UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA «FORO ITALICO»

DECRETO RETTORALE 22 luglio 2013 

Modificazioni allo statuto. (13A06476) 
(GU n.177 del 30-7-2013)

 
 
 
                             IL RETTORE 
 
  Vista la legge 168 del 9 maggio 1989; 
  Visto il decreto legislativo 178 del 8 maggio 1998; 
  Vista la legge 240 del 30 dicembre 2010; 
  Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Foro
Italico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del  30  dicembre
2011, e in particolare l'art. 34; 
  Visto il parere favorevole alle modifiche di Statuto  espresso  dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 2013; 
  Viste le  delibere  di  approvazione  delle  modifiche  di  Statuto
adottate dal Senato accademico nelle sedute del 29 maggio e 10 giugno
2013; 
  Vista  la  nota  del  direttore  generale  di  trasmissione   della
documentazione sopra citata presso il MIUR in data 19 giugno 2013; 
  Vista  la  comunicazione  del  nulla  osta  da  parte   MIUR   alla
pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  delle  modifiche  di  Statuto,
pervenuta l'8 luglio 2013; 
  Accertato che sia stato  compiuto  il  procedimento  amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche di Statuto; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Sono emanate le modifiche allo  Statuto  dell'Universita'  degli
studi di Roma "Foro Italico" di seguito riportate: 
    Art. 2, comma 4: L'ateneo promuove un'azione sistematica volta  a
verificare   l'efficienza,   l'efficacia,    la    trasparenza,    la
produttivita' e i livelli  di  internazionalizzazione  della  ricerca
scientifica e della didattica,  nonche'  la  corretta  e  trasparente
gestione delle risorse, e l'imparzialita' e il buon  andamento  della
gestione amministrativa, con specifico riferimento  alla  valutazione
del personale, dei servizi e delle strutture. Sulla valutazione  basa
ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni riconoscimento
o avanzamento individuale. 
    Art.  4,  comma  2,  lettera  g):   propone   al   Consiglio   di
amministrazione,  sentito  il  Senato,  i   documenti   di   bilancio
preventivi e consuntivi nonche' il  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione predisposti dal Direttore generale. 
    Art. 4, comma 2,  lettera  l):  nomina,  sentito  il  Senato,  il
Collegio di disciplina e  il  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione; 
    Art. 6, comma 1: Il Rettore nomina  tra  i  professori  di  prima
fascia fino a due Prorettori di cui uno vicario. 
    Art.  6,  comma  3:  Il  Prorettore  vicario,  l'eventuale  altro
Prorettore e gli altri delegati possono fruire  di  un'indennita'  di
carica o rimborso spese  nella  misura  stabilita  dal  Consiglio  di
amministrazione nei limiti delle norme vigenti. 
    Art. 7, comma 2, lettera b): approva, su proposta del  Rettore  e
previo parere del Senato  per  quanto  di  competenza,  il  Programma
triennale, i documenti di  bilancio  preventivi  e  consuntivi  e  il
bilancio sociale nonche' il  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. 
    Art. 7, comma 2, lettera h): approva le proposte di chiamata  dei
professori e ricercatori universitari  in  base  alla  programmazione
effettuata ai sensi alla normativa vigente, ai fini della  successiva
presa di servizio. 
    Art. 8, comma 1, lettera f):  partecipa  il  Direttore  generale,
senza diritto di voto. 
    Art. 8, comma 1, lettera g): sono invitati inoltre  i  componenti
del Collegio dei Revisori dei conti. 
    Art. 8, comma 2: Il Consiglio di amministrazione dura  in  carica
quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti  il
cui mandato e' biennale. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 
    Art. 9, comma 2, lettera i):  esprime  parere  sui  documenti  di
bilancio preventivi e  consuntivi  nonche'  sul  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione. 
    Art. 9, comma 4, lettera b): operando, anche a mezzo di  apposite
deleghe, attraverso la Commissione didattica, costituita dal delegato
alla didattica, che la coordina e  riferisce  in  Senato,  e  da  due
Presidenti di corsi di studio e un funzionario  amministrativo  dallo
stesso  Senato  designati;   la   Commissione   opera   in   regolare
concertazione con tutti i corsi di  studio,  i  rappresentanti  degli
studenti,  la  Scuola  dottorale,  il  Nucleo  di   valutazione,   il
Dipartimento e gli uffici interessati. 
    Art. 11, comma 2, lettera b): definisce criteri e indicatori  per
la misurazione e  la  valutazione  dell'efficacia  e  dell'efficienza
delle   attivita'   svolte   dalle   strutture   amministrative,   in
collaborazione con il  Nucleo  di  valutazione,  secondo  criteri  di
valorizzazione del merito e nel  rispetto  delle  procedure  previste
dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro  subordinato
e  assicura  il  rispetto  della  disciplina  normativa  in  tema  di
trasparenza. 
    Art.  11,  comma  2,  lettera  f):  propone   al   Consiglio   di
amministrazione il Piano triennale delle performance. 
    Art. 11, comma 2, lettera i): predispone il programma  triennale,
i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, il bilancio  sociale
e  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione   nonche'
predispone ogni altro documento amministrativo previsto dalle norme. 
    Art. 11, comma 5: Il direttore generale, sentito il Consiglio  di
Amministrazione, puo' conferire, o revocare, incarichi di dirigente a
tempo determinato a dipendenti di ruolo in possesso  della  qualifica
di dirigente o ad altro personale secondo quanto stabilito  dall'art.
19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di impedimento o assenza
prolungata, il Direttore generale puo' inoltre essere  sostituito  da
un  dirigente  dell'ateneo  da  lui  stesso  incaricato  di  funzioni
vicarie. 
    Art.  12,  comma  3:  Almeno  uno  dei  componenti  del  Collegio
partecipa, senza diritto  di  voto,  alle  sedute  del  Consiglio  di
amministrazione. 
    Art. 28, comma 1, lettera b):  partecipare  a  societa'  o  altre
forme  associative  di  diritto  pubblico  o  privato,  costituire  o
partecipare a Fondazioni ai sensi del d.P.R. 24 maggio 2011  relativo
al "Regolamento recante criteri e modalita' per  la  costituzione  di
fondazioni universitarie di diritto privato", per lo  svolgimento  di
attivita' strumentali  alle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o
comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  ed  entrera'  in  vigore  il  quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione. 
 
    Roma, 22 luglio 2013 
 
                                                   Il rettore: Parisi