N. 189 SENTENZA 3 - 12 luglio 2013
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Caccia - Norme della Regione Liguria - Provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio - Possibilita' da parte della Giunta di approvare, sentita la Commissione consiliare competente per materia, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina adottata a seguito della sentenza n. 105 del 2012, non avente finalita' elusiva delle prescrizioni statali - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).(GU n.29 del 17-7-2013 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Franco GALLO; Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2012 ed iscritto al n. 138 del registro ricorsi 2012. Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Presidente Franco Gallo in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Giorgio Lattanzi e sentito l'avvocato dello Stato Filippo Bucalo. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il successivo 10 ottobre 2012 (reg. ric. n. 138 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)». Sostiene il ricorrente che la disposizione impugnata, prevedendo la possibilita' da parte della Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15 giugno dell'anno in corso, «sentita la Commissione consiliare competente in materia», si pone in contrasto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La legge statale richiamata, infatti, definirebbe «i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica, disciplinando le modalita' di svolgimento dell'attivita' venatoria in materia differenziata sul territorio e assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilita'». Il prelievo di capi delle varie specie dovrebbe essere collegato all'accertata disponibilita' di fauna e alla capacita' della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Secondo il ricorrente, la prevista autorizzazione ad adottare un nuovo calendario venatorio senza il prescritto parere tecnico-scientifico dell'ISPRA di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992 «costituisce evidente violazione degli standard (minimi e uniformi) di tutela della fauna selvatica omeoterma validi su tutto il territorio nazionale, considerato anche che la norma regionale risulta priva del necessario richiamo al rispetto di quanto stabilito dai commi precedenti, relativi a periodi di caccia e specie cacciabili». Di conseguenza la norma in questione sarebbe suscettibile di determinare l'adozione del nuovo calendario anche in deroga a tali disposizioni e, quindi, a quanto previsto dal citato art. 18 della legge n. 157 del 1992, del quale le stesse costituiscono attuazione. In conclusione, la disposizione regionale censurata, violando la norma statale quadro che costituisce standard minimo di tutela della fauna selvatica, risulterebbe invasiva della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 2.- La Regione Liguria non si e' costituita. Considerato in diritto 1.- Con ricorso notificato il 4 ottobre 2012 e depositato il successivo 10 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)». La norma impugnata ha inserito nell'art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, «in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, e' autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo». Secondo il ricorrente, la possibilita' da parte della Giunta di approvare, in seguito a un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio, un nuovo calendario senza il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e in deroga alle altre disposizioni dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e in particolare la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 2.- La questione non e' fondata. Come risulta dai lavori preparatori della legge regionale n. 27 del 2012, la disposizione impugnata e' stata approvata in seguito alla sentenza di questa Corte n. 105 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1, lettere A), B), C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12, recante «Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni». Questa Corte aveva ritenuto che tali disposizioni fossero costituzionalmente illegittime perche' con esse il calendario venatorio era stato approvato nelle forme della legge anziche' con atto secondario, come prevede invece l'art. 18 della legge n. 157 del 1992. A seguito di quella decisione, si era percio' prospettata alla Regione sia la necessita' di provvedere celermente all'approvazione di un nuovo calendario, sia l'eventualita' che esso potesse venire sospeso dal giudice della tutela cautelare, una volta assunta la dovuta veste di atto impugnabile. E' solo a tali esigenze che intende dare risposta la disposizione censurata, mentre, al contrario, essa non legittima letture volte alla elusione delle prescrizioni cui l'autonomia regionale resta pur sempre vincolata, con riguardo all'area di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). In particolare, diversamente da quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato, il comma 4-bis impugnato non prevede, neanche implicitamente, l'esclusione del parere dell'ISPRA, ove necessario, e non consente l'inosservanza delle norme di tutela della fauna selvatica. Per convincersi di cio' va considerata innanzitutto la collocazione del comma 4-bis, il quale si inserisce in un articolo che disciplina il calendario venatorio, prevedendo, sia le specie protette e i periodi di attivita' venatoria (comma 1), sia, al comma 4, il procedimento ordinario per l'approvazione del calendario, il quale e' adottato dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'ISPRA. E' chiaro infatti che l'adozione da parte della Giunta regionale, in via di urgenza, del calendario venatorio, a norma del comma 4-bis, presuppone l'esistenza di tutte le condizioni richieste dal precedente comma 4 tra le quali il rilascio del parere dell'ISPRA. Naturalmente, i principi di efficacia e di economicita' del procedimento amministrativo (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») operano nel senso di escludere la necessita' di acquisire nuovamente il parere, quanto ai profili del calendario di cui tale parere ha gia' tenuto conto, e che non sono stati incisi, ne' dal provvedimento del giudice, ne' dal nuovo testo del calendario medesimo. La deroga alla procedura ordinaria riguarda percio' solo l'organo regionale competente ad adottare il calendario (profilo che in se' non e' oggetto di censura da parte dello Stato), del quale rimangono inalterate le condizioni. In particolare il nuovo calendario non potra' prescindere da un puntuale raffronto con le ragioni di illegittimita' del primo. Questa Corte, quando ha affermato che il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo anziche' con legge, ha precisato che il giudice comune ben puo' inserire le proprie misure cautelari nel flusso dell'attivita' dell'amministrazione, «prescrivendo che essa sia prontamente riesercitata secondo i criteri che di volta in volta vengono somministrati, affinche', in luogo del vuoto di normazione, che conseguirebbe alla mera sospensione della legge-provvedimento, si realizzi celermente una determinazione del calendario della caccia, compatibile con i tempi imposti dall'incalzare delle stagioni, e avente natura definitiva» (sentenza n. 20 del 2012). E' in questa prospettiva che si colloca la norma impugnata, sicche' il provvedimento della Giunta regionale deve considerare e far venire meno il motivo di illegittimita' per il quale e' intervenuta la sospensione del calendario. Questa nuova valutazione puo' riguardare, tra l'altro, aspetti procedimentali o prescrizioni dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 o anche, eventualmente, questioni connesse con il parere dell'ISPRA. In tale caso il parere deve essere nuovamente richiesto, mentre negli altri casi l'adozione del nuovo calendario puo' avvenire sulla base del parere gia' rilasciato per il calendario di cui e' stata disposta la sospensione. La questione di legittimita' costituzionale pertanto non e' fondata.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI