N. 212 SENTENZA 3 - 18 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricerca scientifica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Istituzione
  dell'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA)  -
  Previsione che l'ORSA raccoglie dati e informazioni in un  rapporto
  annuale  da  pubblicare  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
  Abruzzo   -   Ricorso   del   Governo   -   Motivazione   generica,
  insufficiente,  carente  -  Erronea  individuazione  del  parametro
  competenziale, riferito alla  tutela  della  salute  anziche'  alla
  ricerca scientifica - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, art. 3, comma 4,
  lettere a), b) e c). 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Ricerca scientifica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Istituzione
  dell'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA)  -
  Attribuzione all'ORSA del compito di coordinare e programmare corsi
  di formazione professionale assieme all'Istituto  zoo  profilattico
  sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che
  ne sostiene la spesa - Mancata quantificazione delle spese e omessa
  indicazione delle risorse cui attingere -  Violazione  dell'obbligo
  di copertura delle leggi di spesa - Illegittimita' costituzionale -
  Assorbimento degli ulteriori motivi di censura. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, art. 3, comma 5. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma, (art. 117, terzo comma). 
(GU n.30 del 24-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo
  CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4,
lettere a), b) e c), e comma 5, della legge della Regione Abruzzo  10
agosto  2012,  n.  44  (Norme  per  la  diffusione   di   metodologie
alternative alla sperimentazione animale),  promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 ottobre 2012,
depositato in cancelleria il 30 ottobre 2012 e iscritto al n. 176 del
registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore
Marta Cartabia; 
    udito l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 30  ottobre  2012  e
iscritto al n. 176 del registro ricorsi 2012, ha  promosso  questione
di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 4, lettere  a),
b) e c), e comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012,
n. 44 (Norme  per  la  diffusione  di  metodologie  alternative  alla
sperimentazione animale), per violazione degli artt. 81 e 117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    1.1.- La normativa impugnata, all'art. 3,  istituisce  presso  la
direzione regionale competente in  materia  di  tutela  della  salute
l'Osservatorio  regionale  sulla  sperimentazione   animale   (ORSA).
All'art. 3, comma 4, lettere a),  b)  e  c),  in  particolare,  viene
stabilito che i dati e  le  informazioni  elaborati  dall'ORSA  siano
raccolti in un Rapporto annuale pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Abruzzo  contenente:  a)  l'elenco  aggiornato  degli
stabilimenti  di   allevamento   e   degli   stabilimenti   fornitori
autorizzati a livello regionale; b) il numero e le specie di  animali
utilizzati in esperimenti  negli  stabilimenti  utilizzatori;  c)  le
finalita' e le tipologie dell'esperimento. Al comma  5  del  medesimo
articolo viene aggiunto che, al  fine  di  assicurare  la  competenza
professionale del personale operante, a vario titolo e livello, negli
stabilimenti di allevamento,  di  fornitura  e  utilizzatori,  l'ORSA
coordina e programma corsi di formazione attinenti alle attivita'  di
competenza   e   alle   specie   utilizzate,   insieme   all'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.  Caporale"
di Teramo, che ne sostiene la spesa. 
    2.- Il ricorrente assume che quanto disposto all'art. 3, comma 4,
limitatamente alle lettere b)  e  c),  eccederebbe  dalle  competenze
regionali. 
    L'attribuzione  all'ORSA  del  trattamento  dei  dati   e   delle
informazioni relativi all'utilizzo degli animali, senza  specificarne
le   modalita'   di   raccolta,   elaborazione    e    pubblicazione,
contrasterebbe con i principi fondamentali della legislazione statale
in materia di tutela della salute, di cui all'art. 15, comma  1,  del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  116  (Attuazione  della
direttiva n.  86/609/CEE  in  materia  di  protezione  degli  animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in  base
al quale il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  relative
all'utilizzo  di  animali   e',   nell'interpretazione   datane   dal
ricorrente, di esclusiva competenza del Ministero  della  salute.  La
norma statale, aggiunge la difesa erariale, prevede, al comma 1,  che
sia tale Ministero a raccogliere i dati statistici sull'utilizzazione
di animali a fini sperimentali e a pubblicarli almeno ogni  tre  anni
nella Gazzetta Ufficiale, specificando, al comma  2,  che  tali  dati
concernono  il  numero  e  le  specie  di   animali   utilizzati   in
esperimenti, distinguendo ulteriormente per categorie  selezionate  e
per tipologia  di  esperimenti.  Pertanto,  la  disposizione  di  cui
all'art. 3, comma 4, limitatamente alle lettere b) e c),  attribuendo
alla Regione tale trattamento di dati, violerebbe l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    3.- La difesa statale  affronta  poi  le  censure  relative  alla
disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, della legge reg.  n.  44
del 2012, evocando a parametro gli artt. 81,  quarto  comma,  e  117,
terzo comma, Cost.  Questa  disposizione  regionale,  nell'attribuire
all'ORSA il compito di coordinare e programmare corsi  di  formazione
per  il  personale  che  opera   negli   stabilimenti,   prevedrebbe,
nonostante la clausola di invarianza finanziaria di  cui  all'art.  4
della  medesima  legge,  una  nuova  spesa  per  dette  attivita'  di
formazione, omettendo  pero'  di  quantificarla  e  di  indicare  gli
specifici mezzi  di  copertura  regionale,  e  imputandola  a  carico
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo. 
    In tal modo la norma regionale, nella parte in cui prevede che la
spesa per  i  menzionati  corsi  di  formazione  gravi  sull'Istituto
zooprofilattico  sperimentale,  si  porrebbe,  in  primo  luogo,   in
contrasto con l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270
(Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali,  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h, della  legge  23  ottobre  1992,  n.
421), in base al quale gli istituti zooprofilattici sperimentali sono
destinatari, oltre che di risorse regionali, anche di risorse statali
finalizzate  a  scopi  specifici,  in  relazione  alle  esigenze  del
territorio di competenza e alle  attivita'  da  svolgere.  L'art.  3,
comma 5, della legge reg. n. 44 del 2012 determinerebbe  pertanto  il
rischio che tali risorse statali siano distratte dalle finalita'  cui
sono indirizzate. 
    In  secondo  luogo,  a  parere  del   ricorrente,   l'imputazione
unilaterale, da parte della legge regionale  abruzzese,  all'Istituto
delle  spese  per  attivita'  destinate  a  essere  svolte  solo  nel
territorio della Regione Abruzzo si porrebbe in contrasto con  l'art.
2, comma 5, del d.lgs. n. 270 del 1993. Questa disposizione  statale,
ribadita dall'art. 10, comma 2, del  decreto  legislativo  28  giugno
2012, n. 106 (Riorganizzazione  degli  enti  vigilati  dal  Ministero
della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.
183) prevede il concerto tra le Regioni interessate per la disciplina
delle modalita' gestionali, organizzative e  di  funzionamento  degli
istituti zooprofilattici interregionali. Concerto che qui verrebbe  a
mancare, nonostante l'Istituto "G. Caporale"  faccia  capo  sia  alla
Regione Abruzzo sia alla Regione Molise. 
    Il ricorrente, di conseguenza, ritiene esistente, con riferimento
a entrambi i profili di censura, la violazione dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. per contrasto con i principi fondamentali in materia  di
salute  e  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  di  cui   ai
menzionati artt. 2, comma 5, e 6 del d.lgs. n. 270 del  1993  e  art.
10, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2012. 
    La difesa dello Stato ritiene, infine, che  l'art.  3,  comma  5,
nell'omettere  di  quantificare  la  spesa  relativa  ai   corsi   di
formazione e di indicare i relativi mezzi di copertura regionale,  si
ponga in contrasto con l'art. 81 Cost. 
    4.- La Regione Abruzzo non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 26 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 30  ottobre  2012  e
iscritto al n. 176 del registro ricorsi 2012, ha  promosso  questione
di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 4, lettere  a),
b) e c), e comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012,
n. 44 (Norme  per  la  diffusione  di  metodologie  alternative  alla
sperimentazione animale), per violazione degli artt. 81 e 117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    2.- Il ricorso ha ad oggetto due diverse disposizioni della legge
regionale n. 44 del  2012,  che  introduce  l'Osservatorio  regionale
sulla sperimentazione animale (ORSA) e ne disciplina le funzioni. 
    La prima censura riguarda l'art. 3, comma 4, lettere a), b) e c),
ove si stabilisce che l'ORSA raccoglie  dati  e  informazioni  in  un
Rapporto annuale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo. La seconda riguarda  l'art.  3,  comma  5,  che  attribuisce
all'ORSA il compito di coordinare e programmare corsi  di  formazione
professionale. 
    3.- La prima questione deve essere dichiarata inammissibile. 
    Quanto all'impugnata lettera  a)  dell'art.  3,  comma  4,  essa,
ancorche' menzionata nella premessa e nelle conclusioni del  ricorso,
non  ha  poi  formato  oggetto  di  specifico   rilievo   nel   corpo
motivazionale, restando non esplicitata alcuna  ragione  di  censura.
Pertanto, per costante giurisprudenza di questa  Corte,  la  relativa
questione deve essere dichiarata inammissibile (da ultimo sentenza n.
22 del 2013). 
    Quanto alle censure relative alle lettere b) e c) della  medesima
disposizione,  esse  risultano   invero   del   tutto   generiche   e
insufficientemente argomentate, anzitutto perche' la legge  regionale
non e' stata adeguatamente inquadrata nel  contesto  della  normativa
statale di riferimento, di cui  il  ricorso  evoca,  quale  parametro
interposto, l'art. 15, comma 1, del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia  di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali  o  ad  altri
fini scientifici),  senza  richiamare  altre  disposizioni  parimenti
rilevanti sul punto in discussione, e  specificamente  gli  artt.  7,
comma 1, e 10, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,  la  cui
lettera evidenzia che la documentazione che  confluisce  nel  sistema
informativo regionale attivato dall'ORSA  e'  quella  che  la  stessa
normativa statale prevede debba essere in possesso della Regione. 
    Inoltre, erronea e' l'individuazione, operata dal ricorso,  della
tutela della salute come  titolo  competenziale  rilevante.  Infatti,
come questa Corte ha gia' avuto modo di precisare  (sentenza  n.  166
del 2004), la protezione e tutela  degli  animali  impiegati  a  fini
scientifici   e   sperimentali   rientra   nella   materia   "ricerca
scientifica". 
    Per tali  ragioni,  sul  punto  il  ricorso  risulta  viziato  da
insuperabili motivi d'inammissibilita'. 
    4.- L'art. 3, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 44  del  2012,
ugualmente censurato,  stabilisce  che,  al  fine  di  assicurare  la
competenza professionale del personale coinvolto nelle  attivita'  di
sperimentazione, l'ORSA coordina  e  programma  corsi  di  formazione
assieme all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e  del
Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa. Secondo  il
ricorrente, tale disposizione violerebbe l'art. 81, quarto  comma,  e
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  relativamente  alla   competenza
legislativa  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica. 
    4.1.- La questione e' fondata. 
    Nonostante il successivo art. 4 della  medesima  legge  regionale
preveda che dalle  disposizioni  dell'atto  normativo  in  esame  non
debbano derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la
norma impugnata stabilisce,  contraddicendo  la  suddetta  previsione
d'invarianza   finanziaria,   che   i   costi    dell'attivita'    di
programmazione e coordinamento dei corsi di formazione  facenti  capo
all'ORSA e all'Istituto zooprofilattico  dell'Abruzzo  e  del  Molise
siano sostenuti da  quest'ultimo.  Le  spese  relative  ai  corsi  da
programmare, tuttavia, non sono quantificate, ne' viene indicato  ove
debbano essere reperite le risorse necessarie  per  sostenerle,  come
esige invece l'art. 81, quarto comma, Cost. 
    Vengono dunque a mancare i requisiti essenziali che,  secondo  la
giurisprudenza di questa Corte, debbono essere rispettati da tutte le
leggi di spesa, ossia l'indicazione della «misura,  e  la  copertura,
dell'impegno finanziario richiesto» affinche' le disposizioni possano
trovare attuazione (ex plurimis, sentenza n. 214 del 2012). 
    4.2.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  3,
comma 5, della legge della Regione Abruzzo  10  agosto  2012,  n.  44
(Norme  per   la   diffusione   di   metodologie   alternative   alla
sperimentazione animale); 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
dell'articolo 3, comma 4, lettere a),  b)  e  c),  della  legge  reg.
Abruzzo n. 44 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI