N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2013
Ordinanza del 17 luglio 2013 emessa dal Tribunale di Forli' - sez. distaccata di Cesena nel procedimento civile promosso da Edy Srl contro Emicom Srl in liquidazione. Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione della Sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forli' nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Contrasto con i principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, limitatamente all'inclusione della Sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forli' nell'elenco di cui alla allegata Tabella A. - Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, commi 2, lett. d) e b).(GU n.45 del 6-11-2013 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g. 324/12 promossa da Edy s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica - elettivamente domiciliata a Cesena in via dell'Arrigoni n. 260 presso e nello studio dell'avv. Mauro Pieri che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione; Contro Emicom s.r.l. in liquidazione e in c.p. in persona del legale rappresentante in carica - elettivamente domiciliata a Cesena in via Jesi n. 20 presso e nello studio dell'avv. Michela Alessandrini e rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia. Introduzione. L'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ha soppresso le sezioni distaccate di cui alla ivi allegata tabella A e tra esse la Sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forli'. Deve pero' dubitarsi che la soppressione della Sezione di Cesena corrisponda ai criteri direttivi posti dal legislatore delegante nell'ambito della legge delega 14 settembre 2011, n. 148; con la conseguenza che il citato art. 1 del decreto legislativo n. 155/12 appare porsi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 76 della Carta costituzionale. La questione si presenta rilevante nel presente giudizio per la ragione che, non essendo esaurito il corso del presente giudizio assegnato alla Sezione di Cesena, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 2, 9 comma 1 e 11 comma 2 del citato decreto legislativo n. 155/12, l'udienza successiva da fissarsi dopo il 12 settembre dell'anno corrente non potrebbe essere tenuta presso la sede di Cesena ove la causa e' radicata ma dovrebbe essere tenuta presso la sede centrale di Forli' del Tribunale. Illegittimita' per violazione dell'art. 1, comma 2, lettere d) e b) della legge di delega. L'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 2, delega in effetti il Governo ad adottare il decreto legislativo, precisando pero' che tale delega e' attribuita «con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi», e cio' in conformita' con la previsione dell'art. 76 della Costituzione. Tra i criteri e principi direttivi, il suddetto comma 2 enuncia alla lettera d): «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)». Deve dunque osservarsi che la potesta' delegata comprendeva la possibilita' non solo di sopprimere ma anche di ridurre il numero delle sezioni distaccate; e comunque che tale potesta' non era attribuita alla mera discrezione del legislatore delegato bensi' era vincolata da precisi criteri, e precisamente, come la suddetta disposizione enuncia, «nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)» dello stesso art. 1, comma 2. Ed allora e' bene esaminare quali erano questi criteri di cui alla lettera b), dell'art. 1, comma 2, legge n. 148/11, ai quali era subordinata la possibilita' di ridurre o sopprimere le Sezioni distaccate. Nella predetta lettera b) cosi' enuncia il legislatore delegante: «ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». Dati alla mano, appare evidente che la soppressione della Sezione di Cesena e il suo accorpamento al Tribunale di Forli' non rispetta quattro dei suddetti criteri della legge di delega. Ossia il legislatore delegato non tiene conto: 1) del numero degli abitanti; 2) dell'estensione del territorio; 3) dei carichi di lavoro; 4) delle sopravvenienze. Quanto al criterio sub 1), occorre premettere il riferimento allo Statuto della provincia di Forli' - Cesena. A riguardo dell'efficacia normativa di tale fonte, deve farsi riferimento all'importante sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 12868 del 16 giugno 2005 nella quale, all'esito di una precisa ricostruzione dei rapporti tra la potesta' normativa statale e quella degli enti locali alla luce degli interventi legislativi piu' recenti, e' stato chiarito che nell'attuale panorama delle fonti del diritto non puo' essere disconosciuto allo statuto dell'ente locale il valore di fonte autonomamente abilitata per propria competenza a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale, nonche' atta a fondare il successivo sviluppo di tale disciplina mediante fonte regolamentare, col solo limite costituito dalle disposizioni di legge ritenute inderogabili. Orbene, l'art. 7 dello Statuto della provincia di Forli' - Cesena enuncia la suddivisione del territorio provinciale nei due circondari di Forli' e di Cesena, spiegando che tale suddivisione e' effettuata «in relazione alla particolare conformazione territoriale e socio-economica ed al fine di corrispondere alle esigenze economiche, sociali ed alle tradizioni culturali della comunita' locale e per meglio tutelare le specifiche caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche». Nello stesso articolo si enunciano poi i singoli comuni appartenenti al circondario di Forli' e al circondario di Cesena. Quanto sopra chiarisce percio' che il circondario di Cesena corrisponde non solo ad una classificazione storica, paesaggistica e culturale, ma e' una vera e propria circoscrizione amministrativa istituita da fonte a cio' abilitata. A questo punto puo' trovare piena comprensione la rilevanza del criterio sub 1), inerente al numero degli abitanti. Si legge infatti nel sito ufficiale della provincia di Forli-Cesena: «questa la fotografia demografica al 1° gennaio 2013: la popolazione residente nella provincia di Forli-Cesena e' di 398.162 abitanti (188.357 nel circondario forlivese e 209.805 in quello cesenate)». Il circondario di Cesena, che dovrebbe essere soppresso, dunque comprende un numero di abitanti non solo eguale ma addirittura superiore di oltre ventimila unita' al circondario della sede cui si intenderebbe accorpare. Si tratta poi non di una novita' dell'ultima ora ma di un dato consolidato: nel 2009 il circondario di Cesena contava 203.042 abitanti, rispetto ai 184.977 di quello di Forli', come si evince sempre dal sito istituzionale dell'ente provincia. Del tutto evidente e' la violazione del criterio considerato laddove l'unita' soppressa supera per utenza potenziale la sede centrale. Quanto al criterio sub 2), ossia l'estensione del territorio, appare sufficiente considerare che, per dati tratti dagli stessi siti istituzionali dei comuni in questione, il comune di Forli' ha un'estensione di 228 km quadrati, mentre il comune di Cesena ha un'estensione di 249,47 km quadrati. Anche sotto il profilo considerato appare palese la violazione del criterio attribuito dal legislatore delegante. Quanto al criterio sub 3), inerente i carichi di lavoro, per limitarsi al processo civile, dalle statistiche ufficiali del tribunale si ricava che di totali 5.129 processi pendenti al 31 dicembre 2012 relativamente al contenzioso unificato, presso la sezione di Cesena pendono ben 2.862 processi, mentre gli altri 2.267 pendono dinanzi al Tribunale di Forli'. Anche tale dato sottolinea come la soppressione della sezione di Cesena non corrisponda in alcun modo al criterio oggettivo dei carichi di lavoro. Ed altrettanto puo' dirsi anche per il criterio sub 4), laddove dalle stesse statistiche ora menzionate si ricava un numero di nuove iscrizioni pari a 1.352 per Cesena e 1.556 per Forli'. In questo caso la sede centrale ha una prevalenza in relazione al numero delle iscrizioni, ma e' una prevalenza non preponderante rispetto alla sezione staccata ed e' una prevalenza che e' spiegabile con l'attribuzione di talune materie alla esclusiva cognizione della sede centrale (ad es. le vicende del matrimonio). I dati sopra considerati mettono in piena luce come il legislatore delegato, nel sopprimere la sezione di Cesena, abbia manifestamente violato i principi e criteri direttivi dati dal legislatore delegante. A meno infatti di ritenere che i criteri enunciati nella lettera b) (lettera b come si e' gia' detto richiamata dalla lettera d, dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/11) corrispondano a mere espressioni labiali non aventi un reale contenuto direttivo e di principio - nel quale caso allora si rileva la violazione sempre dell'art. 76 Costituzione ma sotto il profilo della illegittimita' della legge delegata derivata dalla illegittimita' stessa della legge di delega per non avere fornito principi e criteri direttivi - la considerazione dei sopra enunciati principi e criteri direttivi evidenzia la chiara volonta' del legislatore delegante di sopprimere quelle articolazioni territoriali dei tribunali il cui accorpamento alla sede centrale sia giustificato sotto il profilo demografico e di utenza. Per completezza puo' aggiungersi che la specificita' territoriale della Sezione di Cesena e' ben presente sia al legislatore nazionale, sia al legislatore locale. Quanto al primo, si rileva che la legge 6 marzo 1992, n. 252 - che scorporo' la provincia di Rimini dalla provincia fino ad allora denominata di Forli' - modifico' la denominazione della provincia (art. 1, comma 2) attribuendole appunto la denominazione di Forli-Cesena. Non solo, ma, mentre per la provincia Riminese il legislatore nazionale si espresse chiaramente (art. 2) nel senso di affermare che il capoluogo era Rimini, non altrettanto fece per la provincia di Forli-Cesena, per la quale la legge non designo' pregiudizialmente alcun capoluogo (art. 3). Non vi e' dunque alcuna preclusione nella legge statale circa l'attribuzione della qualita' di capoluogo al comune di Forli'. Tale attribuzione deriva invece da una disposizione dello Statuto locale (art. 2, comma 1); pienamente legittima sarebbe dunque un'eventuale modifica di tale Statuto nel senso di attribuire la qualita' di capoluogo sia a Forli' sia a Cesena. Infatti per la legge statale Cesena non ha una dignita' minore di Forli' per assurgere alla qualita' di capoluogo. Comunque il legislatore locale non ha mancato di riconoscere a Cesena ragioni di specificita': cio' trova il suo piu' evidente riscontro dalla distinzione della provincia nei due circondari di Forli' e Cesena (art. 7 statuto). E gia' si e' detto che tale norma giustifica tale istituzione «in relazione alla particolare conformazione territoriale e socio-economica ed al fine di corrispondere alle esigenze economiche, sociali ed alle tradizioni culturali della comunita' locale e per meglio tutelare le specifiche caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche». Lo Statuto provinciale poi, pur dopo avere posto la sede della provincia a Forli', prevede la possibilita' di istituire sedi distaccate presso i circondari (art. 2, comma 4). E di tale possibilita' Cesena ha ampiamente beneficiato, dal momento che dal sito istituzionale dell'ente provincia si ricava che presso la sede di Cesena si trovano i seguenti uffici: circondario di cesena, centro di protocollazione, ufficio trasporti eccezionali, ufficio politiche sociali e sanita', ufficio pianificazione territoriale, gestione patrimonio edilizio, ufficio infrastrutture viarie e gestione strade, ufficio agricolo di zona cesenate, e sportello U.M.A.. Si tratta di funzioni non secondarie rispetto alle funzioni che dallo stessa sito risultano attribuite alla sede di Forli'. E' ancora importante rilevare che l'art. 8, comma 3, lett. a) dello Statuto attribuisce espressamente al circondario di Cesena anche l'esercizio di funzioni proprie, non solo delegate ma anche attribuite. Rilevanza della questione. Si ripete ormai tralaticiamente da decenni che i rapporti tra sede centrale e sezione distaccata non danno luogo a questioni di competenza ma che si tratta di ripartizione di affari nell'ambito dello stesso ufficio (v. ad es. Cass. 2 novembre 2010, n. 22278). Il fatto tuttavia che la sezione distaccata si ponga come luogo deputato alla trattazione di determinati affari, rispetto alla sede centrale, evidenzia come essa sezione partecipi alla definizione del criterio del giudice naturale precostituito per legge. Tale criterio trova un'esplicita affermazione legislativa nell'art. 83-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale da' appunto rilievo alla spettanza di determinati affari alla sezione distaccata per introdurre una procedura allo scopo di ricondurre alla cognizione di quest'ultima gli affari di propria competenza. E dalle decisioni della stessa Corte costituzionale si ricava che il principio del giudice naturale e' leso quando, dopo che la controversia e' insorta, viene effettuata una designazione diversa anche eventualmente ad opera del legislatore. Quanto sopra riguarda il giudice naturale precostituito per legge; senza dimenticare che autorevoli correnti dottrinali individuano il concetto di giudice naturale anche con riguardo alla logica della distribuzione territoriale del servizio giustizia. La presente causa, radicata per legge e secondo la naturale riferibilita' dei suoi elementi presso la sezione di Cesena, sarebbe sottratta alla cognizione del suo giudice naturale ove la successiva udienza dovesse essere tenuta a Forli'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativamente alla soppressione della sezione distaccata di Cesena del Tribunale di Forli', per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; Dispone la sospensione, del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone inoltre che la medesima ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; Dispone infine che sia data comunicazione alle parti. Cesena, 17 luglio 2013 Il giudice: Barbensi