GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 15 maggio 2013 

Consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per   finalita'   di
"marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati
di contatto. (Provvedimento n. 242). (13A06401) 
(GU n.174 del 26-7-2013)

 
                             IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) ed,  in  particolare,  gli
artt. 23 e 130, commi 1 e 2; 
  Vista la direttiva 95/46/CE del 24  ottobre  1995,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche come da ultimo modificata  dalla  direttiva  2009/136/CE
del 25 novembre 2009; 
  Visto l'art. 20-bis  «Adeguamento  alla  normativa  comunitaria  in
materia di tutela della vita privata nel settore delle  comunicazioni
elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE» del decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  7  settembre
2010,  n.  178,  «Regolamento  recante  istituzione  e  gestione  del
Registro pubblico degli abbonati che si  oppongono  all'utilizzo  del
proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»; 
  Visto  l'art.  6  «Ulteriori  riduzioni  e  semplificazioni   degli
adempimenti burocratici» del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.  69  «Modifiche  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione  delle  direttive
2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati  personali  e  tutela
della vita privata nel settore delle  comunicazioni  elettroniche,  e
2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica
e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla  cooperazione  tra  le
autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione  della  normativa  a
tutela dei consumatori»; 
  Visto l'art. 8  «Obblighi  di  informazione  per  la  comunicazione
commerciale» del  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70  (di
recepimento della direttiva 2000/31/CE  «relativa  a  taluni  aspetti
giuridici  dei   servizi   della   societa'   dell'informazione,   in
particolare  il  commercio   elettronico,   nel   mercato   interno»)
richiamato nell'art. 130,  comma  1,  del  Codice,  a  seguito  delle
modifiche  legislative  apportate  alla  norma  dal  citato   decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 69; 
  Visto  l'art.  58  «Limiti  all'impiego  di  talune   tecniche   di
comunicazione a distanza» del decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, recante il «Codice del Consumo»; 
  Visto il provvedimento del  Garante  del  19  giugno  2008  recante
«Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico  e  privato
rispetto a trattamenti  per  finalita'  amministrative  e  contabili»
(pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio  2008,  ed  anche  sul  sito
istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1526724); 
  Visto il provvedimento del Garante del  19  gennaio  2011,  recante
«Prescrizioni per il trattamento di dati personali per  finalita'  di
marketing mediante l'impiego del telefono con  operatore,  a  seguito
dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni» (pubblicato
in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011, doc. web n. 1784528); 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore dott. Antonello Soro; 
 
                              Premesso 
 
  Il   presente   provvedimento   intende   evidenziare   la    linea
interpretativa delineata dall'Autorita' con  riguardo  all'art.  130,
commi 1 e 2, del  Codice,  anche  in  relazione  alla  norma  di  cui
all'art. 23, rispetto ai trattamenti dei dati  personali  svolti  per
finalita' di cosiddetto  marketing  diretto,  ossia  per  l'invio  di
materiale pubblicitario, di vendita diretta o per  il  compimento  di
ricerche di mercato o di  comunicazione  commerciale,  attraverso  il
ricorso  a  strumenti  automatizzati  di  contatto  come   la   posta
elettronica,  il  telefax,  i  messaggi  del  tipo  mms   (multimedia
messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro
tipo. 
  Tale provvedimento non riguarda i trattamenti svolti per  finalita'
di marketing mediante l'impiego del telefono  con  operatore,  previo
utilizzo dei dati personali tratti dagli elenchi degli abbonati  (che
la legge definisce oggi «contraenti») ai servizi di telefonia, per  i
quali  vige  la  disciplina  relativa  al  Registro  pubblico   delle
opposizioni. 
  Il provvedimento deriva da un'attivita',  avviata  dal  Garante  ai
sensi dell'art. 154, comma 1,  lett.  a),  del  Codice,  al  fine  di
verificare la liceita' e correttezza dei trattamenti  effettuati  dai
maggiori operatori nazionali  di  telefonia,  con  riguardo  ai  dati
personali dei clienti, acquisiti sulla base del consenso  manifestato
al momento della sottoscrizione di  un  contratto  di  abbonamento  o
dell'attivazione di una linea prepagata. 
  Nell'ambito di tale attivita', all'Autorita' sono inoltre pervenute
segnalazioni che hanno evidenziato  una  serie  di  problematiche  in
merito alla formulazione, nella modulistica adottata dagli operatori,
dei diversi consensi  da  richiedere  all'interessato  in  base  alla
normativa sulla protezione dei dati personali, rispetto ai differenti
trattamenti effettuati dal titolare, nonche' al ricorso  a  modalita'
automatizzate per l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale
pubblicitario. 
  Con riguardo a tali problematiche particolare  rilievo  ha  assunto
quella  relativa  alla  manifestazione  di  uno  specifico   consenso
rispetto all'utilizzo di  strumenti  automatizzati  di  contatto  per
finalita'  di  cosiddetto  marketing  diretto,  stante   il   dettato
dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice. In  particolare,  al  Garante
sono state prospettate alcune criticita' relativamente alla richiesta
del suddetto consenso al soggetto interessato ed  e'  stata  proposta
dagli operatori un'interpretazione del citato art. 130, commi 1 e  2,
anche rispetto all'art. 23  del  Codice,  in  una  nuova  prospettiva
legata, peraltro, ad una chiara  esigenza  di  semplificazione  degli
adempimenti connessi al trattamento dei dati personali. 
1. Il quadro normativo di riferimento. 
  Come e' noto, la manifestazione del consenso da parte del  soggetto
interessato costituisce uno dei principi cardine del trattamento  dei
dati personali nel settore privato ai sensi del citato  art.  23  del
Codice. Sulla base di tale norma, l'Autorita' ha  sempre  evidenziato
come tale requisito debba essere inteso in termini selettivi,  ovvero
nel  senso  della  necessita'  di  un  consenso  specifico  per  ogni
finalita' perseguita dal titolare del trattamento,  distinguendo,  ad
esempio,  tra  profilazione  e  marketing,  anche  nel  rispetto  dei
principi sanciti dall'art. 11 del Codice. 
  Con riguardo al trattamento  svolto  per  finalita'  di  «marketing
diretto», il menzionato art. 130 del Codice, al comma 1, prevede  poi
che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento  di
un operatore sia consentito solo con il  consenso  del  contraente  o
dell'utente; consenso, che, anche in tal  caso,  e'  da  considerarsi
validamente prestato solo se espresso liberamente  e  specificamente,
oltre che documentato per iscritto, come sancisce la regola  generale
di cui all'art. 23 del Codice. Tale previsione si applica anche, come
dispone il comma 2 dell'art.  130,  alle  comunicazioni  elettroniche
effettuate, per le medesime finalita',  mediante  posta  elettronica,
telefax, messaggi del tipo mms o sms o strumenti di altro  tipo.  Del
resto,  il  citato  art.  130,  inserito  nel  titolo  X  del  Codice
(«Comunicazioni elettroniche») al Capo  I  relativo  ai  «Servizi  di
comunicazione elettronica», costituisce una norma speciale di diretta
derivazione comunitaria, ricollegandosi all'art. 13, comma  1,  della
direttiva 2002/58/CE  (cd.  direttiva  e-privacy)  il  quale  dispone
espressamente che: «l'uso di sistemi automatizzati di chiamata  senza
intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata),  del
telefax o della  posta  elettronica  a  fini  di  commercializzazione
diretta e' consentito  soltanto  nei  confronti  degli  abbonati  che
abbiano espresso preliminarmente il loro consenso». 
