N. 226 ORDINANZA 16 - 19 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Controversie avente  ad  oggetto  l'opposizione
  alla  stima  delle  indennita'  per  espropriazione  per   pubblica
  utilita'  -  Applicazione  del  rito  sommario  di  cognizione  non
  convertibile - Questione gia' dichiarata inammissibile in relazione
  ad analoghe censure, in base al principio della discrezionalita'  e
  insindacabilita' delle  scelte  del  legislatore  nella  disciplina
  degli  istituti  processuali,  nel  limite  della   non   manifesta
  irragionevolezza - Manifesta inammissibilita'. 
- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, artt. 29 e 34, comma
  37. 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e  secondo  comma,  e  111,  primo
  comma. 
Procedimento civile - Controversie avente  ad  oggetto  l'opposizione
  alla  stima  delle  indennita'  per  espropriazione  per   pubblica
  utilita'  -  Applicazione  del  rito  sommario  di  cognizione  non
  convertibile - Asserita violazione dei criteri direttivi  contenuti
  nella legge delega - Manifesta infondatezza della questione. 
- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, artt. 29 e 34, comma
  37. 
- Costituzione, art. 77, primo comma. 
(GU n.30 del 24-7-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  29  e
34, comma 37, del decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69),  promosso
dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento vertente tra M. P. e
Autostrade  Meridionali  Spa  con  ordinanza  del  9  novembre  2012,
iscritta al n. 41 del registro  ordinanze  2013  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  11,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2013  il  Giudice
relatore Sergio Mattarella. 
    Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione  alla  stima
promosso a seguito di una procedura espropriativa la Corte  d'appello
di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24,  primo  e
secondo  comma,  77,  primo  comma,  e  111,   primo   comma,   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 29
e 34, comma 37, del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.  150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte
in cui - sostituendo il comma 1  ed  abrogando  i  commi  2,  3  e  4
dell'art. 54 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001,  n.  327  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita'  -
Testo  A)  -  prevedono  che  le  controversie  aventi   ad   oggetto
l'opposizione alla stima di cui al  comma  1  dello  stesso  art.  54
devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito
sommario di cognizione di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  n.
150 del 2011, ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura
civile; 
    che il giudice remittente ritiene di  dover  sollevare  d'ufficio
tale  questione,  dal  momento  che  la  scelta  di  ricomprendere  i
procedimenti aventi ad oggetto le controversie di  cui  all'art.  54,
comma 1, del d.P.R. n. 327  del  2001  nel  nuovo  rito  sommario  di
cognizione «non convertibile», secondo il disposto  dell'art.  3  del
d.lgs. n. 150 del 2011, violerebbe  i  limiti  fissati  nella  delega
conferita al Governo dal Parlamento con  l'art.  54  della  legge  18
giugno 2009, n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile), sulla cui base sono state adottate le norme censurate; 
    che l'art. 54 della legge n. 69 del 2009, infatti, ha delegato il
Governo ad adottare uno o piu'  decreti  legislativi  in  materia  di
riduzione e semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione
compresi nell'ambito della giurisdizione ordinaria e  regolati  dalla
legislazione  speciale  al  fine  di  ricondurre  la  disciplina  dei
medesimi: a) al rito del lavoro,  se  caratterizzati  da  «prevalenti
caratteri  di  concentrazione  processuale,  ovvero  di  officiosita'
dell'istruzione»; b) al procedimento sommario di  cognizione  di  cui
agli artt.  702-bis  e  seguenti  cod.  proc.  civ.,  escludendo  «la
possibilita' di conversione nel  rito  ordinario»,  se  connotati  da
«prevalenti  caratteri  di  semplificazione   della   trattazione   o
dell'istruzione della causa»; c) al processo ordinario di cognizione,
in tutti gli altri casi; 
    che il legislatore delegante, ad avviso del  giudice  remittente,
si riferiva ai soli procedimenti civili di cognizione  «autonomamente
regolati dalla legislazione speciale» secondo modelli  essenzialmente
diversi  da  quelli  del  rito  del  lavoro,  del  rito  sommario  di
cognizione e del rito ordinario cui dovevano essere  alternativamente
ricondotti, poiche' l'obiettivo era quello di semplificare  l'accesso
alla giurisdizione  ordinaria  di  cognizione,  riducendo  in  misura
consistente il numero dei riti previsti dalla legislazione speciale e
da questa disciplinati in modo tale da farne dei riti «autonomi»; 
    che tale diversita' - secondo la Corte d'appello di Napoli -  non
riguarderebbe i procedimenti di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del
2001, per i quali nessun dubbio  e'  stato  mai  sollevato  sul  loro
svolgimento nel  rispetto  delle  forme  dell'ordinario  giudizio  di
cognizione, sia pure con limitate particolarita' che,  tuttavia,  non
sono  tali  da  farli  ritenere  inclusi  tra  quelli  «autonomamente
regolati dalla legislazione speciale»; 
    che i procedimenti di opposizione alla stima, dovendo seguire  le
forme dell'ordinario rito di cognizione, non sono connotati  da  quei
«prevalenti  caratteri  di  semplificazione   della   trattazione   o
dell'istruzione della  causa»  che  la  norma  di  delega  pone  come
condizione per la trattazione col rito sommario;  i  giudizi  di  cui
all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001,  infatti,  hanno  ad  oggetto
controversie il cui denominatore  comune  e'  costituito  dalla  loro
attinenza alla determinazione delle indennita' dovute in  conseguenza
di  provvedimenti  di  natura  espropriativa,  o  comunque  ablativa,
adottati per ragioni di pubblica utilita' che,  nella  maggior  parte
dei casi, richiedono  la  soluzione  di  non  semplici  questioni  di
diritto o di fatto; 
    che  tali  questioni  possono  riguardare  l'individuazione   del
soggetto o dei soggetti titolari dal lato  passivo  dell'obbligazione
indennitaria,  e  possono  collegarsi  alla  stima   dell'equivalente
pecuniario  del  pregiudizio  subito   dal   soggetto   passivo   del
provvedimento ablatorio, e richiedere, di  norma,  la  nomina  di  un
consulente tecnico d'ufficio; 
    che si tratterebbe, pertanto, di controversie che il  legislatore
delegato ha inserito nel nuovo rito sommario di  cognizione  con  una
violazione dei criteri direttivi fissati dalla legge delega;  e,  tra
l'altro, la circostanza per cui la  decisione  deve  essere  adottata
dalla corte d'appello  in  unico  grado  fa  si'  che  avverso  detta
pronuncia  sia  esperibile  il  solo  ricorso  per  cassazione,   con
conseguente  dubbio  di  legittimita'  costituzionale   delle   norme
impugnate anche in riferimento agli artt.  3,  24,  primo  e  secondo
comma, e 111,  primo  comma,  Cost.,  rilevandosi  una  irragionevole
compressione del diritto di difesa; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione venga  dichiarata  inammissibile  o
infondata. 
    Considerato che la Corte d'appello di  Napoli  ha  sollevato,  in
riferimento agli articoli 3, 24, primo e  secondo  comma,  77,  primo
comma,  e  111,  primo  comma,  della  Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale degli  artt.  29  e  34,  comma  37,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui -
sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita' - Testo A) -  prevedono  che  le
controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla  stima  di  cui  al
comma 1 dello stesso art. 54 devono  essere  introdotte,  trattate  e
decise secondo le forme  del  rito  sommario  di  cognizione  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 150 del  2011,  ed  agli  artt.
702-bis e 702-ter del codice di procedura civile; 
    che questa Corte, con l'ordinanza n. 190 del 2013,  ha  esaminato
altre due ordinanze, di contenuto assai simile, con le quali la Corte
d'appello di Napoli aveva sollevato  una  questione  di  legittimita'
costituzionale in tutto identica a quella odierna; 
    che  in  quella  pronuncia  la  questione  e'  stata   dichiarata
manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, 24, primo e
secondo comma, e 111, primo comma, Cost., e manifestamente  infondata
in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.; 
    che l'odierna ordinanza non aggiunge,  rispetto  alle  precedenti
gia' scrutinate, ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale; 
    che, pertanto, anche l'odierna questione deve  essere  dichiarata
manifestamente inammissibile in riferimento agli artt. 3, 24, primo e
secondo comma, e 111, primo comma, Cost., trattandosi della richiesta
di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato,  in
una materia soggetta alla discrezionalita' del legislatore  (sentenza
n. 10 del 2013), tanto piu' che  la  garanzia  del  doppio  grado  di
giurisdizione non gode, di per se', di copertura costituzionale; 
    che, allo stesso modo, l'odierna questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata in riferimento  all'art.  77,  primo  comma,
Cost., in quanto la norma di delega  non  si  riferisce  soltanto  ai
procedimenti civili  disciplinati  dalla  legislazione  speciale  con
modalita' diverse da  quelle  del  rito  ordinario,  sommario  o  del
lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si  caratterizza
per una serie di indubbie particolarita'. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 29 e  34,  comma  37,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'art. 54 della legge  18  giugno  2009,  n.  69),  sollevata,  in
riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111,  primo
comma, della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di  Napoli  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in
riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI