N. 215 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2012
Ordinanza del 27 novembre 2012 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento civile promosso da Guglielmo Francesco contro Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica - Ufficio scolastico regionale per la Campania.. Istruzione pubblica - Personale non di ruolo (sia docente che non docente) - Diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali spettanti al personale non di ruolo a tempo indeterminato - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza per ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione di norme di diritto internazionale e di obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma terzo. - Costituzione, artt. 3, 11, 36 e 117, primo comma. Istruzione pubblica - Personale docente di religione dopo quattro anni di insegnamento - Previsione di una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo - Ingiustificato deteriore trattamento dei docenti di religione rispetto agli altri docenti - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata. - Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma sesto. - Costituzione, artt. 3 e 36.(GU n.42 del 16-10-2013 )
IL TRIBUNALE All'udienza del 27 novembre 2012 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 133 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2011, promossa da Guglielmo Francesco e Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica - Ufficio scolastico regionale per la Campania Fatto L'ing. Francesco Guglielmo ha adito il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi per richiedere in via principale l'accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere gli scatti biennali di anzianita' pari al 2,50% a partire dal terzo anno di servizio in applicazione dell'art. 53 della l. 11.07.1980 n. 312, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, anche in solido con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento in suo favore della somma di € 5.350,30, oltre interessi e rivalutazione ovvero, in via subordinata, della somma diversa determinata dalla P.A. a decorrere "da cinque anni anteriori al 4.06.2010" oltre interessi e rivalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta il richiesta il ricorrente ha sostenuto di avere lavorato alle dipendenze del MIUR dal 1995 fino alla data di incardinamento del giudizio nella qualita' di docente di scuola di secondo grado superiore. In tal senso ha indicato i periodi di lavoro effettuati con rapporto di lavoro a tempo determinato, fuori ruolo. Ha precisato altresi' di non aver goduto dei cosiddetti scatti di anzianita' previsti dall'art. 53 L. n. 312 11.07.1980. Tale mancata corresponsione, secondo l'assunto del ricorrente, avrebbe determinato una disparita' di trattamento per i lavoratori a tempo determinato e precario in aperta violazione della direttiva 1999/70/CE e del principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro da essa recepito, peraltro accolto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13.09.2007 - causa C 307/05 -. Ha inoltre evidenziato che la mancata applicazione della disposizione sulla erogazione degli scatti di anzianita' avrebbe determinato una indubbia situazione di disparita' di trattamento all'interno della categoria dei docenti' a tempo determinato, posto che gli scatti biennali sarebbero stati in ogni caso corrisposti ai docenti precari a tempo determinato di religione. A sostegno della tesi esposta l'ing. Guglielmo ha allegato alcune pronunce di Tribunali italiani favorevoli alla prospettata interpretazione della richiamata norma. Si sono costituiti in giudizio, con un'unica memoria il MIUR, l'U.S.R. per la Campania e l'U.S.R. - Ufficio XII - Ambito Territoriale di Avellino. Le amministrazioni resistenti hanno evidenziato l'infondatezza del ricorso sostenendo l'inapplicabilita' all'ing. Guglielmo dell'art. 53 L n. 312/1980 posto che tale disposizione al comma 3 esclude le supplenze dall'attribuzione degli aumenti periodici per ogni biennio di servizio. Nel caso di' specie, non essendo controverso fra le parti che il servizio prestato dal ricorrente ha avuto sempre natura precaria, fuori ruolo, a tempo determinato e a titolo di supplenza non si sarebbe potuto procedere al riconoscimento del diritto del docente a ricevere somme a titolo di scatti biennali. Le resistenti, in tale senso, hanno richiamato specifiche pronunce del giudice amministrativo nonche' circolari applicative diramate dal dipartimento della funzione pubblica. In ogni caso il MIUR ha evidenziato che doveva ritenersi inconferente il richiamo alla sentenza C.G.E. 13.09.2007 (C-307/05) perche' non poteva configurarsi nella fattispecie alcuna violazione della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla direttiva 1999/70/CE, posto che sussistono "ragioni oggettive" tali da giustificare il differente trattamento fra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori supplenti con contratto a tempo determinato. Previo deposito di memorie, la causa e' stata trattenuta in decisione all'odierna udienza previa lettura del dispositivo in udienza. Diritto Il Tribunale ha stabilito di sottoporre d'ufficio al vaglio di costituzionalita' la norma la cui applicazione e' rilevante nella fattispecie (art. 53 comma 1 e 3 L. 321/80), ritenendo non manifestamente infondati i dubbi che sono emersi in ordine alla sua conformita' ai principi di uguaglianza e di adeguatezza retributiva stabiliti dalla carta fondamentale (artt. 3, 36 Cost) ed a quelli espressi dall'ordinamento comunitario, cui l'Italia deve adeguare la propria legislazione (artt.11,117 Cost.). Sotto l'aspetto della rilevanza della questione osserva infatti - che il comma 3 dell'art. 53 della L. n. 312/1980 ha sancito che " al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, son attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50% calcolati sulla base dello stipendio iniziale.... Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo...." - tale disposizione ha individuato quali beneficiaria degli scatti biennali la categoria dei" docenti incaricati, istituita dalla L. n. 286/69 e soppressa con la successiva L. n. 392/1981. I docenti incaricati avevano la particolare condizione di prestare servizio non di ruolo ma a tempo indeterminato. - Da tale categoria si differenziavano e continuano a differenziarsi i cosiddetti "docenti supplenti" contraddistinti da un rapporto di servizio non di ruolo ma a tempo determinato. Non vi e' dubbio che la disposizione in esame deve ritenersi non abrogata perche' espressamente prevista dai successivi contratti collettivi del comparto scuola (vedasi artt. 142 CCNL 2002/2005 e 146 CCNL 2006/2009). - La precitata norma, nella parte in cui esplicitamente stabilisce che sono "escluse in ogni caso le supplenze" costituisce un ostacolo diretto ed insuperabile al riconoscimento del diritto alla maturazione degli scatti di anzianita' in favore del personale non di ruolo assunto a tempo determinato, quali i supplenti, siano essi docenti, come il ricorrente, che non docenti - Questi infatti, per definizione (tratta dalla dall'art. 4 L. 124/99) sono assunti con rapporti di durata annuale, o fino al termine delle attivita' didattiche, o per supplenze temporanee, sempre quindi a tempo determinato. - Il prof. Guglielmo - circostanza pacifica fra le parti - rientra fra le previsioni della L. n. 124/1999 in ragione della documentazione allegata al ricorso con particolare riferimento ai certificati di servizio prodotti. - Consegue a quanto esposto che, ove l'espressione "escluse in ogni caso le supplenze" fosse rimossa dal testo in esame, nulla impedirebbe il riconoscimento del diritto del docente ricorrente alla maturazione degli scatti di anzianita' in discussione, ricorrendone pacificamente i presupposti in fatto. - Sempre in via di sommaria delibazione osserva ancora il Tribunale che tale ostacolo non e' superabile neppure in via interpretativa, come invece ritenuto da alcune pronunce di merito che, muovendo dal presupposto dell'avvenuta soppressione della categoria degli incaricati, hanno affermato la diretta applicabilita' della norma in questione anche al personale non di ruolo a tempo determinato a cagione dell'assoluta chiarezza del testo normativo, che esclude la categoria dei supplenti dal citato beneficio. - In tal senso si sono espressi anche il Consiglio di Stato (Sez. VI, 12.4.2000 n° 2163) e, ancora piu' recentemente, la Corte di cassazione (Cass. sez. Lav. con sentenza del 20 giugno 2012 n. 10127, la cui uniforme interpretazione - nel senso che gli scatti biennali non spettano al personale supplente - va ritenuta "diritto vivente", non scalfito dagli argomenti in senso contrario evidenziati nel ricorso per cui e' causa e ne' la giurisprudenza di merito ivi richiamata. Sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza rileva poi il Tribunale che - La citata esclusione relativa alle supplenze comporta una evidente disparita' di trattamento tra il personale docente a tempo determinato e quello non di ruolo a tempo indeterminato, nonche' tra il primi ed i docenti di religione di cui all'ultimo comma dell'art. 53. - Sotto il primo aspetto e' agevole osservare che, a parita' di qualita' e quantita' della prestazione lavorativa, non si giustifica un trattamento economico differenziato in danno del personale temporaneo. - Tale questione e' stata esaminata, in terminis, anche in sede comunitaria, allorche' si e' notato (sentenza Corte Giust. CE 13.9.2007 in C-307/05 "Del Cerro") che una normativa che riservi la fruizione degli scatti di anzianita' al solo personale assunto stabilmente contrasta con la direttiva 1999/70/CE e con il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro da essa recepita 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 secondo la quale" per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". - Le richiamate ragioni oggettive devono comunque concretarsi in circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attivita' od un particolare tipo di funzioni per il quale il lavoratore e' stato assunto a termine, tali da rendere necessaria l'anzidetta differenziazione in vista dell'obiettivo perseguito con l'assunzione a tempo determinato. - Ove manchino tali presupposti, la violazione del principio stesso e' evidente, ed autorizza il singolo a far valere il diritto alla parita' di trattamento innanzi ai giudice nazionale (cfr CGE - sentenza 15.4.2008 nella causa C-286/06 ("Impact"). - Il principio affermato in tale decisione evidenzia che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70, e' incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre cio' non si verifica per la clausola 5, punto 1, del suddetto accordo quadro". - Analoghi principi ha affermato la Corte con la successiva sentenza 19.1.2010 in C-555/07 Kucukdeveci, che nella motivazione richiama e conferma tale conclusione con riferimento alla discriminazione per motivi di eta'. - La norma in esame inoltre contrasta, senza giustificato motivo, con quanto previsto, in senso migliorativo, a favore degli insegnanti di religione. - A questi ultimi infatti il comma 6 del medesimo art. 53 L n. 321/1980 riconosce il diritto alla progressione economica di carriera ancorche' anch'essi vengano assunti con contratti annuali. La disposizione in esame, a differenza di quanto prescritto per la categoria di docenti alla quale appartiene l'ing. Guglielmo non pone alcuna esclusione per le supplenze di tali insegnanti. - Tale disparita' era originariamente giustificata dal fatto che, in epoca anteriore al 2003 gli insegnanti di religione non potevano in alcun caso aspirare all'immissione in ruolo, potendo essere assunti solo con contratti annuali condizionati all'approvazione dell'autorita' ecclesiastica (L. 5.6.1930 n° 824); essi erano pertanto in situazione deteriore rispetto gli altri insegnanti precari, che al contrario non soffrivano di tale strutturale limitazione nello sviluppo della carriera, naturalmente evolventesi, verso l'immissione in ruolo. - La L. 186/2003 ha tuttavia consentito l'accesso al ruolo di un altissimo numero di insegnanti di tale materia con apposito concorso. - E' cosi' venuta meno la ragione del trattamento preferenziale, e di conseguenza la norma appare oggi in contrasto con il principio di uguaglianza e di parita' di trattamento stabilito dalla legge ordinaria (art. 7 Dlgs. 165/2001; art. 6 Dlgs 368/2001) e dalla Costituzione (art. 3), come pure a quello di proporzionalita' tra retribuzione e qualita' della prestazione di cui all'art. 36 Cost. - Non si vede infatti per quale motivo non e' dato comprendere infatti perche' a parita' di anzianita' lavorativa e di opportunita' di progressione in carriera, l'insegnante di materie non religiose debba percepire, dopo il primo quadriennio, una retribuzione inferiore a quella percepita dall'altro, che da quel momento e' ammesso a fruire della progressione economica. - Non deve essere inoltre sottaciuto che tale beneficio e' destinato a permanere anche dopo l'immissione in ruolo, dal momento che la maggiorazione retributiva viene conservata ad personam dall'insegnante di religione (L. 27/2006, art. 1-ter), mentre il precario di altra materia viene immesso in ruolo con lo stipendio base senza alcuna maggiorazione. - A fronte di tali rilievi, il Tribunale non ritiene possibile risolvere la disparita' di trattamento procedendo ad una diretta disapplicazione della norma nazionale (art 53 L. cit.); ed invero, anche estendendo per tale via ai supplenti il diritto alla maturazione degli scatti, rimarrebbe il problema di stabilire quale dovrebbe essere la disciplina in concreto ad essi applicabile, vista l'ulteriore disparita' che si profila all'interno della categoria del personale precario tra docenti di religione e docenti di materie diverse, come sopra descritta, che non trova soluzione immediata nella disciplina comunitaria. - L'intreccio delle due problematiche rende dunque indispensabile rimettere il giudizio alla Corte Costituzionale:
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 3 della L. 11.7.1980 n. 312 laddove, in violazione degli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost. (questi ultimi con riferimento alla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva CE 1999/70) esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato. Ed inoltre nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato. - Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, - Sospende il giudizio in corso - Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. S.Angelo dei Lombardi 27 novembre 2012 S.Angelo dei Lombardi, addi' 27 novembre 2012 Il Giudice: Fiore