N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 maggio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 maggio  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della Regione Trentino-Alto
  Adige - Istituzione di una indennita' di  disoccupazione  a  favore
  dei lavoratori e lavoratrici residenti nella Regione, per eventi di
  disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
  -  Prevista  copertura  dei  relativi  oneri  finanziari   mediante
  utilizzo di stanziamenti gia' autorizzati in bilancio -  Denunciata
  violazione del principio di copertura finanziaria  per  la  mancata
  riduzione  di  precedenti  operazioni  di  spesa  o  l'adozione  di
  modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. 
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2,  artt.
  1, comma 1, lett. a), e 4. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto; legge  31  dicembre  2009,  n.
  196, artt. 17 e 19, comma 2. 
(GU n.30 del 24-7-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio del ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (c.f.  80224030587),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la  Regione  Trentino-Alto  Adige  (c.f.  80003690221)  in
persona dei Presidente della Giunta Regionale pro tempore, nella  sua
sede in Trento, via Gazzoletti n. 2 - 38122 . 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della
legge Regionale Trentino-Alto Adige 18 marzo  2013,  n.  2  (art.  1,
comma 1, lett. a) e art. 4), pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 26 marzo
2013, recante «Modifiche allo legge regionale 27 novembre 1993, n. 19
(indennita' regionale a favore dei  lavoratori  disoccupati  inseriti
nelle liste provinciali di mobilita' e  disposizioni  in  materia  di
previdenza Integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale
27  febbraio  1997,  n.  3  concernente  interventi   di   previdenza
integrativa  a  sostegno  dei  fondi  pensione  a  base  territoriale
regionale) e successive modifiche» come da delibera del Consiglio dei
ministri del 17 maggio 2013. 
 
                                Fatto 
 
    La legge della Regione Trentino-Alto Adige  n.  2  del  18  marzo
2012, recante «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19
(Indennita' regionale a favore dei  lavoratori  disoccupati  inseriti
nelle liste provinciali di mobilita' e  disposizioni  in  materia  di
previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale
27  febbraio  1997,  n.  3  concernente  (Interventi  di   previdenza
integrativa  a  sostegno  dei  fondi  pensione  a  base  territoriale
regionale)   e   successive   modifiche»,   presenta    profili    di
illegittimita'   costituzionale   ber   violazione   del    principio
costituzionale di copertura finanziaria di cui  all'art.  81,  quarto
comma, della Costituzione. 
    E' necessario premettere che la legge regionale in esame  apporta
modifiche alla legge regionale n. 19 del 27  novembre  1993,  recante
«Indennita' regionale a favore dei  lavoratori  disoccupati  inseriti
nelle liste provinciali di mobilita' e  disposizioni  in  materia  di
previdenza integrativa». In particolare l'art. 1, comma 1, lett.  a),
della legge in esame, che sostituisce gli articoli 1, 2,  3,  4  e  5
della legge regionale n. 19 del 1993, istituisce, per gli  eventi  di
disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre  2015,
«un'indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati e  delle
lavoratrici disoccupate, residenti  e  con  domicilio  nella  regione
Trentino - Alto Adige, al fine di anticipare al  1°  gennaio  2013  i
periodi massimi di tutela previsti dall'art. 2, comma 11 della  legge
28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita)». 
    Cio' Premesso, l'art. 4 della legge in esame,  recante  la  norma
finanziaria, stabilisce che «Per la Provincia autonoma di Trento alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle  disposizioni
di cui all'art. 1, quantificabili annualmente in euro 4  milioni,  si
fa fronte per il 2013 con i fondi stanziati  sul  capitolo  10100.000
«Fondo unico  per  il  finanziamento  delle  funzioni  delegate  alle
Province autonome di Trento e di Balzano» dello stato  di  previsione
della spesa  per  l'esercizio  finanziario  2013.  Per  la  Provincia
autonoma  di   Bolzano   alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui    all'art.    1,
quantificabili annualmente in euro 4  milioni,  per  il  2013  si  fa
fronte per  euro  1  milione  con  i  fondi  stanziati  sul  capitolo
10100.000 dello stato  di  previsione  della  spesa  per  l'esercizio
finanziario 2013 e per euro 3 milioni con i fondi gia' assegnati alla
Provincia stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge  regionale
15  luglio  2009,  n.  5  (Norme  di  accompagnamento  alla   manovra
finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009)  e  successive
modifiche. Per gli esercizi  successivi  si  provvede  con  legge  di
bilancio». 
    La  legge  n.  2/2013  della  regione  Trentina-Alto   Adige   e'
illegittima, nel combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a)  e
4, per violazione degli artt.  17  e  19,  comma  2  della  legge  n.
196/2009 e dell'art. 81, quarto comma Cost., per i seguenti motivi; 
 
                               Diritto 
 
    L'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 2/2013  prevede,  come
sopra  detto,   la   istituzione   di   una   nuova   indennita'   di
disoccupazione, a favore dei lavoratori e lavoratrici residenti nella
regione in aggiunta ad altre indennita' 
    L'art. 4 della legge, che prevede per l'anno  2013  la  copertura
dei nuovi  oneri  derivanti  dalla  corresponsione  delle  indennita'
istituite dall'art. 1.  comma  1,  lett.  A  mediante  l'utilizzo  di
stanziamenti gia' autorizzati in bilancio, senza operare riduzioni di
precedenti autorizzazioni di spesa ne' modificazioni legislative  che
comportino nuovi o maggiori entrate,  contrasta  sia  con  l'art.  17
della legge n. 196 del 2009, che stabilisce le modalita' con le quali
debbono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria, sia con  il
successivo art. 19, comma 2,  che  estende  l'applicazione  di  dette
modalita' alle Regioni e alle Province autonome,  in  violazione  del
principio di copertura finanziaria posto dall'art. 81, quarto  comma.
Cost. 
    Analogamente l'ultima  disposizione  dei  medesimo  art.  4,  che
rinvia la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2014 e
2015 a legge di bilancio, e' anch'essa in  contrasto  con  l'art.  17
della legge n. 196 del 2009 -  le  cui  modalita'  sono  estese  alle
Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2 - in
violazione del principio di copertura finanziaria posto dall'art. 81,
quarto comma, Cost. 
    Al riguardo la Corte costituzionale, con la recente  sentenza  n.
26 del 2013, dopo aver ribadito che «il principio dell'equilibrio  di
bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente,
a prescindere dall'esistenza di norme interposte» e che «il carattere
precettivo generale dell'art. 81, quarto comma, Cost. e' in grado  di
vincolare  la  disciplina  delle  fonti   di   spesa   di   carattere
pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze n.  70
del 2012, n. 25 del 1993, n. 384 del  1991,  n.  19  del  1970)»,  ha
precisato che «Gli artt.  17  e  19  della  legge  n.  196  del  2009
costituiscono una mero specificazione del principio in questione  con
riguardo  a  detta  categoria  di  spese:  l'art.  17  inerisce  alle
modalita' di copertura finanziaria delle leggi statali; l'art. 19  le
estende a tutte le regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano.   In   sostanza   le   due   disposizioni   non   comportano
un'innovazione al principio  della  copertura,  bensi'  una  semplice
puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro,  dall'incipit
dell'art. 17:  «in  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
Costituzione...») ispirata dalla crescente complessita' della finanza
pubblica. La  Corte  ha  in  particolare  specificato  «a)  le  leggi
istitutive  di  nuove  spese   debbono   contenere   una   «esplicita
indicazione» del relativo mezzo di copertura (ex  plurimis,  sentenze
n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958); b) che  a
tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex  plurimis,  sentenze
n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961». 
    Nella medesima sentenza la Consulta ha inoltre  aggiunto  che  le
spese pluriennali aventi - come nel caso di specie - una  consistenza
variabile e circoscritta nel tempo che comportano «nuovi  o  maggiori
oneri» necessitano «per ciascun esercizio  coinvolto,  il  limite  di
spesa  e  la  specifica  clausola  di  salvaguardia   finalizzata   a
compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali». 
    Per i motivi esposti il combinato disposto dell'art. 1, comma  1,
lett. a) e dell'art. 4 della legge regionale in esame, nella parte in
cui la legge prevede - l'art. 1, comma 1, lett. a), - una  indennita'
di disoccupazione a favore dei  lavoratori  e  lavoratrici  residenti
nella Regione, in aggiunta a quelle gia' previste,  senza  prevederne
la necessaria copertura finanziaria ai sensi  dell'art.  81  cost.  -
deve essere impugnato dinanzi  alla  Corte  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127 della Costituzione 
 
                              P. T. M. 
 
    Si chiede alla Ecc.ma Corte costituzionale adita,  dichiarare  la
illegittimita' costituzionale, degli artt. 1, comma 1, lett. a)  e  4
della legge regionale Trentina-Alto Adige n. 2/2013 come da  delibera
del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2013. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2013; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 20 maggio 2013 
 
                     Avvocato dello Stato: Rago