N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2013

Ricorso  per  questione  di  legittimita'  costituzionale  depositato
in cancelleria il 20 giugno 2013 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Valle  d'Aosta
  -  Disposizioni  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
  violazioni di norme tributarie, a norma  dell'art.  3,  comma  133,
  della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  -  Previsione  che  per  i
  tributi, per i quali la Regione  procede  all'accertamento  e  alla
  liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un terzo del minimo  se  la
  regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della
  notificazione dell'atto di accertamento o  di  contestazione  delle
  sanzioni o di iscrizione  a  ruolo,  a  condizione  che  non  siano
  iniziate  attivita'  amministrative  di  accertamento  delle  quali
  l'autore  o  i  soggetti  solidamente  obbligati  abbiano  comunque
  ricevuto notifica - Previsione che il ricevimento di avviso bonario
  che  invita  il  contribuente  all'adempimento  anche  tardivo  non
  costituisce causa ostativa al ravvedimento - Ricorso del Governo  -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di   competenza   legislativa
  esclusiva statale in materia di sistema tributario,  nonche'  della
  sfera di competenza legislativa statale concorrente in  materia  di
  coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile  2013,  n.  8,  art.  6,
  comma 1. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e  terzo;  Statuto
  della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3; legge  costituzionale  18
  ottobre 2011, n. 3, art. 10. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esercizi
  commerciali  di  somministrazione  di  alimenti   e   bevande   non
  raggiungibili con strade destinate alla circolazione di  veicoli  a
  motore -  Previsione  della  non  applicazione  agli  stessi  delle
  disposizioni vigenti in  materia  di  abbattimento  delle  barriere
  architettoniche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
  sfera di competenza legislativa esclusiva  statale  in  materia  di
  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
  i diritti civili e sociali - Denunciata violazione della  sfera  di
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della
  concorrenza. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013,  n.  8,  art.  26,
  comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e m); Statuto della
  Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f) e g). 
Appalti pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che
  i Comuni con popolazione non superiore a 5.000  abitanti  ricadenti
  nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente  ad
  un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori,  servizi
  e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32
  del T.U. di cui  al  d.lgs.  n.  267/2000,  ove  esistenti,  ovvero
  costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi  -
  Previsione  che,  in  alternativa,  gli   stessi   Comuni   possono
  effettuare i propri acquisti attraverso gli  strumenti  elettronici
  di  acquisto  gestiti  da  altre   centrali   di   committenza   di
  riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art.  26  della
  legge  n.  448/1999  ed  il  mercato  elettronico  della   pubblica
  amministrazione di cui  all'art.  328  del  d.P.R.  n.  207/2010  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  sfera   di
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento
  civile, nonche' della sfera di legislazione statale concorrente  in
  materia  di  coordinamento  della  finanza   pubblica   e   sistema
  tributario. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013,  n.  8,  art.  28,
  comma 1. 
- Costituzione, commi secondo,  lett.  e),  e  terzo;  Statuto  della
  Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f). 
(GU n.33 del 14-8-2013 )
    Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei  ministri
pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in  Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, numero  fax  06.96.51.40.00,
indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei confronti della Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  in  persona
del  Presidente  della  Giunta  Regionale   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei seguenti  articoli
della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento  del
bilancio di previsione  per  l'anno  finanziario  2013,  modifiche  a
disposizioni legislative e variazioni al bilancio di  previsione  per
il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del
23 aprile 2013: 
        - articolo 6 ("Modificazioni alla legge  regionale  4  agosto
2009, n. 9"), comma 1; 
        - articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3  gennaio
2006, n. 1"), comma 1; 
        - articolo 28 ("Gestione comunale associata  delle  procedure
di gara"), comma 1; 
    In virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in  data
6 giugno 2013. 
    La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato la Legge  Regionale,
alcune delle  cui  norme  non  risultano  in  linea  con  i  principi
costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative
ed amministrative tra Stato e Regioni; per tale motivo  il  Consiglio
dei Ministri ha ritenuto di doverle impugnare, ed a tanto in  effetti
si provvede mediante il presente ricorso. 
    1. Articolo 6, comma 1: contrasto  con  l'articolo  117,  secondo
comma, lett. e), Cost., e con  gli  articolo  2  e  3  dello  Statuto
speciale per la  Regione  Valle  d'Aosta  (Legge  cost.  n.  4/1948);
contrasto con l'articolo 117, terzo comma, cost. e con l'articolo  10
della Legge cost. n. 3/2001 
    1.1 L'articolo 6, comma l, della L.R. n. 8/2013, ha  tra  l'altro
introdotto - nel corpo della L.R. n. 30/2009  (recante  "Disposizioni
finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio   di
previsione della provincia per  l'anno  finanziario  1998  e  per  il
triennio  1998-2000  e  norme  legislative  collegate")  -  il  nuovo
articolo 41-bis, del seguente testuale tenore: 
        "Art. 41-bis - (Ravvedimento) 
    1. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in
materia  di  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie, a norma  dell'articolo  3,  comma  133,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione  procede
all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione e'  ridotta  ad  un
terzo  del  minimo  se  la  regolarizzazione  degli  errori  e  delle
omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento
o di  contestazione  delle  sanzioni  o  di  iscrizione  a  ruolo,  a
condizione  che   non   siano   iniziate   attivita'   amministrative
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati
abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso  bonario
che  invita  il  contribuente  all'adempimento  anche   tardivo   non
costituisce causa ostativa al ravvedimento". 
    La nuova disposizione regionale, pur facendo salva l'applicazione
dell'articolo  13  del  D.  Lgs.  n.  472/1997,  contrasta   con   le
disposizioni  contenute  nello  stesso   articolo   13   a   riguardo
dell'istituto del "ravvedimento"  in  materia  tributaria,  il  quale
prevede  (comma  1)  che  "la  sanzione  e'  ridotta,  sempreche'  la
violazione non  sia  stata  gia'  constatata  e  comunque  non  siano
iniziati   accessi,   ispezioni,   verifiche   o   altre    attivita'
amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i  soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:  a)  ad  un
decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o  di  un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di  trenta  giorni  dalla
data della sua commissione;  b)  ad  un  ottavo  del  minimo,  se  la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro  il
termine per la presentazione della  dichiarazione  relativa  all'anno
nel corso del quale e' stata commessa la  violazione  ovvero,  quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione
o dall'errore; c) ad un decimo del  minimo  di  quella  prevista  per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa  viene
presentata con ritardo non superiore a novanta  giorni  ovvero  a  un
decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della
dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta  sul  valore
aggiunto, se questa viene presentata  con  ritardo  non  superiore  a
trenta giorni". 
    In  sostanza,  dunque,  la  disposizione  regionale  introduce  -
nell'ambito  del  meccanismo  relativo  all'istituto  tributario  del
"ravvedimento"  -  un  significativo  inasprimento  del   trattamento
sanzionatorio ivi previsto, introducendo una riduzione  sanzionatoria
(a  2/3)  sensibilmente  inferiore  rispetto  a   quella   scaturente
dall'applicazione della norma statale (1/10 ovvero 1/8). 
    Benche' la norma statale si occupi di ipotesi  sanzionatorie  non
tassativamente determinate (il  comma  5  dello  stesso  articolo  13
consente infatti che "singole leggi e  atti  aventi  forza  di  legge
possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel  presente
articolo, ulteriori circostanze che  importino  l'attenuazione  della
sanzione"), la disposizione regionale introduce  una  fattispecie  di
ravvedimento ulteriore rispetto a quelle  stabilite  dal  legislatore
statale, che ad esse si sovrappone, anche sostituendole  parzialmente
rispetto  a  quanto  gia'  previsto  dalle  lettere  a),  b)   e   c)
dell'anzidetto articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997. 
    D'altra parte il richiamato articolo  13  consente  di  prevedere
"ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della  sanzione":
laddove invece, in questo caso, si prevedono casi in cui la riduzione
sanzionatoria  -  prevista  per  casi  che   possono   anche   essere
coincidenti con quelli  gia'  previsti  dall'articolo  13  -  diventa
superiore  a  quella  che   deriverebbe   dall'applicazione   diretta
dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997. 
    1.2 Sotto altro e concorrente profilo, la norma regionale  dilata
l'operativita' del ravvedimento ivi previsto, non individuando limiti
temporali definiti entro i quali il meccanismo puo' essere operativo,
ma semplicemente prevedendo che esso possa trovare  applicazione  "se
la regolarizzazione degli errori  e  delle  omissioni  avviene  prima
della notificazione dell'atto  di  accertamento  o  di  contestazione
delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione  che  non  siano
iniziale  attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
l'autore  o  i  soggetti  solidalmente  obbligati  abbiano   comunque
ricevuto notifica": in tal modo,  viene  snaturata  la  ratio  stessa
dell'istituto del ravvedimento, che e' invece chiaramente prefigurato
dal legislatore  statale  entro  precisi  limiti  temporali  indicati
nell'articolo 13. 
    1.3 La disposizione regionale in esame, in definitiva,  introduce
fattispecie di ravvedimento "derogative" rispetto a quelle  stabilite
dal legislatore statale, tra l'altro - per quanto sopra evidenziato -
in pejus rispetto  alla  posizione  del  contribuente,  e  quindi  in
contrasto con i meccanismi piu' precisamente delineati  nel  comma  1
dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997 
    In tal senso, essa contrasta con i principi generali  in  materia
di sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. n. 472/1997, cui le  regioni
(anche a statuto speciale) sono chiamate ad  attenersi:  ed  infatti,
per quanto riguarda la posizione  della  Regione  Valle  d'Aosta,  la
norma eccede dalle competenze legislative di cui agli articoli 2 e  3
del relativo Statuto Speciale, che devono  sempre  essere  esercitate
"in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della  Repubblica,  e  col  rispetto  (...)  delle   norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  della   Repubblica".
Correlativamente,  la  disposizione  de  qua  viola   la   competenza
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  sistema  tributario  di  cui
all'articolo  117,  secondo  comma,  lett.  e),  della  Costituzione,
nonche' la competenza legislativa statale concorrente in  materia  di
coordinamento di finanza pubblica e sistema tributario  prevista  per
le regioni a statuto ordinarie dall'articolo 117, terzo comma, Cost.,
estesa, ai sensi dell'articolo 10 della Legge cost. n.  3/2001,  alla
Regione Valle d'Aosta quale forma di autonomia piu' ampia. 
    2. Articolo 26, comma 1: contrasto con  l'Articolo  117,  secondo
comma, lett. e) ed m), Cost., e con l'articolo  2,  lett.  f)  e  g),
dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge  cost.  n.
4/1948) 
    L'articolo 26, comma 1, della  L.R.  n.  8/2013,  introduce,  nel
corpo dell'articolo 8 della L.R. n. 1/2006 (recante "Disciplina delle
attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Abrogazione
della legge regionale 10 luglio 1996,  n.  13"),  il  seguente  comma
7-bis: 
        "7-bis. Agli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolizzione  di
veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in  materia
di abbattimento delle barriere architettoniche". 
    Cosi' come  formulata,  la  disposizione  regionale  si  pone  in
contrasto con le previsioni statali in materia di  superamento  e  di
eliminazione delle barriere architettoniche  negli  edifici  privati,
pubblici e privati aperti al pubblico, introdotte dal  Capo  III  del
D.P.R n. 380/2001 (c.d. Testo unico sull'edilizia).  In  particolare,
l'articolo 82, comma 1, del citato d.P.R. n. 380/2001  prescrive  che
"tutte le opere  edilizie  riguardanti  edifici  pubblici  e  privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo,  sono
eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30  marzo
1971, n. 118, e successive  modificazioni,  alla  sezione  prima  del
presente capo, al regolamento approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  503,  recante   norme   per
l'eliminazione delle  barriere  architettoniche,  e  al  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236". 
    Ed a propria  volta,  la  normativa  di  dettaglio  ivi  indicata
prevede espressi e tassativi casi di deroga alla normativa in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. ad  esempio  gli
articoli 19 e 21 del d.P.R. n. 503/1996, e gli articoli  3  e  7  del
D.M. n. 236/1989), tra i quali non rientra l'ipotesi di esclusione di
cui alla. disposizione legislativa regionale quivi in  contestazione.
La norma regionale in questione introduce dunque una nuova ipotesi di
deroga alla normativa statale in materia;  ed  in  tal  senso  eccede
dalle  competenze  statutarie  in  materia  di  lavori  pubblici   ed
urbanistica di cui all'articolo 2,  lett.  f)  e  g),  dello  Statuto
Speciale della  Regione  Valle  d'Aosta,  quanto  detta  disposizioni
difformi dalla normativa nazionale di riferimento, la quale - siccome
specificamente  riguardante  l'accessibilita'  e   visitabilita'   di
edifici aperti al pubblico - costituisce espressione della competenza
esclusiva dello Stato  in  materia  di  "determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", di cui
all'articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost. 
    E' appena il caso di rammentare, al riguardo, che, alla base  dei
cc.dd. livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i  diritti
civili e sociali,  vi  e'  l'esigenza  generale,  che  giustifica  la
competenza legislativa esclusiva dello  stato,  di  "porre  le  norme
necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio  nazionale,
il godimento di prestazioni garantite, come contenuto  essenziale  di
tali diritti, senza che la legislazione regionale possa  limitarle  o
condizionarle" (sentenza n. 282 in data 26 giugno  2002  della  Corte
Costituzionale). 
    D'altra parte, la norma in questione risulta incidere anche sulla
materia delle concorrenza tra imprese, in quanto e'  suscettibile  di
comportare un vantaggio  competitivo  per  gli  esercizi  commerciali
esonerati dall'attuazione degli obblighi  richiamati,  ancorche'  non
situati direttamente sulle strade di cui  sopra,  rispetto  a  quegli
esercizi commerciali che devono sostenere  gli  ingenti  e  necessari
oneri di adeguamento derivanti dalla normativa nazionale in  tema  di
eliminazione delle barriere architettoniche. Pertanto, rientrando  la
"tutela della concorrenza"  nella  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, la norma regionale viola (anche) l'articolo 117, secondo
comma, lettera e), Cost. 
    3. Articolo 28, comma 1: contrasto con  l'articolo  117,  secondo
comma, lett. l), Cost., e con l'articolo 2, lett. f),  dello  Statuto
speciale per la  Regione  Valle  d'Aosta  (Legge  cost.  n.  4/1948);
contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost. 
    L'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 8/2013,  dispone  che  "nei
Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e, forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE
e  della  direttiva  2004/18/  CE),  si  applica  alle  gare  bandite
successivamente al 31 dicembre 2013". 
    La previsione nazionale ivi menzionata (articolo 33, comma 3-bis,
del D. Lgs. n. 163/2006) e' stata introdotta  dal  D.L.  n.  201/2011
(convertito con Legge n. 214/2011),  e  prevede  che  "i  Comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio
di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale
di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In  alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici  di  acquisto  gestiti  da  altre  centrali  di
committenza di  riferimento,  ivi  comprese  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  e  il  mercato
elettronico della pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  328
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". 
    La trascritta norma nazionale, in virtu' dell'articolo 23,  comma
5, del ridetto D.L. n. 201/2011, e del successivo articolo 29,  comma
11-ter, del D.L. n. 216/2011 (convertito con Legge n. 14/2012), trova
applicazione alle gare bandite successivamente al 31 marzo  2013:  e'
dunque evidente  che  la  disposizione  regionale  qui  in  esame  ha
disposto una vera e propria proroga dell'efficacia  della  previsione
statale,  con  riguardo  a  tutte  le  gare  bandite  nel  territorio
valdostano. 
    Alla luce di tanto, la previsione regionale ivi impugnata risulta
incostituzionale sotto svariati concorrenti profili. 
    In  primo  luogo,  in  quanto  essa  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 4, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.  163/2006,  a  termini
del quale "le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo,
della Costituzione, non possono prevedere una disciplina  diversa  da
quella del presente  codice":  essa  quindi  eccede  anzitutto  dalle
competenze legislative regionali in materia  di  lavori  pubblici  ed
urbanistica di cui all'articolo 2, lett. f), dello Statuto  Speciale,
nonche' - correlativamente - con la competenza legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117,
secondo comma, lett. l), Cost.  (nel  cui  ambito  rientra  anche  la
materia della contrattualistica pubblica: cfr. Corte  Costituzionale,
sentenza n. 74 del 30 marzo 2012). 
    In secundis (ma non meno  rilevante)  in  quanto  -  come  dianzi
anticipato - l'introduzione del  comma  3-bis  dell'articolo  33  del
Codice  dei  contratti  pubblici  e'   avvenuta   tramite   il   noto
provvedimento emergenziale c.d. "Salva Italia" (il D.L. n.  201/2011,
convertito con Legge  n.  214/2011),  con  la  evidente  esigenza  di
provvedere alla razionalizzazione della spesa della  P.A.:  la  norma
statale  in  questione,  invero,  ha  imposto   di   procedere   alla
riorganizzazione delle attivita' delle piccole amministrazioni locali
mediante l'aggregazione e la gestione comune della domande di lavori,
servizi e forniture, e quindi (anche) nell'ottica  del  coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. 
    Il "secco" procrastinamento dell'efficacia di siffatta previsione
con  riguardo  al  territorio  valdostano  (per  cui  tale  modalita'
troverebbe ivi applicazione per le gare bandite successivamente al 31
dicembre 2013, anziche' a quelle bandite successivamente al 31  marzo
2013, come  previsto  dalla  norma  nazionale),  attesta  dunque  una
indebita  deroga  alla  indicata  prescrizione  statale,  volta   per
l'appunto  a   perseguire   il   contenimento   della   spesa   delle
amministrazioni locali, nel segnalato quadro del coordinamento  della
finanza pubblica: e pertanto risulta violativo della  indicata  sfera
di competenza legislativa statale (come gia' detto estesa,  ai  sensi
dell'articolo 10 della Legge cost n. 3/2001, anche alla Regione Valle
d'Aosta quale forma di autonomia piu' ampia). 
    Giova al riguardo rammentare che la giurisprudenza costituzionale
ha oramai consolidatamente acceduto ad una "nozione ampia di principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica",  mettendo
altresi' in  rilievo  "il  carattere   «finalistico»  dell'azione  di
coordinamento e, quindi,  l'esigenza  che  «a  livello  centrale»  si
possano collocare anche «i poteri  puntuali  eventualmente  necessari
perche'  la  finalita'   di   coordinamento»   venga   «concretamente
realizzata»" (cfr. sentenza 22 luglio 2011, n. 229, nonche'  sentenza
30 dicembre 2003, n. 376, ivi menzionata). 
    Come in piu' occasioni ribadito dalla  Corte  Costituzionale,  il
vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica,  connessi  agli  obiettivi  nazionali  condizionati
anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia
ordinaria in base  all'articolo  119  Cost.,  si  impone  anche  elle
Regioni a statuto speciale  nell'esercizio  della  propria  autonomia
finanziaria.  
 
                               P.Q.M. 
 
    Ricorre alla Ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'  la  stessa
voglia dichiarare - in accoglimento  delle  suesposte  censure  -  la
illegittitnita' costituzionale  dei  seguenti  articoli  della  Legge
Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio  di
previsione per l'anno  finanziario  2013,  modifiche  a  disposizioni
legislative e variazioni al bilancio di previsione  per  il  triennio
2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del  23  aprile
2013: 
        - articolo 6 ("Modificazioni alla legge  regionale  4  agosto
2009, n. 9"), comma 1; 
        - articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3  gennaio
2006, n. 1"), comma 1; 
        - articolo 28 ("Gestione comunale associata  delle  procedure
di gara"), comma 1; 
    per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), l)  ed
m), Cost; con gli articoli 2  e  3  dello  Statuto  speciale  per  la
Regione Valle d'Aosta (Legge cost n.  4/1948);  con  l'articolo  117,
terzo comma, Cost e con l'articolo 10 della Legge  cost.  n.  3/2001;
per le ragioni e nei  termini  dettagliati  nel  corpo  del  presente
ricorso. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  6  giugno  2013,  con
allegata relazione; 
        2) copia della Legge Regionale Valle d'Aosta 8  aprile  2013,
n. 8, recante "Assestamento del bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative  e  variazioni
al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata  sul
B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013. 
          Roma, 13 giugno 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Caselli