N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2013
Ordinanza del 21 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di D. F. A.. Processo penale - Incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilita' - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Violazione dei principi di uguaglianza, di garanzia del diritto alla difesa, di rieducazione del condannato e di ragionevole durata del processo. - Codice penale, art. 159, primo comma. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma terzo, e 111, comma secondo.(GU n.34 del 21-8-2013 )
IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza A. D. F. e' stato convocato
a giudizio con decreto del 26 aprile 2001 per rispondere dei reati di
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti e false comunicazioni sociali.
Fin dalla prima udienza dibattimentale del 20 novembre 2001 il
difensore dell'imputato ha rilevato come il proprio assistito avesse
subito un incidente stradale e riportato serie e gravi lesioni tali
da evidenziare la sussistenza di un legittimo impedimento, nonche' la
necessita' di un approfondimento peritale al fine di valutare la
capacita' di questi di partecipare coscientemente al processo (nel
certificato medico prodotto in quel contesto si da' atto che D. F. e'
paziente paraplegico post traumatico, affetto da vescica neurogene
con episodi ricorrenti di infezione urinaria). Il giudice stabili nel
corso della medesima udienza di espletare una perizia medico-legale.
Tuttavia, alla prefissata udienza, poiche' si ebbe modo di rilevare
che era stato adito il giudice monocratico a dispetto della
competenza funzionale del tribunale collegiale in relazione all'art.
2621 del codice civile, venne disposta la trasmissione del processo
alla sede competente. Anche il tribunale in composizione collegiale,
all'udienza del 6 giugno 2002, valuto' l'opportunita' di svolgere
l'accertamento richiesto e nomino' come perito la dottoressa F. B. La
consulenza svolta attesto' che D. F., i sotto il profilo psichico era
del tutto integro e pertanto capace di stare in giudizio, segnalando
al contempo la gravita' del quadro clinico da ritenersi compromesso a
seguito dell'incidente subito il 12 novembre 2000 nel corso del quale
riporto' un grave politrauma con lussazione vertebro-midollare
D11-D12 con immediata paraplegia, trauma cranico commotivo,
emopneumotorace bilaterale, rottura di milza con necessita' di
splenectomia, lussazione al gomito destro, frattura del malleolo
tibiale destro e rottura di legamenti al ginocchio destro, vasta
ferita lacero contusa alla mano destra. La gravita' di tali
condizioni risultava aggravata dall'esacerbazione della sindrome
depressiva di cui il paziente gia' soffriva e per cui era in terapia
farmacologica, e dalla comparsa di crisi comiziali parziali con
conseguente generalizzazione e di ulcere da decubito in regione
sacrale e trocanterica. Peraltro, all'udienza del 13 novembre 2002,
il perito evidenzio' la sussistenza di serie difficolta' di trasporto
dell'imputato a causa di profondissime ulcere, e il tribunale, tenuto
altresi' conto della certificazione medica prodotta dalla difesa,
rinvio' il processo all'udienza del 18 febbraio 2003, nel cui corso
venne constatata nuovamente la sussistenza di un legittimo
impedimento dell'imputato a comparire in quanto ricoverato presso
l'istituto di riabilitazione Montecatone.
Da allora, sulla scorta dei certificati medici prodotti dalla
difesa, attestanti vuoi la difficolta' di trasporto, vuoi
l'acutizzazione dello stato patologico di D. F. sono stati disposti
ulteriori rinvii per legittimo impedimento, fino all'udienza dell'11
luglio 2005 quando il Tribunale decise di svolgere nuovamente una
perizia per accertare la capacita' dell'imputato di partecipare
coscientemente al processo. Ancora, la dottoressa B. escluse la
sussistenza di una condizione di incapacita', rilevando che gli
scompensi di tipo psichiatrico che avevano richiesto gli accessi al
pronto soccorso, quali il rallentamento ideo-motorio, il
disorientamento temporo-spaziale con allucinazioni visive, ovvero gli
episodi di assenza, fossero legati all'abuso della terapia
farmacologica prescrittagli a base di benzodiazepine (D. F., come
detto, fin dall'eta' giovanile era affetto da sindrome depressiva
aggravatasi a seguito delle lesioni riportate nel corso del
traumatico incidente subito). Il Tribunale, all'udienza del 18
gennaio 2006, revoco' impropriamente l'ordinanza di sospensione del
processo, rinviando all'udienza del 15 marzo 2006, nel cui contesto
il difensore chiese un rinvio per poter valutare l'eventuale
richiesta di patteggiamento.
Nel corso dell'udienza del 27 aprile 2006, a seguito
dell'ennesima istanza di legittimo impedimento dell'imputato, venne
disposta una visita fiscale, le cui conclusioni attestanti un delirio
immaginativo su fondo costituzionale mitomaniaco determinarono il
Tribunale a disporre nuovi accertamenti, da parte della stessa ASL
che confermarono tale stato patologico. Il difensore dell'imputato
rilevo', inoltre, che proprio in quel periodo si stava svolgendo un
procedimento volto ad una pronuncia di interdizione legale
dell'imputato. Nel corso dell'udienza del 9 luglio 2008 venne
acquisita la perizia effettuata nell'ambito del procedimento tutelare
attestante la presenza di una infermita' mentale abituale e tale da
inficiare completamente la capacita' di D. F., di riconoscere e
provvedere ai propri interessi. Il Tribunale ritenne che l'accertato
disturbo delirante cronico di tipo magalomaniaco fosse incompatibile
con la possibilita' che D. F., potesse comprendere e partecipare
coscientemente al processo.
Ritenuta la sussistenza di una incapacita' dell'imputato, venne
pertanto sospeso il processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p.
Da allora, si sono susseguite nel tempo perizie svolte
nell'ambito sia dell'odierno procedimento sia degli altri pendenti a
carico dell'imputato che hanno confermato le condizioni patologiche
dell'imputato tali da inficiarne la cosciente partecipazione al
processo.
In somma sintesi, oltre alle precarie condizioni fisiche
dell'imputato cui e' stata diagnosticata una paraplegia post
traumatica agli arti inferiori, e' stato acclarato un disturbo
psicotico non altrimenti specificato determinante una perdita della
capacita' processuale di tipo permanente (cfr. perizia redatta dal
dottor M. G. del 15 febbraio 2010).
I medici hanno spiegato che D. F., gia' affetto da sintomi
depressivo-ansiosi, a partire dalla meta' degli anni 2000 ha iniziato
a presentare gravi alterazioni del funzionamento psichico correlate
all'abuso, ovvero alla improvvisa sospensione, di farmaci ansiolitici
a base di benzodiazepine, nonche' all'abuso di cocaina. Nel corso dei
ricoveri ospedalieri si sono, peraltro, rilevati disturbi
allucinatori, confusione mentale e incongruenze comportamentali. Il
complessivo quadro clinico si e' aggravato nel tempo per
l'instaurarsi nel 2006 di uno stato psicotico e per il progredire
della seria compromissione delle funzioni mentali dovute a fenomeni
degenerativi atrofici della struttura cortico-sottocorticale
cerebrale, rilevati con la Tac (cfr. perizia a firma del dottor F. M.
del 30 marzo 2011). Le attivita' cognitive sono risultate altamente
compromesse, la sfera emotiva gravemente degradata e la facolta' di
pensiero deteriorata, anche per la segnalazione di disturbi di tipo
delirante. Sono state, inoltre, segnalate alterazioni delle funzioni
neurologiche.
Anche l'ultimo accertamento peritale svolto ha confermato lo
stato psicotico cronico determinato, in misura rilevante, da processi
degenerativi cerebrali, documentati da esami strumentali, innescati
da protratti, ormai remoti, abusi di «sostanze» ad azione tossica. Il
quadro clinico e' stato definito di natura demenziale, nonche' tale
da impedire all'imputato di partecipare coscientemente al processo
per profondi deficit della comprensione, dell'elaborazione del
pensiero, della congruita' affettivo-relazionale, della
disponibilita' del volere (cfr. perizia a firma del dottor F. M. del
2 febbraio 2013).
La ricostruzione svolta consente di evidenziare due circostanze
meritevoli di attenzione nell'ambito dell'odierna trattazione.
Da un lato, va detto che la prognosi formulata concordemente da
differenti specialisti in ordine alla condizione patologica di D. F.
in termini di cronicita' e irreversibilita' non risulta opinabile. A
seguito, infatti, di un'iniziale accertata capacita' di comprendere e
relazionarsi, pur nell'ambito di un quadro psico-fisico compromesso,
si e' potuto constatare il progressivo aggravamento delle condizioni
psichiche dell'imputato, per l'insorgere di un quadro psicotico,
prima assente, legato a fenomeni degenerativi cerebrali. Proprio tale
involuzione esclude la sussistenza di dubbi in ordine ad un possibile
miglioramento delle condizioni cliniche di D. F. Si ricordi,
peraltro, che i consulenti nominati negli anni dal Tribunale hanno
definito come permanente la perdita della capacita' processuale
ovvero di carattere cronico lo stato psicotico dell'imputato.
D'altro lato, va evidenziato il tempo trascorso dalla commissione
dei fatti cosi' come contestati.
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
per operazioni inesistenti contestato al capo a) secondo
l'imputazione e' stato commesso fino al giugno 1998. Tale, dunque,
deve ritenersi il termine indicativo della consumazione del reato, in
assenza dell'indicazione precisa della data in cui la dichiarazione
IVA per l'anno 1997 oggetto della contestazione venne presentata. Il
termine massimo di prescrizione piu' favorevole pari a sette anni e
mezzo, come risultante a seguito delle modifiche normative introdotte
con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, e', pertanto, da individuarsi
nel 30 novembre 2005. Cio' posto, anche calcolando come intero
periodo di sospensione del corso della prescrizione per
l'accertamento di un legittimo impedimento quello dal 20 novembre
2001 al 9 luglio 2008. data in cui e' stata disposta la sospensione
del processo ai sensi dell'art. 70 cpp per accertata incapacita'
dell'imputato a partecipare al procedimento, a fronte
dell'attestazione di un disturbo delirante cronico, si deve rilevare
che il delitto se, a tale accertamento non fosse conseguita altresi'
la sospensione del corso della prescrizione, risulterebbe estinto per
prescrizione in data 20 luglio 2012.
Quanto al reato di false comunicazioni sociali contestato come
commesso fino al 31 dicembre 1997, si deve rilevare che a seguito
della normativa sopravvenuta che con il decreto-legge n. 61/2002 ha
trasformato in contravvenzione il delitto previsto dall'art. 2621 del
codice civile il termine massimo prescrizionale e' pari a quattro
anni e mezzo (dovendosi ritenere piu' favorevole in questo caso la
normativa sui termini prescrizionali vigente all'epoca dei fatti). In
tal caso, anche tenuto conto della sospensione nei termini sopra
chiariti, il reato risulterebbe estinto il 18 febbraio 2009.
Ebbene, le circostanze evidenziate hanno indotto il collegio a
ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione della
legittimita' costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della
prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli articoli
71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilita'
dell'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al
processo, per contrasto con gli articoli 3, 24, secondo comma, 27,
terzo comma e 111, secondo comma della Costituzione.
Quanto alla rilevanza, si e' appena osservato che se non fosse
intervenuta l'ordinanza di sospensione del processo con la
conseguente sospensione del corso della prescrizione i reati ad oggi
sarebbero prescritti.
Si deve aggiungere, in proposito, che proprio la descritta
progressione della malattia dell'imputato impone di escludere che
questi all'epoca dei fatti fosse incapace di intendere. Del resto, il
dottor F. M., perito del Tribunale nell'ambito degli accertamenti
disposti ai sensi dell'art. 70 c.p.p., espressamente interpellato sul
punto con specifico quesito all'udienza del 15 febbraio 2012, ha
spiegato che sebbene D. F. all'epoca dei fatti fosse in una
condizione di disagio psichico configurante una sindrome depressiva,
non vi sono elementi che consentano di affermare che fosse
compromessa la sua capacita' di comprendere la natura degli atti,
valutandone le conseguenze, e di autodeterminarsi liberamente (cfr.
perizia a firma del dottor F. M. del 10 giugno 2012).
Non appare, pertanto, ipotizzabile una pronuncia di
proscioglimento, ne' dagli atti emerge la possibilita' di una
sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato ovvero
che siano utilmente esperibili mezzi di prova utili ai fini di una
simile pronuncia.
La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata.
La medesima questione, come e' noto, e' stata, da ultimo,
sollevata con ordinanza del 27 febbraio 2012 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Alessandria nell'ambito di un
processo per delitto di omicidio colposo (art. 589, primo e secondo
comma, c.p.), in relazione ad un incidente stradale verificatosi il
16 ottobre 2001, nel quale aveva perso la vita la persona trasportata
nel veicolo condotto dall'imputato. Nell'ambito dello stesso sinistro
l'imputato aveva riportato serie lesioni che provocarono un trauma
encefalico grave, determinante una condizione di infermita'
permanente e totale con prognosi di irreversibilita'.
La Corte costituzionale, in tal modo adita, nell'ambito della
sentenza emessa l'11 febbraio 2013, pur dichiarando inammissibile la
questione, ha dato atto della sussistenza nell'odierno ordinamento di
una reale problematica connessa alle norme concernenti la sospensione
della prescrizione dei reati (art. 159, primo comma, c.p.) e la
sospensione del processo per incapacita' dell'imputato (articoli 71 e
72 c.p.p.), che di fatto consentono che, in caso sia stata accertata,
(con le modalita' di cui all'art. 70 c.p.p.), la natura irreversibile
dell'infermita' mentale sopravvenuta al fatto idonea a precludere la
cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi
una situazione di pratica imprescrittibilita' del reato. La Corte,
tuttavia, ha evidenziato come tale problematica non possa essere
risolta in sede di sindacato di costituzionalita', non essendo
ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata. Nel
medesimo provvedimento, la Corte ha, peraltro, evidenziato come non
sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in
ordine al grave problema individuato.
Ebbene, poste queste premesse, dandosi atto che non risulta
prioritaria, allo stato, nel calendario del legislatore la
risoluzione della suddetta problematica, appare necessario illustrare
le ragioni che hanno indotto anche questo collegio a sollevare la
suddetta questione.
L'analisi impone, dunque, di individuare la ratio della normativa
enucleata dall'art. 159 c.p. che prevede la sospensione del termine
di prescrizione in determinate ipotesi e verificare se l'applicazione
della medesima normativa ai casi di incapacita' processuale
permanente ed irreversibile dell'imputato sia conforme ai principi
costituzionali di uguaglianza, di garanzia del diritto alla difesa,
di rieducazione del condannato e di ragionevole durata del processo
sanciti dagli articoli 3,24, secondo comma, 27, terzo comma e 111,
secondo comma, Cost.
La scelta del legislatore di sospendere il termine di
prescrizione del reato deriva dal principio secondo cui
l'impossibilita' di procedere e di raggiungere una verita'
processuale, nei casi in cui vi e' un blocco forzato e determinato da
cause indipendenti al sistema giudiziario, non puo' avere conseguenze
in ordine ai tempi imposti dall'ordinamento di pervenire ad una
decisione. La prescrizione, quale causa estintiva del reato per il
decorso del tempo, e' legata al principio di ragionevole durata del
procedimento secondo cui la pretesa punitiva dello stato puo' essere
fatta valere solo quando e' ancora vivo l'allarme sociale (cfr.
sentenze Corte costituzionale n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985) e la
pena stessa puo' svolgere una funzione retributiva, nonche'
rieducativa nei confronti del condannato. Per determinare il tempo
nell'ambito del quale permane il suddetto interesse punitivo dello
Stato, tempo che di per se' varia a seconda della gravita' dei fatti
da giudicare sulla base delle scelte discrezionali del legislatore,
non possono, dunque, essere calcolati i momenti di stasi processuale
legati all'interesse delle parti o comunque indipendenti da
problematiche strettamente connesse al sistema giudiziario.
Cio' che deve essere evidenziato e' che tutte le ipotesi
enucleate dall'art. 159 c.p. riguardano fattispecie transitorie e
destinate ad avere esito in un ragionevole arco di tempo.
In particolare, si ricordi che la disposizione di cui all'art.
159 c.p., comma 1, n. 3, cosi' come sostituito dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251, art. 6, comma 3, stabilisce che la prescrizione e'
sospesa, tra l'altro, in caso di sospensione dei procedimento o del
processo penale «per ragioni di impedimento delle parti e dei
difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore». La
norma disciplina la durata della sospensione del processo, stabilendo
che, in ipotesi di sospensione del processo per impedimento delle
parti o dei difensori (e non quindi anche nell'ipotesi di sospensione
a richiesta dell'imputato o del suo difensore, cfr. Cass. Sez. I.
sentenza n. 5956 del 4 febbraio 2009), l'udienza non puo' essere
differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile
cessazione dell'impedimento, ovvero calcolando la sospensione della
prescrizione per il solo tempo dell'impedimento, aumentato di
sessanta giorni.
Si deve premettere che tale disciplina riguarda una determinata
ipotesi, peraltro quella assimilabile alla sospensione del processo
per incapacita', ed ha la finalita' di limitare temporalmente la
durata della sospensione, finalita' che non sussiste, invece, nei
rinvii del dibattimento su richiesta di parte dove soccorrono
esigenze diverse da quelle costituenti legittimo impedimento (cfr.
Cass. Sez. 3, sentenza n. 45968 del 27 ottobre 2011, laddove e' stato
chiarito che si puo' ritenere logico contemperare l'aggravio per
l'ufficio giudiziario derivante dal soddisfacimento di esigenze di
parte, rimettendo alla sua determinazione la durata del rinvio in
modo da tener conto delle esigenze dell'ufficio medesimo).
Cionondimeno, la normativa descritta appare sintomatica della
funzionalita' dell'istituto della sospensione della prescrizione a
regolare situazioni transitorie e comunque destinate ad una
soluzione.
Le considerazioni svolte mettono in luce, dunque,
l'irragionevolezza dell'applicazione della disciplina della
sospensione del tempo della prescrizione alle ipotesi in cui
l'impedimento sia legato ad una incapacita' processuale irreversibile
dell'imputato per violazione del principio di uguaglianza, in quanto
a situazioni del tutto difformi viene riservato lo stesso
trattamento. Ed infatti, appare irragionevole che alla condizione
dell'imputato incapace in modo irreversibile di partecipare al
processo seguano le stesse conseguenze giuridiche previste
dall'ordinamento nei casi di impedimenti transitori (sia che si
tratti di una incapacita' processuale transitoria, accertata con le
modalita' di cui all'art. 70 c.p.p., sia che si tratti di un generico
impedimento).
Si deve, in proposito, ancora osservare che la predetta
condizione di incapacita' processuale appare piuttosto assimilabile,
per la definitivita' dell'accertamento ad esso sottostante,
all'ipotesi di morte del reo, ipotesi in relazione alla quale, per
l'impossibilita' di punire l'imputato, lo Stato rinuncia alla propria
potesta' punitiva, ovvero compie una scelta del tutto opposta
rispetto a quella che giustifica la sospensione della prescrizione.
Va, dunque, detto che l'equiparabilita' tra tali fattispecie e'
stata posta in dubbio sulla base dei possibili margini di errore
insiti nella prognosi di irreversibilita' della patologia impeditiva
di una cosciente partecipazione dell'imputato ai processo, tenuto
conto anche dell'eventualita' di comportamenti simulatori (cfr.
ordinanze Corte costituzionale n. 33 del 2003 e n. 298 del 1991).
Tali margini di errore, invece, non sussistono nell'accertamento
dell'evento morte, che comporta il venir meno, sul piano della
realta', di uno dei soggetti di quel rapporto (cfr. ordinanza Corte
costituzionale n. 289 del 2011).
Si deve, in proposito, osservare che se certamente la scienza
medica e' connotata da margini di fallibilita', come del resto ogni
scienza, cionondimeno il legislatore ha previsto che siano poste a
fondamento di decisioni giurisdizionali diagnosi mediche anche in
punto di irreversibilita' o permanenza (si pensi alle lesioni
gravissime di cui all'art. 583 c.p., nell'ipotesi che sia accertato
lo sfregio permanente del viso).
Del resto, l'equiparabilita' delle fattispecie in esame che preme
sottolineare non ha il fine di invocare interventi della Corte
sull'art. 150 c.p. Tale soluzione renderebbe certamente piu' cruciali
le problematiche connesse all'accertamento in punto di
irreversibilita', problematiche che, invece, appaiono stemperate nel
contesto della disciplina enucleata dall'art. 72 c.p.p. che prevede
la verifica periodica delle condizioni dell'imputato e, nei termini,
come si auspica non sospesi, della prescrizione, consentirebbe una
maggiore cristallizzazione dell'accertamento stesso.
Va ricordato, inoltre, che e' stato evidenziato che l'ordinamento
ha inteso fornire diverse forme di tutela rispondenti a difformi
esigenze in ordine alle due ipotesi in esame: l'estinzione del reato
per morte del reo si giustifica sulla base del principio di carattere
sostanziale di personalita' della responsabilita' penale, mentre la
previsione di una preclusione allo svolgimento del processo nei
confronti del soggetto incapace di parteciparvi ha finalita'
processuali volte a garantire il diritto di difesa, inteso nella
particolare accezione della difesa personale o autodifesa
dell'imputato (cfr. ancora ordinanza Corte costituzionale n. 289 del
2011, nonche' sentenza n. 281 del 1995).
Evidenziare la suddetta equiparabilita' ha, dunque, lo scopo di
mettere in luce l'irragionevolezza della disciplina dell'art. 159
c.p. non solo con riferimento al principio di uguaglianza nei termini
esposti, ma anche avuto riguardo alla violazione del diritto di
difesa. Ed infatti, proprio la suddetta ratio sottesa alla disciplina
della sospensione del processo, in caso di incapacita' processuale
irreversibile, rischia di essere frustrata dalle conseguenze della
sospensione del corso della prescrizione perche', nell'eventuale e
improbabile ipotesi in cui l'incapacita' venga meno, l'imputato si
troverebbe costretto a difendersi nell'ambito di un processo per
fatti risalenti nel tempo con le evidenti difficolta' di apprestare
una adeguata strategia difensiva.
In sostanza, poiche' i casi di irreversibile incapacita'
processuale non appaiono avere sbocchi se non in limitate ipotesi
comunque determinate da un significativo decorso del tempo idoneo a
consentire una modifica delle condizioni dell'interessato ovvero
delle cognizioni mediche (ipotesi questa suggerita nell'ambito
dell'ordinanza Corte costituzionale n. 33 del 2003), l'imputato si
troverebbe nella condizione di essere eternamente giudicabile e,
qualora l'incapacita' dovesse finalmente cessare, si troverebbe
nell'impossibilita' concreta di difendersi adeguatamente.
Inoltre, la pena comminata a seguito di un processo svolto a
distanza di tempo ed a seguito di una interruzione dello stesso
legata a serie problematiche cognitive dell'imputato, difficilmente
potrebbe svolgere la funzione rieducativa imposta dalla Costituzione.
Tale questione e' strettamente connessa all'ulteriore profilo di
incostituzionalita' evidenziato, ovvero alla violazione del principio
di ragionevole durata del processo, nella duplice accezione di
«garanzia oggettiva», relativa al buon funzionamento
dell'amministrazione della giustizia e all'esigenza di evitare la
prosecuzione di giudizi dilatati nel tempo, anche tenuto conto dei
relativi oneri economici, nonche' di «garanzia soggettiva», quale
diritto dell'imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole,
sancito altresi' dall'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
(ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848). In
altri termini, la dilatazione temporale del processo a carico di un
imputato incapace a parteciparvi coscientemente non solo sacrifica il
cosiddetto diritto di questi all'oblio, ma comporta altresi' un
inutile dispendio di energie e risorse dello stato.
Si deve aggiungere che l'analisi del caso concreto in esame
consente di evidenziare tutte le predette antinomie e superare
eventuali argomentazioni contrarie.
A. d. F. e' stato ritenuto legittimamente impedito a partecipare
al processo a causa delle problematiche psico-fisiche riscontrate.
Come si e' visto, nella prima fase processuale, non e' stata
accertata una compromissione della sfera psichica e i disturbi di
ordine psichiatrico riscontrati sono stati ritenuti transitori o
comunque non idonei ad inficiare la partecipazione cosciente al
processo, tanto che e' stata disposta una serie di rinvii, con la
conseguente sospensione del corso della prescrizione. Proprio tenuto
conto della ritenuta transitorieta' delle suddette condizioni
impeditive alla celebrazione del dibattimento, ed alla proposi di
risoluzione delle problematiche riscontrate, la suddetta sospensione,
seppur protratta nel tempo, non puo' che risultare in armonia con i
principi dell'ordinamento.
Il quadro risulta del tutto difforme una volta acclarata
l'incapacita' di partecipazione cosciente da parte dell'imputato, per
le mutate condizioni psico-fisiche, peraltro divenute irreversibile.
Tale incapacita', documentata e accertata da diversi medici, ha
creato una stasi processuale, priva di qualsivoglia possibilita' di
soluzione, proprio in virtu' della disposta sospensione del processo
ai sensi dell'art. 70 c.p.p. e della conseguente sospensione del
corso della prescrizione.
Ebbene, l'equiparazione in termini di conseguenze giuridiche
delle due situazioni di fatto descritte, diverse ontologicamente in
merito alle caratteristiche di irreversibilita' delle condizioni
dell'imputato, appare in contrasto con i principi di uguaglianza, di
ragionevole durata del processo, di rieducazione del condannato
nonche' in violazione del diritto di difesa. Mentre, infatti, prima
dell'aggravamento dello stato di salute dell'imputato, la sospensione
del processo risultava giustificata dalla transitorieta' della
situazione e l'interesse punitivo dello stato poteva ritenersi ancora
vivo, una volta definita l'irreversibilita' delle condizioni
dell'uomo, e, dunque, una volta modificatasi la situazione di fatto,
non si rinvengono le ragioni di una uguale protrazione del processo,
con l'unica certezza dell'aumento dei costi per lo stato, nonche'
dell'affievolimento dell'interesse e dell'opportunita' di una
perdurante pretesa punitiva. E se la giustificazione della
protrazione, fino verosimilmente alla morte dell'imputato, potrebbe
essere spiegata con l'astratta possibilita' di una modifica della
situazione nel tempo ovvero di un diverso accertamento medico, non va
dimenticato che l'interessato si troverebbe, a quel punto, a doversi
difendere senza averne gli effettivi strumenti a causa del decorso
del tempo e difficilmente potrebbe percepire il messaggio
riabilitativo insito nell'eventuale condanna.
P.Q.M.
Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
159 c.p., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della
prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli articoli
71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibilita'
dell'incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al
processo, per ritenuto contrasto con gli articoli 3, 24, 27 terzo
comma e III Costituzione, sospende il presente procedimento a carico
di A. d. F.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
affinche', ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., nella parte
indicata.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Milano, 21 marzo 2013
Il Presidente