N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 agosto 2013

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 23 agosto 2013. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari  -  Procedimento  civile  per  il
  risarcimento del danno  per  diffamazione  a  mezzo  televisione  a
  carico dell'on. Lucio Barani per le opinioni da questi espresse nei
  confronti del dott. Enrico Rossi, presidente della Regione  Toscana
  - Deliberazione di insindacabilita' della Camera  dei  deputati  in
  data 9 maggio 2012 - Conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello
  Stato sollevato dal Tribunale di Firenze - Denunciata  mancanza  di
  nesso  funzionale  tra   le   opinioni   espresse   e   l'esercizio
  dell'attivita' parlamentare. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012. 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.38 del 18-9-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Sciolta la riserva assunta all'udienza del  10  ottobre  2012  ha
pronunciato la seguente ordinanza. 
    Premesso che: 
        il dott. Enrico Rossi, presidente della Regione  Toscana,  ha
citato in giudizio l'on. Lucio  Barani  chiedendone  la  condanna  al
risarcimento dei danni: reputa infatti lesive della  sua  immagine  e
diffamatorie le affermazioni rilasciate dal convenuto alle  emittenti
televisive RTV 38 (in data 12 ottobre  2010),  Tele  37  (26  ottobre
2010, 12 novembre 2010 e 11 dicembre  2010)  e  ITA  7  (13  novembre
2010), nonche' ai quotidiani Toscana Oggi (17 ottobre 2010), Corriere
Fiorentino (26 ottobre 2010), Il Tirreno (12-13 novembre  2010  e  21
dicembre 2010) e Il Giornale (13 novembre 2010), nonche'  all'agenzia
ANSA (3 marzo 2011) e al periodico Panorama (17 febbraio 2011); 
        in  particolare,  secondo  l'attore,  l'on.  Barani   avrebbe
accusato Rossi, all'epoca in cui era assessore regionale  con  delega
alla Sanita', di  essere  stato  a  conoscenza  di  un  disavanzo  di
bilancio alla  Azienda  USL  1  di  Massa  e  Carrara  ma  di  averlo
dolosamente celato, al fine  di  poter  concorrere,  alle  successive
elezioni, alla carica di Presidente; di essere un mentitore e di aver
concorso nei reati di falso in bilancio, falso ideologico e  peculato
in seno ad una associazione a delinquere; di  aver  proceduto  ad  un
ingente numero di assunzioni alla USL 1 e al rinnovo di  un  migliaio
di contratti, secondo logiche clientelari e nonostante il  disavanzo,
in  vista  delle  elezioni  amministrative;  e,  una  volta  divenuto
presidente della Regione, di aver proceduto al commissariamento della
USL 1 non per motivi di gestione economica ma come atto di ritorsione
contro dirigenti che si erano opposti a metodi ed  interessi  mafiosi
nella gestione di appalti e assunzioni presso gli ospedali toscani; 
        l'on.   Barani,   sollevate   eccezioni   in    rito    sulla
legittimazione attiva del presidente della Regione e sulla competenza
territoriale del giudice adito, nega di aver mai pronunciato frasi  a
contenuto diffamatorio nei confronti della persona del  dott.  Rossi,
quelle riferite dall'attore essendo state estrapolate  da  piu'  ampi
contesti   dai   quali   emergerebbe   la   finalita'   di   denuncia
esclusivamente politica degli  interventi  stessi;  e,  ricordato  di
essere membro  della  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sugli
errori in campo  sanitario  e  sulle  cause  dei  disavanzi  sanitari
regionali, con delega per la Toscana, invoca il disposto dell'art. 68
Costituzione, per il quale i membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni  espresse  nell'esercizio  delle
loro funzioni; 
        nella seduta del  9  maggio  2012  la  Camera  dei  Deputati,
approvando la relazione presentata a maggioranza dalla Giunta per  le
autorizzazioni, ha ritenuto  l'insindacabilita'  delle  dichiarazioni
oggetto  del  presente  giudizio  in  quanto  rese  dall'on.   Barani
nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. 
    Ritenuto che: 
        le opinioni espresse extra moenia dai membri del Parlamento e
delle quali essi non possono essere chiamati a  rispondere  ai  sensi
dell'art. 68 Cost. sono quelle «collegate da un nesso  funzionale  ad
un'attivita' parlamentare precedentemente svolta»  (Cass.  29859/08),
che costituiscono la «sostanziale riproduzione di specifiche opinioni
manifestate   dal   parlamentare   nell'esercizio    delle    proprie
attribuzioni», non essendo sufficiente  una  «generica  identita'  di
argomento o di contesto politico» o il mero riferimento all'attivita'
parlamentare o  comunque  l'inerenza  a  temi  di  rilievo  generale,
ancorche' dibattuti nelle sedi parlamentari (Corte cost. 39/12); 
        nella fattispecie, l'attivita' parlamentare  svolta  dall'on.
Barani,  di  cui  le  dichiarazioni  oggetto  di  giudizio  sarebbero
«sostanziale riproduzione», invocata dal convenuto in questo processo
e  assunta  dalla  Camera  dei  deputati  a  fondamento   della   sua
deliberazione, si sostanzia nella  audizione  del  dott.  Rossi  alla
Commissione d'inchiesta del 17 novembre 2009, nell'interrogazione  al
Ministro della salute del 13 ottobre 2010 e  nella  dichiarazione  di
voto  dell'on.  Barani  sulla  relazione  della  Commissione  del  15
febbraio 2012; 
    e' tuttavia da rilevare che: 
        1. nell'audizione del  17  novembre  2009,  l'on.  Barani  ha
addirittura elogiato l'allora assessore Rossi per la chiarezza  della
sua relazione e, soprattutto, per il modo con cui  i  problemi  della
sanita'  erano  affrontati  nella  Regione  Toscana  ed  i  risultati
raggiunti,  arrivando  a  definire  la  Toscana  una  delle   Regioni
«virtuose»; 
        nel  prosieguo  dell'audizione,  l'on.   Barani   ha   bensi'
sollevato perplessita' sulle assunzioni  alla  USL  1,  sottolineando
come avessero tutte riguardato  parenti  stretti  di  alti  dirigenti
della medesima Azienda e di sindaci  della  zona,  appartenenti  allo
stesso partito politico, ma ha espressamente aggiunto di non ritenere
che Rossi avesse una responsabilita' diretta nella vicenda; 
        ancora, vengono posti interrogativi sulla razionalita'  e  la
rispondenza a buona amministrazione della decisione assunta dalla USL
1 di  affidare  in  appalto  lavori  di  ampliamento,  adeguamento  e
ristrutturazione dell'ospedale di Massa, comunque destinato ad essere
chiuso, e della decisione della Regione di  inserire  nel  suo  piano
sanitario la costruzione di altri  due  ospedali  in  una  zona  gia'
caratterizzata da alta concentrazione di strutture sanitarie; ma,  di
nuovo, non emerge dall'intervento dell'on. Barani  alcuna  intenzione
di coinvolgere nella critica l'assessore Rossi; 
        2.  nell'interrogazione  al  Ministro  della  salute  del  13
ottobre 2010, l'on. Barani,  prendendo  spunto  dal  commissariamento
della USL 1 di Massa disposto darla Giunta regionale Toscana,  chiede
delucidazioni sullo stato dei conti  delle  altre  Aziende  sanitarie
locali e sull'entita' del disavanzo di bilancio della Regione Toscana
e chiede al Ministro se  non  ritenga  di  commissariariare  l'intera
Sanita' della Toscana; 
        l'interrogazione, in sostanza, ha un  contenuto  esplorativo,
con richiesta di informazioni sullo stato del bilancio della  sanita'
regionale e sugli atti che si intendono adottare nel caso in cui esso
risultasse fuori controllo; ma, nuovamente, nessuna accusa  e'  mossa
al dott. Rossi, ne' di aver dolosamente celato  la  reale  situazione
dei  bilanci  sanitari,  ne'  di   aver   proceduto   ad   assunzioni
clientelari, ne' di far parte di un centro di interessi  privati  che
gestisce con metodi «mafiosi» gli appalti nel campo della sanita'  in
Toscana; 
        non sembra, pertanto  che  anche  nell'atto  in  esame  l'on.
Barani abbia espresso  alcuna  critica  ne'  personale  ne'  politica
sull'operato dell'assessore o del presidente Rossi; 
        3. quanto al voto espresso sulla relazione della  Commissione
d'inchiesta parlamentare, trattasi di  atto  successivo  al  rilascio
delle dichiarazioni per cui e'  causa  e,  dunque,  non  puo'  essere
invocato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 Cost. 
    In conclusione non si rinviene alcun atto parlamentare  posto  in
essere dall'on. Barani che abbia la valenza  di  presa  di  posizione
anche solo politica, per  non  dire  di  contrapposizione  personale,
contro l'operato del dott. Rossi nella sua veste di  assessore  o  di
presidente della Regione. 
    Ritenuto dunque che la deliberazione adottata  dalla  Camera  dei
deputati in data  9  maggio  2012  abbia  illegittimamente  sottratto
all'autorita'  giudiziaria  il  potere  di   decidere   la   presente
controversia; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 37 e 23 legge  n.  87/53  e  l'art.  3  legge  n.
140/03; 
    Solleva conflitto di attribuzioni  tra  poteri  dello  Stato  nei
confronti della Camera dei deputati, chiede che codesta ill.ma  Corte
annulli come illegittima la  deliberazione  (doc.  IV-quater  n.  20)
assunta  dalla  Camera  dei  deputati  in  data  9  maggio  2012   di
insindacabilita',  ai  sensi   dell'art.   68   Costituzione,   delle
dichiarazioni rilasciate dall'on.  Lucio  Barani  nei  confronti  del
dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e gia' assessore
della stessa con delega alla Sanita'; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  a  cura  della
cancelleria alla Camera dei deputati; 
    Dispone la sospensione del processo  fino  alla  definizione  del
giudizio sul conflitto di attribuzioni. 
        Firenze, 17 ottobre 2012 
 
                         Il giudice: Calvani