N. 188 SENTENZA 3 - 12 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Energia - Norme della Regione Sardegna - Impianti eolici con  potenza
  complessiva inferiore o uguale a 60 kW  -  Previsione  che  debbano
  essere considerati minieolici e  non  debbano  essere  assoggettati
  alle procedure di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con
  la normativa statale che impone inderogabilmente  la  procedura  di
  valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti  eolici  -
  Violazione  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva   in
  materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale  in
  parte qua. 
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 23. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,
comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7  agosto
2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei  settori  economico  e  sociale),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la  Sardegna  nel
procedimento vertente tra F.P. e il Comune di  Sorso,  con  ordinanza
del 4 ottobre 2012, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2012  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Udito nella camera di consiglio del 22  maggio  2013  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Nel corso di un giudizio promosso da F.P.  contro  il  Comune  di
Sorso, il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sardegna  ha
sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 5, comma 23,  della  legge  della  Regione  autonoma  della
Sardegna 7 agosto  2009,  n.  3  (Disposizioni  urgenti  nei  settori
economico e sociale), nella parte in cui  dispone  che  gli  impianti
eolici con potenza complessiva  inferiore  o  uguale  a  60  kW  sono
considerati minieolici e non  sono  assoggettati  alle  procedure  di
valutazione di impatto ambientale. 
    Il rimettente riferisce che la parte ricorrente  ha  impugnato  i
provvedimenti amministrativi di  diniego  definitivo  all'istanza  di
autorizzazione paesaggistica e alla denuncia di inizio  attivita'  da
essa presentate per la realizzazione di un impianto eolico di potenza
pari   a   50   kW.   Tali   provvedimenti   erano   stati   motivati
dall'amministrazione con riferimento alla necessita' di  assoggettare
l'intervento richiesto alla  procedura  di  valutazione  di  impianto
ambientale ai sensi dell'art. 6  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)  e  della  lettera  c-bis)
dell'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo. 
    La parte privata, prosegue il giudice  a  quo,  ritiene  di  aver
diritto al rilascio delle autorizzazioni richieste in base al  citato
disposto dell'art. 5, comma 23, della legge reg. Sardegna  n.  3  del
2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con  potenza
complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici  e
non sono  assoggettati  alle  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale. 
    Ad avviso del rimettente,  questa  disposizione  regionale  viola
l'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  perche'  e'  invasiva
della   competenza   statale   esclusiva   in   materia   di   tutela
dell'ambiente. 
    Il giudice a quo afferma anche che la norma  sarda  censurata  si
pone in contrasto  con  quanto  stabilito  dalla  normativa  statale.
Infatti, l'art. 6, commi 5 e 6,  lettera  a),  e  la  lettera  c-bis)
dell'Allegato III  alla  Parte  II  del  d.  lgs.  n.  152  del  2006
assoggettano alla procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale
l'installazione  di  qualsiasi  impianto  eolico,  senza  che  assuma
rilievo la circostanza che trattasi impianto mini eolico  di  potenza
pari a 50 kW. 
    Quanto   alla   rilevanza   della   questione,    il    Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna deduce che,  ai  fini  della
definizione del giudizio principale, e' decisivo  stabilire  se,  nel
caso di specie, l'intervento che la parte privata intende  realizzare
sia soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita,
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale  dell'art.  5,  comma
23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto  2009,
n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico  e  sociale),  nella
parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza  complessiva
inferiore o uguale a 60 kW sono considerati  minieolici  e  non  sono
assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. 
    Ad avviso del rimettente, la norma regionale  e'  invasiva  della
competenza statale esclusiva  in  materia  di  tutela  dell'ambiente,
stante il contrasto con l'art. 6 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  e  la  lettera  c-bis)
dell'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto  legislativo,  i
quali impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale per
tutti gli impianti eolici, anche se di potenza  inferiore  ai  limiti
previsti dall'art. 5, comma 23, legge reg. Sardegna n. 3 del 2009. 
    2.-  Successivamente   alla   pubblicazione   dell'ordinanza   di
rimessione,  l'art.  8  della  legge  della  Regione  autonoma  della
Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia  di
enti locali e settori diversi), ha aggiunto alla norma  censurata  un
periodo in base al quale «Sia gli impianti  inferiori  ad  1  MW  che
quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura  di  valutazione
di impatto ambientale qualora rientranti  nella  fattispecie  di  cui
all'allegato 3, lettera  c-bis),  della  seconda  parte  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni». 
    Tale modifica non fa venir meno la  necessita'  di  esaminare  il
merito della questione, poiche' il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto
l'impugnazione  di  provvedimenti  amministrativi  emanati  sotto  il
vigore  dell'originaria  versione  della   disposizione   legislativa
regionale. 
    3.- La questione e' fondata. 
    Come gia' affermato da questa Corte (sentenza n. 67 del 2011), il
citato Allegato III  alla  Parte  II  del  d.lgs.  n.  152  del  2006
comprende  nella  lettera  c-bis),  senza  alcuna  esclusione  "sotto
soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la  produzione
di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale e'
prevista  la  partecipazione  obbligatoria  del  rappresentante   del
Ministero per i beni e le attivita'  culturali».  In  conseguenza  di
cio', la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di
valutazione d'impatto ambientale per tutti  gli  interventi,  pur  se
inferiori ai limiti previsti a livello regionale. 
    Se, quindi,  l'obbligo  di  sottoporre  qualunque  progetto  alla
procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale  (sentenza
n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarre a  tale
obbligo la tipologia  degli  impianti  "sotto  soglia",  e'  invasiva
dell'ambito di competenza statale  esclusiva  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    Deve, dunque, essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 23,  della  legge  della  Regione  autonoma  della
Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che  gli  impianti
eolici con potenza complessiva  inferiore  o  uguale  a  60  kW  sono
considerati minieolici e non  sono  assoggettati  alle  procedure  di
valutazione di impatto ambientale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5,  comma  23,
della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3
(Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale),  nella  parte
in cui dispone  che  gli  impianti  eolici  con  potenza  complessiva
inferiore o uguale a 60 kW sono considerati  minieolici  e  non  sono
assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI