N. 189 SENTENZA 3 - 12 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Caccia - Norme  della  Regione  Liguria  -  Provvedimento  sospensivo
  dell'efficacia del calendario venatorio  -  Possibilita'  da  parte
  della  Giunta  di  approvare,  sentita  la  Commissione  consiliare
  competente per materia,  un  nuovo  calendario  venatorio  riferito
  all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del  provvedimento
  sospensivo -  Ricorso  del  Governo  -  Asserita  violazione  della
  competenza legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina adottata a seguito della
  sentenza n. 105  del  2012,  non  avente  finalita'  elusiva  delle
  prescrizioni statali - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, art. 3, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,
comma 1, della legge della Regione Liguria  6  agosto  2012,  n.  27,
recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29  (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria  il
10 ottobre 2012 ed iscritto al n. 138 del registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del  21  maggio  2013  il  Presidente
Franco Gallo in luogo e con l'assenso del  Giudice  relatore  Giorgio
Lattanzi e sentito l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4  ottobre  2012  e  depositato  il
successivo 10 ottobre 2012 (reg. ric. n. 138 del 2012), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento  all'articolo  117,
secondo  comma,  lettera  s),  della   Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 3,  comma  1,  della  legge
della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante  «Modifiche  alla
legge regionale 1°  luglio  1994,  n.  29  (Norme  regionali  per  la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)». 
    Sostiene il ricorrente che la disposizione impugnata,  prevedendo
la  possibilita'  da  parte  della  Giunta  di  approvare  un   nuovo
calendario venatorio oltre il 15 giugno dell'anno in corso,  «sentita
la  Commissione  consiliare  competente  in  materia»,  si  pone   in
contrasto con la legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio). 
    La legge statale  richiamata,  infatti,  definirebbe  «i  criteri
minimi generali di tutela della  fauna  selvatica,  disciplinando  le
modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'   venatoria   in   materia
differenziata sul territorio  e  assicurando  un  prelievo  venatorio
delle specie cacciabili strettamente controllato secondo  criteri  di
sostenibilita'». Il prelievo di  capi  delle  varie  specie  dovrebbe
essere  collegato  all'accertata  disponibilita'  di  fauna  e   alla
capacita' della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio  e
verifica,  sotto  la  supervisione  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
    Secondo il ricorrente, la prevista autorizzazione ad adottare  un
nuovo   calendario   venatorio    senza    il    prescritto    parere
tecnico-scientifico dell'ISPRA di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della
legge n. 157 del 1992 «costituisce evidente violazione degli standard
(minimi e uniformi) di tutela della fauna selvatica omeoterma  validi
su tutto il territorio nazionale,  considerato  anche  che  la  norma
regionale risulta priva del necessario richiamo al rispetto di quanto
stabilito dai commi precedenti, relativi a periodi di caccia e specie
cacciabili».  Di  conseguenza   la   norma   in   questione   sarebbe
suscettibile di determinare l'adozione del nuovo calendario anche  in
deroga a tali disposizioni e, quindi, a quanto  previsto  dal  citato
art.  18  della  legge  n.  157  del  1992,  del  quale   le   stesse
costituiscono attuazione. 
    In conclusione, la disposizione regionale censurata, violando  la
norma statale quadro che costituisce standard minimo di tutela  della
fauna selvatica, risulterebbe invasiva della competenza esclusiva  in
materia di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  riservata  allo
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- La Regione Liguria non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4  ottobre  2012  e  depositato  il
successivo 10 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6  agosto
2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio  1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio)». 
    La norma impugnata ha inserito nell'art.  34  della  legge  della
Regione Liguria 1°  luglio  1994,  n.  29  (Norme  regionali  per  la
protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo  venatorio),  il
comma  4-bis,  il  quale  stabilisce  che,  «in  caso  intervenga  un
provvedimento  sospensivo  dell'efficacia  del  calendario  venatorio
durante la  stagione  venatoria,  la  Giunta  regionale,  sentita  la
Commissione consiliare competente  per  materia,  e'  autorizzata  ad
approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario  venatorio
riferito all'anno  in  corso,  entro  dieci  giorni  dalla  data  del
provvedimento sospensivo». 
    Secondo il ricorrente, la possibilita' da parte della  Giunta  di
approvare, in seguito a un  provvedimento  sospensivo  dell'efficacia
del  calendario  venatorio,  un  nuovo  calendario  senza  il  parere
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) e in deroga alle altre disposizioni dell'art. 18 della  legge
11 febbraio 1992,  n.  157  (Norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viola  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost.,  e  in  particolare  la  competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    Come risulta dai lavori preparatori della legge regionale  n.  27
del 2012, la disposizione impugnata e'  stata  approvata  in  seguito
alla sentenza di questa Corte n. 105  del  2012,  che  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1, lettere A),
B), C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge
della Regione Liguria 1° giugno  2011,  n.  12,  recante  «Calendario
venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.
Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio  1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni». 
    Questa  Corte  aveva  ritenuto  che  tali  disposizioni   fossero
costituzionalmente  illegittime  perche'  con  esse   il   calendario
venatorio era stato approvato nelle forme della  legge  anziche'  con
atto secondario, come prevede invece l'art. 18 della legge n. 157 del
1992. 
    A seguito di quella decisione, si era  percio'  prospettata  alla
Regione sia la necessita' di provvedere  celermente  all'approvazione
di un nuovo calendario, sia l'eventualita' che  esso  potesse  venire
sospeso dal giudice della tutela  cautelare,  una  volta  assunta  la
dovuta veste di atto impugnabile. E' solo a tali esigenze che intende
dare risposta la disposizione censurata, mentre, al  contrario,  essa
non legittima letture volte  alla  elusione  delle  prescrizioni  cui
l'autonomia  regionale  resta  pur  sempre  vincolata,  con  riguardo
all'area di competenza esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera  s,
Cost.). 
    In particolare,  diversamente  da  quanto  sostiene  l'Avvocatura
dello  Stato,  il  comma  4-bis  impugnato   non   prevede,   neanche
implicitamente, l'esclusione del parere dell'ISPRA, ove necessario, e
non  consente  l'inosservanza  delle  norme  di  tutela  della  fauna
selvatica. 
    Per  convincersi  di  cio'   va   considerata   innanzitutto   la
collocazione del comma 4-bis, il quale si inserisce  in  un  articolo
che disciplina il calendario venatorio,  prevedendo,  sia  le  specie
protette e i periodi di attivita' venatoria (comma 1), sia, al  comma
4, il procedimento ordinario per l'approvazione  del  calendario,  il
quale e' adottato dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa della
Liguria, su proposta della Giunta regionale, sentiti  la  Commissione
faunistico-venatoria regionale  e  l'ISPRA.  E'  chiaro  infatti  che
l'adozione da parte della Giunta regionale, in via  di  urgenza,  del
calendario venatorio, a norma del comma 4-bis, presuppone l'esistenza
di tutte le condizioni richieste dal precedente comma 4 tra le  quali
il rilascio  del  parere  dell'ISPRA.  Naturalmente,  i  principi  di
efficacia e di economicita' del procedimento amministrativo (art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi»)  operano  nel  senso  di   escludere   la
necessita' di acquisire nuovamente il parere, quanto ai  profili  del
calendario di cui tale parere ha gia' tenuto conto, e  che  non  sono
stati incisi, ne' dal provvedimento del giudice, ne' dal nuovo  testo
del calendario medesimo. 
    La deroga alla procedura ordinaria riguarda percio' solo l'organo
regionale competente ad adottare il calendario (profilo  che  in  se'
non e' oggetto di censura da parte dello Stato), del quale  rimangono
inalterate le condizioni. In  particolare  il  nuovo  calendario  non
potra' prescindere  da  un  puntuale  raffronto  con  le  ragioni  di
illegittimita' del primo. 
    Questa Corte, quando ha affermato  che  il  calendario  venatorio
deve essere adottato con atto amministrativo anziche' con  legge,  ha
precisato che il giudice comune ben puo' inserire le  proprie  misure
cautelari    nel    flusso    dell'attivita'    dell'amministrazione,
«prescrivendo che essa sia prontamente riesercitata secondo i criteri
che di volta in volta vengono somministrati, affinche', in luogo  del
vuoto di normazione, che conseguirebbe alla  mera  sospensione  della
legge-provvedimento, si realizzi celermente  una  determinazione  del
calendario  della   caccia,   compatibile   con   i   tempi   imposti
dall'incalzare delle stagioni, e avente natura definitiva»  (sentenza
n. 20 del 2012). 
    E' in questa prospettiva  che  si  colloca  la  norma  impugnata,
sicche' il provvedimento della Giunta regionale  deve  considerare  e
far  venire  meno  il  motivo  di  illegittimita'  per  il  quale  e'
intervenuta la sospensione del calendario. Questa  nuova  valutazione
puo' riguardare, tra l'altro, aspetti procedimentali  o  prescrizioni
dell'art. 18 della legge n. 157  del  1992  o  anche,  eventualmente,
questioni connesse con il parere dell'ISPRA. In tale caso  il  parere
deve essere nuovamente richiesto, mentre negli altri casi  l'adozione
del nuovo  calendario  puo'  avvenire  sulla  base  del  parere  gia'
rilasciato per il calendario di cui e' stata disposta la sospensione. 
    La questione  di  legittimita'  costituzionale  pertanto  non  e'
fondata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6  agosto
2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio  1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio)», promossa dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI