N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 agosto 2013
Ricorso per conflitto tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria l'8 agosto 2013.. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione mediante comizio pubblico tenutosi a Viterbo a carico dell'on. Silvio Berlusconi per le opinioni da questi espresse nei confronti dell'on. Antonio Di Pietro - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati in data 22 settembre 2010 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevata dal Giudice di Pace di Viterbo - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.35 del 28-8-2013 )
IL GIUDICE DI PACE Esaminati gli atti del presente procedimento penale nei confronti di Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936; letta la deliberazione della Camera dei deputati adottata nella seduta del 22 settembre 2010; letta la sentenza della Corte di cassazione n. 17700/12 del 19 gennaio 2012; uditi il Pubblico Ministero e la parte civile, che hanno chiesto che fosse sollevato dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione avverso la deliberazione sopra menzionata, e la difesa che ha richiesto l'emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p.. ritenendo applicabile l'art. 68 primo comma della Costituzione e, in subordine, sollevarsi conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale; Premesso: che la parte offesa Antonio Di Pietro presentava denuncia/querela ai Carabinieri di Curno in data 21 giugno 2008 a carico di Silvio Berlusconi per il reato di diffamazione in relazione alle dichiarazioni rese sul suo conto da quest'ultimo durante un comizio pubblico tenutosi in Viterbo, presso il palazzetto dello sport, in data 26 marzo 2008, che le frasi pronunciate dall'imputato, come riportate nel capo d'imputazione, sono del seguente tenore: «Di Pietro si e' laureato grazie ai Servizi, perche' non e' possibile che l'abbia preso uno che parla cosi' l'italiano... a Montenero di Bisaccia nessuno sapeva che si stava laureando, nemmeno i suoi genitori... Mi fa orrore non tanto perche' ha problemi con i congiuntivi ma perche' non rispetta gli altri, ha mandato in galera italiani senza prove... Ho orrore di Di Pietro, rappresenta il peggio del peggio. Mi fa orrore perche' non rispetta le persone, ha mandato in galera italiani senza avere alcuna prova», che, concluse le indagini preliminari, il Pubblico Ministero, con atto prot. n. 123/2009 del 13 novembre 2009, citava in giudizio Silvio Berlusconi ravvisando il reato di cui agli artt. 595 commi l e 2 c.p., che il Giudice di Pace di Viterbo, nella persona del dr. Mandolini Alessandro originario assegnatario del fascicolo di causa, avendo ritenuto di non accogliere l'eccezione della difesa sull'applicabilita' dell'art. 68, primo comma della Costituzione in considerazione della carica di deputato ricoperta da Berlusconi al momento del fatto, dispose, con ordinanza del 23 marzo 2012, la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 3 comma IV della legge n. 140/2003, che con comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2010, il Presidente della Camera dei deputati informava il Giudice di Pace di Viterbo che l'Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva ritenuto che i fatti per i quali pende il presente procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 comma 1 della Costituzione, che il Giudice di Pace dell'epoca, ricevuta la deliberazione della Camera dei deputati, in data 5 ottobre 2010 emise sentenza n. 130/2010 nella quale dichiarava la non punibilita' dell'imputato Berlusconi Silvio avendo egli agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari, che avverso detta sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, su richiesta della parte civile, ricorreva innanzi alla Corte di cassazione la quale, all'esito del processo, emetteva la menzionata sentenza n. 17700/12 del 19 gennaio 2012 con la quale annullava la sentenza impugnata e rinviava a questo Ufficio per un nuovo esame in merito all'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 68 della Costituzione, avendo avuto cura di specificare i canoni ermeneutici cui ancorare il giudizio, segnalando, infatti, che «L'esimente ricorre quindi, in caso di attivita' del parlamentare espletata fuori del Parlamento, soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione, essendo sostanzialmente riproduttiva di un'opinione espressa in sede parlamentare e quindi legata da nesso funzionale con quest'ultima, della quale abbia finalita' divulgativa.», Cio' premesso questo Giudice di Pace ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati ecceda la sfera di attribuzioni stabilita per il potere legislativo dagli artt. 55 e ss. Cost., e che, conseguentemente, si e' verificata una compressione della sfera delle attribuzioni della magistratura, regolata dagli artt. 102 e ss. Cost., che la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, da ultimo la sentenza sopra ricordata, ritiene che l'insindacabilita' prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost. copra anche le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorche' non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari, ovvero siano sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare, con la conseguenza che deve esistere un nesso funzionale tra queste ultime e le eventuali loro proiezioni esterne, che nel caso di specie non si ravvisa un collegamento funzionale tra l'attivita' di parlamentare dell'allora deputato Silvio Berlusconi e le frasi contestate come diffamatorie, che, infatti, va evidenziato che le espressioni su cui si fonda l'imputazione non possono essere considerate manifestazione di un'opinione avente carattere politico o di rilievo parlamentare, in quanto hanno ad oggetto fatti riguardanti la professione di magistrato svolta da Di Pietro prima di intraprendere la carriera politica, da quest'ultimo ritenuti falsi e quindi lesivi della sua reputazione. L'imputato ha affermato, infatti, che Di Pietro avrebbe conseguito la laurea solo grazie ai servizi segreti e che nella sua attivita' di Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Milano avrebbe mandato in galera italiani senza avere alcuna prova, che poiche' le affermazioni rese da Berlusconi nel comizio pubblico sopra menzionato vertono su fatti concreti, e' evidente che non puo' operare la prerogativa di insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma della Cost. limitatamente alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, che nella relazione della Giunta per le autorizzazioni si evidenzia che le frasi di Berlusconi avevano valenza politica in quanto le affermazioni sulla vicenda universitaria e sull'attivita' giudiziaria di Di Pietro rappresentavano il punto di partenza dell'argomento sviluppato successivamente della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema questo oggetto del programma elettorale della formazione guidata dal deputato Berlusconi e piu' volte oggetto di interventi nella sua pregressa attivita' politico-parlamentare, che, pur considerando le asserzioni su Di Pietro in correlazione con l'argomento successivo della separazione delle carriere in magistratura, le stesse non possano in ogni caso trovare tutela nell'invocato art. 68 della Cost. che, come gia' rilevato, garantisce l'insindacabilita' delle sole opinioni, che, inoltre, benche' la separazione delle carriere fosse un tema politico dibattuto, l'intervento di Berlusconi non risulta correlato ad iniziative parlamentari tipiche recenti, ne' riproduttivo di opinioni espresse sempre di recente in sede parlamentare, in modo da manifestare una finalita' divulgativa delle esternazioni rispetto ad uno specifico intervento parlamentare, che del tutto inconferenti risultano infine i richiami, contenuti nella relazione della Giunta per le autorizzazioni, alla situazione di conflitto e di contrapposizione politica esistente tra le parti da diversi anni, in quanto chiaramente non inerente all'attivita' parlamentare, che, stante quanto sopra, appare evidente lo sconfinamento dell'assemblea dalla sfera dell'insindacabilita' delle dichiarazioni all'ambito della valutazione della fondatezza nel merito dell'accusa, che non spetta alla Camera dei deputati bensi' alla Magistratura ai sensi degli artt. 102 e ss. Cost., che la delibera di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati nel corso della seduta del 22 settembre 2010 appare pertanto lesiva delle attribuzioni di questo organo giurisdizionale, in quanto frutto di un arbitrario esercizio del potere attribuito al Parlamento dall'art. 68 Cost., che di conseguenza deve sollevarsi, a norma dell'art. 37 della legge n. 87/1953, conflitto di attribuzione, volto all'annullamento della delibera in questione,
P.Q.M. Visti gli artt. 37 legge n. 87/1953 e 26 decr. Pres. Corte cost. 21 luglio 2004, chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'on. Silvio Berlusconi, per le quali pende procedimento penale davanti a questo Giudice di Pace, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione e, conseguentemente, di annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 settembre 2010 (atti Camera doc. IV-ter n. 8/A, 13/A e 17/A), nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi. Sospende il presente processo e manda la cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Viterbo, addi' 8 gennaio 2013 Il giudice di pace: Fagioni