N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2013

Ordinanza del 23 maggio  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia sul ricorso proposto da  Saccotelli  Riccardo
contro Ministero dell'interno e Questura di Bari. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie   aventi   ad   oggetto   i    provvedimenti    emessi
  dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in
  materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla
  competenza funzionale ed inderogabile del  T.A.R.  Lazio,  sede  di
  Roma - Violazione del principio di  uguaglianza  sotto  il  profilo
  della ragionevolezza - Lesione del principio di pari dignita' degli
  organi di giustizia amministrativa di primo grado. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett.
  q-quater). 
- Costituzione, artt. 3 e 125. 
(GU n.37 del 11-9-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 474 del 2013,  proposto  da:  Riccardo  Saccotelli,
rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Di Cintio, Federica Ferrati,
con domicilio eletto presso Paola Loiacono in Bari, via  Abate  Gimma
n. 147; 
    Contro Ministero dell'interno, Questura di Bari, rappresentati  e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato  di  Bari,  domiciliata  in
Bari, via Melo, 97; 
    Per l'annullamento: 
        del decreto di rigetto Div. P.A.S. - Cat. 11A3/2012 avente ad
oggetto  l'istanza  di  rilascio  dell'autorizzazione   di   Pubblica
Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., reso dalla Questura di  Bari  il  12
dicembre 2012 e notificato al ricorrente il 17 gennaio 2013; 
        nonche' di tutti gli atti presupposti, preparatori,  connessi
e consequenziali; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio   di   Ministero
dell'interno e di Questura di Bari; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio  2013  il
dott. Roberto Michele Palmieri e  uditi  per  le  parti  i  difensori
Cesare Di Cintio; 
    1. - Il Fatto. 
    1.1. - Il ricorrente gestisce una agenzia di  scommesse  sportive
sotto l'insegna e il marchio «planetwin365.com», di cui  e'  titolare
SKS365 Group GmbH (SKS), societa' bookmaker di Innsbruck. 
    Egli si pone quindi come Centro Elaborazione/Centro  Trasmissione
Dati (CED/CTD), operando  pertanto  quale  intermediario  nell'ambito
delle scommesse, con  il  compito  di  raccogliere  e  registrare  le
giocate  degli  scommettitori  italiani,  per  poi  comunicarle  alla
societa' SKS, con sede all'estero, che fa le veci di allibratore. 
    Al fine dell'esercizio dell'attivita' di raccolta  delle  giocate
il ricorrente ha presentato alla Questura  di  Bari  istanza  per  il
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 r.d.  n.  773/1931
(TULPS),  in  ossequio  al  disposto  degli  artt.  46-47  d.P.R.  n.
445/2000, depositando la documentazione all'uopo richiesta. 
    Con decreto n. Cat. 11A3/2012 del 12 dicembre 2012, notificato al
ricorrente il successivo 17 gennaio 2013, il Questore della Provincia
di Bari ha rigettato la suddetta istanza. 
    1.2. - Il decreto di rigetto e' stato ritualmente  impugnato  dal
ricorrente,  che  ha  dedotto  i  seguenti  motivi  di  gravame:   1)
violazione degli artt. 8, 49, 54, 56 TFUE; disparita' di trattamento;
violazione  del   principio   di   diritto   comunitario   di   mutuo
riconoscimento; 2) violazione degli artt. 18-52 TFUE; violazione  del
principio di libera concorrenza; eccesso di potere  per  travisamento
dei fatti e disparita' di trattamento. 
    Ha chiesto pertanto, previa concessione della  tutela  cautelare,
l'annullamento dell'atto impugnato. 
    1.3. - Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'interno  e  la
Questura  di   Bari   hanno   chiesto   il   rigetto   del   ricorso,
preliminarmente eccependo la competenza funzionale del TAR  Lazio  ex
art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a. 
    1.4. - All'udienza camerale  del  10  maggio  2013  il  Collegio,
accertata la  completezza  del  contraddittorio  e  dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, ha riservato  di  definire  il
giudizio con sentenza in forma semplificata, ai  sensi  dell'art.  60
c.p.a., dando altresi' rituale avviso alle parti, ai sensi  dell'art.
73, comma 3 c.p.a., della possibilita' di  sospensione  del  giudizio
per  prospettazione  ex  officio  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 135,  comma  1,  lettera  q-quater)  c.p.a.,
nella parte in cui tale norma devolve alla  competenza  funzionale  e
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le controversie aventi  ad
oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorita' di polizia relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro». 
    2. - Rilevanza della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a. 
    2.1. - Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a.,
introdotto dall'art. 10, comma 9-ter, d.-l.  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni in legge 26 aprile  2012,  n.  44,  sono
devolute alla competenza  funzionale  e  inderogabile  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di  Roma,  «le  controversie
aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  ...  emessi  dall'Autorita'  di
polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia  di  giochi
pubblici con vincita in denaro». 
    Avuto  riguardo  a  tale  previsione  normativa,  e'   interdetto
pertanto a questo Tribunale di emettere sentenza ex art.  60  c.p.a.,
stante la propria incompetenza funzionale a decidere il merito  della
controversia (scrutinio di legittimita' del  diniego  di  licenza  ex
art. 88 TULPS, emesso dal Questore  della  Provincia  di  Bari),  per
essere la stessa devoluta al TAR capitolino. 
    Alla stessa stregua, e' parimenti  interdetto  a  questo  TAR  di
decidere sulla richiesta cautelare, posto che, ai sensi dell'art. 15,
comma 2 c.p.a., nel testo novellato dal d.lgs. n. 160/2012, «In  ogni
caso il giudice decide sulla competenza  prima  di  provvedere  sulla
domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai  sensi
degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa». 
    2.2. - Per tali ragioni, reputa questo  TAR  la  rilevanza  della
q.l.c. dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a., nella  parte
in cui tale norma devolve alla competenza funzionale  e  inderogabile
del TAR Lazio, sede di Roma, tra l'altro, «le controversie aventi  ad
oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorita' di polizia relativi  al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con  vincita
in denaro», non potendo l'odierno giudizio  essere  definito  ne'  in
sede di merito, ne'  in  sede  cautelare,  se  non  a  seguito  della
risoluzione del rilevato incidente di costituzionalita'. 
    3. - Non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater)  c.p.a.,  in
riferimento all'art. 3 Cost. 
    3.1.  -  Questo  TAR  dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), c.p.a., nella parte che in
questa sede rileva, e segnatamente in relazione alla devoluzione alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR  Lazio,  sede  di  Roma,
delle «controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti  ...  emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di  giochi  pubblici  con  vincita  in  denaro»,  e  cio'  in
riferimento agli artt. 3 e 125 Cost. 
    3.2. - Per quel che attiene  al  primo  parametro  costituzionale
(art. 3), premette il  Collegio  che  e'  pacifica  l'esclusione  del
sindacato giurisdizionale sul merito delle  leggi,  avendo  la  Corte
costituzionale, sin dalle sue prime pronunce,  rimesso  all'esclusivo
apprezzamento del legislatore ogni valutazione circa  l'opportunita',
la completezza o l'equita' del dettato normativo (cfr. in tal  senso,
Corte cost. n. 46/1959 e n. 119/1980). 
    In tempi piu' recenti, il giudice delle  leggi  ha  chiarito  che
spetta  al  legislatore  «un'ampia   potesta'   discrezionale   nella
conformazione degli istituti processuali, col solo limite  della  non
irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se  tra  loro
differenziati»; discrezionalita' di cui il legislatore fruisce  anche
«nella disciplina della competenza»  (Corte  cost.  n.  341/2006.  In
termini confermativi, Corte cost. n. 206/2004). 
    Se cio' e' vero, e' tuttavia altrettanto  pacifica  la  risalente
giurisprudenza della Corte volta a sindacare la ragionevolezza  delle
scelte legislative che diano luogo a  situazioni  giuridiche  tra  di
loro  differenziate.  In  tal  senso,  valutazioni  in   termini   di
necessita' di sussistenza - ad opera di norme  prevedenti  situazioni
differenziate  verso  determinate  categorie   di   soggetti   -   di
«ragionevoli motiva» (Corte cost. n. 61/1964), di «presupposti logici
obiettivi» (Corte cost. n. 7/1963), del «limite della ragionevolezza»
(Corte  cost.  n.  2/1966),  costituiscono  da  tempo  una   costante
dell'insegnamento della  Corte  costituzionale,  tutte  riconducibili
alla tradizione medioevale  della  «rationabilitas»  e  della  «causa
legis», valori ai quali deve necessariamente informarsi, in uno Stato
di diritto, l'attivita', pur ampiamente discrezionale, di  produzione
normativa. 
    3.3. - Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il
Collegio che il legislatore (art. 1, comma 1, legge n.  44/2012),  in
sede di conversione del d.-l. 2 marzo 2012, n.  16,  (Semplificazione
fiscale), ha aggiunto al  variegato  panorama  di  controversie  gia'
devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio,  sede
di Roma (art. 135 c.p.a.),  una  ipotesi  ulteriore,  e  segnatamente
quella di cui al cennato art. 135, comma 1, lettera q-quater) c.p.a. 
    Tale previsione normativa, nella  parte  -  che  in  questa  sede
rileva - in cui devolve alla competenza funzionale e inderogabile del
TAR capitolino «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ...
emessi  dall'Autorita'   di   polizia   relativi   al   rilascio   di
autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in  denaro»,
opera  una  deroga  al  criterio  generale  di  individuazione  della
competenza, fissato nel tribunale amministrativo regionale nella  cui
circoscrizione territoriale ha  sede  l'amministrazione  autrice  del
provvedimento impugnato (art. 13, primo comma, prima parte, c.p.a.). 
    3.4. - Cio' chiarito, occorre ora accertare se tale deroga  trovi
o meno una qualche giustificazione nell'ordito costituzionale, oppure
sia eccentrica rispetto ad esso, ponendo in essere una disparita'  di
trattamento priva di qualsivoglia ragionevolezza.  A  tal  fine,  non
potranno che essere utilizzate le indicazioni sul punto  offerte  dal
giudice della «Magna Charta». 
    3.4.1. - Il criterio dell'uniformita' del giudizio. 
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 189  del  1992,  ebbe  a
individuare - unitamente alla peculiare posizione costituzionale  del
CSM - quale motivo idoneo  a  giustificare  la  prima  delle  deroghe
introdotte dal  legislatore  all'ordinario  sistema  di  ripartizione
della competenza tra i  diversi  tribunali  amministrativi  regionali
(competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma,  per
le controversie in tema di provvedimenti emessi dal CSM e riguardanti
i magistrati  ordinari),  la  «esigenza  largamente  avvertita  circa
l'uniformita'  della  giurisprudenza  fin  dalle  pronunce  di  primo
grado». 
    3.4.2. -  Senonche',  se  tale  e'  la  ratio  che  a  suo  tempo
giustifico'  il  radicamento  di   competenza,   nelle   controversie
suddette, in capo al TAR romano, non sembra che essa  sussista  anche
nel  caso  di  specie.  Invero,  nel  caso  sottoposto  al   presente
scrutinio, si controverte in ordine a provvedimenti emessi  non  gia'
da una  autorita'  centrale  (nel  qual  caso  occorrerebbe  tuttavia
interrogarsi  sulla  compatibilita'  della  relativa  deroga  con  la
diversa previsione di cui all'art. 13, comma 1, seconda parte c.p.a.,
che  stabilisce  la  competenza  del  TAR  locale,  in  relazione   a
provvedimenti pur emessi da autorita' centrali, ma i cui  effetti  si
esauriscano in ambito locale), sibbene da un'autorita' periferica,  e
segnatamente la Questura, competente per  l'appunto  al  rilascio  di
autorizzazioni ex art. 88 TULPS. 
    Pertanto, la possibilita' che  in  subiecta  materia  si  formino
pronunce contrastanti tra i vari TT.AA.RR. dislocati  sul  territorio
della Repubblica si pone nella  stessa  misura  in  cui  sussiste  in
relazione  a  controversie  di  altra  natura  (es.  in  materia   di
espropriazioni, appalti, contenzioso elettorale, licenze commerciali,
ecc.). Controversie rispetto alle quali,  tuttavia,  non  vi  e',  in
primo  grado,  alcun  accentramento  di  competenza  in  capo  ad  un
particolare Tribunale amministrativo regionale, ma  una  ripartizione
fondata sui criteri generali di cui all'art.  13  c.p.a.,  e  in  cui
l'uniformita'  della  giurisprudenza  viene  garantita,  in  sede  di
gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo  dall'Adunanza
Plenaria (art. 99 c.p.a.). 
    3.4.3. - Per tali ragioni, la deroga in esame si pone in  termini
del tutto diatonici rispetto all'ordinario sistema di  riparto  delle
competenze tra i vari  Tribunali  amministrativi  regionali  scolpito
dall'art. 13 c.p.a., e appare  ispirata,  piu'  che  dalla  «esigenza
largamente avvertita circa  l'uniformita'  della  giurisprudenza  fin
dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189/1992 cit.), da una
riedizione - seppur in versione minore, in quanto riferita alla  sola
competenza - del criterio di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a.
fondato esclusivamente sui  cc.dd.  «blocchi  di  materie»,  criterio
esploso sul finire  degli  anni  '90  (cfr.  artt.  33-34  d.lgs.  n.
80/1998) e stigmatizzato  dalla  Corte  costituzionale  con  le  note
sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006. 
    E  che  l'esigenza  di  garantire  l'uniformita'  (e  quindi   la
prevedibilita') delle decisioni  sin  dal  primo  grado  di  giudizio
risulti, nella specie, di assai dubbia realizzazione, e'  tanto  piu'
palese se si considera che - come condivisibilmente affermato da  TAR
Calabria, Sez. Reggio Calabria, nell'ordinanza  11  aprile  2013,  n.
217, di rimessione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  per  lo
scrutinio di costituzionalita' dell'art.  135  lettera  p)  c.p.a.  -
«proprio  l'individuazione  del  Tar  Lazio   quale   unico   giudice
funzionalmente   competente   si   presenta    antitetica    rispetto
all'obiettivo  indicato  dalla  Corte,  poiche'  l'ampliamento  della
struttura del Tar  romano,  in  parte  dovuto  anche  allo  smisurato
aumento, nel corso degli anni, delle sue competenze  (tribunale  oggi
composto da ben dodici sezioni, con circa cinque - sei magistrati per
sezione), unitamente al problema dell'efficiente  organizzazione  del
lavoro (compresa la necessaria rotazione delle materie e dei  giudici
fra le sezioni), fa si' che esso non si presenti neppure in  astratto
idoneo ad assicurare  l'ambita  uniformita'  o,  paradossalmente,  si
presenti addirittura come il meno idoneo». 
    3.4.4. -  In  sostanza,  l'accentramento  di  competenza  operato
dall'art. 135, comma 1,  lettera  q-quater)  c.p.a.  in  relazione  a
controversie relative ai provvedimenti «... emessi dall'Autorita'  di
polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia  di  giochi
pubblici con vincita in denaro», oltre ad essere del tutto eccentrico
in un sistema in cui la competenza a sindacare gli atti di  autorita'
aventi competenza territorialmente limitata e' devoluta al  tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione detta autorita'  ha
sede  (art.  13,  primo  comma,  prima  parte,  c.p.a.),  rischia  di
tradursi, in concreto, in una sorta di eterogenesi dei  fini,  stante
la concreta possibilita' che, per le ragioni gia' lumeggiate dal  TAR
reggino, la norma in commento  raggiunga  obiettivi  configgenti  con
quelli  (l'uniformita'  delle  decisioni  sin  dal  primo  grado   di
giudizio) ai quali essa pur dovrebbe tendere. 
    3.4.5. - Per tali ragioni, reputa questo TAR che, rispetto a tale
parametro di raffronto offerto dal giudice delle leggi  (Corte  cost.
n. 189/1992), la q.l.c. dell'art. 135,  comma  1,  lettera  q-quater)
c.p.a., nella  parte  in  cui  tale  norma  devolve  alla  competenza
funzionale  e  inderogabile  del  TAR  Lazio,  sede  di   Roma,   «le
controversie  aventi  ad   oggetto   i   provvedimenti   ...   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in  denaro»,  sia,  oltre  che
rilevante,  altresi'  non  manifestamente  infondata,  in   relazione
all'art. 3 Cost. 
    4. - Il  criterio  della  straordinarieta'  delle  situazioni  di
emergenza. 
    4.1. - Cio' detto quanto al primo termine di  comparazione  della
norma in commento con il  principio  di  ragionevolezza  (uniformita'
delle decisioni sin dal primo grado di giudizio),  va  ora  esaminato
l'ulteriore torno del problema, rappresentato dalla possibilita'  che
la deroga introdotta da tale norma possa  reputarsi  giustificata  in
ragione  di   altre   finalita',   del   pari   dotate   di   rilievo
costituzionale. 
    A  tal  riguardo,  la  Corte  costituzionale,  con  sentenza   n.
237/2007, nel giustificare la legittimita'  costituzionale  dell'art.
3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore
dei rifiuti nella Regione Campania), commi aggiunti  dalla  legge  di
conversione 27 gennaio 2006, n. 21, ha precisato che: «la  disciplina
processuale a regime cui ha dato vita, in particolare, il comma 2-bis
del contestato art. 3, trova la sua  ragion  d'essere  proprio  nella
straordinarieta'   delle   situazioni   di   emergenza    (e    nella
eccezionalita'  dei  poteri  occorrenti   per   farvi   fronte)   che
costituiscono  il  presupposto  dei   provvedimenti   amministrativi,
l'impugnativa dei quali forma l'oggetto  dei  giudizi  devoluti  alla
competenza  esclusiva  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio». 
    4.2. - Tale essendo la ratio della deroga  al  criterio  generale
della  competenza,  giustificata  dalla  Consulta  in  un'ottica   di
bilanciamento di contrapposti interessi, ne va scrutinata la positiva
sussistenza nel caso in esame. 
    E sul punto, occorre muovere dall'individuazione dei  presupposti
normativi richiesti al fine del sorgere di uno «stato di  emergenza».
Soccorre a  tal  riguardo  l'art.  5,  comma  1,  legge  n.  225/1992
(Istituzione del Servizio nazionale  della  protezione  civile),  che
individua quale presupposto del suo sorgere il verificarsi di  taluno
degli eventi «di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)», della medesima
legge, vale a dire non quelli «naturali o  connessi  con  l'attivita'
dell'uomo», come tali suscettibili di «essere  fronteggiati  mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria» (o attraverso un coordinamento degli  stessi),  bensi'
solo  «calamita'  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che,   per
intensita' ed estensione, debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e
poteri straordinari  da  impiegare  durante  limitati  e  predefiniti
periodi di tempo». 
    4.3. - Tale essendo la definizione di «stato di emergenza», che a
termini  di  Corte  cost.  n.  237/2007  esclude   che   l'intervento
legislativo in  deroga  alle  regole  generali  vigenti  in  tema  di
competenza costituisca esercizio manifestamente  irragionevole  della
discrezionalita' legislativa (come tale lesivo  dell'art.  3  Cost.),
non sembra a questo TAR che  detta  emergenza  ricorra  nel  caso  di
specie. 
    Invero, si verte, nel caso in esame (art. 88  TULPS),  nel  campo
delle  «licenz(e)  per  l'eserecizio  delle  scommesse»,  ovvero   di
autorizzazioni  di  polizia  necessarie  al  fine  dell'esercizio  di
attivita' commerciali. Attivita'  invero  particolari,  in  quanto  a
concreto  rischio  di  infiltrazioni  da  parte   di   organizzazioni
criminose, e sottoposte pertanto a duplice  scrutinio,  di  tipo  sia
concessorio, (attraverso le attivita' propedeutiche al  rilascio  del
relativo titolo da parte dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato), e sia autorizzatorio, mediante la preliminare  verifica  -
effettuata appunto dalla Questura - in ordine alle qualita' personali
dell'istante  e  all'idoneita'  dei  locali  da  adibire  al  giuoco.
Scrutinio che, come ampiamente  chiarito  dalla  giurisprudenza,  sia
comunitaria  (Corte  di  Giustizia,  6  marzo  2007,  cause   riunite
C-338/04, C-359/04, C-360/04, Placanica),  sia  interna  (Cass.  pen.
SS.UU. 26 aprile 2004, n. 23271), si propone non gia' di contenere la
domanda e l'offerta  del  giuoco,  ma  di  canalizzarla  in  circuiti
controllabili, ai  fine  di  prevenirne  la  possibile  degenerazione
criminale. 
    4.4. -  Avuto  riguardo,  pertanto,  ai  sicuri  approdi  cui  e'
addivenuta, in subiecta materia, la  giurisprudenza  sia  comunitaria
che interna, rimane oscura a questo Collegio la  positiva  ricorrenza
della «straordinarieta' delle situazioni di  emergenza»,  nonche'  la
«eccezionalita' dei poteri occorrenti per farvi fronte», che  per  il
dettato di Corte cost. n. 237/2007 giustificano la deroga al criterio
generale di riparto della  competenza  sancito  (ora)  dall'art.  13,
primo comma, prima parte c.p.a. 
    Al contrario, avuto riguardo sia al tipo di  attivita'  rilevante
nel  caso  in  esame  (attivita'  commerciale,  costituzionalmente  e
comunitariamente garantita, ancorche' sottoposta a controlli di varia
natura, per le ragioni sopra dette), e sia al  tipo  di  accertamento
che  la  Questura  e'  chiamata  a  svolgere  per  la  parte  di  sua
competenza,  si  e'  in  presenza  di  una  situazione  assolutamente
fisiologica, tanto da  essere  fronteggiata  con  mezzi  ordinari  (i
normali accertamenti di polizia), e  disciplinata  da  una  serie  di
disposizioni normative del tutto idonee al perseguimento degli  scopi
richiesti. 
    In sostanza, a fronte di istanza del privato volta al rilascio di
licenza ex art.  88  TULPS,  gli  accertamenti  che  la  Questura  e'
chiamata a compiere non sono per nulla  straordinari,  tanto  da  non
richiedere in alcun modo poteri eccezionali, e men  che  meno  poteri
«... da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di  tempo»
(art. 2, comma 1, lettera c) legge n. 225/1992 cit.). 
    Trattasi invece - si ribadisce - di poteri  del  tutto  ordinari,
tanto da essere previsti e minuziosamente regolati  dalla  legge,  in
chiave ampiamente preventiva rispetto al fatto (id est le istanze  ex
art. 88 TULPS). 
    Ma, se cosi' e', non e' dato a questo Collegio di comprendere  le
ragioni di un  accentramento  dello  scrutinio  di  legittimita'  dei
provvedimenti emessi dalla Questura, ex art. 88 TULPS, in capo ad  un
unico Tribunale, nella specie il TAR Lazio, sede di  Roma.  Trattasi,
invero, di accentramento del  tutto  irragionevole,  che  non  sembra
trovare alcuna rispondenza nelle  finalita'  (il  dover  fronteggiare
straordinarie situazioni di emergenza) avute  di  mira  dalla  citata
sentenza della Corte costituzionale n. 237/2007. 
    4.5. - Per tali ragioni, reputa questo TAR che,  anche  sotto  il
profilo da ultimo  delineato,  la  q.l.c.  dell'art.  135,  comma  1,
lettera q-quater) c.p.a., in relazione all'art. 3 Cost.  nella  parte
in cui la norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile del
TAR Lazio, sede  di  Roma,  «le  controversie  aventi  ad  oggetto  i
provvedimenti  ...  emessi  dall'Autorita'  di  polizia  relativi  al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con  vincita
in denaro», sia, oltre che  rilevante,  altresi'  non  manifestamente
infondata. 
    5. - Non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater)  c.p.a.,  in
riferimento all'art. 125 Cost. 
    5.1. - Cio' detto  quanto  al  possibile  contrasto  della  norma
censurata con l'art. 3 Cost.  ne  va  ora  evidenziato  un  ulteriore
aspetto problematico, in  riferimento,  questa  volta,  alla  diversa
previsione di cui all'art. 125 Cost. 
    Ancora una volta, termine di raffronto e' l'insegnamento  offerto
dal giudice delle leggi, il quale  non  ha  mancato  di  sottolineare
(sent. n. 237/2007) che: «e' innegabile che la contestata  disciplina
- tanto in  ragione  del  suo  carattere  derogatorio  dell'ordinario
sistema ... di ripartizione della competenza tra i diversi organi  di
primo grado della giurisdizione amministrativa, quanto per  il  fatto
di costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie
di ripetuti interventi legislativi che hanno  concentrato  presso  il
Tribunale amministrativo romano interi settori  del  contenzioso  nei
confronti della pubblica amministrazione -  fa  sorgere  un  delicato
problema di rapporto con l'articolazione su base regionale,  ex  art.
125 Cost., del  sistema  di  giustizia  amministrativa.  Di  qui,  la
necessita' di un criterio rigoroso in ordine alla verifica della  non
manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in esame». 
    5.2. - Ad avviso del Collegio, tale affermazione implica un - sia
pur parziale -  superamento  dell'originario  impianto  motivazionale
fornito da Corte cost.  n.  189/1992,  secondo  cui:  «l'attribuzione
della competenza al Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
anziche' ai diversi Tribunali amministrativi regionali  dislocati  su
tutto il territorio nazionale, non altera  il  sistema  di  giustizia
amministrativa». 
    In particolare, sembra a questo Collegio che, per il  dettato  di
Corte cost. n. 237/2007, occorra  piuttosto  accertare  di  volta  in
volta la positiva sussistenza di «... ragioni idonee  a  giustificare
la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza  tra
gli organi di primo grado della giustizia amministrativa». 
    5.3. - Senonche', alla luce di quanto sopra detto, e'  ampiamente
revocabile in dubbio la sussistenza di quei «criteri  rigorosi»  che,
ai sensi di Corte cost. n. 237/2007, consentono di ritenere «...  che
ci  si  trovi  di  fronte  ad   un   esercizio   non   manifestamente
irragionevole della discrezionalita' legislativa, cio' che esclude la
possibilita' di ravvisare la paventata violazione dell'art.  3  della
Costituzione». Cio' in quanto da un lato non sembrano sussistere -  o
comunque, non piu' di quanto non ricorrano  nella  generalita'  delle
controversie trattate dai vari TT.AA.RR.  dislocati  sulla  Penisola,
per le quali il legislatore non  ha  avvertito  analoghe  pulsioni  -
particolari esigenze di uniformita' di decisioni sin dal primo  grado
di  giudizio,  tali  da  giustificare  l'effettuato  spostamento   di
competenza. 
    In secondo luogo, sembrano quantomai evanescenti le eccezionali e
straordinarie situazioni di emergenza, suscettibili  di  giustificare
la deroga al citato criterio di riparto della competenza. 
    5.4. - Per tali ragioni, ad avviso di questo TAR  sono  maturi  i
tempi  per  una  rimeditazione,   in   parte   qua,   dell'originario
orientamento offerto da Corte cost.  n.  189/1992,  che  consenta  di
ritenere fondate le censure di costituzionalita', per  contrasto  con
l'art. 125 Cost. di tutte quelle norme volte - come nel caso in esame
- a concentrare in un unico consesso giudiziario  (nella  specie,  il
TAR Lazio, sede di Roma) la disciplina di  determinate  controversie,
in assenza di criteri diversi da quelli - di  per  se  irrilevanti  -
rappresentati dal particolare tipo di materia trattata. 
    6. - La rimessione alla Corte costituzionale. 
    6.1. -  Conclusivamente,  reputa  questo  TAR  rilevante,  e  non
manifestamente infondata, la q.l.c. dell'art. 135, comma  1,  lettera
q-quater)  c.p.a.,  nella  parte  in  cui  tale  norma  devolve  alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le
controversie  aventi  ad   oggetto   i   provvedimenti   ...   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita  in  denaro»,  in  riferimento
agli artt. 3-125 Cost. 
    6.2. -  Conseguentemente,  l'odierno  giudizio  va  sospeso,  con
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,  comma  1,
lettera q-quater) c.p.a., nella parte in cui tale norma devolve  alla
competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, «le
controversie  aventi  ad   oggetto   i   provvedimenti   ...   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro», cosi' provvede: 
        1) sospende il presente giudizio; 
        2) dispone trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
per il competente controllo di legittimita' dell'art. 135,  comma  1,
lettera q-quater) c.p.a., nei limiti sopra chiariti,  in  riferimento
agli artt. 3-125 Cost.; 
    Manda alla  Segreteria  del  Tribunale  di  provvedere:  a)  alla
trasmissione della presente ordinanza alla Corte  costituzionale;  b)
alla sua notifica alle parti in causa e al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; c) alla sua comunicazione ai  Presidenti  della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
      Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio  del  giorno  10
maggio 2013. 
 
                        Il presidente: Conti 
 
 
                                                L'estensore: Palmieri