N. 199 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2013

Ordinanza del 17 gennaio 2013 emessa  dal  Tribunale  di  Trento  nel
procedimento civile promosso da Favaretti Carlo contro INPS. 
 
Previdenza  -  Indennita'  premio  di  fine  servizio  per  direttore
  generale, direttore  amministrativo  e  direttore  sanitario  delle
  A.S.L. - Determinazione dei contributi previdenziali sulla base del
  trattamento  economico  corrisposto   per   l'incarico   conferito,
  anziche'  sulla  base   del   trattamento   stipendiale   spettante
  (retribuzione "virtuale"), come stabilito dall'art. 3, comma 8, del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abrogato dall'art. 3,
  comma 2, del d.lgs. n.  229/1999  -  Violazione  del  principio  di
  copertura finanziaria in base  alla  nuova  formulazione  derivante
  dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.  2  -  Richiamo  alle
  sentenze della Corte costituzionale nn. 351/2010 e 119/2012, aventi
  ad oggetto la stessa disposizione di legge censurata in riferimento
  a diversi parametri costituzionali. 
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 11,
  inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  19  giugno
  1999, n. 229. 
- Costituzione, artt. 76 e 81; legge 30 novembre 1998, n.  419,  art.
  1, comma 4. 
(GU n.39 del 25-9-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato in data 17 gennaio 2013 la seguente ordinanza: 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorso depositato in data  Favaretti  Carlo  -  premesso  di
essere stato alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera di  Padova  con
rapporto a tempo indeterminato fino alla 31 dicembre 2007, quando era
stato collocato in pensione  -  agisce  nei  confronti  dell'I.N.P.S.
gestione ex I.N.P.D.A.P. per la corresponsione della differenza, pari
ad € 22.454,89, tra l'ammontare del premio di fine servizio spettante
secondo la disciplina ex art. 3-bis comma 11 d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e quello  effettivamente  versato,  in  relazione  al  periodo
1.8.1999-31.12.2007, durante il  quale  egli,  posto  in  aspettativa
presso il proprio datore di lavoro, ha svolto l'incarico di direttore
generale dell'U.L.s.s. n. 19 della Regione Veneto e  successivamente,
dal 1° gennaio 2000, quello di direttore amministrativo  dell'Azienda
provinciale per  i  Servizi  Sanitari  della  Provincia  Autonoma  di
Trento. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    Viene  sollevata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3-bis comma 11 d.lgs. 30 dicembre 1992,  n.  502  (inserito
dall'art. 3 comma 3 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229),  nella  parte  in
cui, commisurando l'indennita' premio di servizio  ex  artt.  2  e  4
legge 8 marzo 1968, n. 152,  secondo  il  parametro  del  trattamento
retributivo  effettivamente  percepito  dal  dipendente  pubblico  in
relazione  all'incarico  conferitogli  di  direttore  generale  o  di
direttore amministrativo o di direttore  sanitario  delle  aziende  e
degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  e  delle   Province
autonome,  in  luogo  del   precedente   parametro   costituito   dal
trattamento retributivo previsto in relazione al rapporto  di  lavoro
dipendente, comporta oneri aggiuntivi per il  bilancio  dell'I.N.P.S.
gestione ex I.N.P.D.A.P. -  in  violazione  dell'art.  76  Cost.,  in
riferimento al precetto delle legge di delegazione  ex  art.  1  ult.
comma legge 30 novembre 1998, n. 419 - senza  indicare  i  mezzi  per
fare fronte alle nuove e maggiori spese - in violazione dell'art.  81
ult.comma Cost.  (nel  testo  attualmente  vigente  alla  luce  della
disposizione ex art. 6 legge cost. 20 aprile 2012, n. 1). 
Sulla rilevanza nel giudizio a quo. 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Applicando le norme impugnate la domanda proposta dal  ricorrente
dovrebbe essere accolta. 
    Secondo il consolidato orientamento della  Suprema  Corte  (Cass.
22.12.2011, n. 28510; Cass. 18.11.2011, n. 24286; Cass. 13.5.2008, n.
11925;) il servizio prestato da un dipendente di  un  ente  locale  a
seguito di nomina a direttore generale, amministrativo  e  sanitario,
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi
dell'art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992, come aggiunto dall'art. 3  d.lgs.
n. 229/1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano
il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento
economico corrisposto per l'incarico conferito; ne  consegue  che  la
misura dell'indennita' premio di fine servizio, dovuta al dipendente,
si determina in relazione al trattamento retributivo di cui  all'art.
4 legge n. 152/1968, fruito dal dipendente in relazione all'incarico,
nei limiti del  massimale  di  cui  all'art.  3  comma  7  d.lgs.  n.
181/1997; 
    e' stata, quindi, ritenuta infondata  la  tesi  dell'I.N.P.D.A.P.
(qui riproposta a pag. 9-14 della memoria di  costituzione),  secondo
cui  il  nuovo  parametro,  introdotto  dall'art.  3-bis  d.lgs.   n.
502/1992, concerne esclusivamente il trattamento pensionistico e  non
anche l'indennita' premio di servizio. 
    Non precluderebbe 1'accoglimento  della  domanda  del  ricorrente
neppure l'eccezione di prescrizione quinquennale ex  art.  19  r.d.l.
2.11.1933, n. 2418, sollevata dall'ente previdenziale (pag. 4-5 della
memoria di costituzione), il quale sostiene che,  essendosi  trattata
di una successione di rapporti di lavoro  autonomo,  la  prescrizione
decorre da ogni singola cessazione del rapporto di lavoro autonomo e,
quindi,  risulterebbe  estinto  il  diritto   relativo   al   periodo
1999-2004; infatti, come  ha  precisato  Cass.  11925/2008  cit.,  il
rapporto  previdenziale,  di  cui  l'indennita'  premio  di  servizio
costituisce  una  prestazione,  afferisce  al  rapporto   di   lavoro
dipendente (e non gia' a quelli  di  natura  autonoma  costituiti  in
funzione del conferimento dell'incarico di direttore  generale  o  di
direttore  amministrativo  o  di  direttore  sanitario,  di  cui   la
disciplina speciale ex 3-bis d.lgs. n. 502/1992 prevede la permanenza
a  mezzo  dell'istituto  dell'aspettativa  senza  assegni;  quindi  i
contributi previdenziali sono versati in  relazione  al  rapporto  di
lavoro subordinato ed il  debitore  e'  identificato  nel  datore  di
lavoro, ancorche' gli venga attribuito il  diritto  al  rimborso  nei
confronti nel soggetto che utilizza la prestazione durante il periodo
di  aspettativa;  ne  consegue  che   il   diritto   del   dipendente
all'indennita' premio di servizio sorge alla cessazione non gia'  del
singolo incarico di  lavoro  autonomo,  ma  del  rapporto  di  lavoro
subordinato (nel caso in esame in data 31 dicembre 2007,  di  talche'
il ricorrente ha certamente agito entro il quinquennio). 
    Parimenti non precluderebbe l'accoglimento della domanda di parte
ricorrente la disposizione ex art. 19 comma 2, ultimo periodo, d.lgs.
n. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. l comma  32  D.L.
13 agosto 2011, n. 128 conv. con legge  14  settembre  2011,  n.  148
(secondo cui «ai fini della  liquidazione  del  trattamento  di  fine
servizio, comunque  denominato,  l'ultimo  stipendio  va  individuato
nell'ultima   retribuzione   percepita   prima    del    conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre  anni»),  stante  la  sua
inapplicabilita'  ratione  temporis  al  caso  in  esame  (avendo  il
ricorrente maturato il diritto all'indennita' premio di  servizio  in
data - 31 dicembre  2007  -  precedente  l'entrata  in  vigore  della
norma),  come  si  evince  chiaramente  anche   dall'ultimo   periodo
dell'art. 1 comma 32 D.L. n.  128/2011,  il  quale  precisa  che  «la
disposizione del presente comma si applica agli  incarichi  conferiti
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza  successiva  al  1°
ottobre 2011». 
Sulla non manifesta infondatezza. 
    L'art. 1 comma 1 legge 30  novembre  1998,  n.  419  («Delega  al
Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale  e
per l'adozione di un testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche  al  d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502») ha delegato il Governo «ad emanare,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  uno  o  piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni
modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502 , e successive modificazioni, sulla base dei  principi  e  dei
criteri direttivi  previsti  dall'art.  2»;  il  successivo  comma  4
dispone che «l'esercizio della delega di cui alla presente legge  non
comporta complessivamente oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello
Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5  agosto
1978, n. 468  ,  e  successive  modificazioni.»  (enti  tra  i  quali
figurano, secondo l'elenco contenuto nella tabella  A  allegata  alla
legge n. 468/1978, I'I.N.P.S. e gli enti preposti alla gestione delle
pensioni e delle liquidazioni dei dipendenti dello Stato e degli enti
locali confluiti nell'I.N.P.D.A.P. in  forza  del  d.lgs.  30  giugno
1994, n. 479). 
    Il legislatore delegato (art. 3 comma 3 d.lgs. 19 giugno 1999, n.
229), inserendo nel d.lgs. n. 502/1992 il nuovo art. 3-bis secondo il
criterio direttivo ex art. 2 comma 1 lett. t) («rendere  omogenea  la
disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti
nominati direttore generale,  direttore  amministrativo  e  direttore
sanitario di azienda, nell'ambito  dei  trattamenti  assistenziali  e
previdenziali  previsti  dalla   legislazione   vigente,   prevedendo
altresi' per i dipendenti privati l'applicazione dell'art.  3,  comma
8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502
, e successive modificazioni»), ha cosi' disposto (art.  3-bis  comma
11 d.lgs. n. 502/1992): 
        «La nomina a direttore generale, amministrativo  e  sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in  aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del  posto.  L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni  dalla  richiesta.  Il  periodo  di
aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.  Le  amministrazioni  di   appartenenza   provvedono   ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
comprensivi delle  quote  a  carico  del  dipendente,  calcolati  sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti
dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo  24
aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto  l'onere  da
esse  complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria   locale   o
all'azienda ospedaliera interessata, la  quale  procede  al  recupero
della quota a carico dell'interessato». 
    Secondo il  diritto  vivente  (come  emerge  dal  gia'  ricordato
orientamento della Suprema Corte - Cass. 22.12.2011, n. 28510;  Cass.
18.11.2011, n. 24286; Cass. 13.5.2008, n. 11925;) questa disposizione
ha mutato, per i dipendenti pubblici nominati o direttore generale  o
direttore amministrativo o direttore sanitario delle aziende e  degli
enti del Servizio sanitario regionale e delle Province  autonome,  il
parametro di commisurazione dell'indennita'  premio  di  servizio  ex
artt. 2 e 4 legge 8 marzo 1968, n. 152,  sostituendo  il  trattamento
retributivo previsto in relazione al rapporto  di  lavoro  dipendente
con quello, di regola ben piu' cospicuo, del trattamento  retributivo
effettivamente  percepito  in  relazione  all'incarico   dirigenziale
autonomo. 
    Appare indubbio, anche  alla  luce  delle  modalita'  di  computo
dell'indennita' premio  di  servizio  di  cui  all'art.  4  legge  n.
152/1968 («...l'indennita' premio di servizio, prevista dagli artt. 2
e 3, sara' pari a un  quindicesimo  della  retribuzione  contributiva
degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai
sensi  del  successivo  art.  11,  per  ogni   anno   di   iscrizione
all'Istituto...»),  che  il  nuovo  parametro  comporta  per   l'ente
previdenziale, ai fini della corresponsione dell'indennita' premio di
servizio, maggiori esborsi che  vengono  compensati  solo  in  misura
minima dall'incremento dei contributi previdenziali (come  si  evince
chiaramente dall'esempio pratico illustrato dall'I.N.P.S. a pag.  6-7
della memoria di costituzione). 
    In proposito parte convenuta ha allegato (senza che il ricorrente
abbia sollevato contestazioni in proposito) che  «per  effetto  della
modifica introdotta... si  avrebbe  un  notevole  aggravio  di  spesa
(dell'ordine  di  100.000,00/200.000,00  euro  per   ogni   direttore
generale o sanitario o amministrativo  di  ciascuna  delle  centinaia
U.L.S.S./A.S.L.  esistenti  in  Italia,  ancorche'  se  nominato,  in
ipotesi, per un anno soltanto. Il buco erariale per circa 500 ULS/ASL
italiane, con  una  liquidazione  all'anno  tra  direttori  generali,
amministrativi e sanitari, ammonterebbe ad  almeno  75.000.000,00  di
euro annui» (pag. 16 della memoria di costituzione). 
    Ne e' una conferma la stessa pretesa  del  ricorrente,  il  quale
dall'applicazione  del   nuovo   parametro   beneficerebbe   di   una
maggiorazione  dell'indennita'  premio  di  servizio   di   ammontare
superiore a 20.000,00 in relazione ad un  periodo  di  poco  piu'  di
sette anni di lavoro. 
    In  definitiva  non  appare  manifestamente  infondato  l'assunto
secondo cui la norma ex art.  3-bis  comma  11  d.lgs.  n.  502/1992,
mutando, per i dipendenti pubblici nominati o  direttore  generale  o
direttore amministrativo o direttore sanitario delle aziende e  degli
enti del Servizio sanitario regionale e delle Province  autonome,  il
parametro  di  computo,  quanto   alla   retribuzione   contributiva,
dell'indennita' premio di servizio, ha comportato, in violazione  del
precetto contenuto nella legge di delegazione ex art. 1 ult.comma  n.
419/1998 e  quindi  dell'art.  76  Cost.,  oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio dell'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P., senza  indicare,  in
violazione dell'art. 81  ult.  comma  Cost.  (nel  testo  attualmente
vigente alla luce della disposizione ex art. 6 legge cost. 20  aprile
2012, n. 1), i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese. 
    La Consulta (sent. 9 aprile 1981, n. 92) ha gia' statuito che  il
principio ex art. 81 ult.comma  Cost.  «non  puo'  essere  eluso  dal
legislatore, addossando ad enti, rientranti nella cosi' detta finanza
pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza  indicare  i  mezzi
con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili  enti  e
lo Stato e' infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come  lo
stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge  n.  468
del 1978, secondo cui "le leggi che  comportano  oneri,  anche  sotto
forma di minori entrate, a carico di bilanci degli  enti  di  cui  al
precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere  stesso
nonche'  l'indicazione  della  copertura  finanziaria   riferita   ai
relativi bilanci, annuali e pluriennali"». 
    In precedenza aveva chiarito (sent. 7.1.1966, n. 1) che lo stesso
principio va interpretato nel senso che l'obbligo del legislatore  di
indicare i mezzi per far fronte a nuove e maggiori spese deve  essere
osservato in riferimento a qualsiasi legge che immuti di fronte  alla
legislazione preesistente e non solo alla legge di bilancio. 
    E' appena il caso di evidenziare che tale questione e' diversa da
quelle  gia'  decise  dalla  Corte  costituzionale  con  la  sentenza
29.11.-3.12.2010 n. 351 (se le disposizioni ex art. 3  comma  2  e  3
d.lgs. n. 229/1999 siano in contrasto con la legge di delegazione  ex
art. 2 comma 1, lett.  t)  legge  n.  419/1998  nella  parte  in  cui
prevedono che i contributi  previdenziali  -  da  versarsi  da  parte
dell'amministrazione di  appartenenza  del  dipendente  collocato  in
aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore  generale  di
azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento  economico
corrisposto per l'incarico conferito) e con la sentenza  7-10.5.2012,
n. 119 (se la disciplina ex art. 3 comma2 e 3 d.lgs. n. 229/1999  sia
manifestamente  irragionevole  laddove,  nell'ambito  dei  dipendenti
pubblici non soggetti a t.f.r., introduce per una ristretta categoria
di essi, vale a dire i dipendenti che hanno  assunto  temporaneamente
l'incarico di direttori generali  di  USL  con  contratto  di  lavoro
autonomo e, per questo,  sono  stati  posti  in  aspettativa,  e  che
contestualmente cessano l'incarico dirigenziale  ed  il  rapporto  di
pubblico impiego, un computo dell'indennita' premio di servizio  piu'
vantaggioso  nella  base  di  calcolo   rispetto   a   quello   della
generalita'). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3-bis  comma  11  d.lgs.  30
dicembre 1992, n. 502 (inserito dall'art. 3 comma 3 d.lgs. 19  giugno
1999, n. 229), nella parte in cui, commisurando  l'indennita'  premio
di servizio ex art. 2 e 4 legge 8  marzo  1968,  n.  152  secondo  il
parametro del trattamento retributivo  effettivamente  percepito  dal
dipendente  pubblico  in  relazione  all'incarico   conferitogli   di
direttore generale o  di  direttore  amministrativo  o  di  direttore
sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
e  delle  Province  autonome,  in  luogo  del  precedente   parametro
costituito dal  trattamento  retributivo  previsto  in  relazione  al
rapporto di lavoro  dipendente,  comporta  oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio dell'I.N.P.S.  gestione  ex  I.N.P.D.A.P.  -  in  violazione
dell'art. 76  Cost.,  in  riferimento  al  precetto  delle  legge  di
delegazione ex art. 1 ult. co. legge 30 novembre 1998, n. 419 - senza
indicare i mezzi per fare fronte alle nuove e  maggiori  spese  -  in
violazione dell'art. 81 ult.co. Cost. (nel testo attualmente  vigente
alla luce della disposizione ex art. 6 L. cost. 20  aprile  2012,  n.
1); 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Trento, in data 17 gennaio 2013. 
 
                          Il giudice: Flaim