MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2013 

Iscrizione di una varieta' nel registro nazionale dei portainnesti di
piante ortive. (13A07756) 
(GU n.226 del 26-9-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare  gli  articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  124,  recante
attuazione della direttiva 2008/72/CE del  Consiglio  del  15  luglio
2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di  ortaggi  e
dei materiali  di  moltiplicazione  di  ortaggi  ad  eccezione  delle
sementi, ed in particolare l'art.  8,  comma  1  c,  secondo  cui  le
piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi,  ad
eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto  se
fanno riferimento ad una varieta' ufficialmente iscritta; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 giugno  2012,  n.  13094,  che
istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive; 
  Visto  in  particolare  l'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale n. 13094 del  15  giugno  2012,  secondo  il  quale,  in
assenza dei criteri di iscrizione di tali varieta', da stabilirsi con
successivo provvedimento, l'iscrizione al  registro  nazionale  delle
varieta' di portainnesti di piante ortive e'  effettuata  sulla  base
dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite
nel corso della coltivazione  o  di  ogni  ulteriore  informazione  o
documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il d.P.R. del  14  febbraio  del  2012,  n.  41,  recante  il
Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varieta'
vegetale di portainnesto nel rispettivo registro nazionale; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15  giugno  2012,
n. 13094, e' iscritta nel  registro  nazionale  dei  portainnesti  di
piante ortive la varieta' ortiva sotto elencata. 
    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 settembre 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi