N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 agosto 2013
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 23 agosto 2013. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno per diffamazione a mezzo televisione a carico dell'on. Lucio Barani per le opinioni da questi espresse nei confronti del dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati in data 9 maggio 2012 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Firenze - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.38 del 18-9-2013 )
IL TRIBUNALE Sciolta la riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2012 ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che: il dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ha citato in giudizio l'on. Lucio Barani chiedendone la condanna al risarcimento dei danni: reputa infatti lesive della sua immagine e diffamatorie le affermazioni rilasciate dal convenuto alle emittenti televisive RTV 38 (in data 12 ottobre 2010), Tele 37 (26 ottobre 2010, 12 novembre 2010 e 11 dicembre 2010) e ITA 7 (13 novembre 2010), nonche' ai quotidiani Toscana Oggi (17 ottobre 2010), Corriere Fiorentino (26 ottobre 2010), Il Tirreno (12-13 novembre 2010 e 21 dicembre 2010) e Il Giornale (13 novembre 2010), nonche' all'agenzia ANSA (3 marzo 2011) e al periodico Panorama (17 febbraio 2011); in particolare, secondo l'attore, l'on. Barani avrebbe accusato Rossi, all'epoca in cui era assessore regionale con delega alla Sanita', di essere stato a conoscenza di un disavanzo di bilancio alla Azienda USL 1 di Massa e Carrara ma di averlo dolosamente celato, al fine di poter concorrere, alle successive elezioni, alla carica di Presidente; di essere un mentitore e di aver concorso nei reati di falso in bilancio, falso ideologico e peculato in seno ad una associazione a delinquere; di aver proceduto ad un ingente numero di assunzioni alla USL 1 e al rinnovo di un migliaio di contratti, secondo logiche clientelari e nonostante il disavanzo, in vista delle elezioni amministrative; e, una volta divenuto presidente della Regione, di aver proceduto al commissariamento della USL 1 non per motivi di gestione economica ma come atto di ritorsione contro dirigenti che si erano opposti a metodi ed interessi mafiosi nella gestione di appalti e assunzioni presso gli ospedali toscani; l'on. Barani, sollevate eccezioni in rito sulla legittimazione attiva del presidente della Regione e sulla competenza territoriale del giudice adito, nega di aver mai pronunciato frasi a contenuto diffamatorio nei confronti della persona del dott. Rossi, quelle riferite dall'attore essendo state estrapolate da piu' ampi contesti dai quali emergerebbe la finalita' di denuncia esclusivamente politica degli interventi stessi; e, ricordato di essere membro della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, con delega per la Toscana, invoca il disposto dell'art. 68 Costituzione, per il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni; nella seduta del 9 maggio 2012 la Camera dei Deputati, approvando la relazione presentata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni, ha ritenuto l'insindacabilita' delle dichiarazioni oggetto del presente giudizio in quanto rese dall'on. Barani nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Ritenuto che: le opinioni espresse extra moenia dai membri del Parlamento e delle quali essi non possono essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 68 Cost. sono quelle «collegate da un nesso funzionale ad un'attivita' parlamentare precedentemente svolta» (Cass. 29859/08), che costituiscono la «sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni», non essendo sufficiente una «generica identita' di argomento o di contesto politico» o il mero riferimento all'attivita' parlamentare o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, ancorche' dibattuti nelle sedi parlamentari (Corte cost. 39/12); nella fattispecie, l'attivita' parlamentare svolta dall'on. Barani, di cui le dichiarazioni oggetto di giudizio sarebbero «sostanziale riproduzione», invocata dal convenuto in questo processo e assunta dalla Camera dei deputati a fondamento della sua deliberazione, si sostanzia nella audizione del dott. Rossi alla Commissione d'inchiesta del 17 novembre 2009, nell'interrogazione al Ministro della salute del 13 ottobre 2010 e nella dichiarazione di voto dell'on. Barani sulla relazione della Commissione del 15 febbraio 2012; e' tuttavia da rilevare che: 1. nell'audizione del 17 novembre 2009, l'on. Barani ha addirittura elogiato l'allora assessore Rossi per la chiarezza della sua relazione e, soprattutto, per il modo con cui i problemi della sanita' erano affrontati nella Regione Toscana ed i risultati raggiunti, arrivando a definire la Toscana una delle Regioni «virtuose»; nel prosieguo dell'audizione, l'on. Barani ha bensi' sollevato perplessita' sulle assunzioni alla USL 1, sottolineando come avessero tutte riguardato parenti stretti di alti dirigenti della medesima Azienda e di sindaci della zona, appartenenti allo stesso partito politico, ma ha espressamente aggiunto di non ritenere che Rossi avesse una responsabilita' diretta nella vicenda; ancora, vengono posti interrogativi sulla razionalita' e la rispondenza a buona amministrazione della decisione assunta dalla USL 1 di affidare in appalto lavori di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione dell'ospedale di Massa, comunque destinato ad essere chiuso, e della decisione della Regione di inserire nel suo piano sanitario la costruzione di altri due ospedali in una zona gia' caratterizzata da alta concentrazione di strutture sanitarie; ma, di nuovo, non emerge dall'intervento dell'on. Barani alcuna intenzione di coinvolgere nella critica l'assessore Rossi; 2. nell'interrogazione al Ministro della salute del 13 ottobre 2010, l'on. Barani, prendendo spunto dal commissariamento della USL 1 di Massa disposto darla Giunta regionale Toscana, chiede delucidazioni sullo stato dei conti delle altre Aziende sanitarie locali e sull'entita' del disavanzo di bilancio della Regione Toscana e chiede al Ministro se non ritenga di commissariariare l'intera Sanita' della Toscana; l'interrogazione, in sostanza, ha un contenuto esplorativo, con richiesta di informazioni sullo stato del bilancio della sanita' regionale e sugli atti che si intendono adottare nel caso in cui esso risultasse fuori controllo; ma, nuovamente, nessuna accusa e' mossa al dott. Rossi, ne' di aver dolosamente celato la reale situazione dei bilanci sanitari, ne' di aver proceduto ad assunzioni clientelari, ne' di far parte di un centro di interessi privati che gestisce con metodi «mafiosi» gli appalti nel campo della sanita' in Toscana; non sembra, pertanto che anche nell'atto in esame l'on. Barani abbia espresso alcuna critica ne' personale ne' politica sull'operato dell'assessore o del presidente Rossi; 3. quanto al voto espresso sulla relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare, trattasi di atto successivo al rilascio delle dichiarazioni per cui e' causa e, dunque, non puo' essere invocato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 Cost. In conclusione non si rinviene alcun atto parlamentare posto in essere dall'on. Barani che abbia la valenza di presa di posizione anche solo politica, per non dire di contrapposizione personale, contro l'operato del dott. Rossi nella sua veste di assessore o di presidente della Regione. Ritenuto dunque che la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati in data 9 maggio 2012 abbia illegittimamente sottratto all'autorita' giudiziaria il potere di decidere la presente controversia;
P.Q.M. Visti gli artt. 37 e 23 legge n. 87/53 e l'art. 3 legge n. 140/03; Solleva conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, chiede che codesta ill.ma Corte annulli come illegittima la deliberazione (doc. IV-quater n. 20) assunta dalla Camera dei deputati in data 9 maggio 2012 di insindacabilita', ai sensi dell'art. 68 Costituzione, delle dichiarazioni rilasciate dall'on. Lucio Barani nei confronti del dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e gia' assessore della stessa con delega alla Sanita'; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alla Camera dei deputati; Dispone la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio sul conflitto di attribuzioni. Firenze, 17 ottobre 2012 Il giudice: Calvani