N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2013

Ordinanza del 28 giugno  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da comune  di  Settimo
Torinese ed altri cinque contro regione Piemonte ed altri.. 
 
Comuni,  Province  e  citta'  metropolitane  -  Regione  Piemonte   -
  Istituzione del Comune di Mappano, mediante distacco dei Comuni  di
  Caselle Torinese, Borgaro Torinese,  Settimo  Torinese  e  Leini  -
  Previsione che i rapporti conseguenti alla  istituzione  del  nuovo
  comune sono definiti entro sei mesi dall'istituzione  stessa  dalla
  Provincia di Torino con  deliberazione  del  Consiglio  provinciale
  nell'ambito dei criteri generali di  cui  all'art.  5  della  legge
  regionale 2 dicembre 1992, n. 51  -  Previsione  dell'applicazione,
  dalla  data  dell'istituzione   del   nuovo   comune,   nell'ambito
  territoriale dei comuni interessati, dei regolamenti, atti generali
  ed altre disposizioni vigenti in tali comuni,  fino  all'emanazione
  da parte della nuova amministrazione di  diverse  determinazioni  -
  Previsione, fino all'insediamento dei nuovi organi,  a  seguito  di
  elezioni amministrative, che le funzioni degli  organi  di  governo
  del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della
  vigente legislazione statale - Previsione che fino  all'entrata  in
  vigore dello Statuto del nuovo  comune,  l'edificio  polifunzionale
  situato nel Comune di Caselle Torinese in Piazza Amerano, n.  1  e'
  individuato come sede comunale del nuovo comune  -  Violazione  del
  principio di copertura finanziaria e di equilibrio  di  bilancio  -
  Violazione  del  principio  di  buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione - Lesione del principio  di  autonomia  finanziaria
  del nuovo ente. 
- Legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1, artt. 1, 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 81, 97 e 119. 
(GU n.44 del 30-10-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  968  del  2012,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dal comune di Settimo Torinese, in persona del  sindaco  pro
tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati   Sergio   Viale,
Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso  l'avv.to  Alessandro
Sciolla in Torino, corso Montevecchio n. 68; 
    Contro: 
    la regione Piemonte,  in  persona  del  presidente  della  giunta
regionale pro tempore, rappresentata e difesa  dall'avv.to  Giulietta
Magliona, con domicilio eletto presso l'avv.to Giulietta Magliona  in
Torino, piazza Castello n. 165; 
    la provincia di Torino, in persona del  presidente  della  giunta
provinciale  pro  tempore,  comune  di  Leini',  comune  di   Caselle
Torinese, comune di Borgaro Torinese, comune di Mappano,  in  persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; 
    Ministero dell'interno, in  persona  del  Ministro  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'avvocatura   distrettuale,
domiciliata in Torino, corso Stati Uniti n. 45; 
    E con l'intervento  di  ad  adiuvandum:  Ecoalpidue  S.r.l.,  CPT
Costruzioni s.r.l., MM Edizioni S.r.l., Pedemontana S.a.s. di Valenza
Rosa & C.,  Errecinque  S.r.l.,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo
Federico Videtta,  Francesco  Paolo  Videtta,  con  domicilio  eletto
presso l'avv.to Paolo Federico Videtta in Torino, via Cernaia n. 30; 
    Per l'annullamento: 
    della deliberazione del consiglio regionale n. 180-29152  del  17
luglio 2012, avente ad oggetto: «indizione, ai sensi del titolo  iii)
della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 di referendum  consultivo
per l'istituzione del comune  di  Mappano,  previa  unificazione  dei
territori della frazione di Mappano, attualmente divisa tra i  comuni
di Borgata torinese, Caselle torinese, Leini', Settimo Torinese»; 
    del decreto del presidente della giunta regionale n. 67  in  data
13 settembre 2012; 
    nonche' per l'annullamento 
    degli atti tutti  presupposti,  preordinati,  consequenziali  e/o
comunque connessi, e, in particolare: 
    la proposta di legge regionale n. 187 in data 1° dicembre 2011; 
    il parere della i commissione consiliare reso nella  riunione  n.
177 del 13 luglio 2012; 
        con i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2013: 
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, 
    della deliberazione del I commissione  consiliare  del  consiglio
regionale del Piemonte in data 14 gennaio 2013  di  approvazione  con
emendamenti del testo della proposta della legge regionale n. 187  di
«Istituzione del comune di Mappano»; 
    del provvedimento prot. n. 2013000913 in data  18  febbraio  2013
della prefettura di Torino, area II racc. enti locali; 
    del provvedimento prot. n. 2013000913 in data 27  febbraio  2013,
della prefettura di Torino, area II racc. enti locali; 
nonche' per l'annullamento 
        degli atti tutti presupposti, preordinati  (segnatamente,  il
risultato  del  referendum   consultivo   dell'11   novembre   2012),
consequenziali e/o comunque connessi, e in particolare: 
          della «Relazione alla proposta di legge  regionale  n.  187
licenziata il 14 gennaio 2013»; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di regione Piemonte  e
di Ministero dell'interno; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  13  giugno  2013  la
dott.ssa Paola Malanetto e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                           Fatto e diritto 
 
    Il comune di Settimo Torinese ha impugnato la  deliberazione  del
consiglio regionale piemontese n. 180-29152 del 17 luglio 2012, e  il
connesso decreto del presidente della giunta regionale n. 67  del  13
settembre 2012, con i quali e' stato indetto il referendum consultivo
per l'istituzione del  nuovo  comune  di  Mappano,  per  distacco  di
porzioni  di  territorio  rispettivamente  dai  comuni   di   Settimo
Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini'. 
    Alla camera di consiglio dell'8  novembre  2012  il  collegio,  a
ridosso  della  consultazione   popolare   gia'   indetta,   ritenute
prevalenti  le  ragioni  di  democrazia  diretta,  oltre  che  l'atto
impugnato  di  dubbia  sindacabilita'  giurisdizionale,  ha  respinto
l'istanza cautelare. 
    Si e' quindi svolto  il  referendum  consultivo,  per  altro  con
partecipazione popolare abbastanza esigua, il  quale  ha  dato  esito
favorevole all'istituzione del nuovo comune. 
    Successivamente  e'  stato  portato  a  termine  il  procedimento
legislativo originatosi con la proposta di legge regionale piemontese
n. 187 del 1° febbraio  2011,  mediante  l'approvazione  della  legge
regionale n. 1 del 25 gennaio 2013, che ha  istituito  il  comune  di
Mappano. 
    A fronte della nomina del commissario e legale rappresentante pro
tempore  del  neo  istituito  comune  e   dei   primi   provvedimenti
finalizzati alla costituzione della nuova organizzazione e  struttura
comunale  e'  nuovamente  insorto  il  comune  di  Settimo  Torinese,
destinato ad essere uno dei comuni limitrofi del  neonato  comune  di
Mappano,  contestando   sotto   plurimi   profili   la   legittimita'
costituzionale della normativa regionale. 
    In  particolare,  con  riferimento  sia  alla   specifica   legge
regionale che istituisce il comune di  Mappano  sia  alla  disciplina
regionale che regolamenta in  via  generale  tali  fattispecie,  sono
stati prospettati i seguenti dubbi di legittimita' costituzionale: 
    1)  illegittimita'  costituzionale  dell'art.   3   della   legge
regionale piemontese 2 dicembre 1992, n. 51, nel  testo  recentemente
modificato dall'art. 6 della  legge  regionale  piemontese  29  marzo
2009, n. 10 e, in via derivata, della legge regionale piemontese n. 1
del 25 gennaio 2013, istitutiva del comune di  Mappano.  Contesta  in
particolare il comune di Settimo che la legge  regionale  piemontese,
in materia di istituzione di nuovi comuni, individua un limite minimo
di popolazione pari ad 8000 abitanti,  inferiore  a  quanto  indicato
dall'art. 15 del decreto  legislativo  n.  267/2000,  e  comunque  in
violazione dei generali principi di  organizzazione  delle  autonomie
locali, i quali godono di copertura  costituzionale  e  costituiscono
vincoli insuperabili per legislatore regionale; 
    2) illegittimita' dei provvedimenti impugnati per  illegittimita'
costituzionale della legge regionale piemontese n. 1 del  25  gennaio
2013, istitutiva del comune di Mappano, per violazione degli articoli
3, 5, 114,119, 133 della Costituzione.  Contesta  in  particolare  il
comune ricorrente che la riperimetrazione dei confini del  comune  di
Settimo Torinese in favore del neo istituito comune di Mappano incida
irragionevolmente sui reciproci equilibri territoriali e  finanziari.
Ritenendo  non  manifestamente  infondati  i  prospettati  dubbi   di
legittimita' costituzionale, il comune di Settimo Torinese ha chiesto
al TAR adito di promuovere giudizio  di  legittimita'  costituzionale
affinche', caducata la legge istitutiva del comune di Mappano,  possa
prendersi atto dell'illegittimita' di tutti i successivi e  impugnati
atti inerenti l'organizzazione del nuovo ente. 
    Si e' costituita  la  regione  Piemonte  contestando  le  dedotte
censure. All'udienza del 18 aprile 2013  il  collegio  ha  sottoposto
d'ufficio  al  contraddittorio  delle  parti  l'ulteriore   possibile
violazione degli articoli 97 e 81 della Costituzione, considerato  in
particolare che la legge regionale piemontese n.  1  del  25  gennaio
2013 non ha previsto alcuna forma di copertura finanziaria;  in  quel
contesto e' stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati
con il ricorso per motivi aggiunti e fissata udienza  di  discussione
di merito. 
    All'udienza del 13 giugno  2013  parte  ricorrente  ha  insistito
nelle dedotte censure di illegittimita'  costituzionale,  sviluppando
altresi' i rilievi del  collegio;  si  e'  opposta  alle  censure  la
regione Piemonte. 
    Nelle, more del  giudizio  sono  intervenute  ad  adiuvandum  del
comune ricorrente alcune societa' proprietarie  di  aree  edificabili
oggetto di convenzioni edilizie stipulate con il  comune  di  Settimo
Torinese ma  destinate  a  transitare  nel  neo-istituito  comune  di
Mappano.   Le   intervenienti   hanno   aderito   alle   censure   di
illegittimita'  costituzionale  della  legge  istitutiva  del   nuovo
comune, in particolare evidenziando come il passaggio  delle  aree  e
dei  connessi  rapporti  giuridico-amministrativi   non   sia   stato
corredato  da  alcuna  preparazione  di  carattere  organizzativo  ed
amministrativo;  gli   intervenienti   censurano   sia   il   mancato
stanziamento  di  fondi  per  il  nuovo  comune  sia  la  scelta   di
ridimensionare la generale prescrizione normativa del  numero  minimo
di 10.000 abitanti necessario per l'istituzione  di  un  nuovo  ente,
ridotto ad 8000 con la legge regionale piemontese n. 10 del 2009;  la
scelta viene valutata  in  palese  controtendenza  con  la  normativa
nazionale e con i vincoli di finanza pubblica. 
    Ritiene il collegio  che  i  prospettati  dubbi  di  legittimita'
costituzionale della legge regionale piemontese n. 1 del  25  gennaio
2013 siano rilevanti e non manifestamente infondati, con  particolare
riferimento alla  violazione  degli  articoli  81,  97  e  119  della
Costituzione. 
    Quanto alla rilevanza il comune di Settimo Torinese  contesta  in
se' la creazione del  nuovo  ente,  circostanza  che  ha  inevitabili
ricadute sulla struttura economico  finanziaria  dell'amministrazione
ricorrente,  poiche'  Mappano   e'   destinato   ad   acquisire   una
significativa   porzione   di   territorio   di   Settimo   Torinese.
Conseguentemente, ove  fosse  dichiarata  incostituzionale  la  legge
istitutiva del comune di Mappano, l'intero  procedimento  volto  alla
materiale e giuridica  creazione  del  nuovo  comune  (qui  posto  in
contestazione nei suoi primi provvedimenti attuativi) ne risulterebbe
travolto, con piena soddisfazione delle pretese di parte ricorrente. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, rileva il collegio che la
legge istitutiva del comune  di  Mappano  non  prevede,  al  fine  di
realizzare la complessa operazione di  creazione  di  un  nuovo  ente
locale, alcun tipo di copertura finanziaria. 
    Risulta dall'iter legislativo della legge regionale piemontese n.
1 del 25 gennaio 2013 che l'originario disegno  di  legge  prevedeva,
all'art. 2, una serie di contributi  regionali,  sia  in  favore  dei
comuni destinati a perdere porzioni  di  territorio  (rispettivamente
Leini', Borgaro Torinese, Caselle Torinese  e  Settimo  Torinese),  a
titolo di  «compensazione  della  variazione  territoriale»,  sia  in
favore del neoistituito comune di Mappano. In particolare,  quanto  a
quest'ultimo, il comma 1 dell'originario art. 2 del disegno di  legge
regionale prevedeva un contributo annuale per i dieci anni successivi
all'istituzione  e   un   contributo   una   tantum   a   titolo   di
«compartecipazione alle spese della riorganizzazione amministrativa».
Il successivo comma 6 dell'art. 2 prevedeva ulteriori incentivi sotto
forma di parziali esenzioni dalle  imposte  regionali  a  favore  dei
cittadini del neo-istituto comune di Mappano. 
    L'intero art. 2 e' stato  stralciato  nella  versione  definitiva
della  legge  regionale  approvata  e,  nel   corso   del   dibattito
legislativo, il relatore ha affermato quanto segue: «il  testo  della
proposta di legge licenziato a maggioranza  dalla  I  commissione  ha
recepito alcuni emendamenti presentati in  commissione  ancora  prima
dello  svolgimento  del  referendum  consultivo,  che  sopprimono  la
previsione di contributi finanziali, inizialmente previsti, a  favore
dei  comuni  interessati,  stante  la  fase  di   gravi   difficolta'
economiche che attraversa la regione attualmente» (cfr. doc 13  e  14
p. ricorrente, relazione alla proposta di legge regionale  licenziata
il 14 gennaio 2013). 
    E' dunque pacifico che la  regione  Piemonte  abbia  disposto  la
creazione  del  nuovo  ente  senza  prevedere   alcuno   stanziamento
finanziario, ne' in favore della nuova amministrazione  comunale  ne'
in favore di quelle che inevitabilmente ne subiscono le  conseguenze.
Infatti, oltre alle chiare indicazioni dell'iter legislativo, nonche'
al testo della legge regionale piemontese n. 1 del  25  gennaio  2013
che non reca alcuna previsione di carattere finanziario, pur a fronte
della problematica finanziaria  evidenziata  d'ufficio  nel  presente
giudizio, parte resistente non ha indicato alcuna ulteriore fonte  di
finanziamento, bensi' ha univocamente sostenuto che l'operazione  sia
e possa essere per la regione a costo zero. 
    L'assunto non e' condivisibile. 
    Sono innanzitutto non pertinenti le difese regionali nella  parte
in cui evidenziano che lo  stanziamento  di  misure  incentivanti  e'
facoltativo,  in  quanto  fisiologicamente  funzionale   a   favorire
determinate scelte ma non indispensabile, soprattutto in un  contesto
di crisi economica. E' indubbio che le misure incentivanti  non  sono
destinate a coprire costi  ma  appunto  a  favorire  scelte  ritenute
preferibili; gli incentivi come tali sono politiche di spesa che  ben
possono essere impraticabili in periodi di crisi economica, senza per
questo necessariamente escludere le attivita' incentivate,  in  tanto
in quanto queste possano essere realizzate a costo  zero  o  comunque
con risorse alternative. 
    Certamente ascrivibili a forme di incentivo erano le disposizioni
dei comma 6 dell'originario art. 2 del  disegno  di  legge  regionale
piemontese, che introducevano agevolazioni fiscali significative  per
i cittadini del neonato comune di Mappano. La soluzione di stralciare
una  singolare  previsione  di  dimezzamento  di   svariate   imposte
regionali per i soli cittadini di Mappano risulta del tutto  coerente
con il contesto di notoria grave crisi economica, che particolarmente
affligge   la   regione   Piemonte,   anche    sotto    il    profilo
dell'indebitamento (sul punto si  veda  la  delibera  sulla  gestione
finanziaria  regionale  n.  286/2012  della  sezione   regionale   di
controllo  per  il  Piemonte  della  Corte  dei  conti),  e  con   il
generalizzato  aumento  della   pressione   fiscale.   La   soluzione
originariamente prospettata avrebbe creato un incentivo  anomalo  nel
contesto generale; essa inoltre si sarebbe  posta  in  controtendenza
rispetto  alle  numerose  misure  incentivanti   che,   nel   vigente
ordinamento, favoriscono le unioni  e  fusioni  di  enti  locali,  in
quanto ritenute fisiologicamente foriere di positive  ricadute  sulla
finanza pubblica (in tal senso la stessa legge  regionale  piemontese
n. 11/2012 incentiva sul piano  economico  le  unioni  e  fusioni  di
comuni). 
    La difesa regionale cade tuttavia in equivoco quando  assimila  a
queste forme di incentivo tutte le misure economiche  originariamente
previste dall'art. 2 del disegno di  legge  regionale  e  soprattutto
accomuna in un unico coacervo gli incentivi e la meta copertura degli
inevitabili costi di istituzione del nuovo ente. 
    Pare al collegio insostenibile l'assunto secondo cui la creazione
di un nuovo ente locale  non  porti  necessariamente  con  se'  nuovi
costi. La circostanza puo' addirittura ascriversi ai fatti notori,  a
meno di non sconfessare la ratio legis  delle  sempre  piu'  numerose
disposizioni normative che, nell'intento di  realizzare  economie  di
scala e risparmi di spesa pubblica,  incentivano  le  gia'  ricordate
fusioni  e  unioni  di  comuni  e,  addirittura,  nella  legislazione
statale, talvolta le impongono. La regione afferma  che  trattasi  di
mera «riorganizzazione», la  cui  pratica  attuazione  e'  demandata,
dalla vigente disciplina regionale,  dettata  dalla  legge  regionale
Piemonte n. 51/1992, alla provincia; a  quest'ultima  spetterebbe  la
regolamentazione dei reciproci rapporti di  debito-credito  derivanti
dalla successione del comune di Mappano  in  porzioni  di  territorio
gia' appartenenti ai comuni limitrofi. 
    E' indubbio che la creazione di un nuovo  ente  territoriale  per
distacco di porzioni di  territorio  dagli  enti  limitrofi  implichi
anche la regolamentazione della successione su dette aree;  non  puo'
tuttavia ignorarsi che, proprio in quanto «nuovo», l'ente  moltiplica
le strutture  politiche  e  burocratico-amministrative  presenti  sul
medesimo territorio, necessariamente portando  con  se'  anche  nuovi
costi. 
    E'  certamente  innanzitutto   completamente   nuovo   l'apparato
politico, con i connessi costi, che non succede  ad  alcuno.  Inoltre
non e' sostenibile che si tratti di mera redistribuzione di risorse e
strutture preesistenti. Cosi' argomentando si ignora il fatto che ben
possono  esistere  nell'apparato  comunale   organi   monocratici   o
professionalita'  uniche,  non  suscettibili  di  redistribuzione  ma
necessariamente destinate a moltiplicarsi; non si  considera  inoltre
che occorre in ogni caso garantire che, tanto il  neonato  comune  di
Mappano quanto i  comuni  che  subiscono  il  distacco  territoriale,
mantengano un apparato  sufficiente  ed  idoneo  a  salvaguardare  il
vincolante   principio   del   buon   andamento   delle    rispettive
amministrazioni  (art.  97  della  Costituzione),  l'esercizio  delle
funzioni fondamentali, nonche' una effettiva  autonomia  finanziaria,
che il vigente art. 119 della Costituzione presidia anche in capo  ai
comuni. Ancora le nuove necessarie strutture materiali (sede, uffici,
ecc.) non possono essere ricavate «pro  quota»  dalle  strutture  dei
comuni limitrofi e dovranno  essere  individuate  ed  organizzate  ex
novo, venendosi  a  creare  cosi'  un  nuovo  centro  di  costo,  non
riassumibile nella mera successione nei rapporti giuridici pregressi.
In definitiva e' ineludibile  prendere  atto  dell'esistenza  di  una
quota parte di costi fissi ex se  legata  alla  genesi  di  un  nuovo
soggetto. 
    Tanto premesso e' pacifico  nella  giurisprudenza  costituzionale
che  l'obbligo  di  copertura  finanziaria  delle  leggi,  prescritto
dall'art. 81 della Costituzione, concerne anche le  leggi  regionali,
ivi comprese quelle approvate dalle regioni a  statuto  speciale.  In
tal senso il giudice delle leggi si e' espresso sin  dalla  pronuncia
n. 9 del 1958 ribadendo il principio, tra l'altro,  nelle  successive
pronunce n.  63/1979,  n.  26/1991,  n.  446/1994,  n.  359/2007,  n.
213/2008. La giurisprudenza costituzionale si mostra  particolarmente
severa nel ritenere che solo una chiara indicazione  contenuta  nella
stessa legge di spesa e' idonea a soddisfare la prescrizione  di  cui
all'art. 81, poiche' «senza tale indicazione non  si  puo'  avere  la
precisa e concreta conoscenza del  mezzo  di  copertura  delle  nuove
spese, quale indubbiamente e' richiesta, secondo lo spirito dell'art.
81, sia in obbedienza ai  generali  criteri  cui  deve  ispirarsi  la
legislazione finanziaria, sia anche perche', rapporto a minori ma del
pari non derogabili esigenze pratiche, non sarebbe possibile, in  una
valutazione integrale di tutte le nuove e maggiori  spese,  stabilire
la effettiva capacita' a farvi fronte da parte del fondo speciale  di
cui trattasi» (Corte Cost. n. 9/1958). Successivamente e' stata fatta
salva  la  possibilita'  di  rinviare  alla  legge  di  bilancio   la
determinazione dell'entita' della spesa  (Corte  Cost.  n.  26/1991),
fermo   restando   che   «la   copertura   deve   essere   credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare  in  esercizi  futuri
(sentenza n. 1 del 1966); la copertura  e'  aleatoria  se  non  tiene
conto del fatto che ogni anticipazione di entrate  ha  un  suo  costo
(sentenza n.  54  del  1983);  l'obbligo  di  copertura  deve  essere
osservato con puntualita' rigorosa  nei  confronti  delle  spese  che
incidono su un esercizio in corso e  deve  valutarsi  il  tendenziale
equilibrio tra entrate ed uscite nel  lungo  periodo,  valutando  gli
oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384 del 1991)»
(Corte Cost. n. 213/2008). E' poi ugualmente pacifico che la mancanza
o esistenza di oneri di spesa connessi ad una nuova legge  si  desume
dall'oggetto e dal contenuto della stessa e non  certo  da  improprie
forme di autoqualificazione della medesima, che  consentirebbero  una
facile elusione del fondamentale principio di  copertura  finanziaria
delle  leggi  (Corte   costituzionale   n.   30   del   1959,   Corte
costituzionale n.  384  del  1991).  D'altro  canto  quest'ultimo  e'
principio  fondamentale  proprio  perche'  costituisce  la   garanzia
costituzionale  della  responsabilita'  politica  correlata  ad  ogni
autorizzazione legislativa di spesa. 
    Non giova alla regione resistente neppure  quella  giurisprudenza
costituzionale che esclude  che  la  mera  riorganizzazione  implichi
nuovi costi (Corte Cost. n. 569/2000); essa  infatti  si  attaglia  a
forme  di  riorganizzazione  interna,  per  le  quali  la  Corte,  in
concreto, ha evidenziato che nessuna nuova struttura  veniva  creata;
il principio non puo' invece trovare applicazione per la creazione di
nuovi ed autonomi centri di costo, quale indubbiamente  e'  un  nuovo
comune, per le ragioni gia' ampiamente evidenziate. 
    A questi risalenti e  pacifici  principi  enucleati  dal  giudice
delle leggi, aggiungono i piu' recenti sviluppi ex articoli 81 e  119
Cost. del concetto di legalita' costituzionale-finanziaria, governato
da  esigenze  di  coordinamento  della   finanza   pubblica   e   dal
perseguimento dell'interesse all'unita' economica  della  Repubblica,
alla luce dei vincoli derivanti dal patto  di  stabilita'  interno  e
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tali finalita' sono
presidiate  dai  controlli  di  legalita-regolarita'  sulle   finanze
pubbliche attribuiti alla Corte dei  conti,  in  quanto  magistratura
indipendente e neutrale, i quali godono, anch'essi,  secondo  recenti
pronunce del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 60/2013),  di  piena
copertura costituzionale, attesa la  natura  preventiva  di  siffatti
controlli, finalizzata ad evitare danni  irreparabili  all'equilibrio
di bilancio. 
    Le  norme  sul  cosiddetto  «pareggio   di   bilancio»   (rectius
equilibrio  di  bilancio),  cosi'   come   introdotte   nella   Carta
costituzionale ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.
1,  troveranno   applicazione   solo   a   decorrere   dall'esercizio
finanziario  relativo  all'anno  2014.  Tuttavia,  gia'  nell'attuale
quadro costituzionale  gli  articoli  81  e  119  della  Costituzione
impongono una  visione  unitaria  della  finanza  pubblica,  che  non
consente di sottrarre agli obiettivi di governo  dei  conti  pubblici
concordati in sede europea il legislatore  regionale  e  tanto  meno,
tramite  questo,  gli  enti  locali.  Siffatti  principi  sono  stati
recentemente affermati dalla giurisprudenza  della  Corte  dei  Conti
nella delibera, delle sezioni autonomie n.  10  del  26  marzo  2013,
«prime linee  di  orientamento  per  le  relazioni  semestrali  sulla
tipologia  delle  coperture   finanziarie   e   sulle   tecniche   di
quantificazione degli oneri  delle  leggi  regionali»,  secondo  cui:
«deve ritenersi che taluni  principi  della  riforma  riguardante  la
copertura  finanziaria  implicitamente  anticipata  dalla  legge   di
contabilita' e finanza pubblica n. 196/2009 siano gia' vincolanti per
la  legislazione  regionale  comportante  nuovi  e   maggiori   oneri
finanziari. Tali principi di coordinamento finanziario sono riassunti
nelle disposizioni contenute all'art. 19 della legge n.  196/2009,  a
tenore del quale "le leggi e i  provvedimenti  che  comportano  oneri
anche sotto forma di  minori  entrate  a  carico  dei  bilanci  delle
amministrazioni pubbliche, devono contenere la previsione  dell'onere
stesso e l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  alla
previsione dei bilanci  annuali  e  pluriennali".  Il  secondo  comma
chiarisce altresi' che il vincolo di copertura finanziaria si applica
anche al legislatore regionale, in quanto le regioni ... sono  tenute
ad indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono  nuovi
o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre
amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento  di  nuove
funzioni o  la  disciplina,  delle  funzioni  ad  esse  attribuite.».
Orbene, non vi e' chi non veda come la costituzione di un nuovo  ente
comporti un quid pluris di  spesa  in  termini  di  finanza  pubblica
complessiva, a prescindere dal fatto  che  lo  scorporo  territoriale
distribuisca in misura proporzionale le entrate e le  spese  tra  gli
enti locali coinvolti, oppure benefici uno  dei  comuni  a  discapito
degli altri. 
    Nell'ottica del comune neo-istituito e'  indubbio  l'obbligo  del
legislatore regionale, pur nell'astratta legittima scelta  di  creare
un nuovo ente locale, di garantire a quest'ultimo almeno  una  genesi
coerente con i  sempre  piu'  stringenti  vincoli  di  equilibrio  di
bilancio immanenti al sistema, di  legalita'  finanziaria  evincibile
dalla Costituzione  dai  principi  generali  di  coordinamento  della
finanza pubblica ad esso rapportabili. In altri termini non  pare  al
collegio che il legislatore regionale, al quale solo e' demandata  la
scelta politica di creare il nuovo comune, possa disinteressarsi  dei
connessi costi di tale scelta, surrettiziamente negandoli:  il  nuovo
ente dovra' necessariamente, ed ab origine,  inserirsi  nel  contesto
dei numerosi vincoli di finanza pubblica che oggi gravano sugli  enti
locali, ed ai quali nasce necessariamente  avvinto.  Una  incapacita'
del neo-costituito ente di farvi fronte  comporterebbe,  in  presenza
dei requisiti ex art. 3, legge n. 213/2012, l'intervento della  Corte
dei Conti, a tutela dei valori costituzionali e comunitari in materia
di finanza pubblica, i cui esiti ultimi possono  giungere  fino  alla
preclusione dei programmi di spesa privi di copertura  finanziaria  o
forieri di squilibri di bilancio (Corte costituzionale  n.  60/2013).
L'evidenziato costo iniziale, a prescindere dai rimedi  ordinamentali
intestati  alla   magistratura   contabile   sulla   legittimita'   e
regolarita' dei conti, comporta ex se, oltre alla  paventata  lesione
dell'art. 81 anche un inevitabile vulnus  dell'autonomia  finanziaria
del novello ente, presidiata dall'art. 119 della Costituzione. 
    Simmetricamente,   nell'ottica   dei   comuni    limitrofi,    il
ridimensionamento territoriale  privo  di  compensazioni  finanziarie
potrebbe impattare sui relativi equilibri di bilancio. Sul punto,  il
collegio non puo' che prendere atto  delle  numerose  criticita'  per
l'equilibrio finanziario del  comune  di  Settimo  torinese,  odierno
ricorrente, gia' accettate dalla Corte dei Conti, da ultimo  in  sede
di esame del bilancio  di  previsione  2012  (cfr.  la  pronuncia  di
accertamento n. 42 del 15 marzo 2013, ex  art.  148-bis  del  decreto
legislativo n. 267/2000, della sezione regionale di controllo per  il
Piemonte  della  Corte  dei  Conti).  Siffatti   accertamenti   della
magistratura contabile danno ulteriore pregnanza e concreto riscontro
alla  paventata  violazione  degli  articoli  81  e  119  Cost.,  con
riferimento alla scelta di  moltiplicare  in  siffatto  contesto  gli
enti,  e  quindi  i  centri  di  costo,  senza   adeguata   copertura
finanziaria. 
    Si aggiunga, infine, che un ente quale il comune,  naturaliter  a
fini  generali  e  necessari,  la  cui  genesi   sia   economicamente
evanescente   cozza   con   il   principio   del    buon    andamento
dell'amministrazione ex art. 97 Cost.;  cio'  sembra  gia'  evincersi
dalle ricadute pratiche della legge regionale  piemontese  n.  1/2013
lamentate dagli intervenienti, in un contesto in cui e' mancata  ogni
forma di supporto organizzativo e materiale alla nuova realta'. 
    I dubbi di legittimita' costituzionale posti  sul  punto  paiono,
dunque, non manifestamente infondati. 
    Non  si  ritiene   per   contro   di   aderire   alle   ulteriori
sollecitazioni, tanto di parte ricorrente  che  degli  intervenienti,
secondo   cui   dovrebbe   dubitarsi   anche    della    legittimita'
costituzionale  della  previsione  dell'art.   3,   legge   regionale
piemontese n. 51 del 1992, nella  parte  in  cui,  con  le  modifiche
apportate dalla legge regionale piemontese n. 10 del 2009,  e'  stato
ridotto da 10.000 ad 8000 il numero minimo di abitanti necessario per
la creazione  di  un  nuovo  comune.  Benche'  si  tratti  di  scelta
singolare  forse  anche  anacronistica,   difforme   della   generale
previsione di cui all'art. 15 del testo  unico  n.  267/2000,  ed  in
controtendenza con le numerose norme  di  carattere  finanziario  che
incentivano la formazione di comunita'  di  maggiori  dimensioni  (si
vedano, a mero titolo esemplificativo, l'art. 16 del decreto-legge n.
138/2011, l'art. 19 del decreto-legge n. 95/2012), resta il fatto che
un  limite  numerico  e'  comunque  previsto  dalla   vigente   legge
regionale, ed esso non pare ex se irrazionale o sindacabile.  Infatti
da una parte non  puo'  in  astratto  escludersi  la  sussistenza  di
peculiari esigenze identitarie di comunita' di  siffatte  dimensioni,
dall'altra le numerose norme statali che fissano limiti  demografici,
ai piu' svariati  fini,  indicano  a  loro  volta  soglie  variabili,
talvolta derogabili dal legislatore regionale, sicche' non si ritiene
di poter  ascrivere  a  norma  fondamentale  di  organizzazione  o  a
generale  principio  di  coordinamento  della  finanza  pubblica   un
determinato e puntuale limite demografico  piuttosto  che  un  altro.
Resta ferma l'esigenza,  rispettata  ad  avviso  del  collegio  dalla
vigente  legge  piemontese,  di  porre   comunque   un   limite   non
caratterizzato da intrinseca irrazionalita'. 
    Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87,  ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,  il  TAR  Piemonte  solleva  questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  articoli  1,  2,  3  della   legge   regionale
piemontese n. 1 del 25 gennaio 2013, nella parte in cui  istituiscono
il comune  di  Mappano  in  assenza  di  copertura  finanziaria,  per
violazione degli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. 
    Resta confermata la sospensione degli atti gia' impugnati  con  i
motivi aggiunti  del  presente  giudizio,  disposta  alla  camera  di
consiglio  del  18  aprile  2013,  con  particolare  riferimento   al
provvedimento  prot.  2013000913  in  data  27  febbraio  2013  della
prefettura di Torino, di nomina del commissario legale rappresentante
pro tempore del comune di Mappano, e di tutti gli atti consequenziali
e/o connessi; tanto onde evitare che una  eventuale  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della legge  regionale  intervenga  con
riferimento  ad  una  situazione  cristallizzata   e   potenzialmente
irreversibile (Cons. St. ad. plen. 2/1999;  Cons.  St.  sez.  VI,  26
ottobre 2011, n. 4720). 
    Il presente giudizio resta sospeso fino alla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  decisione  della
Corte costituzionale sulle questioni indicate, ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui agli articoli 79 ed 80 del c.p.a. e 295 c.p.c. 
    Ogni altra  decisione  resta  riservata  all'esito  del  giudizio
innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione
dell'incidente di costituzionalita'. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  ritenuta  la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale  degli  articoli  1,  2,  3  della  legge
regionale piemontese n. 1 del  25  gennaio  2013  in  relazione  agli
articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, dispone la sospensione  del
giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della segreteria,  alla
Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
segreteria del tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati. 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio  del  giorno  13
giugno 2013. 
 
                       Il Presidente: Balucani 
 
 
                                               L'estensore: Malanetto