N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2013

Ordinanza del 17 luglio 2013 emessa dal Tribunale di  Forli'  -  sez.
distaccata di Cesena nel procedimento  civile  promosso  da  Edy  Srl
contro Emicom Srl in liquidazione. 
 
Ordinamento giudiziario -  Riorganizzazione  dei  tribunali  e  degli
  uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155
  del 2012 -  Inclusione  della  Sezione  distaccata  di  Cesena  del
  Tribunale di Forli' nell'elenco delle sedi  giudiziarie  soppresse,
  di cui alla tabella  A  allegata  al  decreto  -  Contrasto  con  i
  principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione -
  Eccesso di delega. 
- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, limitatamente
  all'inclusione della Sezione distaccata di Cesena del Tribunale  di
  Forli' nell'elenco di cui alla allegata Tabella A. 
- Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011,  n.  148,  art.  1,
  commi 2, lett. d) e b). 
(GU n.45 del 6-11-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Ha pronunciato ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953,  n.  87
la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g. 324/12 promossa
da Edy s.r.l. in  persona  del  legale  rappresentante  in  carica  -
elettivamente domiciliata a Cesena in via dell'Arrigoni n. 260 presso
e nello studio dell'avv. Mauro Pieri che  la  rappresenta  e  difende
come da procura a margine dell'atto di citazione; 
    Contro Emicom s.r.l. in liquidazione e in  c.p.  in  persona  del
legale rappresentante in carica - elettivamente domiciliata a  Cesena
in  via  Jesi  n.  20  presso  e  nello  studio   dell'avv.   Michela
Alessandrini e rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia. 
Introduzione. 
    L'art. 1 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.  155  ha
soppresso le sezioni distaccate di cui alla ivi allegata tabella A  e
tra esse la Sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forli'. 
    Deve pero' dubitarsi che la soppressione della Sezione di  Cesena
corrisponda ai criteri  direttivi  posti  dal  legislatore  delegante
nell'ambito della legge delega 14 settembre  2011,  n.  148;  con  la
conseguenza che il citato art. 1 del decreto  legislativo  n.  155/12
appare porsi in contrasto con quanto  stabilito  dall'art.  76  della
Carta costituzionale. 
    La questione si presenta rilevante nel presente giudizio  per  la
ragione che, non essendo esaurito  il  corso  del  presente  giudizio
assegnato alla Sezione di Cesena, in forza delle disposizioni di  cui
agli artt. 2, 9 comma 1 e 11 comma 2 del citato  decreto  legislativo
n. 155/12, l'udienza successiva da  fissarsi  dopo  il  12  settembre
dell'anno corrente non potrebbe  essere  tenuta  presso  la  sede  di
Cesena ove la causa e' radicata ma dovrebbe essere tenuta  presso  la
sede centrale di Forli' del Tribunale. 
Illegittimita' per violazione dell'art. 1, comma 2, lettere d)  e  b)
della legge di delega. 
    L'art. 1 della legge 14 settembre  2011,  n.  148,  al  comma  2,
delega in effetti il Governo  ad  adottare  il  decreto  legislativo,
precisando pero' che tale delega e' attribuita «con l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi», e cio' in conformita' con  la
previsione dell'art. 76 della Costituzione. 
    Tra i criteri e principi direttivi, il suddetto comma  2  enuncia
alla lettera d): «procedere alla soppressione ovvero  alla  riduzione
delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai
tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri  di  cui  alla  lettera
b)». 
    Deve dunque osservarsi che la potesta'  delegata  comprendeva  la
possibilita' non solo di sopprimere ma anche  di  ridurre  il  numero
delle sezioni distaccate;  e  comunque  che  tale  potesta'  non  era
attribuita alla mera discrezione del legislatore delegato bensi'  era
vincolata da  precisi  criteri,  e  precisamente,  come  la  suddetta
disposizione enuncia, «nel rispetto dei criteri di cui  alla  lettera
b)» dello stesso art. 1, comma 2. 
    Ed allora e' bene esaminare quali erano  questi  criteri  di  cui
alla lettera b), dell'art. 1, comma 2, legge n. 148/11, ai quali  era
subordinata la  possibilita'  di  ridurre  o  sopprimere  le  Sezioni
distaccate. 
    Nella predetta lettera b) cosi' enuncia il legislatore delegante:
«ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di  territori  a
circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici  giudiziari
secondo   criteri   oggettivi   e   omogenei   che   tengano    conto
dell'estensione  del  territorio,  del  numero  degli  abitanti,  dei
carichi  di  lavoro  e  dell'indice   delle   sopravvenienze,   della
specificita' territoriale del bacino di utenza,  anche  con  riguardo
alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso  d'impatto   della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di  razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». 
    Dati alla mano, appare evidente che la soppressione della Sezione
di Cesena e il suo accorpamento al Tribunale di Forli'  non  rispetta
quattro dei suddetti criteri della legge di delega. 
    Ossia il legislatore delegato non  tiene  conto:  1)  del  numero
degli abitanti; 2) dell'estensione del territorio; 3) dei carichi  di
lavoro; 4) delle sopravvenienze. 
    Quanto al criterio sub 1), occorre premettere il riferimento allo
Statuto della provincia di Forli' - Cesena. A riguardo dell'efficacia
normativa  di  tale  fonte,  deve  farsi  riferimento  all'importante
sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n.  12868  del
16 giugno 2005 nella quale, all'esito di  una  precisa  ricostruzione
dei rapporti tra la potesta' normativa statale e  quella  degli  enti
locali alla luce degli interventi legislativi piu' recenti, e'  stato
chiarito che nell'attuale panorama delle fonti del diritto  non  puo'
essere disconosciuto allo statuto dell'ente locale il valore di fonte
autonomamente  abilitata  per  propria  competenza   a   disciplinare
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale, nonche' atta a
fondare il successivo sviluppo  di  tale  disciplina  mediante  fonte
regolamentare, col solo limite costituito dalle disposizioni di legge
ritenute inderogabili. 
    Orbene, l'art. 7 dello Statuto della provincia di Forli' - Cesena
enuncia la suddivisione del territorio provinciale nei due circondari
di Forli' e di Cesena, spiegando che tale suddivisione e'  effettuata
«in  relazione  alla   particolare   conformazione   territoriale   e
socio-economica ed al fine di corrispondere alle esigenze economiche,
sociali ed alle tradizioni culturali della  comunita'  locale  e  per
meglio   tutelare   le   specifiche    caratteristiche    ambientali,
paesaggistiche e storiche». Nello stesso articolo si enunciano poi  i
singoli comuni appartenenti al circondario di Forli' e al circondario
di Cesena. 
    Quanto sopra chiarisce  percio'  che  il  circondario  di  Cesena
corrisponde non solo ad una classificazione storica, paesaggistica  e
culturale, ma e' una vera  e  propria  circoscrizione  amministrativa
istituita da fonte a cio' abilitata. 
    A questo punto puo' trovare piena comprensione la  rilevanza  del
criterio sub 1), inerente al numero degli abitanti. 
    Si  legge  infatti  nel  sito  ufficiale   della   provincia   di
Forli-Cesena: «questa la fotografia demografica al 1°  gennaio  2013:
la popolazione  residente  nella  provincia  di  Forli-Cesena  e'  di
398.162 abitanti (188.357 nel  circondario  forlivese  e  209.805  in
quello cesenate)». 
    Il circondario di Cesena, che dovrebbe essere  soppresso,  dunque
comprende un numero  di  abitanti  non  solo  eguale  ma  addirittura
superiore di oltre ventimila unita' al circondario della sede cui  si
intenderebbe accorpare. 
    Si tratta poi non di una novita' dell'ultima ora ma  di  un  dato
consolidato: nel  2009  il  circondario  di  Cesena  contava  203.042
abitanti, rispetto ai 184.977 di quello di  Forli',  come  si  evince
sempre dal sito istituzionale dell'ente provincia. 
    Del tutto evidente e'  la  violazione  del  criterio  considerato
laddove l'unita' soppressa  supera  per  utenza  potenziale  la  sede
centrale. 
    Quanto al criterio sub 2),  ossia  l'estensione  del  territorio,
appare sufficiente considerare che, per dati tratti dagli stessi siti
istituzionali dei  comuni  in  questione,  il  comune  di  Forli'  ha
un'estensione di 228 km quadrati,  mentre  il  comune  di  Cesena  ha
un'estensione di 249,47 km quadrati. 
    Anche sotto il profilo considerato appare  palese  la  violazione
del criterio attribuito dal legislatore delegante. 
    Quanto al criterio sub 3), inerente  i  carichi  di  lavoro,  per
limitarsi  al  processo  civile,  dalle  statistiche  ufficiali   del
tribunale si ricava che di  totali  5.129  processi  pendenti  al  31
dicembre 2012  relativamente  al  contenzioso  unificato,  presso  la
sezione di Cesena pendono ben 2.862 processi, mentre gli altri  2.267
pendono dinanzi al Tribunale di Forli'. 
    Anche tale dato sottolinea come la soppressione della sezione  di
Cesena non corrisponda  in  alcun  modo  al  criterio  oggettivo  dei
carichi di lavoro. Ed altrettanto puo' dirsi anche  per  il  criterio
sub 4), laddove dalle stesse statistiche ora menzionate si ricava  un
numero di nuove iscrizioni pari  a  1.352  per  Cesena  e  1.556  per
Forli'. In  questo  caso  la  sede  centrale  ha  una  prevalenza  in
relazione al numero  delle  iscrizioni,  ma  e'  una  prevalenza  non
preponderante rispetto alla sezione staccata ed e' una prevalenza che
e' spiegabile con l'attribuzione di  talune  materie  alla  esclusiva
cognizione della sede centrale (ad es. le vicende del matrimonio). 
    I  dati  sopra  considerati  mettono  in  piena  luce   come   il
legislatore delegato, nel sopprimere  la  sezione  di  Cesena,  abbia
manifestamente violato  i  principi  e  criteri  direttivi  dati  dal
legislatore delegante. 
    A meno infatti di ritenere che i criteri enunciati nella  lettera
b) (lettera b come si e'  gia'  detto  richiamata  dalla  lettera  d,
dell'art. 1, comma 2 della legge  n.  148/11)  corrispondano  a  mere
espressioni labiali non aventi un  reale  contenuto  direttivo  e  di
principio - nel quale caso allora  si  rileva  la  violazione  sempre
dell'art. 76 Costituzione ma sotto il  profilo  della  illegittimita'
della legge delegata derivata dalla illegittimita' stessa della legge
di delega per non avere fornito principi e  criteri  direttivi  -  la
considerazione dei  sopra  enunciati  principi  e  criteri  direttivi
evidenzia la chiara volonta' del legislatore delegante di  sopprimere
quelle articolazioni territoriali dei tribunali il  cui  accorpamento
alla sede centrale sia giustificato sotto il profilo demografico e di
utenza. 
    Per completezza puo' aggiungersi che la specificita' territoriale
della Sezione di Cesena e' ben presente sia al legislatore nazionale,
sia al legislatore locale. 
    Quanto al primo, si rileva che la legge 6 marzo 1992,  n.  252  -
che scorporo' la provincia di Rimini dalla provincia fino  ad  allora
denominata di Forli' - modifico'  la  denominazione  della  provincia
(art.  1,  comma  2)  attribuendole  appunto  la   denominazione   di
Forli-Cesena. 
    Non solo, ma, mentre per la  provincia  Riminese  il  legislatore
nazionale si espresse chiaramente (art. 2) nel senso di affermare che
il capoluogo era Rimini, non altrettanto fece  per  la  provincia  di
Forli-Cesena, per la quale la legge  non  designo'  pregiudizialmente
alcun capoluogo (art. 3). Non vi e' dunque alcuna  preclusione  nella
legge statale circa l'attribuzione della  qualita'  di  capoluogo  al
comune di Forli'. 
    Tale attribuzione deriva invece da una disposizione dello Statuto
locale  (art.  2,  comma  1);  pienamente  legittima  sarebbe  dunque
un'eventuale modifica di tale Statuto  nel  senso  di  attribuire  la
qualita' di capoluogo sia a Forli' sia a Cesena. Infatti per la legge
statale Cesena non ha una dignita' minore  di  Forli'  per  assurgere
alla qualita' di capoluogo. 
    Comunque il legislatore locale non ha mancato  di  riconoscere  a
Cesena ragioni di specificita':  cio'  trova  il  suo  piu'  evidente
riscontro dalla distinzione della provincia  nei  due  circondari  di
Forli' e Cesena (art. 7 statuto). E gia' si e' detto che  tale  norma
giustifica  tale   istituzione   «in   relazione   alla   particolare
conformazione  territoriale  e  socio-economica   ed   al   fine   di
corrispondere alle esigenze economiche, sociali  ed  alle  tradizioni
culturali della comunita' locale e per meglio tutelare le  specifiche
caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche». 
    Lo Statuto provinciale poi, pur dopo avere posto  la  sede  della
provincia  a  Forli',  prevede  la  possibilita'  di  istituire  sedi
distaccate  presso  i  circondari  (art.  2,  comma  4).  E  di  tale
possibilita' Cesena ha ampiamente beneficiato, dal  momento  che  dal
sito istituzionale dell'ente provincia si ricava che presso  la  sede
di Cesena si trovano i seguenti uffici: circondario di cesena, centro
di protocollazione, ufficio trasporti eccezionali, ufficio  politiche
sociali e  sanita',  ufficio  pianificazione  territoriale,  gestione
patrimonio edilizio, ufficio infrastrutture viarie e gestione strade,
ufficio agricolo di zona cesenate, e sportello U.M.A.. Si  tratta  di
funzioni non secondarie rispetto alle funzioni che dallo stessa  sito
risultano attribuite alla sede di Forli'. 
    E' ancora importante rilevare che l'art. 8,  comma  3,  lett.  a)
dello Statuto attribuisce  espressamente  al  circondario  di  Cesena
anche l'esercizio di funzioni proprie, non  solo  delegate  ma  anche
attribuite. 
Rilevanza della questione. 
    Si ripete ormai tralaticiamente da decenni  che  i  rapporti  tra
sede centrale e sezione distaccata non danno  luogo  a  questioni  di
competenza ma che si tratta di  ripartizione  di  affari  nell'ambito
dello stesso ufficio (v. ad es. Cass. 2 novembre 2010, n. 22278). 
    Il fatto tuttavia che la sezione distaccata si ponga  come  luogo
deputato alla trattazione di determinati affari, rispetto  alla  sede
centrale, evidenzia come essa sezione partecipi alla definizione  del
criterio del giudice naturale precostituito per legge. 
    Tale  criterio  trova   un'esplicita   affermazione   legislativa
nell'art. 83-ter delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di
procedura civile, il quale da'  appunto  rilievo  alla  spettanza  di
determinati  affari  alla  sezione  distaccata  per  introdurre   una
procedura allo scopo di ricondurre alla  cognizione  di  quest'ultima
gli affari di propria competenza. 
    E dalle decisioni della stessa Corte costituzionale si ricava che
il principio del  giudice  naturale  e'  leso  quando,  dopo  che  la
controversia e' insorta, viene effettuata  una  designazione  diversa
anche eventualmente ad opera del legislatore. 
    Quanto sopra  riguarda  il  giudice  naturale  precostituito  per
legge;  senza  dimenticare   che   autorevoli   correnti   dottrinali
individuano il concetto di giudice naturale anche con  riguardo  alla
logica della distribuzione territoriale del servizio giustizia. 
    La presente causa, radicata  per  legge  e  secondo  la  naturale
riferibilita' dei suoi elementi presso la sezione di Cesena,  sarebbe
sottratta alla cognizione del suo giudice naturale ove la  successiva
udienza dovesse essere tenuta a Forli'. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 155, relativamente alla soppressione della sezione
distaccata di Cesena del  Tribunale  di  Forli',  per  contrasto  con
l'art. 76 della Costituzione; 
    Dispone la sospensione, del presente giudizio e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone altresi' che la  presente  ordinanza  sia  notificata  al
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    Dispone inoltre che  la  medesima  ordinanza  sia  comunicata  al
Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica; 
    Dispone infine che sia data comunicazione alle parti. 
 
      Cesena, 17 luglio 2013 
 
                        Il giudice: Barbensi