PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

DECRETO 24 giugno 2013, n. 103 

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al  credito
per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali. (13G00146) 
(GU n.209 del 6-9-2013)
 
 Vigente al: 21-9-2013  
 

 
IL MINISTRO PER  LE  PARI  OPPORTUNITA',  LO  SPORT  E  LE  POLITICHE
                              GIOVANILI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato  dall'articolo  2,  comma  39,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, che, al fine di consentire alle giovani coppie
di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse
all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre  2008  ha
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; 
  Visto, in particolare, l'ultimo periodo del  gia'  citato  articolo
13, comma 3-bis, che ha  previsto  l'emanazione  di  un  decreto  del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di disciplinare  i  criteri  per  l'accesso  al  Fondo  e  le
modalita' di funzionamento del medesimo  Fondo,  nel  rispetto  delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 1°
ottobre 2012 recante  "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e, in particolare, l'articolo
15 concernente il Dipartimento della gioventu' e del Servizio  civile
nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, recante  la
disciplina del Fondo per l'accesso al credito  per  l'acquisto  della
prima casa da parte delle  giovani  coppie  o  dei  nuclei  familiari
monogenitoriali, registrato dalla Corte dei conti al reg.  1,  foglio
n. 264, in data 17 gennaio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con
il quale la  Sen.  Josefa  Idem  e'  stata  nominata  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 con il quale alla Sen. Josefa  Idem  e'  stato  conferito
l'incarico  per  le  pari  opportunita',  lo  sport  e  le  politiche
giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno
2013 con il quale il Ministro per le pari opportunita', lo sport e le
politiche giovanili e' stato delegato, fra l'altro, ad esercitare  le
funzioni  ed  i  compiti,  ivi  compresi  quelli   di   indirizzo   e
coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie
concernenti le politiche giovanili; 
  Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto
regolamento 17 dicembre 2010,  n.  256,  al  fine  di  garantire  una
migliore funzionalita' del Fondo di garanzia; 
  Acquisita  l'intesa  con   la   Conferenza   Unificata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, nella seduta del 7 febbraio 2013; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013; 
  Data comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988, con nota prot. MCII 0000510 P-/Leg. del 9 aprile 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', lo sport e le
politiche giovanili di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente
regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al  credito
per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie  o  dei
nuclei  familiari  monogenitoriali,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 2, le  parole:  "pari  o  equivalente  a
Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a  venti  anni
ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso
di mutui a tasso variabile,  nonche'  ad  un  tasso  massimo  pari  o
equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a
venti anni ed  a  I.R.S.  +  120  punti  base  per  mutui  di  durata
inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "non superiore al tasso effettivo globale medio sui  mutui,
pubblicato  trimestralmente  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108."; 
    b) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole: "non superiore
a 35.000 euro. Inoltre, non piu'  del  50%  del  reddito  complessivo
imponibile ai  fini  IRPEF  deve  derivare  da  contratto  di  lavoro
dipendente a tempo indeterminato", sono  sostituite  dalle  seguenti:
"non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle
attivita' di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo  5,  in
presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale
parziale  indisponibilita'  delle  dotazioni   del   Fondo,   assegna
priorita' alle giovani coppie coniugate e ai nuclei  familiari  anche
monogenitoriali con figli minori,  i  cui  componenti  non  risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato."; 
    c) all'articolo 2, comma 4, le parole:  "e  non  deve  avere  una
superficie superiore a 90 metri  quadrati.  Nella  concessione  della
garanzia viene data  priorita'  ai  casi  nei  quali  l'immobile  sia
situato in aree a forte  tensione  abitativa  e  non  deve  avere  le
caratteristiche di lusso  indicate  nel  decreto  del  Ministero  dei
lavori pubblici in  data  2  agosto  1969.",  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri
quadrati e non deve avere le caratteristiche di  lusso  indicate  nel
decreto del Ministero dei lavori pubblici  in  data  2  agosto  1969.
Salvo quanto previsto dal comma  3,  lettera  b),  nella  concessione
della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile  sia
situato nei  comuni  ad  alta  tensione  abitativa,  ai  sensi  della
delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40."; 
    d) all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "di  cui
all'articolo  107"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 106."; 
    e) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole "a non  richiedere  ai
Mutuatari  garanzie  aggiuntive",  sono  inserite  le  parole:   "non
assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla  legislazione
vigente,"; 
    f) all'articolo 5, comma 1, lettera a), al punto  2,  la  lettera
cc) e' soppressa; 
    g) all'articolo 5, comma 1, lettera c),  dopo  le  parole  :  "Il
Gestore",  sono  inserite  le  parole:  ",  salvo   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 3, lettera b),"; 
    h) all'articolo 5, comma 1,  lettera  d),  le  parole:  "entro  7
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni"; 
    i) l'articolo 8 e' abrogato; 
    l) gli articoli 9  e  10  sono  rispettivamente  rinumerati  come
articoli 8 e 9. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 24 giugno 2013 
 
           Il Ministro per le pari opportunita', lo sport 
                      e le politiche giovanili 
                                Idem 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Lupi 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 235