  La ratio  della  norma  risiede  infatti,  come  emerge  anche  dal
considerando n.  40  della  citata  direttiva,  nell'opportunita'  di
prevedere misure volte a tutelare  gli  interessati  da  interferenze
nella vita privata attraverso «forme»  di  comunicazione  commerciale
particolarmente invasive, nonche' onerose per i destinatari,  per  le
quali e' giustificato  prevedere  il  previo  consenso  esplicito  di
questi ultimi. Pertanto, e' proprio sulla base  di  tali  valutazioni
che il legislatore nazionale ha previsto la disposizione  di  cui  al
citato art. 130, commi 1 e 2,  includendovi,  peraltro,  rispetto  al
menzionato art. 13 della direttiva, i messaggi del tipo sms e mms. 
2. La posizione degli operatori telefonici. 
  L'interpretazione e la relazione tra le menzionate norme del Codice
e' stata  individuata,  dagli  operatori  telefonici,  nel  senso  di
escludere la  necessita'  di  acquisire  il  consenso  specifico  del
soggetto interessato, che abbia gia' prestato il  consenso  richiesto
ai sensi dell'art. 23 per il trattamento effettuato dal titolare  per
finalita' di «marketing diretto», quando si  ricorra  alle  modalita'
automatizzate indicate dall'art. 130, commi 1 e 2. 
  Le argomentazioni proposte in tale ambito  sono  state  oggetto  di
approfondita analisi da parte del Garante, tenuto conto, da un  lato,
dell'orientamento dell'Autorita' con riguardo ai presupposti ed  alle
caratteristiche del consenso, e dall'altro, del fatto che il tema  di
un'univoca  manifestazione  di  volonta'  quando  per  finalita'   di
«marketing diretto» si utilizzino, oltre a  sistemi  tradizionali  di
contatto, anche i sistemi automatizzati richiamati  dal  citato  art.
130 del Codice, non investe solo il settore della telefonia, ma molti
altri settori privati, quali, ad esempio, quello  bancario  o  quello
assicurativo, assumendo, quindi, una connotazione ben piu'  vasta  di
quella che ha originato l'intervento dell'Autorita'. 
  Secondo l'interpretazione prospettata all'Autorita' dagli operatori
telefonici,  l'art.  130,  comma  1,  del  Codice,   richiamato   dal
successivo comma  2,  si  limiterebbe  a  subordinare  l'utilizzo  di
sistemi automatizzati di contatto per  le  finalita'  indicate  dalla
norma,   all'acquisizione   del   consenso   dell'interessato   senza
richiedere che tale consenso debba essere espresso in forma  separata
in riferimento alla tecnica  di  effettuazione  della  comunicazione.
Cio' in quanto la finalita' che connota il trattamento non  muta  sia
che si utilizzino modalita' tradizionali di contatto, come  la  posta
cartacea o le chiamate con  intervento  dell'operatore,  sia  che  si
utilizzino  modalita'  automatizzate,  con  la  conseguenza  che   il
consenso dovrebbe essere espresso specificamente solo  rispetto  alle
finalita' del trattamento, come previsto dall'art. 23  del  Codice  e
non in ragione del canale comunicativo utilizzato dal titolare. 
  In questo quadro, sono state rappresentate all'Autorita'  anche  le
criticita' legate alle procedure organizzative ed  alle  tecniche  di
documentazione e gestione  dei  consensi,  con  particolare  riguardo
all'esigenza di semplificazione degli adempimenti che i titolari  del
trattamento sono chiamati a porre in essere. 
  L'acquisizione  di  uno  specifico  consenso   per   finalita'   di
«marketing diretto», realizzate attraverso  il  ricorso  a  modalita'
automatizzate di contatto, e' stata peraltro prospettata  anche  come
una sovrapposizione di adempimenti rispetto a quelli pure disposti da
altre discipline, in particolare dall'art. 58 del Codice del Consumo. 
  Pertanto, stante quanto  gia'  previsto  dall'art.  23  del  Codice
rispetto ai  requisiti  che  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali  deve  necessariamente  rivestire,   sarebbe   sufficiente,
secondo la tesi sopra richiamata, richiedere  un  unico  consenso  al
soggetto  interessato  anche  quando,  per  finalita'  di  «marketing
diretto», il titolare faccia ricorso alle modalita' automatizzate  di
comunicazione di cui all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice. 
3. La posizione del Garante. 
  La lettura del citato art. 130, commi 1 e 2, sopra  delineata,  non
tiene conto dello specifico significato  della  norma,  la  quale  si
inserisce  nell'impianto  codicistico  come   disposizione   speciale
rispetto alle piu' generali previsioni del citato art. 23 del Codice,
garantendo  all'interessato,  proprio  in  presenza   di   forme   di
comunicazione commerciale particolarmente  invasive  ed  onerose,  la
possibilita' di controllo dell'utilizzo dei  propri  dati  personali,
attraverso l'espressione consapevole e specifica del consenso. 
  Tuttavia, il Garante ha inteso comunque  ricercare,  nello  spirito
del Codice, una soluzione interpretativa  che,  tenendo  conto  della
struttura  normativa  vigente  e  della  portata   delle   specifiche
disposizioni di cui al citato art. 130, consideri tutti gli interessi
rappresentati. Cio' avuto in  particolare  riguardo  ai  principi  di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia che l'art. 2,  comma  2,
del Codice, nell'ottica di un elevato livello di tutela dei diritti e
delle liberta' fondamentali  delle  persone,  richiama  espressamente
rispetto alle modalita' previste per l'adempimento degli obblighi del
titolare  del  trattamento,  come   per   l'esercizio   dei   diritti
dell'interessato. 
  Del  resto,  profili  di  semplificazione,   da   intendersi   come
snellimento  di  alcuni  adempimenti  nell'ambito  di   un   corretto
trattamento  dei  dati  personali,  nell'ottica  di  una  sostanziale
coesione tra i diversi interessi  dei  soggetti  coinvolti,  emergono
anche nell'attuale ambito europeo. 
  L'esigenza di garantire alle persone il controllo  effettivo  delle
proprie informazioni personali, coniugandolo con le nuove istanze  di
semplificazione del  contesto  normativo,  in  particolare  riducendo
sensibilmente la burocrazia ed eliminando una  serie  di  formalita',
emerge infatti  chiaramente  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 25 gennaio 2012 al Parlamento europeo, al  Consiglio,  al
Comitato economico e sociale europeo  e  al  Comitato  delle  regioni
«Salvaguardare la  privacy  in  un  mondo  interconnesso.  Un  quadro
europeo della protezione dei dati per il XXI secolo». 
  Peraltro,  la  necessita'  di  eliminare   inutili   appesantimenti
burocratici e di aggiornare  il  quadro  dispositivo,  attraverso  il
ricorso a criteri  di  semplificazione,  era  gia'  stata  ampiamente
evidenziata nella precedente Comunicazione della Commissione  europea
del 25 giugno 2008, nel contesto dell'analisi delle politiche europee
verso le piccole e medie imprese «Una  corsia  preferenziale  per  la
piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per  la
Piccola impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)». 
  Un'esigenza di semplificazione  degli  adempimenti  correlata  alla
necessita' di salvaguardare i diritti  dell'interessato,  si  delinea
anche nella previsione di cui al comma 4 dell'art. 130 del Codice con
riguardo all'ipotesi di cosiddetto  soft-spam.  Analoghi  criteri  di
semplificazione sono stati inoltre adottati con riguardo all'invio di
posta cartacea, a fini di vendita diretta alla clientela di  prodotti
e servizi analoghi, con il citato provvedimento generale del  Garante
del 19 giugno 2008. 
  Anche le recenti modifiche normative (si veda il citato art. 20-bis
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito  dalla  legge
20 novembre 2009, n. 166, che ha novellato  l'art.  130  del  Codice)
hanno previsto, con riguardo  all'attivita'  di  «marketing  diretto»
mediante l'impiego del telefono con operatore, l'applicazione  di  un
regime di cd. opt-out, consentendo, senza il consenso preventivo  del
soggetto interessato, il trattamento dei  dati  personali  pubblicati
negli «elenchi di abbonati» ai servizi di telefonia, salvo il diritto
di  opposizione  dell'interessato  stesso,  attraverso   l'iscrizione
all'apposito Registro pubblico delle opposizioni. 
  Del resto, il passaggio da un regime di opt-in al regime di opt-out
e' stato previsto anche per il marketing  postale  (come  emerge  dal
citato art. 6 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,  convertito
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha  ulteriormente  modificato
l'art. 130 del Codice), rispetto al quale,  tuttavia,  non  e'  stato
ancora istituito l'apposito Registro pubblico delle opposizioni. 
  In un quadro cosi' delineato, considerato, altresi',  che  esigenze
di semplificazione coinvolgono  vasti  ambiti  del  settore  privato,
oltre quello della telefonia, e' possibile individuare, in  un'ottica
di contemperamento  dei  diversi  interessi  coinvolti,  una  diversa
configurazione del consenso da richiedere all'interessato nel caso di
ricorso,  per  finalita'  di   «marketing   diretto»,   a   modalita'
automatizzate di contatto. 
  Pertanto, nel rispetto del dettato normativo di cui al citato  art.
130, commi 1 e 2, del Codice, l'Autorita'  intende  evidenziarne  una
piu' ampia portata applicativa, tenendo conto che  la  «specificita'»
del  consenso  -  che  costituisce  regola  generale  per   tutti   i
trattamenti che si basano su tale requisito -  deve  essere  valutata
nella considerazione di tutti gli interessi implicati nei trattamenti
stessi, ma soprattutto nello spirito di agevolare, semplificando, non
solo gli adempimenti del titolare, ma anche l'esercizio  dei  diritti
dell'interessato. 
  Nel ribadire che l'art. 130, commi 1 e 2,  del  Codice  garantisce,
proprio in presenza di tecniche di comunicazione commerciale  massive
ed  incontrollate,  quali  quelle  che  si  svolgono  con   modalita'
automatizzate,   la    tutela    dell'interessato    attraverso    la
manifestazione  di  una  specifica   accettazione   del   trattamento
effettuato con tali modalita', l'Autorita' ritiene che  la  richiesta
del consenso, proprio sulla base  di  questa  apposita  disposizione,
possa gia' presupporre il consenso  previsto  dall'art.  23  rispetto
alle finalita' che l'art. 130 specificamente richiama. 
  Tale ultima disposizione, in quanto volta a disciplinare ipotesi di
trattamento caratterizzate, oltre che dalle finalita'  richiamate  al
comma 1, anche dalle  particolari  modalita'  indicate  al  comma  2,
poiche' connotate da una particolare invasivita' nella  vita  privata
degli interessati, puo' infatti essere  letta,  in  ragione  di  tale
elemento aggiuntivo, nel senso di ricomprendere logicamente in se' la
norma di cui all'art. 23 del Codice, la quale si limita  a  definire,
in termini generali, le caratteristiche del consenso posto alla  base
dei trattamenti svolti in ambito privatistico. 
  Conseguentemente,  sulla  base  di  tale   interpretazione,   nella
richiamata ottica di contemperamento degli interessi coinvolti  e  di
valorizzazione del principio di semplificazione di cui al citato art.
2,  comma  2,  del  Codice,  l'interessato  che  esprime  il  proprio
consenso, sulla base del menzionato  art.  130,  commi  1  e  2,  del
Codice, relativamente al trattamento svolto per le precipue finalita'
indicate dalla norma e con le specifiche modalita' automatizzate  ivi
richiamate,  acconsente  anche  alla  ricezione  di  comunicazioni  a
carattere promozionale inviate attraverso modalita'  tradizionali  di
contatto  meno  invasive,  come  la  posta  cartacea  e  le  chiamate
telefoniche con operatore. 
  Peraltro, a  fronte  dell'interpretazione  sopra  delineata,  resta
sempre ferma, da un lato, la possibilita' per  l'interessato  di  non
conferire il consenso al trattamento dei  propri  dati  personali  ai
sensi del citato art. 130, commi  1  e  2,  del  Codice,  assenza  di
consenso  che  si  estende  anche  alla  ricezione  di  comunicazioni
commerciali effettuate attraverso modalita' tradizionali di  contatto
e, dall'altro, la possibilita' per il titolare del  trattamento,  che
intenda  ottenere  un  maggior  numero  di  riscontri  positivi,   di
richiedere consensi differenziati ai sensi dell'art. 130, commi  1  e
2, e dell'art. 23 del Codice. 
  Alla luce di tali considerazioni, anche il diritto  di  opposizione
dell'interessato  al  trattamento  dei  propri  dati  personali   per
finalita' di  «marketing  diretto»  con  modalita'  automatizzate  di
contatto, dovra' ritenersi esteso  alla  ricezione  di  comunicazioni
promozionali effettuate  attraverso  modalita'  tradizionali  e  cio'
anche nel caso in  cui  i  dati  risultino  presenti  negli  «elenchi
abbonati» e lo stesso non abbia iscritto la propria utenza telefonica
al Registro pubblico delle opposizioni. 
  Va  altresi'  specificato  che  la  linea  interpretativa  indicata
dall'Autorita' non deve in alcun modo determinare una riduzione delle
garanzie di liberta' ed autodeterminazione dell'interessato. 
  Resta salva pertanto per l'interessato la possibilita', da rendersi
esercitabile in maniera agevole e  gratuitamente,  di  comunicare  al
titolare   del   trattamento   l'eventuale   volonta'   di   ricevere
comunicazioni per finalita'  di  «marketing  diretto»  esclusivamente
attraverso le modalita' tradizionali  di  contatto,  quali  la  posta
cartacea o le chiamate tramite operatore. 
  Tale possibilita' deve infatti  ritenersi  ricompresa  nei  diritti
dell'interessato quale  espressione  della  menzionata  capacita'  di
autodeterminazione informativa e, in particolare, come manifestazione
del diritto di opporsi anche in parte all'utilizzo delle informazioni
personali, come prevede espressamente l'art. 7, comma 4, del Codice. 
  In un quadro cosi' delineato l'Autorita' ritiene pertanto opportuno
prescrivere ai titolari del trattamento, ai sensi  degli  artt.  143,
comma 1, lett. b), e 154, comma  1,  lett.  c),  del  Codice,  idonei
accorgimenti al fine di garantire un equo contemperamento dei diritti
dell'interessato con le esigenze di semplificazione degli adempimenti
connessi  al  trattamento  dei  dati  personali  emersi  in  sede  di
applicazione della disciplina. 
  Pertanto,  dall'informativa  rilasciata  dal  titolare   ai   sensi
dell'art.  13  del  Codice  e  dalla  richiesta  di  consenso  dovra'
risultare  chiaro  che,  con  riguardo  ai  trattamenti  svolti   per
finalita'  di  «marketing  diretto»,  il  consenso   dell'interessato
acquisito ai sensi dell'art. 130, commi 1 e 2, del  Codice,  riguarda
le modalita'  di  comunicazione  non  solo  automatizzate,  ma  anche
tradizionali. 
  Dall'informativa  dovra'  altresi'  emergere  che  il  diritto   di
opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati personali
per le  suddette  finalita'  attraverso  modalita'  automatizzate  di
contatto si  estende  all'invio  di  comunicazioni  promozionali  con
modalita' tradizionali, salvo, anche in tale ipotesi, il diritto  per
l'interessato di opporsi in parte al trattamento, cosi' come previsto
dall'art. 7, comma 4, del Codice. 
  Inoltre,  con   riguardo   alla   riconosciuta   possibilita'   per
l'interessato  di  esprimere  la   propria   volonta'   di   ricevere
comunicazioni commerciali e  promozionali  esclusivamente  attraverso
modalita'  tradizionali  di  contatto,  spettera'  al  titolare   del
trattamento richiamarla espressamente nell'informativa e rendere tale
volonta' esercitabile in maniera agevole e gratuitamente. 
  Un richiamo alla volonta' sopra evidenziata dovra' essere contenuto
in un'informativa da rilasciarsi anche a tutti i soggetti che abbiano
prestato un unico  consenso  per  finalita'  di  «marketing  diretto»
attraverso  il  ricorso  a  comunicazioni   sia   automatizzate   sia
tradizionali, alla prima occasione utile, eventualmente  mediante  le
ordinarie modalita' di contatto per scopi endocontrattuali. 
  Specifici obblighi  di  informazione  rispetto  alle  comunicazioni
commerciali   che   costituiscono   un   servizio   della    societa'
dell'informazione o ne sono parte integrante sono del resto  previsti
anche  dall'art.  8  del  d.lgs.  n.  70  del   2003,   espressamente
richiamato, a seguito delle  ultime  modifiche  normative,  al  primo
comma del menzionato art. 130 del Codice. 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
 
  1) evidenzia, ai sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lett.  h),  del
Codice, che, sulla  base  della  linea  interpretativa  delineata  in
motivazione con riguardo all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, tutti
i titolari del trattamento in ambito privato i quali, nel  perseguire
finalita' di "marketing diretto" tramite modalita'  automatizzate  di
contatto, acquisiscono il consenso degli  interessati  ai  sensi  del
citato art. 130, possano effettuare  il  medesimo  trattamento  anche
mediante modalita' tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate
telefoniche tramite operatore, senza  dover  richiedere  agli  stessi
interessati un ulteriore consenso, sempreche' l'interessato non abbia
esercitato nei confronti di un singolo titolare uno specifico diritto
di opposizione al trattamento; 
  2) prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b),  e  154,
comma 1, lett. c), del Codice, ai suindicati titolari del trattamento
che: 
    a) dall'informativa e dalla richiesta di consenso risulti che  il
consenso  prestato  per  l'invio  di  comunicazioni   commerciali   e
promozionali, sulla base dell'art. 130, commi  1  e  2,  del  Codice,
implica la ricezione  di  tali  comunicazioni,  non  solo  attraverso
modalita' automatizzate di contatto, ma  anche  attraverso  modalita'
tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate tramite operatore; 
    b)  dall'informativa  risulti  che  il  diritto  di   opposizione
dell'interessato  al  trattamento  dei  propri  dati  personali   per
finalita' di «marketing diretto» attraverso  modalita'  automatizzate
di contatto, si estende a quelle tradizionali e  che,  anche  in  tal
caso, resta salva la  possibilita'  di  esercitare  tale  diritto  in
parte, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 4, del Codice; 
    c)  dall'informativa  risulti,  altresi',  la  possibilita'   per
l'interessato, il quale non intenda prestare il consenso nei  termini
sopra indicati,  di  manifestare  l'eventuale  volonta'  di  ricevere
comunicazioni per le  suddette  finalita'  esclusivamente  attraverso
modalita' tradizionali di contatto, ove previste; 
    d) tale volonta' sia  resa  esercitabile  in  maniera  agevole  e
gratuitamente ai sensi del citato art. 7, comma 4, del Codice; 
  3) prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b),  e  154,
comma 1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento che  hanno
raccolto un unico  consenso  per  finalita'  di  «marketing  diretto»
attraverso  il  ricorso  a  comunicazioni   sia   automatizzate   che
tradizionali di inserire un analogo richiamo alla  suddetta  volonta'
in  una  informativa  da  rendere   alla   prima   occasione   utile,
eventualmente mediante le ordinarie modalita' di contatto  per  scopi
endocontrattuali; 
  4) dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del  d.lgs.  n.  150/2011,
avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta  opposizione
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  con  ricorso  depositato   al
tribunale ordinario del luogo ove ha la  residenza  il  titolare  del
trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni  se
il ricorrente risiede all'estero. 
    Roma, 15 maggio 2013 
 
                                       Il Presidente e relatore: Soro 
 
Il Segretario generale: Busia