N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2013

Ordinanza del 9  maggio  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia  -  sez.  distaccata  di  Lecce  sul  ricorso
proposto da Morciano Maria Consiglia contro il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e Comune di Castrignano del Capo.. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Nullita' della notificazione del ricorso e mancata costituzione  in
  giudizio del destinatario - Previsione della  possibilita'  per  il
  giudice di stabilire un termine perentorio  per  il  rinnovo  della
  notificazione solo nell'ipotesi in cui ritenga che l'esito negativo
  della notificazione dipenda da cause non imputabili al ricorrente -
  Eccesso di delega. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 44, comma 4. 
- Costituzione, art. 76. 
(GU n.35 del 28-8-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2403 del 2003, proposto da: 
        Morciano Maria Consiglia, rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Biagio De Francesco, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci
in Lecce, via Liborio Romano, 45; 
    Contro Ministero per i beni e le attivita' culturali,  Comune  di
Castrignano del Capo; 
    Per l'annullamento del decreto 6 agosto 2003  del  Sovrintendente
del Ministero per i beni architettonici  e  per  il  paesaggio  della
Puglia con il quale e' annullata l'autorizzazione  paesaggistica  del
9.6.2003 prot. n. 4666  del  Comune  di  Castrignano  del  Capo  (che
autorizza l'intervento edilizio ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
all'art. 151 del d.l.vo 490/99) e con il quale si invita  il  Sindaco
del Comune di Castrignano  del  Capo  ad  impartire  le  disposizioni
consequenziali; del provvedimento dello stesso organo periferico  del
Ministero per i Beni  e  le  Attivita'  Culturali  del  3.10.2003  di
conferma  del  proprio  provvedimento  del  6.8.2003;  dell'implicito
provvedimento del Sindaco di Castrignano del Capo  di  diniego  della
concessione e/o permesso di edificare nei termini  richiesti  con  la
domanda di concessione  edilizia;  di  ogni  altro  atto,  anche  non
conosciuto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso  e/o
collegato; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott.
Claudia Lattanzi e udito per la parte  ricorrente  l'avv.  Biagio  De
Francesco. 
    I - Morciano Maria Consiglia impugna: 
        a) il decreto 6 agosto 2003 del Sovrintendente del  Ministero
per i beni architettonici e per il  paesaggio  della  Puglia  con  il
quale e' annullata l'autorizzazione paesaggistica del 9.6.2003  prot.
n.  4666  del  Comune  di  Castrignano  del   Capo   (che   autorizza
l'intervento edilizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  151
del d.l.vo 490/99) e con il quale si invita il Sindaco del Comune  di
Castrignano del Capo ad impartite le disposizioni consequenziali; 
        b)  il  provvedimento  dello  stesso  organo  periferico  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  del  3.10.2003  di
conferma del proprio provvedimento del 6.8.2003; 
        c) l'implicito provvedimento del Sindaco di  Castrignano  del
Capo di diniego della  concessione  e/o  permesso  di  edificare  nei
termini richiesti con la domanda di concessione edilizia; 
        d) ogni altro atto, anche  non  conosciuto,  presupposto  e/o
consequenziale e/o comunque connesso e/o collegato. 
    Deduce i seguenti vizi. 
    Violazione di legge, eccesso di  potere,  illogicita'  manifesta,
irragionevolezza - violazione dei principi regolatori della materia -
assenza e/o carenza di motivazione. 
    Conclude  per  l'annullamento,  previa  sospensione,  degli  atti
impugnati. 
    Con ordinanza n. 1225  del  2005  e'  stata  rigettata  l'istanza
cautelare. 
    L'Amministrazione intimata non si e' costituita in giudizio. 
    II  -  Il  ricorso,  prodotto  avverso  due  provvedimenti  della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e  per  il  Paesaggio  della
Puglia (cioe' un'amministrazione dello Stato) , e'  stato  notificato
presso la sede della stessa e non  presso  l'ufficio  dell'Avvocatura
dello Stato di Lecce, ufficio nel cui distretto ha  sede  l'Autorita'
giudiziaria  innanzi  alla  quale  e'  portata  la  causa,  cioe'  il
Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce. 
    Questo  comporta  la  nullita'  della  notificazione   ai   sensi
dell'art. 11, terzo comma, del R.D. n. 1611 del 1933. 
    Nella memoria depositata  il  5  aprile  2013  la  ricorrente  ha
invocato l'applicazione dell'art. 291 c.p.c. 
    La giurisprudenza civilistica e' consolidata  nel  senso  che  la
notificazione   dell'atto   introduttivo    del    giudizio    presso
l'amministrazione statale intimata e non a questa presso l'Avvocatura
dello Stato e' nulla e percio' suscettibile di rinnovazione ai  sensi
dell'art. 291,  primo  comma,  c.p.c.  ("La  notificazione  dell'atto
introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'amministrazione
dello Stato e non presso l'Avvocatura dello Stato, nei  casi  in  cui
non si applica la deroga alla regola di cui al r.d.  1611/1933,  art.
11, non puo' ritenersi affetta da  mera  irregolarita',  ma,  secondo
quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullita' e non
anche inesistenza. Essa e' quindi  suscettibile  di  rinnovazione  ai
sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero  di  sanatoria  nel  caso  in  cui
l'amministrazione si costituisca.",  Cassazione  civile  sez.  I,  15
settembre  2011,  numero:  n.  18849;  "La  notificazione   dell'atto
introduttivo   di   un   giudizio    eseguita    direttamente    all'
Amministrazione dello Stato e non  presso  l'Avvocatura  distrettuale
dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla  regola
di cui all'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, non puo'  ritenersi
affetta da mera irregolarita' o  da  inesistenza,  bensi'  -  secondo
quanto disposto dalla citata  norma  -  da  nullita',  ed  e'  quindi
suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero  di
sanatoria  nel  caso  in  cui  l'  Amministrazione  si   costituisca"
Cassazione civile sez. I , 27 febbraio 2008, numero: n. 5212). 
    L'applicazione della regola di cui  all'art.  291,  primo  comma,
c.p.c.  in  questo  processo  (e  ogni  qual  volta  il  ricorso   ad
un'amministrazione dello Stato sia stato notificato a  questa  presso
la sua sede) e' impedita dall'art.  44,  quarto  comma,  c.p.a.,  che
recita "Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il  destinatario
non si costituisca in giudizio, il giudice, se  ritiene  che  l'esito
negativo della notificazione  dipenda  da  causa  non  imputabile  al
notificante,  fissa  al  ricorrente   un   termine   perentorio   per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". 
    Nella  specie,  infatti,  l'esito  negativo  della  notificazione
dipende da causa imputabile al notificante, che ha indicato il  luogo
della notifica, cioe' la sede dell'amministrazione intimata. 
    L'Allegato 1 al d.lgs n. 104 del  2010,  recante  il  codice  del
processo amministrativo, e' stato formato nell'esercizio della delega
prevista dall'art. 44 della legge n. 69  del  2009,  che  recita  "Il
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato, al fine di  adeguare  le  norme  vigenti  alla
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni
superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile
in quanto  espressione  di  principi  generali  e  di  assicurare  la
concentrazione delle tutele." 
    L'obiettivo  del  coordinamento  con  le  norme  del  codice   di
procedura civile, in quanto  espressione  di  principi  generali,  e'
stato perseguito con varie norme disposizioni (ad esempio l'art.  73,
terzo  comma,  c.p.a.,secondo  il  quale  "Se  ritiene  di  porre   a
fondamento della sua decisione una questione rilevata  d'ufficio,  il
giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la  questione
emerge  dopo  il  passaggio  in   decisione,   il   giudice   riserva
quest'ultima e con  ordinanza  assegna  alle  parti  un  termine  non
superiore a trenta giorni per il  deposito  di  memorie")  e  con  il
rinvio di carattere generale di cui all'art. 39, primo comma,  c.p.a.
("Per quanto non disciplinato dal presente  codice  si  applicano  le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili  o
espressione di principi generali."). 
    La norma contenuta nell'art.  44,  quarto  comma,  c.p.a.  sembra
confliggere con la volonta' espressamente manifestata dal codice  del
processo amministrativo nella affermata  applicabilita'  delle  norme
del processo civile espressione di principi generali , e ancor  prima
con la delega  legislativa,  che  fissa  come  principio  e  criterio
direttivo il coordinamento con  le  norme  del  codice  di  procedura
civile in quanto espressione di principi generali. 
    Che l'art. 291, primo comma, c.p.c. costituisca espressione di un
principio generale - la compiutezza  e  l'effettivita'  della  tutela
giurisdizionale - non sembra possa essere messo in dubbio, da qui  la
non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'  relativa
alla violazione dell'art. 76 della Costituzione ad opera dell'art. 44
c.p.a.,  nella  parte  in  cui  esclude   il   potere   del   giudice
amministrativo di fissare al ricorrente  un  termine  perentorio  per
rinnovare la notificazione, quando la nullita' di questa  dipende  da
causa imputabile al ricorrente-notificante. 
    Circa la rilevanza della questione,  si  deve  osservare  che  il
ricorso e' diretto avverso l'atto con cui  la  Soprintendenza  per  i
beni architettonici e per il paesaggio della Puglia ha  annullato  il
provvedimento  9  giugno  2003  n.  4663  col  quale  il  Comune   di
Castrignano del Capo (nell'esercizio della  sub  -  delega  contenuta
nella legge regionale n. 20 del 2001) ha autorizzato la ricorrente  a
realizzare un  locale  ad  uso  garage  al  servizio  dell'abitazione
esistente in localita' "Salare" del Comune di Castrignano  del  Capo,
nonche' avverso il provvedimento di conferma in data 3 ottobre 2003. 
    La nullita' della notificazione del  ricorso,  in  assenza  della
costituzione dell'Amministrazione intimata,  porterebbe  quindi  alla
inammissibilita' dello stesso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina alla Segreteria che l'ordinanza sia notificata alle  parti
in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere. 
    Cosi' deciso in Lecce nella camera di  consiglio  del  giorno  17
aprile 2013. 
 
                      Il Presidente: Cavallari