N. 191 ORDINANZA 3 - 12 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese di giustizia - Liquidazione  dell'onorario  e  delle  spese  al
  difensore  d'ufficio  -  Legittimazione  a  proporre  istanza   nei
  confronti dello Stato -  Estensione,  da  parte  della  consolidata
  giurisprudenza di legittimita', al difensore designato dal giudice,
  ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc.  pen.,  in  sostituzione
  del difensore, di fiducia o d'ufficio, non reperito o non  comparso
  -  Asserita  irragionevolezza  -  Asserito  difetto  di   copertura
  finanziaria - Manifesta infondatezza della questione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  artt. 116 e 117. 
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma. 
(GU n.29 del 17-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 116  e
117 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia -  Testo  A),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Lecce sull'istanza proposta  da  Vaglio  Giancarlo,  con
ordinanza del 30  luglio  2012,  iscritta  al  n.  282  del  registro
ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  5  giugno  2013  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario  di  Lecce,  in  composizione
monocratica,  con  l'ordinanza  in   epigrafe,   ha   sollevato,   in
riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma,  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 116 e 117 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese  di  giustizia  -  Testo  A),  nella  parte  in  cui,   secondo
l'interpretazione della giurisprudenza  di  legittimita',  estendono,
anche  al  mero  difensore  designato  dal  giudice  in  sostituzione
occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il
diritto, alla liquidazione erariale  delle  competenze  professionali
spettante al  difensore  di  ufficio  (in  caso  di  impossidenza  od
irreperibilita' dell'assistito); 
    che detta questione - gia' sollevata,  con  precedente  ordinanza
del medesimo Tribunale, nello stesso giudizio  a  quo,  e  dichiarata
manifestamente inammissibile, con ordinanza di questa  Corte  n.  185
del 2012, «sia per il carattere perplesso e contraddittorio  del  suo
petitum, sia per l'impropria  richiesta  di  avallo  della  [diversa]
interpretazione  delle  norme  denunciate   proposta   dallo   stesso
rimettente» - viene ora  riproposta  con  la  precisazione  che  quel
giudice «intende  univocamente  chiedere  [...]  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale degli articoli di legge indicati»; 
    che, ad avviso del rimettente, «l'interpretazione estensiva»  dei
denunciati articoli 116 e 117 del  d.P.R.  n.  115  del  2002,  quale
consolidatasi in giurisprudenza, contrasterebbe, appunto, con  l'art.
3 Cost., per irragionevolezza della equiparazione,  al  difensore  di
ufficio,  del  difensore  designato   in   sostituzione,   ai   sensi
dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura  penale,  per
il compimento di un unico atto, che non comporta  l'instaurazione  di
un rapporto con l'assistito; e  violerebbe  altresi'  l'articolo  81,
quarto comma, Cost.,  per  difetto  di  copertura  di  legge  per  la
retribuzione di tali sostituti; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,  comunque,  per
l'infondatezza,   sotto   ogni   profilo,   della   questione   cosi'
risollevata. 
    Considerato  che  la  riferita  questione,  nella   sua   attuale
formulazione, supera il vaglio di ammissibilita' poiche', in presenza
di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo  -
se e' pur libero di non uniformarvisi e di proporre una  sua  diversa
esegesi, essendo la "vivenza" della norma una vicenda per definizione
aperta, ancor piu' quando si tratti di  adeguarne  il  significato  a
precetti costituzionali - ha alternativamente la facolta',  comunque,
di  assumere  l'interpretazione  censurata  in  termini  di  "diritto
vivente" e di richiederne su tal presupposto, come nella  specie,  il
controllo di compatibilita' con parametri costituzionali (sentenze n.
117 del 2012 e n. 91 del 2004); 
    che,  nel  merito,  la  questione   e',   pero',   manifestamente
infondata; 
    che,  infatti,  nell'accezione  restrittiva   (che   esclude   la
liquidabilita' di onorari al sostituto), che il  rimettente  vorrebbe
ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem, sia l'art. 116
che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati,  a  suo  tempo,
sottoposti a sindacato  di  costituzionalita',  in  riferimento  agli
articoli  3  della  Costituzione  (per  irragionevole  disparita'  di
trattamento tra difensore  d'ufficio  e  sostituto),  24  Cost.  (per
compromessa effettivita' del diritto  di  difesa)  e  36  Cost.  (per
vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa); 
    che, nell'occasione, questa  Corte  ha  dichiarato  la  manifesta
infondatezza di tali questioni in  ragione  della  "erroneita'  della
premessa interpretativa",  in  quanto,  ai  sensi  dell'articolo  97,
quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore  designato
in sostituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 102  dello
stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed  assume
i doveri del difensore e,  quindi,  anche  al  primo  si  applica  la
normativa relativa al patrocinio a spese dello  Stato  (ordinanza  n.
176 del 2006); ed ha rilevato come sia  proprio  l'esegesi  estensiva
delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimita'
costituzionale,  in  quanto  «conforme  alle   norme   costituzionali
invocate» (ordinanza n. 8 del 2005); 
    che, quanto al (nuovo) profilo di  violazione  dell'articolo  81,
quarto comma, Cost., questo e' manifestamente, del  pari,  infondato,
in quanto la copertura di legge, per la  retribuzione  ai  sostituti,
che il rimettente prospetta carente, e' evidentemente  quella  stessa
prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio; 
    che, infine, la tesi, su cui  diffusamente  argomenta  lo  stesso
giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto  dovrebbe
far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito  «che  e'
l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la  propria
condotta  (assenza)  alla  designazione  del  sostituto»  -  attiene,
evidentemente,   al   novero   delle   valutazioni    rimesse    alla
discrezionalita' di scelte normative riservate al legislatore  e  non
puo' avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella
sede del sindacato di legittimita' costituzionale. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia - Testo A), sollevata in riferimento agli articoli 3 e  81,
quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce in
composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI