N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 luglio  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Valle  d'Aosta  -  Previsione
  dell'abolizione di obblighi ed adempimenti in  materia  di  polizia
  veterinaria  specificamente  elencati  -  Ricorso  del  Governo   -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di   competenza   legislativa
  esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 5. 
- Costituzione, art. 117, secondo  comma,  lett.  q);  Statuto  della
  Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l). 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che
  i vitelli di aziende ubicate nel  territorio  regionale  nei  quali
  l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle  indicate
  al comma 1  (vitelli  confinati  per  l'allevamento  e  l'ingrasso)
  possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia
  in gruppo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera
  di competenza legislativa concorrente statale in materia di  tutela
  della salute, per contrasto con i principi fondamentali previsti in
  materia dal d.lgs. 126/2011. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n.  13,  art.  7,
  comma 2. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto  della  Regione  Valle
  d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l). 
(GU n.34 del 21-8-2013 )
    Ricorso n. 73 depositato il 10 luglio  2013  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  (CF  80188230587)  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.80224030587), presso i  cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,
fax 0696514000 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei  confronti  della  Regione  Valle  d'Aosta,  in  persona  del
Presidente della Giunta  regionale  p.t.,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13
del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del  07/05/2013,  recante
"Disposizioni  per  la  semplificazione  di  procedure   in   materia
sanitaria", quanto ai suoi: 
art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria",
ove si prevede che: 
        "1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di
polizia veterinaria di seguito elencati: 
          a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini  nei
macelli e negli allevamenti della Regione; 
          b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei
pascoli estivi per motivi  d'alpeggio  di  cui  all'articolo  41  del
decreto del Presidente della  Repubblica  8  febbraio  1954,  n.  320
(Regolamento di polizia veterinaria); 
          c) visita veterinaria per il rilascio della  certificazione
di cui all'articolo  42  del  d.P.R.  320/1954  per  i  trasferimenti
nell'ambito della Regione; 
          d) obbligo di vigilanza annuale  in  allevamenti  bovini  e
ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di
sospetto; 
          e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in
assenza di restrizioni per malattie infettive; 
          f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui  bovini  e
gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva
e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti  animali  siano
trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai  sensi
del regolamento (CE)  n.  1069/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
          g) nulla osta per la macellazione ad  uso  familiare  nelle
macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti; 
          h) obbligo di denuncia di malattia  infettiva  e  diffusiva
degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R.  320/1954,  per  le
seguenti malattie: 
1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza
3, malattia  delle  mucose  virale  bovina,  rinotracheite  infettiva
bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva; 
2) distomatosi dei ruminanti; 
3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti; 
4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli  ovini  e  dei
caprini; 
5) ipodermosi bovina; 
6) peste europea e varroasi delle api.", 
    nonche' 
art. 7, comma 2, rubricato "Requisiti minimi per  la  protezione  dei
vitelli" ove si prevede che: 
        "2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei
quali l'allevamento e'  condotto  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate al comma 1 possono essere  stabulati  indifferentemente  sia
alla posta fissa sia in gruppo.". 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno  2013,  perche'
in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettera q) e 117,  comma  3,
della Costituzione, nonche' con l'art.  3  lettera  l),  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta). 
    Con la legge in epigrafe indicata, la Regione  Valle  d'Aosta  si
propone di abolire una serie  di  certificazioni  ed  adempimenti  in
materia di prevenzione ritenuti privi di documentata efficacia per la
tutela della salute pubblica. 
    Detta  legge  presenta  i  seguenti  profili  di   illegittimita'
costituzionale: 
        1) L'art. 5  della  legge  regionale  valdostana  n.  13/2013
provvede a depennare una serie di adempimenti in materia  di  polizia
veterinaria.  Tale  disposizione,  abolendo  le  certificazioni   del
veterinario dell'ASL competente  in  materia  di  movimentazione  del
bestiame ed eliminando sia  la  vigilanza  sanitaria  dell'ASL  sugli
allevamenti  sia  l'obbligo  di  denuncia  di  malattia  infettiva  e
diffusiva per alcune malattie degli animali, eccede dalle  competenze
legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1,  lett.  l),
dello Statuto speciale valdostano  in  materia  di  "igiene  sanita',
assistenza ospedaliera e profilattica", adottando norme che non  sono
di  mera  integrazione  o  attuazione  della  normativa  statale   di
riferimento. Essa interviene in particolare su disposizioni e  misure
stabilite dal Regolamento di Polizia  veterinaria,  DPR  n.  320  del
1954, e segnatamente  sugli  artt.  1,  2,  31,  41  e  42  di  detto
provvedimento, che sono riconducibili alla materia della  "profilassi
internazionale",  riservata  alla  legislazione   statale   esclusiva
dall'art. 117, comma 2, lettera q)  della  Costituzione,  proprio  al
fine di assicurare un'indispensabile  uniformita'  di  disciplina  su
tutto il territorio nazionale. 
    Codesta Ecc.ma Corte con la recente sentenza n. 72  del  2013  ha
giudicato incostituzionali analoghe disposizioni  della  legge  della
regione Basilicata 30/12/2011 n. 26, ritenendo che "si  sopprime  nei
fatti la certificazione  del  veterinario  della  ASL  competente  in
materia  di  movimentazione  del  bestiame,  sostituendola  con   una
autocertificazione.  Vanno  in   proposito   evocati   i   precedenti
rappresentati dalle sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del  2005,  ove,
proprio  con  riferimento  alle  cautele  imposte  per   evitare   la
diffusione ed il contagio della  febbre  catarrale  dei  ruminanti  e
degli  ovini,  si  e'  richiamato  il  principio  che  devolve   alla
competenza esclusiva  dello  Stato  la  legislazione  in  materia  di
"profilassi internazionale", con il coinvolgimento, anche, di profili
riguardanti la  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  anch'essa
riservata alla competenza legislativa dello  Stato.  Appare,  d'altra
parte, fin troppo evidente che la normativa statale  che  prevede  il
controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in  transito  -
in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE  (si  veda,  da
ultimo, il reg. CE  30  maggio  2012,  n.  456/2012,  Regolamento  di
esecuzione della Commissione che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1266/2007  relativo  alle  misure  di  applicazione  della  direttiva
2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il  controllo,
la vigilanza  e  le  restrizioni  dei  movimenti  di  alcuni  animali
appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) - e' destinata
ad assicurare, anche in relazione  al  profilo  delle  procedure  (ad
esempio in  tema  di  programmi  di  prevenzione  o  di  controllo  e
vigilanza),  oltre  che  a  quello  strettamente  sanzionatorio,  una
indispensabile uniformita'  di  disciplina  su  tutto  il  territorio
nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano,  proprio
per le esigenze della profilassi, di una ineludibile  omogeneita'  di
criteri  e  parametri  di  valutazione.   Ne'   sembrera'   superfluo
ricordare, in tale quadro di riferimento, che spetta alla  competenza
del Ministero della salute la cura dei rapporti con  l'Organizzazione
mondiale della sanita' e con altre Agenzie ONU anche per l'attuazione
di convenzioni e di' programmi sanitari internazionali". 
    Cosi' operando, dunque, il Legislatore regionale  e'  incorso  in
una patente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q) della
Carta Fondamentale, legiferando in  materia  espressamente  riservata
alla legislazione esclusiva dello Stato,  e  dell'art.  3,  comma  1,
lettera l) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), adottando una norma  che  non  e'  di
mera integrazione o attuazione del dettato legislativo statale. 
        2) L'art. 7, comma  2,  della  Legge  regionale  n.  13/2013,
stabilendo che "I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale
nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse  da  quelle
indicate al comma I possono essere  stabulati  indifferentemente  sia
alla posta fissa sia in gruppo",  e'  in  contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di tutela della salute di cui  al  D.Lgs.  n.
126  del  2011,  di  "Attuazione  della  direttiva  2008/119/CE   che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli",  il  quale
nell'Allegato 1, punto 8,  stabilisce  che  "I  vitelli  non  debbono
essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono
essere legati per un periodo  massimo  di  un'ora  al  momento  della
somministrazione di latte e succedanei del latte". 
    Di conseguenza la disposizione regionale in  esame  eccede  dalle
competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma  1,
lettera l),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
(Statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta)  in  materia  di  "igiene
sanita', assistenza ospedaliera e  profilattica" -  introducendo  una
norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi
della Repubblica - e viola altresi' l'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione,  derogando  i  principi  fondamentali   fissati   dalla
legislazione statale in materia di tutela della salute. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della Legge Regione  Valle
d'Aosta n. 13  del  15/04/2013,  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  19  del
07/05/2013 recante "Disposizioni per la semplificazione di  procedure
in materia sanitaria",  nell'art.  5,  rubricato  "Determinazioni  in
materia di polizia veterinaria" nonche' nell'art. 7,  comma  secondo,
rubricato "Requisiti minimi per la protezione dei vitelli". 
        Roma, 5 luglio 2013 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Ranucci