N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 agosto 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 agosto 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette - Previsione che l'esercizio venatorio nelle aree contigue si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di riferimento contenuta nella legge quadro sulle aree protette secondo cui all'interno delle aree contigue alle aree protette le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia esclusivamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alla sentenza n. 315 del 2010 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11, art. 2, comma 3, modificativo dell'art. 6 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 32, comma 3.(GU n.43 del 23-10-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica
(80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: fax
06/96514000 e PEC "agsrm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i cui
Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente
della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Torino, Piazza
Castello, 165), per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11 del
25/06/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26
del 27 giugno 2013, recante: "Disposizioni in materia di aree
contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2009, n. 19."
Con la legge 25 giugno 2013, n. 11, la regione Piemonte ha
dettato "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree
protette", introducendo modifiche alla legge regionale 29 giugno
2009, n. 19.
In particolare, la legge richiamata, all'art. 2, comma 3, ha
sostituito il comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 19/2009, prevedendo,
con la nuova formulazione, che la caccia all'interno delle aree
contigue alle aree protette sia riservata ai cacciatori aventi
diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei
comprensori alpini su cui insiste l'area contigua.
La suindicata norma della legge regionale Piemonte n. 11 del 29
giugno 2013 si pone in contrasto con la Costituzione per il seguente
Motivo
1) Illegittimita' dell'art. art. 2, comma 3, della l.r. Piemonte
n. 11 del 25 giugno 2013 per violazione dell'art. 117, comma terzo,
della Costituzione.
La disposizione dell'art. art. 2, comma 3, della 1.r. Piemonte n.
11 del 25 giugno 2013 si pone in evidente contrasto con quanto
previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
secondo cui all'interno delle aree contigue alle aree protette le
regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al
terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli
residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area
contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della
medesima legge.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 315/2010, pronunciandosi
su analoga norma della Regione Liguria, che consentiva la caccia
nelle cosiddette aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle
succitate aree, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale per
contrasto con la norma statale richiamata, affermando che l'art. 32,
comma 3, della legge n. 394 del 1991 ha efficacia vincolante nei
confronti della Regione, in quanto le norme concernenti il prelievo
venatorio contenute in detta legge statale "assumono la veste di
standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale,
nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di
tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto
non puo' prevedere soglie inferiori di tutela, mentre puo',
nell'esercizio di una sua diversa potesta' legislativa, prevedere
livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli
standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali".
La norma regionale oggetto del presente ricorso, quindi,
ponendosi in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 32,
comma 3, della legge n. 394/1991, viola la competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art. 2, comma 3, della legge della Regione
Piemonte del 25 giugno 2013, n. 11, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 26 del giorno 27 giugno 2013, sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera s della Costituzione.
Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
del giorno 2 agosto 2013 e la relazione del Dipartimento per gli
Affari regionali.
Roma, 16 agosto 2013
L'Avvocato dello Stato: Di Maggio