N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Leggi regionali - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia recante "disposizioni urgenti" in molteplici settori - Approvazione avvenuta pochi giorni prima della scadenza del Consiglio regionale e oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle nuove elezioni - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di oggettiva urgenza e indispensabilita' delle disposizioni adottate - Conseguente carenza di potere del Consiglio regionale - Violazione delle norme costituzionali, statutarie e regionali regolatrici della forma di governo e del sistema elettorale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio degli organi in scadenza. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (intero testo). - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 12 e 14; Costituzione, artt. 121 e 122; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17, artt. 1 e 2. In subordine: Leggi regionali - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia recante "disposizioni urgenti" in molteplici settori - Utilizzazione per essa di tecnica redazionale in palese contrasto con il "manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale all'inizio della legislatura - Ricorso del Governo - Denunciata difficolta' di comprendere l'effettiva portata di molte disposizioni contenute nella legge censurata - Violazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (intero testo). Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla gestione del territorio - Materiale litoide conseguente ad interventi sui corsi d'acqua - Qualificazione come "materia prima" e sottrazione al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dalle materie statutariamente attribuite alla competenza legislativa regionale esclusiva o concorrente - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la disciplina nazionale in materia di rifiuti. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 3, comma 28, sostitutivo dell'art. 37-bis, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4 e 5; Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184-bis e 185, comma 4. Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Utilizzazione di disoccupati per la realizzazione di cantieri di lavoro - Previsione che i relativi maggiori oneri non rilevano ai fini del calcolo della riduzione della spesa per il personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 7, commi 1 e 2, modificativi, rispettivamente, dell'art. 12, commi 27, lett. b), e 28-bis, lett. b), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4 e 5; Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 6 agosto 2008, n. 133 [recte, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133], art. 76, comma 7. Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Limiti all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e al ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa - Possibilita' di deroga nel caso di realizzazione di cantieri di lavoro - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 7, comma 3, modificativo dell'art. 13, comma 16, lett. b), punto 1, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4 e 5; Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122], art. 9, comma 28. Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Possibilita' di bandire concorsi a pubblico impiego con riserva per il personale interno di un numero di posti superiore al 50% di quelli messi a concorso - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i limiti posti dallo Statuto speciale alla potesta' legislativa esclusiva regionale - Violazione del principio (solo eccezionalmente derogabile) di accesso all'impiego pubblico mediante procedure concorsuali aperte - Incidenza sui principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Contrasto con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 10, commi 1 e 2. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4; Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122], art. 9, comma 21. Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Valutazione dell'anzianita' di servizio del personale regionale non dirigenziale, in relazione ai periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato - Revisione delle graduatorie e salvaguardia delle posizioni gia' conferite - Ricorso del Governo - Denunciata omessa precisazione che il conferimento di dette posizioni puo' avere effetti esclusivamente giuridici - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 10, comma 5. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4; Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122], art. 9, comma 21.(GU n.32 del 7-8-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013, nella sua integrita', ovvero, in via subordinata, quanto meno nei suoi artt. 3, comma 28; 7, commi 1, 2 e 3; 10, commi 1, 2 e 5, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2013. F a t t o In data 10 aprile 2013, sul n. 15 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata la Legge Regionale n. 5 dell'8 aprile 2013, recante «Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali». La Legge nel suo complesso appare emessa in carenza di potere sulla base delle considerazioni che si andranno a sviluppare in prosieguo, e in violazione degli artt. 12 e 14 L. Cost. 31.1.63, n. 1, 121 e 122 Cost., della L. Cost. 22.11.99, n. 1, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio e degli artt. 1 e 2 della L. R. Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 quali norme interposte. Inoltre e comunque, in via subordinata, come si precisera' piu' avanti, talune delle specifiche prescrizioni ivi contenute eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato. La legge n. 5/2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia deve pertanto essere impugnata, come con il presente atto effettivamente la si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, nella sua integrita' o quanto meno con riferimento alle nonne sopra specificate, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. E' lecito dubitare della legittimita' costituzionale della legge impugnata nel suo complesso, in quanto approvata da un organo carente di potere. 1.1. L'art. 14 della L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), testualmente dispone che «il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni». Il Consiglio esercita il potere legislativo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. 1.2. Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte chiarito (cfr., da ultimo, Corte Cost., Sent. n. 68/2010) che il generale istituto della prorogatio - applicabile, sulla falsariga di quanto avviene con riferimento agli Organi statali, anche agli Organi regionali, pur in assenza di espresse previsioni statutarie, in quanto principio fondamentale ricavabile dalla stessa Carta fondamentale - e' volto a contemperare la esigenza di continuita' funzionale dell'Ente (che non puo' rimanere del tutto inattivo in prossimita' delle nuove elezioni) con il principio di rappresentativita' (per cui l'organo in scadenza e' ovviamente «depotenziato»). Cio' si esplica nel persistente potere di esercitare talune delle attribuzioni statutarie; ma deve avvenire limitatamente alle «determinazioni del tutto urgenti o indispensabili», al fine di evitare che l'adozione di atti in prossimita' della scadenza del mandato possa rischiare di esser interpretata (piu' che come corretto perseguimento degli interessi pubblici) «come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (Sent. cit.). 1.3. L'istituto delle prorogatio e' testualmente contemplato nella normativa regionale. Successivamente alle modifiche introdotte in linea generale dalla L. Cost. n. 1/99 (che ha novellato, tra gli altri, gli artt. 121 e 122 Cost.), e peraltro in linea con quanto gia' a suo tempo previsto dall'art. 12 dello Statuto, e' stata infatti adottata la L. R. 18 giugno 2007 n. 17, che regola la forma di governo e il sistema elettorale nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Con l'art. 2 della L.R. n. 17/2007 e' stato testualmente previsto che «i poteri del Consiglio regionale... sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione», sino all'insediamento del nuovo Consiglio. La disposizione non specifica da quale momento decorrano i poteri di ordinaria amministrazione, ne' come gli stessi debbano concretamente essere delimitati. Deve pertanto soccorrere, sul punto, il ricorso ad altre norme e a fattispecie consimili, tali da consentire di individuare i principi di carattere generale dell'ordinamento. 1.4. Il secondo e il terzo comma dell'art. 14 dello Statuto regionale prevedono che «le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma [il quinquennio]. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione». La disposizione appare dunque analoga, quanto ai suoi contenuti, a quella a suo tempo recata dall'art. 3 della L. 17.2.68 n. 108, che regolava le modalita' di svolgimento delle elezioni nelle Regioni a Statuto ordinario, e tuttavia meglio chiariva che i Consigli regionali «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione» (enfasi aggiunta). Analogamente dispongono: per la Regione Valle d'Aosta, la L.R. 7 agosto 2007, n. 21, che (art. 9) prevede che, «nei casi di scadenza naturale della legislatura al termine del quinquennio, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale»; per la Regione Marche, l'art. 29, comma 2, dello Statuto («Il Consiglio - Assemblea legislativa esercita poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti: a) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura»); per le elezioni comunali e provinciali l'art. 38, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) («i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili»). Al di la' di marginali differenze, puo' dunque ritenersi accertato che l'istituto della prorogatio ha valenza di principio generale nel nostro ordinamento, e che l'organo entra in tale particolare regime a ridosso dello svolgimento delle elezioni, in un momento (dies a quo) che puo' essere individuato con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ovvero con lo scoccare dei quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato ovvero delle elezioni. 1.5. Tenute le elezioni precedenti in data 13-14 aprile 2008, il Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia e' dunque cessato con il decorso del quinquennio, al 13 aprile 2013. In base a quanto previsto dal su riportato art. 14 dello Statuto, le elezioni avrebbero dovuto svolgersi tra il 17 marzo e il 21 aprile 2013. Sono state effettivamente indette per il 21 e 22 aprile 2013, con provvedimento adottato (art. 14, comma 3, Stat.) «non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione». 1.6. E' pertanto indubitabile, quale che sia il termine a quo dal quale si ritiene di far decorrere il regime di prorogatio, che la Legge Regionale che oggi si impugna e' stata certamente adottata in un momento in cui il Consiglio aveva poteri limitati, essendo stata approvata l'8 aprile 2013 e pubblicata il 10 aprile successivo, cioe' tredici e undici giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Alla luce dell'insegnamento di codesta Corte l'esercizio del potere legislativo sarebbe stato giustificato solo in caso di estrema urgenza, ovvero per l'adozione di atti doverosi o necessitati. Ora, non e' evidentemente sufficiente, al fine che qui interessa, che l'intitolazione della legge e ciascuna delle disposizioni rechino una simile occorrenza («norme urgenti in materia di attivita' economiche»; «norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio» ...). La disposizione deve avere piuttosto un oggettivo carattere di eccezionalita' e urgenza, che deve corrispondere ad una sostanziale (e non meramente formale) esigenza di far fronte ad una precisa necessita'. La legge che si impugna, priva anche di un preambolo, non identifica invece in alcun modo i requisiti di «urgenza e indispensabilita'» che hanno reso inevitabile l'adozione di norme solo pochissimi giorni prima dell'entrata in carica del nuovo Consiglio. Al contrario, la stessa sua struttura disarticolata, consistente in una specie di previsione omnibus volta a regolamentare aspetti del tutto eterogenei, legittima il dubbio che si sia proprio in presenza di quella volonta' di captatio benevolentiae evidenziata da codesta Ecc.ma Corte, nonche' di sottrazione di poteri all'Amministrazione entrante: aspetti, tutti, in palese contrasto con il principio costituzionalmente tutelato della rappresentativita' e con il rispetto della volonta' del corpo elettorale. E tale impressione e' pienamente confermata dal contenuto delle norme asseritamente «urgenti». Si e' infatti in presenza di una amplissima concessione di contributi (si confrontino, ad esempio, l'art. 1, l'art. 4, l'art. 5), della cui urgenza e' lecito dubitare (specie a fronte del prossimo subentrare di una nuova gestione consiliare), e di norme di carattere «ordinamentale» che per definizione non possono non essere eccedenti l'ordinaria amministrazione (si vedano, a titolo esemplificativo, l'art. 1, comma 10, che abroga una disposizione regionale in tema di trasparenza degli atti di concessione di aiuti; il successivo comma 19 che proroga al 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime; l'art. 4 che modifica la definizione di «interventi di manutenzione straordinaria» in materia di edilizia). Conclusivamente, la Legge impugnata appare emessa in carenza di potere e in violazione degli artt. 12 e 14 L. Cost. 31.1.63, n. 1, 121 e 122 Cost., della L. Cost. 22.11.99, n. 1, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio e degli artt. 1 e 2 della L. R. Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 quali norme interposte, e dovra' pertanto essere dichiarata incostituzionale nella sua interezza. 2. A prescindere dalle assorbenti considerazioni svolte al n. 1 che precede, e in via subordinata, alcune specifiche disposizioni della L. R. Friuli-Venezia Giulia n. 5/2013 incidono comunque in specifiche competenze statali, e dovranno pertanto comunque essere dichiarate incostituzionali sulla base delle considerazioni che vanno qui di seguito a svilupparsi. 2.1. Non si puo' non osservare, in primo luogo, che la tecnica redazionale con la quale la legge e' stata predisposta e' in palese contrasto con lo stesso «manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi» predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale all'inizio della legislatura. Tale situazione ha reso estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata di molte tra le eterogenee disposizioni contenute nella legge ai fini della impugnazione nei ristretti termini previsti. Cio' sembra poter integrare un autonomo ulteriore vizio che incide sulla validita' della legge gravata nella sua interezza, per evidente contrasto con il principio di leale collaborazione che deve ispirare i rapporti tra Stato e Regioni. 2.2.1. Passando comunque ad esaminare le singole disposizioni della L. R. n. 5/2013, va in primo luogo ravvisata la incostituzionalita' dell'art. 3, comma 28 per contrasto con gli artt. 4 e 5 dello Statuto regionale, del d.lgs. n. 152/2006 (norma interposta) e della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. 2.2.2. La norma in discorso, nel porre norme urgenti in materia di gestione del territorio, prevede, per quanto qui interessa, che «il comma 1 dell'art. 37-bis della legge regionale n. 16/2002 e' sostituito dal seguente: «1. Gli interventi di cui all'art. 37, comma 1-bis, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria - e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non e' assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).» 2.2.3. La disposizione pone evidentemente norme in materia ambientale. Detta materia, come risulta agevolmente dalla lettura degli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione (L. Cost. n. 1/1963 cit.) non rientra nella competenza esclusiva regionale, ne' in quella concorrente. Essa e' invece di esclusiva spettanza statale, essendo espressamente prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Orbene, la legge regionale dispone in maniera difforme dalla legge statale (d.lgs. n. 152/2006) che, disciplinando la materia dei rifiuti ed individuando varie tipologie di beni non soggetti al regime ivi posto, precisa (art. 185, comma 4), con norma eccezionale e di stretta interpretazione, che «il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter». E' evidente il contrasto tra le due disposizioni, laddove la legge regionale qualifica espressamente il materiale litoide come «materia prima» e lo sottrae al regime dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006. Il Legislatore regionale ha dunque esorbitato dalle proprie competenze, e la norma impugnata dovra' essere dichiarata incostituzionale. 2.3. Deve poi eccepirsi la incostituzionalita' dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 della L. R. n. 5/2013, per contrasto con gli artt. 4 e 5 dello Statuto regionale, con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e pertanto con l'art. 117 comma 3 Cost., l'art. 76, comma 7 della L. n. 133/2008 e l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 (norme interposte). 2.3.1. L'Art. 7, nel porre Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale, cosi' testualmente dispone ai primi tre commi: «1. Alla lettera b) del comma 27 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)». 2. Alla lettera b) del comma 28-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale n. 27/2012». 3. Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo la parola «utili» sono aggiunte le seguenti: «e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)». 2.3.2. Rammentato che il vincolo costituito dai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117 comma 3 e' applicabile anche alla normazione delle Regioni a Statuto speciale, i commi 1 e 2 della disposizione sopra riportata contrastano con l'art. 76, comma 7 della L. n. 133/2008 (norma che pone principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica come ritenuto da codesta Corte Ecc.ma: Sent. n. 217/2012). E, invero, la norma statale vieta «agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma». Le norme regionali, come risultanti dalle modifiche introdotte con la disposizione che qui si impugna, prevedono invece che le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative alla realizzazione di cantieri di lavoro ex legge regionale n. 27/12 non rilevano ai fini del calcolo della riduzione della spesa per il personale e al connesso contenimento della dinamica retributiva e occupazionale di cui alla L. R. n. 17/2008. E' evidente che, in tal modo disponendo, il Legislatore regionale e' entrato in contrasto con la disciplina statale volta al contenimento della spesa degli enti locali. 2.3.3. Non va esente da censure nemmeno il terzo comma della disposizione regionale impugnata, che, come visto, modifica il comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 estendendo le deroghe alle assunzioni di personale ad una ulteriore fattispecie (personale da assumere «per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)»). Anche questa norma, pero', viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posti, in questo caso, dalla norma interposta costituita dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che, ai fini del Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, dispone che le amministrazioni regionali «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». Una deroga e' consentita solo, a partire dal 2013, per le assunzioni necessarie a garantire determinate funzioni, e fermo sempre il limite della spesa complessiva sostenuta nel 2009. La norma regionale, nella parte in cui estende le possibilita' di deroga a casi diversi da quelli consentiti dalla disposizione statale consentendo assunzioni senza il rispetto dei limiti della «stretta necessita'» di garantire le funzioni, senza limitare l'applicazione «a decorrere dal 2013» ed ignorando il tetto di spesa, e' dunque incostituzionale per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 2.4. Incostituzionale e', da ultimo, l'Art. 10 della L. R. n. 5/2013 che si impugna (Norme urgenti in materia di funzione pubblica), nei suoi commi 1, 2 e 5, per contrasto con l'art. 4 dello Statuto regionale, con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e pertanto con l'art. 117 comma 3 Cost., con 1'art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010 (norma interposta). 2.4.1. A mente dell'art. 10, commi l e 2, «la Regione puo' prevedere nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, ai fini della progressione di carriera del personale regionale, una riserva di posti per il personale medesimo non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso». «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione puo' altresi' prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle categorie: a) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonche', per una sola tornata concorsuale, a favore del personale che abbia maturato detto requisito minimo di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; b) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali, per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera a), nonche' di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato presso la Regione, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati; c) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali, per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'idoneita' conseguita in pubblici concorsi banditi dalla Regione per l'accesso alla categoria e al profilo professionale messo a concorso». In forza di dette norme, dunque, la Regione Friuli-Venezia Giulia puo' bandire concorsi a pubblico impiego con riserva per il personale interno di un numero di posti superiore al 50%, in contrasto con fondamentali principi costituzionali piu' volte riaffermati da codesta Corte. 2.4.2. Cosi' disponendo - anche a voler ritenere che la materia cosi' regolata rientri nella competenza esclusiva regionale - essa ha patentemente violato, per un verso, la previsione dell'art. 4, comma 1, dello Statuto (laddove prevede che anche la potesta' legislativa esclusiva sia esercitata «in armonia con la Costituzione» e «con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica»); per altro verso, il disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, la cui lettura coordinata consente di ricavare quale regola generale il principio di accesso all'impiego pubblico mediante procedure concorsuali aperte, cui puo' eccezionalmente derogarsi in presenza di un motivato interesse pubblico. Cosi', piu' volte (Corte Cost. n. 217/90 e numerose altre) e' stato rilevata l'incostituzionalita' di disposizioni che, estendendo oltre misura e irragionevolmente le procedure riservate, abbiano derogato in maniera inammissibile al principio di accesso per pubblico concorso, incidendo sul principio di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione. 2.5. Violativa delle prerogative costituzionali dello Stato e' infine la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 10 della L. R. n. 5/13, che riproduce il contenuto dell'art. 12 comma 11 della L. R. n. 14/2012 - a suo tempo impugnata dal Governo: ric. n. 129/2012 -, ora abrogato dall'art. 10, comma 10, lett. b) della legge che qui si impugna. 2.5.1. La disposizione prevede che «la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'art. 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle gia' conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa». 2.5.2. L'art. 16 del CCI richiamato disciplina le progressioni orizzontali, subordinando ad una procedura selettiva il processo di acquisizione della nuova posizione economica. La norma che qui si impugna viola l'art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010, Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, secondo il quale «le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici», nella parte in cui non prevede non precisa che il conferimento delle dette posizioni puo' avere esclusivamente effetti giuridici. Anche sotto questo profilo la norma impugnata e' dunque incostituzionale, per violazione del richiamato art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010, norma interposta, dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. 3. Alla luce di tutto quanto precede e' dunque evidente che la Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013, nella sua integrita', ovvero, in via subordinata, quanto meno nei suoi artt. 3, comma 28; 7, commi 1, 2 e 3; 10, commi 1, 2 e 5, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2013, e' invasiva della competenza statale in quanto: (con riferimento all'intero testo normativo) in contrasto con gli artt. 12 e 14 L. Cost. 31.1.63, n. 1, 121 e 122 Cost., con la L. Cost. 22.11.99, n. 1, nonche' con i principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio e con gli artt. 1 e 2 della L. R. Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 quali norme interposte; e ancora con il principio di leale collaborazione che deve ispirare i rapporti tra Stato e Regioni; (con riferimento all'art. 3, comma 28) in contrasto con gli artt. 4 e 5 dello Statuto regionale, con il d.lgs. n. 152/2006 (norma interposta) e con la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.; (con riferimento all'art. 7, commi l, 2 e 3) in contrasto con gli artt. 4 e 5 dello Statuto regionale, con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e pertanto con l'art. 117 comma 3 Cost., con l'art. 76, comma 7 della L. n. 133/2008 e l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 (norme interposte); (con riferimento all'art. 10, commi 1, 2 e 5) in contrasto con l'art. 4 dello Statuto regionale, con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, e pertanto con l'art. 117 comma 3 Cost., con l'art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010 (norma interposta); e dovra' conseguentemente essere annullata.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, la Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 dell'8 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2013, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 31 maggio 2013. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 31 maggio 2013; 2) copia della Legge regionale impugnata; 3) rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, 6 giugno 2013 L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli