N. 253 ORDINANZA 23 - 28 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Veneto - Programmazione  socio
  sanitaria  e  approvazione  del  Piano  socio-sanitario   regionale
  2012-2016 - Ricorso del  Governo  -  Ius  superveniens  -  Rinuncia
  all'impugnazione   accettata   dalla   controparte   costituita   -
  Disposizioni medio tempore non applicate - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23, artt. 1, comma 4,
  9, comma 1, e 10, comma 1. 
- Costituzione, artt. 97, 121 e 123; statuto  della  Regione  Veneto,
  artt. 46 e 58; norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 23. 
(GU n.44 del 30-10-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  articoli  1,
comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione  Veneto
29 giugno 2012, n. 23  (Norme  in  materia  di  programmazione  socio
sanitaria  e  approvazione  del   Piano   socio-sanitario   regionale
2012-2016), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in
cancelleria l'11 settembre 2012 e iscritto al  n.  119  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2013  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato a mezzo posta il 3-6 settembre 2012, depositato in
cancelleria l'11 settembre 2012 e iscritto al  n.  119  del  registro
ricorsi del 2012, ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale
degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1, e 10,  comma  1,  della  legge
della Regione Veneto 29 giugno 2012,  n.  23  (Norme  in  materia  di
programmazione   socio   sanitaria   e   approvazione    del    Piano
socio-sanitario regionale 2012-2016); 
    che l'art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto n. 23 del 2012  e'
censurato in quanto individua la figura del direttore  generale  alla
sanita' e al sociale e prevede che questi sia nominato dal  Consiglio
regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale  e  abbia
il   compito   di   realizzare   gli   obiettivi   sociosanitari   di
programmazione, indirizzo  e  controllo,  nonche'  di  coordinare  le
strutture e i soggetti afferenti al settore; 
    che, data la  formulazione  generica  e  poco  chiara,  la  norma
censurata   istituirebbe   una   nuova   figura   senza    precisarne
adeguatamente la collocazione organizzativa; 
    che la medesima disposizione impugnata,  prevedendo  che  sia  il
Consiglio regionale a  nominare  tale  direttore,  comporterebbe  una
violazione degli artt. 46 e 58 della legge  regionale  statutaria  17
aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e degli artt. 97,  121  e  123
della Costituzione; 
    che il Presidente del Consiglio censura, inoltre,  gli  artt.  9,
comma 1, e 10, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2012; 
    che l'art. 9, comma 1,  stabilisce  che  l'adeguamento  al  Piano
socio sanitario regionale delle schede di dotazione  ospedaliera  sia
effettuato dalla Giunta,  previo  parere  obbligatorio  e  vincolante
della competente commissione consiliare; 
    che l'art. 10, comma  1,  dispone  che  le  schede  di  dotazione
territoriale delle unita' organizzative dei servizi e delle strutture
di ricovero  intermedie  siano  approvate  dalla  Giunta,  ugualmente
previo parere obbligatorio e vincolante della commissione  consiliare
competente; 
    che, di conseguenza, per le  medesime  ragioni  gia'  esposte  in
riferimento all'art. 1, comma 4, della legge reg. Veneto  n.  23  del
2012, anche gli artt. 9,  comma  1,  e  10,  comma  1,  censurati  si
porrebbero in contrasto con gli artt. 46 e 58 dello statuto e con gli
artt. 97, 121 e 123 Cost.; 
    che la Regione Veneto si  e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato nella cancelleria della Corte il giorno 10  ottobre  2012,
deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; 
    che, con legge della  Regione  Veneto  3  dicembre  2012,  n.  46
(Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione  ed
organizzazione  socio-sanitaria  e  di  tutela   della   salute)   e'
sopravvenuta una modifica  di  ciascuna  delle  norme  censurate;  in
particolare l'art. 1 della legge reg. n. 46 del 2012 ha previsto  che
il direttore generale alla sanita' e al sociale  sia  nominato  dalla
Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta, mentre  con
riferimento alle  schede  di  dotazione  ospedaliera  e  territoriale
l'art. 2 ha  sostituito  la  previsione  del  parere  obbligatorio  e
vincolante della competente commissione consiliare con il solo parere
obbligatorio di quest'ultima; 
    che, con memoria depositata il giorno 15 aprile 2013, la  Regione
Veneto  ha  sostenuto  che,  a  causa  delle  intervenute   modifiche
legislative regionali, le ragioni di doglianza  sarebbero  cessate  e
che, medio tempore,  la  legislazione  censurata  non  avrebbe  avuto
alcuna  applicazione,  chiedendo   pertanto   la   dichiarazione   di
cessazione della materia del contendere; 
    che l'Avvocatura dello  Stato,  il  giorno  15  aprile  2013,  ha
depositato richiesta di rinvio a nuovo ruolo  della  trattazione  del
giudizio, inizialmente fissata per il  7  maggio  2013,  al  fine  di
consentire di valutare se permanesse  l'interesse  alla  coltivazione
del ricorso, e che la difesa regionale, con  atto  depositato  il  18
aprile 2013, ha aderito all'istanza di rinvio; 
    che, con atto depositato il 3  giugno  2013,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare  all'impugnazione,
a causa della intercorsa modifica  legislativa  che  ha  emendato  le
disposizioni impugnate in senso satisfattivo; 
    che, con atto depositato il 23 luglio 2013, la Regione Veneto  ha
accettato la citata rinuncia all'impugnazione. 
    Considerato che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
atto depositato il 3 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate
alle disposizioni della legge della Regione Veneto 3  dicembre  2012,
n.  23  (Norme  in  materia  di  programmazione  socio  sanitaria   e
approvazione  del  Piano  socio-sanitario  regionale  2012-2016),  ha
rinunciato al ricorso; 
    che la Regione Veneto, in data 23 luglio 2013, ha depositato atto
di accettazione della rinuncia; 
    che, ai sensi dell'articolo 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita da accettazione della controparte, estingue il processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI