N. 199 ORDINANZA 3 - 17 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Norme della Regione  Basilicata  -  Produzione  di  energia
  elettrica da fonti rinnovabili - Disposizioni in materia  di  oneri
  da corrispondere per l'istruttoria delle istanze  per  il  rilascio
  dell'autorizzazione  unica  e  delle  dichiarazioni  presentate  in
  regime di procedura abilitativa semplificata - Ricorso del  Governo
  -  Ius  superveniens  satisfattivo  delle   pretese   della   parte
  ricorrente - Rinuncia al  ricorso  accettata  dalla  controparte  -
  Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile  2012,  n.  8,  artt.  10,
  commi 1, 5 e 6, 12 e 13. 
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettere a), e) ed s),
  e terzo;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 23. 
(GU n.30 del 24-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  articoli  10,
commi 1, 5 e 6, 12 e 13  della  legge  della  Regione  Basilicata  26
aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione  di  energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili),  promosso  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28  giugno-2  luglio
2012, depositato in cancelleria il 4 luglio 2012 ed  iscritto  al  n.
100 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 giugno-2 luglio  2012,
depositato il successivo 4 luglio, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, primo,  secondo
comma,  lettere  a),  e),  s),  e  terzo  comma  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, commi 1, 5
e 6, e degli articoli 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26
aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili), pubblicata nel Bollettino  Ufficiale
della Regione del 1° maggio 2012, n. 13; 
    che la legge della Regione Basilicata n. 8 del 2012 reca norme in
tema di produzione di energia da  fonti  rinnovabili  e,  secondo  il
ricorrente, l'art. 10, commi 1 e  6,  disponendo  che  gli  oneri  da
corrispondere  per  l'istruttoria  delle  istanze  per  il   rilascio
dell'autorizzazione unica e delle dichiarazioni presentate in  regime
di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti  nell'art.
12 del disciplinare (adottato con delibera della Giunta regionale del
29 dicembre 2010, n. 226, recante «Legge regionale 19  gennaio  2010,
n.  1,  art.  3  -  Approvazione  Disciplinare  e  relativi  allegati
tecnici»), violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost.,  in  quanto  si
porrebbe in contrasto  con  i  principi  fondamentali  fissati  dalla
disciplina   statale   nella   materia   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» (art. 10, comma 12, del decreto
legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'» e decreto ministeriale 10 settembre 2010,  recante
«Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili»), poiche' prevede un criterio di calcolo di detti  oneri
basato  sulla  potenza  nominale  dell'impianto,  che  sarebbe  stato
«legificato» e consentirebbe di stabilirli in  misura  «eccedente  la
copertura delle spese istruttorie»; 
    che, inoltre, il citato art. 10,  comma  5,  disponendo  che  «la
Societa'  Energetica  Lucana  S.p.A.  laddove  operi  in   veste   di
proponente per la realizzazione  delle  iniziative  rientranti  nelle
competenze ad essa demandate dalla vigente  normativa  regionale,  e'
esentata dal versamento degli  oneri  istruttori»  recherebbe  vulnus
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  poiche'  prevedrebbe
un regime di privilegio e di  favore,  in  contrasto  con  il  libero
mercato e con i principi in materia di tutela della concorrenza; 
    che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,  l'impugnato
art. 12, in virtu' del quale «e' comunque consentita la realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti  di  qualsiasi  genere  e  loro
derivati sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge alimentati da fonti fossili a  condizione
che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a
quella dell'impianto sostituito o da sostituire» violerebbe: in primo
luogo, l'art. 117, primo e secondo comma, lettere a), e), s),  Cost.,
poiche' pone limiti puntuali alla  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, recando una disciplina illegittima, in quanto il termine
«rifiuti» comprenderebbe anche le «biomasse» e fisserebbe un  divieto
inesistente nella normativa comunitaria e nazionale,  consentendo  la
riconversione degli impianti esclusivamente nei limiti di potenza del
sostituendo  impianto,  in  contrasto  con  norme  internazionali   e
dell'Unione europea; in  secondo  luogo,  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., poiche' si porrebbe in contrasto con i  principi  fondamentali
stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  nella   materia   «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; 
    che, infine, secondo il ricorrente, il citato art. 13, avente  ad
oggetto la disciplina  delle  misure  di  compensazione,  violerebbe:
l'art. 117, primo  e  secondo  comma,  lettere  a),  e),  s),  Cost.,
poiche', i commi 7 e 8 stabiliscono, in contrasto con  la  disciplina
statale, che la meta' delle "necessarie misure di compensazione"  «e'
versat(a) [...] alla Regione», il comma 6 prevede che  le  misure  di
compensazione non sono facoltative,  vanno  sempre  «concordate»,  la
compensazione opera in modo automatico e le misure compensative hanno
carattere «patrimoniale» (e  sono  monetizzate  in  base  ai  criteri
stabiliti da detta norma), in difetto della fissazione di  un  limite
massimo  di  valore  e  prevedendo,  altresi',  che  l'ingiustificata
inosservanza delle disposizioni di cui  a  detta  norma  comporta  la
decadenza dell'autorizzazione unica; l'art. 117, terzo comma,  Cost.,
in riferimento alla materia «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», poiche' si  porrebbe  in  contrasto  con  le
disposizioni di principio contenute  nel  citato  d.m.  10  settembre
2010; 
    che nel giudizio si  e'  costituita  la  Regione  Basilicata,  in
persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,  deducendo
che  e'  in  corso  l'approvazione  di  un  disegno  di  legge   «che
sostanzialmente supera tutte le questioni di legittimita'»  proposte,
svolgendo alcune considerazioni per contestare  la  fondatezza  delle
censure concernenti i citati artt. 10, comma 5, 12  e  chiedendo,  in
una successiva memoria, che sia dichiarata  cessata  la  materia  del
contendere, in quanto la sopravvenuta legge della Regione  Basilicata
9 agosto 2012, n. 17 (Modifiche della legge regionale 26 aprile 2012,
n. 8): con l'art. 2, comma 1, ha abrogato l'impugnato  art.  10;  con
gli artt. 3 e 4 ha, sostituito rispettivamente, i censurati artt.  12
e 13; all'art. 6 ha stabilito che «sono, comunque, nulli gli  effetti
eventualmente prodotti dagli articoli 10, commi 5 e 6, 12 e 13  della
legge regionale 26  aprile  2012,  n.  8,  nel  testo  vigente  prima
dell'entrata in vigore» di quest'ultima legge; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, in data 30 aprile 2013, ha
depositato atto di rinuncia al ricorso  (notificato  il  26  aprile-2
maggio 2013), con la corrispondente delibera adottata  dal  Consiglio
dei ministri il 18 aprile 2013,  sulla  scorta  della  relazione  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nella quale
e' puntualizzato che, a seguito delle modifiche apportate alle  norme
impugnate dalla legge regionale n. 17 del 2012, «sono venuti  meno  i
motivi oggetto del ricorso». 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
sollevato, in riferimento all'articolo  117,  primo,  secondo  comma,
lettere a), e), s), e terzo comma della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 10, commi 1, 5 e 6, e degli
articoli 12 e 13 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012,
n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia  elettrica  da
fonti rinnovabili); 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, in data 30 aprile 2013, ha
depositato atto di rinuncia al ricorso  (notificato  il  26  aprile-2
maggio 2013), con la corrispondente delibera adottata  dal  Consiglio
dei ministri il 18 aprile 2013,  sulla  scorta  della  relazione  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
    che la Regione Basilicata in data 1° luglio  2013  ha  depositato
delibera della Giunta regionale con la quale accetta detta rinunzia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinunzia  al  ricorso,  seguita
dalla relativa accettazione della controparte, estingue il processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI