   conseguimento
dell'intesa. 
    Cosi' disponendo, le norme regionali  impugnate  determinano  una
procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volonta' di  una
parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal
legislatore  statale  quale  presupposto  necessario  ai   fini   del
contemperamento degli interessi dei diversi livelli  territoriali  di
governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,
nonche' il principio di leale collaborazione. 
    Al riguardo, questa Corte, anche in  specifico  riferimento  alla
materia   di   potesta'   concorrente   «produzione,   trasporto    e
distribuzione nazionale dell'energia», ha costantemente affermato che
«la  previsione  dell'intesa,  imposta   dal   principio   di   leale
collaborazione, implica che non sia legittima  una  norma  contenente
una "drastica previsione" della decisivita'  della  volonta'  di  una
sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, sentenza  n.  165  del
2011),  ma  che  siano  invece  necessarie  «idonee   procedure   per
consentire reiterate trattative volte a superare le  divergenze»  (ex
plurimis, sentenze n. 278  e  n.  121  del  2010),  come  presupposto
fondamentale di realizzazione del principio di  leale  collaborazione
(ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del  2013,  n.  24  del
2007 e n. 339 del 2005). 
    Le norme impugnate, determinando un  irragionevole  pregiudiziale
irrigidimento  della  posizione  della  Regione   nella   trattativa,
producono, tra l'altro, l'effetto paradossale di precludere qualsiasi
potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque
costretto a negare a priori l'intesa, anche in  caso  di  convergenza
tra interesse statale e interesse regionale  nella  localizzazione  e
realizzazione dei menzionati impianti. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n.  28  del  2012  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonche'  del  principio
di leale collaborazione. 
    Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  3  della
legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla  L.
R.  3  marzo  2010,  n.  7  «Disposizioni  regionali  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita'» ed integrazione alla L.  R.  10
marzo 2008, n. 2  «Provvedimenti  urgenti  a  tutela  del  territorio
regionale»). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI