N. 208 ORDINANZA 3 - 18 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia  e  urbanistica  -  Norme  della  Regione  Valle  d'Aosta  -
  Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere e  costruzioni  in
  zone sismiche - Previsione  che  il  deposito  del  certificato  di
  collaudo statico tiene conto anche della produzione del certificato
  di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per  le  costruzioni,
  previsto dall'art. 62 del d.P.R. n. 380  del  2001  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciato contrasto con i  principi  fondamentali  della
  legislazione statale in materia di "protezione civile"  -  Rinuncia
  al ricorso in mancanza di controparte costituita -  Estinzione  del
  giudizio. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 31 luglio 2012, n. 23,  art.  12,
  comma 5. 
- Costituzione, art.  117,  terzo  comma;  norme  integrative  per  i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.30 del 24-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
5, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 31  luglio  2012,
n. 23 (Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere e costruzioni
in zone sismiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con  ricorso  notificato  il  24-29  ottobre  2012,   depositato   in
cancelleria il 29 ottobre 2012 ed iscritto al  n.  173  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che con ricorso del 22  ottobre  2012,  spedito  per  la
notifica il successivo 25 ottobre, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha  proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento  all'articolo  117,  terzo  comma,  della   Costituzione,
dell'art. 12, comma 5, della legge della  Regione  Valle  D'Aosta  31
luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attivita' di vigilanza su  opere
e costruzioni in zone sismiche); 
    che la  disposizione  censurata  prevede  che  «Il  deposito  del
certificato di collaudo statico tiene luogo  anche  della  produzione
del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per  le
costruzioni, previsto all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001»; 
    che secondo la parte  ricorrente  tale  disposizione  sarebbe  in
contrasto con il principio  fondamentale  in  materia  di  protezione
civile di cui all'art. 62 del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  (Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia - Testo A), in base al quale per gli  edifici  costruiti  in
cemento armato e' richiesto un  certificato  rilasciato  dall'ufficio
tecnico della Regione che accerti la rispondenza dell'opera  eseguita
rispetto alle norme in materia di costruzione in zone sismiche; 
    che la Regione Valle D'Aosta non si e' costituita in giudizio; 
    che, con successivo atto del  16  maggio  2013,  spedito  per  la
notifica il 17 maggio  seguente,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rilevando  che,  con
legge della Regione Valle D'Aosta 8 marzo 2013, n.  6  (Modificazioni
alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Normativa  urbanistica  e
di  pianificazione  territoriale  della  Valle  d'Aosta,  alla  legge
regionale 4 novembre 2005, n. 25 - Disciplina per l'installazione, la
localizzazione  e  l'esercizio  di  stazioni  radioelettriche  e   di
strutture di radio  telecomunicazioni,  e  alla  legge  regionale  31
luglio 2012, n. 23 - Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere
e costruzioni in zone sismiche), la censurata disposizione  e'  stata
abrogata; 
    che  la  parte  ricorrente   ha   quindi   chiesto   alla   Corte
costituzionale di pronunciare i conseguenti provvedimenti. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso,   in   mancanza   di
costituzione in  giudizio  della  controparte,  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del giudizio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'estinzione del giudizio. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI