N. 249 ORDINANZA 21 - 24 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Enti  locali  -  Norme  della  Regione  Veneto  -  Unioni  montane  -
  Previsione che l'unione montana costituisce forma  per  l'esercizio
  in forma associata di  funzioni  e  servizi  da  parte  dei  Comuni
  compresi nelle aree di cui all'art.  3,  ivi  compreso  l'esercizio
  associato obbligatorio  di  funzioni  fondamentali  -  Ricorso  del
  Governo - Ius superveniens - Rinuncia al  ricorso  accettata  dalla
  controparte costituita - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40, art. 5,  commi
  1 e 3. 
- Costituzione, art.  117,  terzo  comma;  norme  integrative  per  i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.44 del 30-10-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici  :Paolo  Maria   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,
commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre  2012,  n.
40 (Norme in materia di unioni montane), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-5  dicembre  2012,
depositato in cancelleria l'11 dicembre 2012 ed iscritto  al  n.  187
del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 5 dicembre  2012  e  depositato  il  successivo
giorno 11, ha  sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge  della  Regione  Veneto  28
settembre 2012, n. 40  (Norme  in  materia  di  unioni  montane),  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che secondo il ricorrente: 
    - tale legge, nelle more dell'adozione di un'organica  disciplina
regionale, detta norme in materia di  unioni  montane,  definendo  la
dimensione ottimale degli ambiti territoriali delle aree  geografiche
montane e disciplinando lo svolgimento in forma associata di funzioni
da parte dei comuni montani; in particolare, essa prevede all'art. 5,
comma 1, che l'unione montana costituisce la  forma  per  l'esercizio
associato di funzioni e servizi da parte dei comuni siti  nelle  aree
di  cui  all'articolo   3,   ivi   compreso   l'esercizio   associato
obbligatorio di funzioni fondamentali; e al comma  3,  che  siano  le
unioni montane a stipulare tra di esse o con singoli comuni  apposite
convenzioni; 
    - la formulazione delle norme citate porterebbe  a  ritenere  che
l'unione montana  sia  l'unico  soggetto  giuridico  ammesso  per  la
gestione associata delle funzioni fondamentali tra i comuni  montani,
in contrasto con l'art. 14, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dall'art. 19, comma  1,
lettera b), del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il  quale  comma  28  prevede  una
duplice tipologia di forma associativa, ovvero l'unione di  comuni  e
la convenzione; 
    - le norme impugnate sarebbero in contrasto anche con  l'art.  16
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  (Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per  lo  sviluppo),  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  come
modificato dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge  n.  135  del  2012;  le  disposizioni
statali richiamate, infatti, consentirebbero, in punto  di  esercizio
obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali,  il  ricorso
ad «una serie ben piu' ampia di strumenti giuridici cui fare  ricorso
per adempiere a quell'obbligo»; 
    - per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  1.000  abitanti
verrebbe inoltre esclusa la possibilita' di scegliere  tra  «l'unione
ordinaria», prevista dall'art. 32 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali), e «l'unione speciale» disciplinata dal citato art. 16, commi
da 1 a 13, del d.l. n. 138 del 2011; 
    - la  normativa  regionale  censurata,  dunque,  si  porrebbe  in
contrasto con quella statale menzionata, da considerarsi  espressione
di principi fondamentali in materia di  coordinamento  della  finanza
pubblica e, conseguentemente, violerebbe  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost.; 
    che, con memoria depositata in cancelleria il 14 gennaio 2013, si
e' costituita in giudizio la  Regione  Veneto,  chiedendo  che  venga
dichiarata cessata la materia del contendere ovvero che le  questioni
sollevate  dal  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   vengano
dichiarate inammissibili e/o infondate; 
    che, in particolare, secondo la Regione resistente: 
    - la normativa impugnata non si porrebbe in contrasto con  l'art.
117, terzo comma, Cost., poiche' il riferimento all'unione dei comuni
non escluderebbe aprioristicamente la possibilita' di utilizzare, per
l'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, il diverso modello
della convenzione, come disciplinato dalla vigente normativa statale; 
    - ogni dubbio di costituzionalita' sarebbe  stato  in  ogni  caso
dissipato dalla sopravvenuta legge regionale 28 dicembre 2012, n.  49
(Modifica della legge regionale 27 aprile  2012,  n.  18  "Disciplina
dell'esercizio associato di funzioni  e  servizi  comunali"  e  della
legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di  unioni
montane"), che,  all'art.  5  della  legge  regionale  impugnata,  ha
inserito il comma 1-bis, a mente del quale: «I comuni appartenenti ad
una unione montana  possono  svolgere  l'esercizio  associato,  anche
obbligatorio,  di  una  o  piu'   funzioni   fondamentali,   mediante
convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267 "Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali" e successive modificazioni ed integrazioni»; 
    - con la medesima legge  regionale  n.  49  del  2012,  e'  stato
altresi' modificato il comma 1 dell'art. 5 impugnato,  la  cui  nuova
formulazione prevede che l'unione  di  comuni  costituisce  la  forma
«prioritaria» per l'esercizio associato di funzioni e servizi; 
    -  tali  modifiche  evidenzierebbero  come  la   Regione   Veneto
consideri l'unione montana  non  come  l'unico  modulo  organizzativo
bensi' come quello piu' funzionale al perseguimento  degli  scopi  di
razionalizzazione sottesi all'intervento normativo  censurato,  anche
alla  luce  della   specificita'   del   contesto   territoriale   ed
amministrativo della montagna veneta; 
    - che, non  avendo  le  previsioni  normative  censurate  trovato
applicazione nel periodo intercorrente tra la data della loro entrata
in vigore e quella delle modifiche  legislative  di  cui  alla  legge
regionale n. 49 del 2012, ed essendo queste ultime satisfattive delle
richieste del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe  cessata
la materia del contendere. 
    Considerato che, con la legge regionale 28 dicembre 2012,  n.  49
(Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n.  18  "Disciplina
dell'esercizio associato di funzioni  e  servizi  comunali"  e  della
legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di  unioni
montane"), e' stato modificato l'articolo 5, comma 1, impugnato ed e'
stato altresi' inserito, al medesimo articolo, il comma 1-bis; 
    che in data 30 aprile 2013 l'Avvocatura generale dello  Stato  ha
depositato, su  conforme  deliberazione  assunta  dal  Consiglio  dei
ministri in data 27 marzo 2013, atto di rinuncia del  Presidente  del
Consiglio dei ministri al  ricorso  che  ha  introdotto  il  presente
giudizio; 
    che la difesa della Regione Veneto, in data 28  maggio  2013,  ha
comunicato l'accettazione della  rinuncia  da  parte  del  Presidente
della Giunta regionale, conformemente alla delibera di autorizzazione
del 3 maggio 2013; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da
accettazione della controparte, determina l'estinzione  del  processo
(ex multis, da ultimo, ordinanze nn. 164 e 55 del 2013). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI