N. 192 ORDINANZA 3 - 12 luglio 2013
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 - Circostanza attenuante collegata al pagamento del debito tributario - Applicabilita' nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al pagamento rateale del debito - Mancata previsione - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa motivazione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.29 del 17-7-2013 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Franco GALLO; Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 13 (recte: comma 1) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso dal Tribunale ordinario di Ferrara nel procedimento penale a carico di B.L. con ordinanza del 20 settembre 2011, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; Ritenuto che, con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza del 20 settembre 2011, il Tribunale ordinario di Ferrara, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13 (recte: comma 1) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205); che, riferisce il rimettente, la difesa dell'imputato ha eccepito, nel corso del dibattimento, l'illegittimita' costituzionale della disposizione legislativa sopra indicata «nella parte in cui non prevede l'applicazione della speciale attenuante dell'estinzione del debito anche nell'ipotesi in cui l'imputato stia eseguendo l'estinzione mediante pagamento rateizzato del debito fiscale determinato dall'Agenzie delle Entrate»; che, conclude l'ordinanza di rimessione, pur avendo il pubblico ministero d'udienza espresso la sua opposizione all'accoglimento della eccezione di legittimita' costituzionale, il Tribunale ordinario di Ferrara la ha, invece, accolta, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte e la sospensione del giudizio a quo; che, riferisce altresi' il rimettente, solo a questo punto la difesa dell'imputato ha «deposita(to) istanza contenente l'enunciazione della questione di legittimita' costituzionale»; che e' intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilita' della questione, per difetto di motivazione, e, comunque, per la sua infondatezza. Considerato che il Tribunale ordinario di Ferrara, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13 (recte: comma 1) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205); che, a quanto e' dato capire dalla scarna motivazione dell'ordinanza, la questione e' sollevata con riferimento alla inapplicabilita' della speciale circostanza attenuante prevista dalla norma censurata nella ipotesi in cui l'imputato, al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, ancora non abbia provveduto all'integrale pagamento dei tributi da lui dovuti in quanto la relativa somma, determinata dall'Agenzia delle Entrate, e' stata oggetto di rateizzazione; che il rimettente, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, omette del tutto sia di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo esame - trascurando, persino, di riferire quale sia l'imputazione contestata all'imputato nel giudizio a quo - sia di illustrare, al di la' della mera enunciazione della proposizione normativa che si ritiene viziata, le ragioni in forza delle quali questa entrerebbe in conflitto con gli evocati parametri costituzionali; che siffatte manchevolezze impediscono in radice l'esame da parte di questa Corte sia della rilevanza della questione nel giudizio a quo che del contenuto delle doglianze del rimettente; che nessun rilievo ha, ai fini della ammissibilita' della presente questione, l'avvenuto deposito - singolarmente eseguito dopo la dichiarazione di sospensione del procedimento penale a quo - di atti da parte della difesa dell'imputato volti ad "enunciare" la questione, atteso che il contenuto di tali atti non e' stato in alcun modo fatto proprio dal rimettente, sicche', in ossequio al consolidato principio dell'autosufficienza della ordinanza di rimessione, essi non sono in alcun modo utilizzabili per integrare le evidenti lacune presenti nell'ordinanza stessa; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina del reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI