N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2013
Ordinanza del 22 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da F.G. contro M.P.. Matrimonio - Divorzio - Assegno divorzile - Presupposti per l'attribuzione e relativa quantificazione - Necessita', secondo l'interpretazione assurta a "diritto vivente", che in presenza di disparita' economica fra i coniugi sia garantito a quello economicamente piu' debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - Violazione sotto piu' profili del principio di ragionevolezza - Incompatibilita' con la ratio legis - Alterazione della funzione assistenziale dell'assegno - Attribuzione al coniuge divorziato di una tutela maggiore di quella ricevuta in costanza di matrimonio - Esorbitanza dalle esigenze di solidarieta' post-matrimoniale - Contrasto con trend normativi consolidati negli altri Paesi dell'Unione europea - Anacronismo legislativo. - Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74. - Costituzione, artt. 2, 3 e 29.(GU n.46 del 13-11-2013 )
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Ha emesso nella causa civile n. 15701/12 la seguente ordinanza
tra G.F. nato a F. il ... ed elettivamente domiciliato in F. via Del
Corso, 2 presso lo Studio degli avvocati Daniela Marcucci Pilli e
Francesco Fanciullacci che la rappresentano e difendono come da
procura a margine del ricorso, ricorrente;
Contro P.M. nata a S.G.V. il ... ed elettivamente domiciliata in
F. Fra' Domenico Buonvicini, 5 presso lo Studio dell'avv. Carlo
Canessa che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla
comparsa depositata all'udienza presidenziale, resistente;
Oggetto: divorzio giudiziale.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 7 novembre 2012 G.F. adiva il
Tribunale di Firenze per sentire pronunciare lo scioglimento del
matrimonio contratto con P.M. il 2 aprile 2005 a B.V. (C.V.) e
trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Firenze al n. ...
parte ... Serie ...
Il ricorrente sosteneva che i coniugi fossero entrambi
autosufficienti e che nessuno assegno fosse disposto a favore della
moglie.
In data 26 febbraio 2010 era intervenuta Sentenza parziale di
separazione giudiziale tra i due coniugi e in data 7 novembre 2012
era intervenuta sentenza definitiva di separazione del Tribunale di
Firenze con la quale il giudice, nel pronunciare la separazione tra i
coniugi, aveva posto a carico di G.F. un assegno di € 750,00 con
rivalutazione annuale Istat a favore di P.M.
Quest'ultima con comparsa ha chiesto condannarsi il coniuge ad un
assegno di mantenimento non inferiore a € 5.000,00 mensili giacche'
l'assegno di separazione era da ritenersi insufficiente rispetto al
tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio,
caratterizzato da frequenti viaggi all'estero, regali costosi, e la
disponibilita' di numerosi immobili di proprieta' del ricorrente.
Con riferimento alla determinazione dell'assegno divorzile, la
sig.ra M.P. ha invocato l'applicazione dell'art. 5 comma VI della
legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10 della legge n.
74/1987, ai sensi del quale «con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni
della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla comunione familiare ed alla formazione del patrimonio
di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni
oggettive».
Faceva presente che i due coniugi erano proprietari di due
appartamenti a Capo Verde dove ogni anno soggiornano per qualche mese
a spese del marito. Il F. viveva della rendita di n. 56 immobili
dichiarando per un reddito di € 56.000,00.
Con il modesto assegno di € 750,00 disposto con la sentenza di
separazione le era impossibile mantenere lo stile di vita che durante
il matrimonio la coppia aveva scelto con frequenti soggiorni
all'estero nei mesi piu' freddi, auto di lusso, ristoranti eleganti.
In sede divorzile con Ordinanza Presidenziale del 25 gennaio 2013
venivano confermate, allo stato, le disposizioni patrimoniali della
separazione assegnandosi nel contempo i termini di legge per memorie
integrative e repliche.
Con memoria del 25 febbraio 2013 il ricorrente contestava in
maniera decisa la pretesa della moglie di ricevere un assegno
divorzile di € 5.000,00. Il matrimonio era durato solo due anni e
mezzo anche se vi era stata una relazione affettiva fra i due sin dal
1992 poi sfociata nel matrimonio nel 2005. Non vi erano stati i figli
e i due coniugi uscivano da altre esperienze matrimoniali e la M.
aveva gia' due figli.
Quest'ultima era entrata come collaboratrice dentista nello
Studio medico F. diventandone titolare esclusiva giacche' il dott. F.
aveva cessato l'attivita'.
La M. svolge un'intensa attivita' professionale come dentista con
sette dipendenti e due collaboratrici esterne; e' proprietaria di
alcuni immobili in Firenze e in altri luoghi; una fattofia con
cavalli e risparmi consistenti.
La M. ha pertanto i mezzi piu' che adeguati per mantenere un
dignitoso tenore di vita.
Il F. in questa sede sollevava questione di legittimita'
costituzionale dell'articolo 5 comma 6 legge 98/70 (come modificato
dalla legge n. 74/1987) cosi come veniva interpretato dalla
generalita' dei giudici e anche dalla Corte di Cassazione tanto da
divenire «diritto vivente».
Sul punto, il sig. G.F. ha formulato deduzioni in ordine alla
asserita incostituzionalita' di tale disposizione cosi' come
risultante dalla costante interpretazione datane dalla
giurisprudenza, ed ha spiegato istanza affinche' questo Tribunale
rimettesse la questione di costituzionalita' prospettata alla Corte
costituzionale ex art. 23 legge n. 87/1953.
Detto diritto vivente viola ad avviso del ricorrente sotto piu'
profili il parametro costituzionale di ragionevolezza e, quindi, per
contrasto all'articolo 3 della Costituzione che, anche congiuntamente
con l'articolo 29, costituisce il parametro alla stregua del quale
doveva essere sottoposto ad esame costituzionale la sopra richiamata
disposizione.
Con memoria del 27 marzo 2013 la dott.ssa P.M. contestava tutti i
rilievi di fatto e di diritto svolti dal dott. G.F.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile la sollevata eccezione
di illegittimita' costituzionale giacche' parte ricorrente non
indicava quale delle possibilita' interpretative dovesse applicarsi
nel giudizio principale prospettando solo dubbi interpretativi della
norma.
Nel merito eccepiva la totale infondatezza della eccezione
prospettata avendo gia' la Corte Costituzionale con Sentenza n. 23/91
deciso che: «la riforma della disciplina del divorzio introdotti in
Italia nel 1970 con la Legge del 1987, ha avuto tra i suoi obbiettivi
quello di dare una piu' ampia e sistematica tutela al soggetto
economicamente piu' debole con l'approntamento di incisivi strumenti
giuridici a garanzia di posizioni economicamente pregiudicate dagli
effetti della cessazione del matrimonio» ... e che «non puo' infatti
dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare
certezze e rapidita' nella definizione del contenuto del diritto e ad
evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da diversita'
di indirizzi giurisprudenziali».
Con successiva memoria del 30 aprile 2013 la M. ribadiva la
inammissibilita' e infondatezza dell'eccezione di costituzionalita'
giacche' la giurisprudenza (merito e legittimita') non aveva dato
alla norma in esame una interpretazione contraria alla costituzione
assurta a diritto vivente con la sentenza delle sezioni unite della
cassazione n. 11490/90 e della successiva giurisprudenza della
Suprema Corte.
2. Su queste premesse rileva il Collegio che la questione
proposta ha ad oggetto l'art. 5 comma VI della legge n. 898/1970
nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale
costante e consolidata degli ultimi venti anni a far data
dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a partire dal
1990 (Cass. SS.UU., n. 11490/1990), stabilisce che l'assegno
divorzile deve garantire al coniuge economicamente piu' debole il
medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Siffatta
determinazione dell'importo dell'assegno divorzile prescinde dalle
determinazioni relative ai figli.
L'interpretazione in parola e' cosi' costante che puo' essere
senz'altro considerata, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale, come «diritto vivente», cioe' come quel significato
della disposizione che si e' affermato in pratiche consolidate della
giurisprudenza avallate e confermate da orientamenti della Corte di
Cassazione.
La questione di costituzionalita' riguarda dunque una
l'interpretazione «vivente» dell'art. 5 comma VI della legge a
898/1970. Il suo eventuale accoglimento lascerebbe in vita l'art. 5
comma VI della legge n. 898/1970, permettendo al giudice di stabilire
l'importo dell'assegno divorzile alla luce delle circostanze del
caso, senza tuttavia dover necessariamente procedere all'automatica
applicazione del criterio dell'«analogo tenore di vita» oggi imposto
dal diritto vivente.
La questione, cosi' precisata, appare al Collegio rilevante e non
manifestamente infondata.
3. La questione di legittimita' costituzionale in oggetto e'
rilevante perche' il giudizio che impegna questo Tribunale non puo'
essere definito senza l'applicazione dell'art. 5 comma sesto della
legge n. 898/1970, la cui consolidata interpretazione suscita non
manifestamente infondati dubbi di legittimita' costituzionale.
4. La questione e' ammissibile, dal momento che la stessa non si
risolve in una questione di mera interpretazione della legge.
L'orientamento per cui l'assegno divorzile trova fondamento nella
mera disparita' della situazione economica dei coniugi e deve essere
calibrato in modo da garantire medesimo tenore di vita al coniuge
piu' «debole», costituisce ormai diritto vivente, cioe' un «approdo
interpretativo pressoche' incontrastato in giurisprudenza», una
«soluzione interpretativa collaudata» (sent. n. 77 del 1997),
«consolidata giurisprudenza della Cassazione» (sent. 206 del 1997),
«giurisprudenza dominante» (sent. n. 110 del 1995).
L'interpretazione consolidata della Cassazione viene assunta come
significato obbiettivo della legge, diventando impermeabile al potere
interpretativo della Corte costituzionale. Il giudice a quo, posto di
fronte al diritto vivente, non e' tenuto, secondo la Corte
costituzionale, ad effettuare una interpretazione della norma
conforme a Costituzione o adeguatrice a Costituzione (che sarebbe
un'interpretazione destinata ad essere smentita dai giudici superiori
che seguano il diritto vivente), ma, se ritiene il diritto vivente
contrario a Costituzione, deve rimettere la questione alla Corte
costituzionale (cfr. ord. 148 del 2008). E' sufficiente che il
giudice a quo riconduca alla disposizione «una interpretazione non
implausibile [di diritto vivente] della quale egli, ad una
valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo,
ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla
quale egli nutra dubbi non arbitrari o non pretestuosi di conformita'
a determinate norme costituzionali» (cfr. sent. n. 58 del 1995).
L'obbligo di esperire il tentativo di configurare
un'interpretazione adeguatrice della disposizione opera secondo la
Corte in capo al giudice comune solo «in assenza di diritto vivente»
(fra le molte, cfr. sent. 190 del 2000, n. 427 del 1999), e non e'
consentito al giudice stesso proporre alla Corte interpretazioni in
contrasto col diritto vivente (cfr. sent. n. 177 del 2000).
In caso di diritto vivente - cioe' di disposizione interpretata
in modo costante e conforme dalla giurisprudenza - «la norma vive
ormai nell'ordinamento in modo cosi' radicato che e' difficilmente
ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del
legislatore [o] di questa Corte» (Corte cost., sent. n. 350 del
1997). Qualora l'interpretazione vivente sia contraria alla
costituzione, la Corte e' quindi tenuta a pronunciarsi su di essa
dichiarando l'incostituzionalita' della disposizione «ove
interpretata» secondo tale indirizzo (Corte cost., sent. n. 78 del
2007).
5. La questione appare non manifestamente infondata.
L'obbligo di assegnare al coniuge economicamente piu' debole un
assegno volto a garantire il medesimo tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio viola il principio costituzionale di
ragionevolezza (il cui fondamento riposa nell'art. 3 della
Costituzione).
Esiste infatti una palese contraddizione logica oltre che
giuridica - che appare irragionevole, secondo i canoni della
giurisprudenza costituzionale - fra l'istituto del divorzio, che ha
come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio e dei suoi
effetti, e la disciplina in questione, che di fatto proietta oltre
l'orizzonte matrimoniale il «tenore di vita» in costanza di
matrimonio quale elemento attributivo e quantificativo dell'assegno,
prolungando all'infinito i vincoli economici derivanti da un fatto
(il matrimonio) che non esiste piu' proprio a seguito del divorzio,
senza che vi sia necessariamente una giustificazione adeguata sotto
il profilo della tutela di interessi e diritti costituzionali o
garantiti dalla Costituzione. Il diritto vivente in questione appare
quindi irragionevole perche' conduce ad esiti palesemente irrazionali
in quanto incompatibili con la stessa ratio legis.
6. Si puo' aggiungere scopo dell'art. 5 comma VI della legge n.
898/1970, anche alla luce della sua formulazione letterale, era
quello garantire all'assegno divorzile una finalita' assistenziale.
Individuare il presupposto dell'assegno post-coniugale nello
sbilanciamento delle situazioni patrimoniali degli ex coniugi e poi
quantificarlo nella cifra congrua a «mantenere il tenore di vita
coniugale», tuttavia, non costituisce un «arricchimento» della
funzione assistenziale indicata dalla legge, ma una sua alterazione,
che travalica il dato normativo e la stessa intenzione del
legislatore. L'interpretazione prevalsa nel diritto vivente, infatti,
non attribuisce piu' all'assegno divorzile una funzione di'
«assistenza» del coniuge piu' debole, bensi' la garanzia, per
quest'ultimo, di mantenere per tutta la vita un tenore di vita
agiato. Ma l'interesse ad una vita piu' agiata risulta un interesse
di carattere meramente economico - di regola non suscettibile di
specifica tutela da parte dell'ordinamento giuridico - e non un
diritto individuale fondamentale posto a tutela di un preminente
interesse della persona.
7. La norma di diritto vivente in oggetto finisce inoltre per
attribuire al coniuge divorziato una tutela maggiore rispetto a
quella che riceve il coniuge in costanza di matrimonio. Durante il
matrimonio, difatti, e' senz'altro consentito e possibile che la
coppia decida di' modificare - in senso eventualmente limitativo - il
proprio «tenore di vita» pregresso. Nel caso del divorzio, invece, il
«tenore di vita» matrimoniale viene artificialmente mantenuto dalla
normativa in questione come un dato immutabile a fondamento del
diritto e del quantum dell'assegno.
A differenza del dovere di mantenimento verso i figli, che cessa
al raggiungimento della loro autosufficienza economica, l'obbligo di
mantenimento del coniuge divorziato, nella lettura giurisprudenziale
di cui qui si tratta, non viene meno neppure in caso di raggiunta
autosufficienza del coniuge.
Anche sotto i profili sopra indicati, pertanto, la norma in
oggetto appare in contrasto con il principio di ragionevolezza.
8. Il fondamento costituzionale del diritto vivente censurato
oggetto della presente questione di costituzionalita' e' normalmente
individuato nell'art. 2 Cost., nel cui ambito di applicazione da
alcuni viene fatta rientrare la tutela del «coniuge debole» o la
«solidarieta' post-matrimoniale».
Anche inquadrato in quest'ottica, peraltro, il diritto vivente in
questione non appare superare comunque il controllo costituzionale di
ragionevolezza, quantomeno sotto il profilo dell'errato bilanciamento
fra valori.
La normativa in questione, infatti, sembra andare ben oltre la
necessita' di garantire l'interesse costituzionale a che la
cessazione del matrimonio non incida in maniera intollerabile
sull'assetto patrimoniale del coniuge «debole». Si tratta infatti di
una impostazione che riconosce al coniuge «debole» non semplicemente
di avere gli strumenti necessari per superare la difficolta'
derivante dalla cessazione del matrimonio, ma - in modo assai piu'
ampio - la riproduzione oltre il divorzio delle condizioni economiche
godute nel contesto matrimoniale. Il che appare uno strumento
eccessivo rispetto a quanto necessario per garantire l'interesse
sopra individuato.
9. La norma di diritto vivente di cui si discute rappresenta un
unicum nel panorama delle legislazioni nazionali in materia di
conseguenze economiche del divorzio.
La Commissione europea sul diritto di famiglia, del resto, ha
stabilito il principio secondo il quale «dopo il divorzio ciascun
coniuge provvede ai propri bisogni» (principio 2.2). Da questo
principio deriva che dopo il matrimonio, gli unici legami a rimanere
in vita sono quelli che riguardano i figli o, qualora dei rapporti di
tipo patrimoniale siano effettivamente mantenuti, essi abbiano
quantomeno il carattere della temporaneita' (principio 2.8).
Anche sotto questo profilo, dunque, l'irragionevolezza del
diritto vivente di cui si tratta appare evidente, ponendosi
sostanzialmente in netto contrasto con trend normativi consolidati
negli altri paesi dell'Unione europea.
10. Puo' infine osservarsi che il matrimonio ed il divorzio sono
istituti storicamente determinati, i cui mutamenti vanno di pari
passo con le trasformazioni sociali, sicche' il loro profilo
funzionale non e' definibile in astratto, una volta per tutte, ma
occorre tener conto del modo in cui, secondo indici storicamente
mutevoli, essi vengono intesi e interpretati nell'esperienza
giuridica di un dato contesto sociale.
Nel periodo storico che va dalla meta' del XIX ai nostri giorni
si e' assistito ad un'evoluzione del matrimonio nel mondo
occidentale, con la progressiva affermazione dell'idea che la ragione
d'essere di questo istituto sia da identificare esclusivamente
nell'affetto reciproco degli sposi, con il definitivo superamento
della visione tradizionale che privilegiava gli aspetti assistenziali
e patrimoniali del medesimo. La concezione tradizionale, che
attribuiva al matrimonio - fra l'altro - lo scopo di assicurare una
posizione e uno status sociale alla donna, e' stata sostituita
dall'idea che il matrimonio sia un fatto privato degli sposi e si
fondi sul reciproco consenso, venendo meno il quale si ha la
dissoluzione definitiva del vincolo e del rapporto che ad esso e'
conseguito.
Il diritto vivente oggetto della presente questione di
costituzionalita', pero', mantiene fermo il principio che il
matrimonio proietti i suoi effetti patrimoniali in perpetuo, con la
possibilita' che un coniuge possa beneficiare di una rendita ben
superiore ai propri bisogni di natura assistenziale. Tale concezione
non tiene dunque conto dei profondi mutamenti dei modelli culturali
degli ultimi decenni, esprimendo una concezione
«criptoindissolubilista» del matrimonio che appare oggi
anacronistica.
La giurisprudenza costituzionale ha piu' volte riconosciuto la
sopravvenuta illegittimita' di norme divenute «anacronistiche» e per
tale motivo irragionevoli. Il giudizio di costituzionalita' e'
infatti senz'altro aperto agli «argomenti storici», che consentono di
valutare le conseguenze derivanti dai mutamenti intervenuti, per
decorso del tempo, nelle situazioni di diritto e nelle situazioni di
fatto.
L'anacronismo, in particolare, ricorre quando una disciplina
positiva perde progressivamente la propria ragion d'essere per
effetto del decorso del tempo, finendo per non corrispondere piu'
adeguatamente alle esigenze per le quali era stata posta in essere
originariamente, ovvero alle situazioni sociali di riferimento: «tale
esigenza, pressante per quanto fosse a suo tempo, e' venuta
affievolendosi, [...] sconfinando oltre il ragionevole esercizio
della discrezionalita' legislativa» (Corte cost. sent n. 4 del 1981);
«una concezione non aggiornata [della realta' di riferimento] e
l'obsolescenza dei motivi di trattamento con riflessi di ordine
propriamente costituzionale in relazione al criterio della
corrispondenza a realta' (giustamente accolto ai fini del controllo
del rispetto del principio di eguaglianza)», implicano che la norma
«anacronistica» debba essere considerata irragionevole (Corte cost.
sent. n. 20 del 1978).
I casi di anacronismo legislativo sono stati oggetto di numerose
pronunce di accoglimento (o interpretative di rigetto) della Corte
costituzionale, proprio basate sulla irragionevolezza: cfr. sent. n.
189 del 1987, sent. n. 108 del 1994, sent. n. 254 del 2002, sent. n.
318 del 2002, sent. n. 445 del 2002. In materia di parita' fra i
coniugi, la nota sent. n. 126 del 1968 sull'«asimmetria» fra le
conseguenze della violazione dell'obbligo di fedelta' matrimoniale
muove proprio da argomentazioni riguardanti la modifica delle
condizioni sociali e giuridiche, dalle quali trae fondamento la
pronuncia di irragionevolezza della normativa vigente in quanto
«molto e' mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza
di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale
della famiglia e della intera collettivita' e' diventata molto piu'
intensa».
Anche nel piu' recente periodo, la Corte costituzionale ha avuto
modo di segnalale l'evoluzione del concetto di matrimonio e del
contenuto di diritti e doveri che esso comporta (sent. n. 138 del
2010, sent. n. 61 del 2006; Relazione del Presidente della Corte
costituzionale prof. Franco Gallo del 12 aprile 2013).
Sotto questi profili, dunque, il profondo mutamento dello stesso
significato del divorzio, cosi' come piu' in generale quello degli
assetti della famiglia e del ruolo dei coniugi e delle donne nella
societa', induce a ritenere profondamente irragionevole ed
anacronistico un diritto vivente quale quello oggetto della presente
questione di costituzionalita'.
Appare in conclusione necessaria una revisione critica del dogma
del «tenore di vita», un dogma che ormai appartiene ad un'altra
epoca, ad un'altra gerarchia di valori non piu' adeguati alla
contemporanea legalita' costituzionale.
11. Ritenuta dunque rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalita', il presente giudizio viene sospeso.
12. Ogni statuizione in rito, in merito, e in ordine alle spese
di causa, resta riservata alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge cost.
1/1948, l'art. 23 della legge 87/1953, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
5 comma VI della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 10
della legge n. 74/1987, nell'interpretazione di diritto vivente per
cui in presenza di una disparita' economica tra i coniugi l'assegno
divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente
piu' debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, in relazione agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione,
per le ragioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza.
Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della
Camera dei deputati ed alle parti del presente giudizio.
Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente
ordinanza.
Sospende il giudizio in corso.
Si comunichi a cura della cancelleria alle parti della causa.
Cosi deciso in Firenze nella Camera di Consiglio in data 15
maggio 2013.
Il presidente estensore: Palazzo