Modificazioni allo statuto. (13A06476)(GU n.177 del 30-7-2013)
IL RETTORE Vista la legge 168 del 9 maggio 1989; Visto il decreto legislativo 178 del 8 maggio 1998; Vista la legge 240 del 30 dicembre 2010; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Foro Italico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011, e in particolare l'art. 34; Visto il parere favorevole alle modifiche di Statuto espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 maggio 2013; Viste le delibere di approvazione delle modifiche di Statuto adottate dal Senato accademico nelle sedute del 29 maggio e 10 giugno 2013; Vista la nota del direttore generale di trasmissione della documentazione sopra citata presso il MIUR in data 19 giugno 2013; Vista la comunicazione del nulla osta da parte MIUR alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche di Statuto, pervenuta l'8 luglio 2013; Accertato che sia stato compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di Statuto; Decreta: 1. Sono emanate le modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Foro Italico" di seguito riportate: Art. 2, comma 4: L'ateneo promuove un'azione sistematica volta a verificare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la produttivita' e i livelli di internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonche' la corretta e trasparente gestione delle risorse, e l'imparzialita' e il buon andamento della gestione amministrativa, con specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle strutture. Sulla valutazione basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni riconoscimento o avanzamento individuale. Art. 4, comma 2, lettera g): propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonche' il Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposti dal Direttore generale. Art. 4, comma 2, lettera l): nomina, sentito il Senato, il Collegio di disciplina e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; Art. 6, comma 1: Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia fino a due Prorettori di cui uno vicario. Art. 6, comma 3: Il Prorettore vicario, l'eventuale altro Prorettore e gli altri delegati possono fruire di un'indennita' di carica o rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti. Art. 7, comma 2, lettera b): approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato per quanto di competenza, il Programma triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi e il bilancio sociale nonche' il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Art. 7, comma 2, lettera h): approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori universitari in base alla programmazione effettuata ai sensi alla normativa vigente, ai fini della successiva presa di servizio. Art. 8, comma 1, lettera f): partecipa il Direttore generale, senza diritto di voto. Art. 8, comma 1, lettera g): sono invitati inoltre i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Art. 8, comma 2: Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti il cui mandato e' biennale. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. Art. 9, comma 2, lettera i): esprime parere sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonche' sul Piano triennale di prevenzione della corruzione. Art. 9, comma 4, lettera b): operando, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la Commissione didattica, costituita dal delegato alla didattica, che la coordina e riferisce in Senato, e da due Presidenti di corsi di studio e un funzionario amministrativo dallo stesso Senato designati; la Commissione opera in regolare concertazione con tutti i corsi di studio, i rappresentanti degli studenti, la Scuola dottorale, il Nucleo di valutazione, il Dipartimento e gli uffici interessati. Art. 11, comma 2, lettera b): definisce criteri e indicatori per la misurazione e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' svolte dalle strutture amministrative, in collaborazione con il Nucleo di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato e assicura il rispetto della disciplina normativa in tema di trasparenza. Art. 11, comma 2, lettera f): propone al Consiglio di amministrazione il Piano triennale delle performance. Art. 11, comma 2, lettera i): predispone il programma triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, il bilancio sociale e il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonche' predispone ogni altro documento amministrativo previsto dalle norme. Art. 11, comma 5: Il direttore generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, puo' conferire, o revocare, incarichi di dirigente a tempo determinato a dipendenti di ruolo in possesso della qualifica di dirigente o ad altro personale secondo quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di impedimento o assenza prolungata, il Direttore generale puo' inoltre essere sostituito da un dirigente dell'ateneo da lui stesso incaricato di funzioni vicarie. Art. 12, comma 3: Almeno uno dei componenti del Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. Art. 28, comma 1, lettera b): partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato, costituire o partecipare a Fondazioni ai sensi del d.P.R. 24 maggio 2011 relativo al "Regolamento recante criteri e modalita' per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato", per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 22 luglio 2013 Il rettore: Parisi