N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2013

Ordinanza del 24  luglio 2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto  da  Amadori  Massimo  ed
altri contro Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Contenimento  della  spesa  in  materia  di  pubblico   impiego   -
  Previsione, per i dipendenti pubblici non contrattualizzati  (nella
  specie, ufficiali della Guardia di Finanza), che  i  meccanismi  di
  adeguamento retributivo non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
  2013 e che non danno luogo a recuperi - Previsione,  altresi',  che
  gli  anni  2011,  2012  e  2013  non  siano  utili  ai  fini  della
  maturazione delle classi e degli  scatti  di  stipendio  e  che  le
  progressioni hanno effetto per i  predetti  anni  soltanto  a  fini
  giuridici -  Lesione  del  diritto  fondamentale  della  persona  -
  Irrazionalita'   -   Ingiustificato   deteriore   trattamento   dei
  lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi -  Violazione  del
  principio della retribuzione proporzionata ed  adeguata  -  Lesione
  del  principio  della  capacita'  contributiva  -  Violazione   del
  principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 36, 53 e 97. 
(GU n.46 del 13-11-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 11019 del 2012, proposto da: 
        Massimo Amadori,  Ancona  Angelo,  Antonica  Luca,  Antonucci
Antonio Marco Lucio, Antonucci Eugenio, Ape Antonio,  Ascione  Bruno,
Aurora Andrea, Baron Gabriele, Boccali Carl  Ifabrizio,  Bolis  Amos,
Borgomeo Marco, Brandano  Leonardo,  Caracciolo  Francesco,  Castaldi
Bruno, Cavallo Alberto, Conetta  Vincenzo,  Di  Maria  Stefano,  Erre
Leonardo,  Fegatelli  Andrea,  Ferrajolo  Giovanni,   Formica   Luca,
Garzella Gennaro, Giacovelli Alessandro, Gilardenghi Mario,  Giordano
Natale,  Iannicelli  Marco,  La  Grua  Tiziano,  Maceroni  Francesco,
Marchetti  Fabrizio,  Marzocchi  Edoardo,  Mela   Walter,   Melasecca
Silvano, Mirarchi Francesco, Mirarchi  Salvatore,  Misiano  Emanuele,
Molle   Marco,   Nasta   Francesco,   Nastasia    Giuseppe,    Oriolo
Pierfrancesco,   Pantanella   Marco,    Pascucci    Fabio,    Pecchia
Massimiliano, Perrotta  Salvatore,  Pino  Gennaro,  Pipola  Giovanni,
Querqui Marco, Ramundo Alessandro, Ruis Francesco,  Sarri  Selvaggio,
Sassi Antonio, Scuderi Riccardo, Serra Salvatore, Summa Andrea, Torna
Danilo, Valentini Claudio, Zezza  Matteo,  Simei  Alberto,  Crescenzi
Mauro  Berardino,  Pinzino  Mario,  Scudieri  Massimiliano,  Bernardo
Vincenzo, Fasciano Dario, Thione Marco, Tino Daniele, Cerioni  Ivano,
Silvari  Mauro,  Capecci  Gianluca,  Capezzuto  Fernando,  Lo   Bello
Alessandro,   Vanni   Piergiorgio,   Carrozzo   Marcello,   Lazzaroni
Christian, Tarquini  Gianluca,  Gelormini  Adriano,  Persano  Danilo,
Mascaro  Mascaro,  Berruti  Gian  Luca,  Pesce  Rocco,  D'Angelosante
Massimiliano, Musci Musci, De  Filippo  Gianluca,  Russo  Costantino,
Turco Attilio, Grasso Mario, Mazzei Lorenzo,  Maniglio  Giuseppe,  De
Pierno Maurizio, Sorbello Pietro, Vallino Roberto,  Cutillo  Antonio,
Palmerini Cristiano, MeruIli  Michele,  Mazzarotto  Gianpaolo,  Volpe
Marco, Vaccaro Lucio, Castelli Ciro, Masala Mauro, Marinetti  Enrico,
Paoletti  Giuseppe,  Mottola  Salvatore,  Lopez   Giuseppe,   Cantore
Vincenzo, Leo Giuseppe Giulio, Simonetti  Gianluca,  Otranto  Massimo
Giovanni, De Sarno Sergio, Falco Giuseppe, Gagliardi Roberto, La Sala
Carmelindo Cito Riccardo,  Liberati  Alberto,  Palma  Basilio,  Roda'
Antonio, Serrelli Renato, Palladino Eugenio,  Felline  Egidio,  Rizzo
Sebastiano Mario, Sorrentino Marco, Sinforoso  Vito,  Stoico  Antonio
Matteo, Catanzaro Massimo, Zito Carlo,  Bifarini  Alessio,  Tarantini
Salvatore, Milazzo Pietro Ausilio Raimondo,  Dolce  Giovanni,  Strano
Mario, La Scala Angelo, Maccari  Massimo,  Brasili  Gianluigi,  Iacca
Antonello, Tempesta Michele, Dell'Aquila Augusto, tutti rappresentati
e  difesi  dagli  avv.ti  Antonio  Martini  e   Stefano   Rossi,   ed
elettivamente domiciliati presso lo studio  del  difensore  in  Roma,
corso Trieste, 109; 
    Contro Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  del
Ministro p.t.,  rappresentato  e  difeso  ope  legis  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  con  domicilio  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
    Per l'accertamento e  il  riconoscimento  del  diritto  al  pieno
trattamento retributivo, per il triennio 2011-2013, delle prestazioni
di lavoro straordinario svolte, secondo gli  importi  corrisposti  al
personale  di  pari  grado,  determinati  in  virtu'  della  corretta
interpretazione della normativa di  legge  e  senza  le  decurtazioni
previste dal d.l. 31 maggio 2010 n.  78  (c.d.  blocco  stipendiale);
nonche' conseguentemente per la condanna del Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  all'esatto  adempimento  delle   obbligazioni   di
pagamento per la retribuzione del lavoro  straordinario  prestato  da
ciascun  ricorrente,   mediante   la   corresponsione   delle   somme
corrispondenti, con ogni accessorio di legge, e specificamente  delle
voci retributive  per  il  lavoro  straordinario  prestato,  a  vario
titolo, e non corrisposte a partire dal 1° gennaio 2011; nonche'  per
la condanna al  risarcimento  del  danno  ex  art.  1224  c.c.  e  al
pagamento degli interessi legali  dovuti  dal  giorno  della  mancata
corresponsione fino al  di'  del  soddisfo;  nonche'  per  quanto  di
ragione, per l'annullamento del parere, reso in data 1° agosto  2012,
dal Comando Generale della Guardia di  Finanza,  VI  Reparto,  Affari
Giuridici e Legislativi, Ufficio Trattamento Economico  Personale  in
Servizio, prot.  0233140/12,  avente  ad  oggetto  "Istanze  relative
all'adeguamento  del  trattamento  economico  conseguente  alla  c.d.
"omogeneizzazione stipendiale", e di  ogni  altro  atto  presupposto,
connesso, dipendente, conseguenziale e/o conseguente  all'atto  sopra
indicato. 
    In via subordinata ove fosse ritenuta corretta  l'interpretazione
dell'amministrazione secondo cui le  decurtazioni  operate  dal  d.l.
78/2010  si  applicano  anche   agli   emolumenti   derivanti   dalle
prestazioni di lavoro straordinario, previa sospensione del  giudizio
e  rimessione  alla   Corte   Costituzionale   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   della    relativa    normativa,    e,
specificamente, dell'art. 9,  comma  1,  e  comma  21,  del  d.l.  n.
78/2010, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 36, 53, 93  e  117  Cost.,
per l'accertamento al pieno trattamento retributivo, per il  triennio
2011-2013, delle prestazioni di lavoro straordinario svolte,  secondo
gli importi corrisposti al personale di pari  grado  derivanti  dalla
corretta applicazione  della  normativa  di  legge,  e  nella  misura
determinata senza tenere conto delle decurtazioni applicate a seguito
dell'introduzione del c.d. blocco stipendiale previsto  dal  d.l.  31
maggio   2010,   n.   78   e   successive    integrazioni;    nonche'
conseguentemente per la condanna del Ministero dell'economia e  delle
finanze all'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento per la
retribuzione del lavoro straordinario prestato da ciascun ricorrente,
mediante la  corresponsione  delle  somme  corrispondenti,  con  ogni
accessorio di legge, e specificamente delle voci retributive  per  il
lavoro straordinario prestato, a vario titolo, e  non  corrisposte  a
partire dal 1° gennaio 2011;  nonche'  per  quanto  di  ragione,  per
l'annullamento de parere, reso in data 1° agosto  2012,  dal  Comando
Generale della Guardia di Finanza, VI  Reparto,  Affari  Giuridici  e
Legislativi, Ufficio Trattamento  Economico  Personale  in  Servizio,
prot. 0233140/12, avente ad oggetto "Istanze relative all'adeguamento
del trattamento economico  conseguente  alla  c.d.  "omogeneizzazione
stipendiale", e di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente,
conseguenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore alla pubblica udienza del giorno 5 giugno 2013 il  Cons.
Silvia Martino; 
    Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale; 
    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 
    1. I ricorrenti espongono di essere Ufficiali  della  Guardia  di
Finanza, del ruolo normale e del ruolo speciale, i quali, nel periodo
oggetto di applicazione del d.l. n. 78/2010 che ha introdotto il c.d.
"blocco stipendiale" a partire dal 1° gennaio  2011,  con  decorrenze
giuridiche diverse hanno acquisito il grado di Maggiore e/o  maturato
i 13 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Ufficiale. 
    Con il  presente  ricorso  essi  intendono  tutelare  il  proprio
diritto al pieno trattamento retributivo per il  triennio  2011-2013,
con specifico  riguardo  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario
svolte,  nella  misura   complessiva   discendente   dalla   corretta
applicazione della normativa di  legge,  e  determinata  senza  tener
conto delle  decurtazioni  introdotte  dal  c.d.  blocco  stipendiale
previsto dal d.l. maggio 2010, n. 79, analogamente a quanto avviene a
favore degli ufficiali che hanno conseguito  lo  stesso  grado  o  la
medesima anzianita' di servizio in un periodo anteriore al 1° gennaio
2011. 
    L'amministrazione ha ritenuto di  applicare,  nei  confronti  dei
ricorrenti, il blocco stipendiale  introdotto  dal  d.l.  n.  78/2010
anche con riguardo agli emolumenti da lavoro straordinario. 
    Secondo la loro prospettazione,  il  mancato  riconoscimento  del
pieno trattamento del lavoro straordinario, e' privo di  qualsivoglia
giustificazione legale, non rientrando nelle misure del  c.d.  blocco
stipendiale imposte dal d.l. n. 78/2010. 
    In ogni caso, deducono l'incostituzionalita' di tale normativa. 
    Evidenziano,  ancora,  che  il  riconoscimento  del   trattamento
economico per lavoro straordinario, nella  misura  cui  ritengono  di
avere diritto, non comporta alcun aumento di  spesa  non  programmata
nel bilancio dello Stato, in quanto andrebbe ad  incidere  sul  fondo
degli straordinari gia' esistente, ed il  cui  tetto  complessivo  e'
determinato per legge (art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010). 
    L'art. 9, commi 1 e 21, del cit. d.l. hanno disposto, come  noto,
misure di blocco retributivo, per compensare le quali, considerate le
specificita' del comparto sicurezza - difesa, l'art. 8, comma 11-bis,
introdotto dalla legge di conversione n. 12272010,  ha  istituito  un
fondo, destinato al finanziamento, per gli  anni  2011  e  2012,  per
l'attribuzione di assegni una tantum, a favore  del  personale  delle
Forze Armate e di  Polizia,  destinatario  degli  interventi  di  cui
all'art. 9 comma 21. 
    Con la circolare n. 12 del 15 aprile 2001, la Ragioneria Generale
dello Stato ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a
tutti i Ministeri una interpretazione  generale  della  normativa  in
questione. Relativamente all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2011, ha
precisato che nel "trattamento economico  complessivo",  dei  singoli
dipendenti - che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non deve superare  il
"trattamento  ordinariamente  spettante  per  l'anno  2010"  -  vanno
considerate, oltre al  trattamento  fondamentale  le  componenti  del
trattamento  accessorio   fisso   e   continuativo   (indennita'   di
amministrazione,  retribuzione  di  posizione  fissa   e   variabile,
indennita' pensionabile, etcc.), ma non le componenti  variabili  del
trattamento   accessorio   (quali   gli    emolumenti    da    lavoro
straordinario). 
    Riguardo  alle  citate  componenti  variabili   del   trattamento
accessorio, il comma 2-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 prevede un
limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che incide solo
sull'ammontare complessivo delle risorse e non sul piano individuale.
In armonia con tale interpretazione, la circolare n.  380716  del  23
dicembre 2011 della Guardia di Finanza, esclude dalla base di calcolo
della misura perequativa (c.d.  assegno  una  tantum),  prevista  dal
citato art. 8, comma 11-bis del d.l. n. 78/2010,  le  ore  di  lavoro
straordinario. 
    I ricorrenti ritengono  pertanto  di  avere  pieno  diritto  alla
retribuzione delle ore di  lavoro  straordinario  effettuate  dal  1°
gennaio 2011, senza alcuna decurtazione  derivante  dal  c.d.  blocco
stipendiale, in conformita' alla  retribuzione  corrisposta  ai  pari
grado che, in periodo anteriore alla data del 1° gennaio 2011,  hanno
conseguito la nomina al  grado  di  Maggiore  e/o  hanno  maturato  i
tredici anni di anzianita' senza demerito. 
    Ciononostante, il Comando Generale della Guardia  di  Finanza  ha
applicato le decurtazione del d.l. n. 78/2010 anche  agli  emolumenti
da lavoro straordinario. 
    In particolare, in un parere del 1° agosto 2012, prot. n. 233140,
l'amministrazione ha ritenuto, tra l'altro,  che  l'incremento  dello
straordinario per effetto della  maturazione  dei  13/23  anni  senza
demerito dalla nomina ad Ufficiale non puo' realizzarsi nel  triennio
2011, 2012, e  2013,  "tenuto  conto  che  le  voci  del  trattamento
economico fondamentale - considerate  ai  fini  della  determinazione
dello  straordinario  -  sono  state  e   continueranno   ad   essere
corrisposte,  nel  medesimo  triennio,  nelle  misure  ordinariamente
spettanti  nel  2010,  ai  sensi  del  cit.  art.  9,  comma  1,  del
decreto-legge n. 78/2010". 
    L'amministrazione ha peraltro  ribadito  anche  l'interpretazione
secondo  cui  gli  assegni  una  tantum  attribuiti   a   titolo   di
compensazione del blocco stipendiale (ex art.  8,  comma  11-bis  del
d.l. 78/2010) compensano solo i minori importi degli emolumenti fissi
e  continuativi  e  non  i  minori   importi   corrisposti   per   lo
straordinario. 
    Avverso  siffatti  determinazioni,  con  il   presente   ricorso,
deducono: 
        1)  Violazione  dell'art.  9,  comma  1,  d.l.  n.   78/2010;
violazione  dell'art.  9,  comma  21,  d.l.  n.  78/2010;  violazione
dell'art. 3, 35, 36, 53 e 97 Cost.;  violazione  delle  norme  e  dei
principi relativi all'interpretazione di disposizioni  di  legge  dal
contenuto eccezionale; violazione  dell'art.  14  delle  disposizioni
preliminari al codice civile (c.d. preleggi); eccesso di  potere  per
violazione della circolare n. 12 del 15 aprile 2011, prot. n. 0035819
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato;   eccesso   di   potere    per
contraddittorieta' tra atti; eccesso di potere per contraddittorieta'
ed irragionevolezza; eccesso di potere per falsita' dei  presupposti;
eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento e della buona
fede.  Discriminazione  e  disparita'  di  trattamento.  Lesione  del
principio di uguaglianza. Violazione del principio di buon  andamento
dell'amministrazione. ingiustizia manifesta. 
    Secondo i ricorrenti, la Ragioneria Generale dello Stato, con  la
circolare  in  epigrafe,  avallerebbe  la  tesi  da  essi   sostenuta
dell'esclusione   del   lavoro   straordinario   dal   c.d.   "blocco
retributivo". 
    In tale circolare viene infatti  previsto  che  nel  "trattamento
economico complessivo" dei singoli dipendenti, che per gli anni 2011,
2012  e  2013  non  deve  superare  "il  trattamento   ordinariamente
spettante per l'anno  2010",  non  vanno  considerate  le  componenti
variabili del trattamento accessorio. 
    Con riguardo a tali componenti si applica invece l'art. 9,  comma
2-bis, il quale ha introdotto "un limite alla  crescita,  diverso  da
quello stabilito dal comma 1 dello stesso art.  9,  che  riguarda  il
trattamento economico dei  singoli  dipendenti,  con  riferimento  al
trattamento economico fondamentale e alle componenti del  trattamento
accessorio fisse e continuative". 
    In coerenza con l'interpretazione della  Ragioneria,  il  Comando
Generale della. Guardia di Finanza, ha escluso  dalla  determinazione
degli assegni compensativi di cui all'art. 8, comma 11-bis  del  d.l.
78/2010, gli emolumenti da lavoro straordinario. 
    Non  avrebbe  inoltre  senso  l'affermazione   secondo   cui   la
retribuzione del lavoro straordinario debba  seguire  il  regime  del
blocco   stipendiale   in   quanto   ancorato   all'ammontare   della
retribuzione ordinaria. E' infatti solo quest'ultima che, a dire  dei
ricorrenti, e' oggetto del tetto retributivo. 
    Per la  retribuzione  del  lavoro  straordinario,  sarebbe  stato
istituito il solo limite del tetto complessivo delle risorse, che non
incide sul piano individuale. 
    L'operato dell'amministrazione e' poi  contraddittorio  la'  dove
essa continua a commisurare gli assegni una tantum  ai  soli  importi
fissi e continuativi  della  retribuzione,  escludendo  espressamente
dalla base di calcolo delle misure  perequative  la  retribuzione  da
lavoro straordinario. 
    Ad ogni buon conto,  gli  Ufficiali  ricorrenti  evidenziano  che
essi, di fatto, sono destinatari di ben  quattro  misure  restrittive
incidenti sul trattamento economico degli straordinari,  applicandosi
congiuntamente: 
        1) la decurtazione individuale del compenso  orario  per  gli
emolumenti da lavoro straordinario, determinato come se non si  fosse
raggiunto il grado di maggiore  e/o  conseguiti  i  tredici  anni  di
anzianita' di servizio senza demerito dalla nomina ad Ufficiale; 
        2) il limite  complessivo  del  fondo  per  gli  straordinari
annualmente fissato nei confronti di tutto il personale militare; 
        3) l'esclusione dalla misura compensativa una tantum  per  il
minor trattamento economico corrisposto per il lavoro straordinario; 
        4)  la  previsione  di  un  limite  quantitativo  di   lavoro
straordinario ancorato ad un parametro che non tiene conto del  grado
conseguito e dell'anzianita' di servizio maturata. 
    In via subordinata, essi deducono l'incostituzionalita' dell'art.
9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78/2010, in relazione agli artt. 2, 3, 4,
35, 36, 53, 97, nonche' ex art. 117  Cost.,  quale  norma  interposta
degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    Richiamano, al riguardo, le  numerose  ordinanze  di  rimessione,
gia' adottate da questo stesso Tribunale amministrativo (sez. I, ord.
n. 6161/2012, sez. II, ord. n. 4209/2012, 4214 e 4215/2012). 
    Per effetto delle disposizioni in esame, gli Ufficiali ricorrenti
conseguono non gia' gli emolumenti corrispondenti al grado  rivestito
e/o all'anzianita' maturata, bensi' gli importi commisurati al  grado
e all'anzianita' precedentemente raggiunta. 
    Sono violati gli artt. 2 e 3 Cost. per l'irragionevole disparita'
di trattamento che si viene a determinare all'interno  del  personale
del Corpo delle Guardia di Finanza, nonche' tra  dipendenti  pubblici
colpiti dalle misure in esame e dipendenti privati. 
    E' violato l'art. 36. 
    Mentre, infatti, agli Ufficiali che non sono incorsi nel  blocco,
in quanto promossi prima del 2011, viene corrisposta la  retribuzione
prevista per  il  grado  e  l'anzianita'  raggiunta,  presuntivamente
proporzionata  alla  quantita'  e  qualita'  del   lavoro   prestato,
diversamente  agli  Ufficiali  ricorrenti  tale  retribuzione   viene
negata. 
    Ne  risente,  ovviamente,  anche  l'organizzazione  e   il   buon
andamento degli Uffici. 
    Inoltre, ad una  ristretta  categoria  di  cittadini  pubblici  -
dipendenti viene imposta una  prestazione  patrimoniale,  in  maniera
selettiva e discriminatoria, con violazione anche dell'art. 53 Cost. 
    Al riguardo, richiamano quanto recentemente statuito dalla  Corte
Costituzionale  nella  sentenza  n.  223/2012   in   relazione   alla
violazione del principio della  parita'  di  prelievo  a  parita'  di
presupposto d'imposta economicamente rilevante. 
    Il tributo colpisce solo una categoria di cittadini, senza invece
gravare, a parita' di capacita' contributiva, su  analoghe  categorie
di lavoratori o di redditi. 
    Si e'  costituita,  per  resistere,  l'amministrazione  intimata,
depositando documenti e memoria. 
    I ricorrenti hanno depositato due memorie, di cui  una  in  vista
della pubblica udienza del 5 giugno 2013, alla quale  il  ricorso  e'
stato assunto in decisione. 
        2.  La  presente  controversia  verte  sull'accertamento  del
diritto dei ricorrenti, tutti Ufficiali della Guardia di Finanza  che
hanno conseguito la promozione al grado di Maggiore e/o  maturato  13
anni  di  servizio  senza  demerito   dalla   nomina   ad   Ufficiale
successivamente al 1° gennaio 2011, a conseguire la remunerazione del
lavoro straordinario prestato nella misura corrisposta  al  personale
di pari grado che abbia raggiunto lo  stesso  grado,  o  la  medesima
anzianita',  in  data   anteriore   all'entrata   in   vigore   delle
decurtazioni di cui al c.d. "blocco stipendiale", introdotto dal d.l.
31 maggio 2010, n. 78. 
    In via preliminare, debbono essere respinte  tutte  le  eccezioni
pregiudiziali svolte dalla difesa erariale. 
    L'Avvocatura dello Stato ha infatti dedotto, da un lato, che,  la
domanda  e'  indeterminata,  non  avendo  i  ricorrenti   documentato
specificamente la propria posizione individuale. 
    Per altro  verso,  ha  eccepito  l'incompetenza  territoriale  di
questo TAR rispetto agli  Ufficiali  ricorrenti  che  sono  in  forza
presso Comandi della  Guardia  di  Finanza  dislocati  nelle  Regioni
italiane diverse da quella del Lazio. 
    Al riguardo, ha invocato l'art.  13,  comma  2,  c.p.a.,  che  ha
confermato la tradizionale regola  del  foro  speciale  del  pubblico
impiego secondo cui, per le  controversie  di  lavoro  riguardanti  i
dipendenti pubblici, e' inderogabilmente competente il TAR nella  cui
circoscrizione e' situata la sede di servizio del ricorrente. 
    Il Collegio rileva, in primo luogo, che l'azione di  accertamento
non puo' dirsi affatto indeterminata. 
    Gli  Ufficiali  ricorrenti  hanno  infatti  allegato  dettagliati
prospetti riepilogativi delle ore di lavoro straordinario  effettuate
a partire dal  1°  gennaio  2011,  di  cui  non  e'  controversa  ne'
l'effettiva   esecuzione,   ne'   il    riconoscimento    da    parte
dell'amministrazione, bensi' soltanto la  corretta  remunerazione  in
rapporto all'applicabilita' dal "blocco stipendiale"  introdotto  dal
d.l. n. 78/2010. 
    Al riguardo, il Comando Generale  della  Guardia  di  Finanza  ha
diramato  precise  indicazioni  operative  che  i  ricorrenti   hanno
specificamente  impugnato  in  quanto,  almeno  in  punto  di  fatto,
ostative al pieno soddisfacimento del loro diritto. 
    Relativamente all'impugnazione congiunta di  atti  normativi  e/o
generali e di atti applicativi, il codice del processo amministrativo
e' ancora oggi, carente di precise indicazioni, a tanto non apparendo
sufficiente il c.d. "secondo correttivo" (d.lgs. n.  160/2012)  nella
parte in cui ha inserito nell'art. 13, un comma 4-bis, a  tenore  del
quale la competenza territoriale relativa  al  provvedimento  da  cui
deriva l'interesse a ricorrere attrae a  se'  anche  quella  relativa
agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti
di atti normativi o generali, "per la cui impugnazione restano  fermi
gli ordinari criteri di attribuzione della competenza". 
    Come e' stato osservato, la norma in  esame  disciplina  un  solo
caso  di  connessione,  quello  tra  atto  principale,   che   radica
l'interesse al ricorso, e atto presupposto. 
    Non regola invece il caso di connessione tra  atto  principale  e
atto conseguenziale. 
    Relativamente  all'impugnazione  di  atti  normativi  o  generali
(presupposti) sembrerebbe dire che, se l'atto presupposto e' un  atto
generale o normativo, lo stesso va impugnato al TAR del Lazio, mentre
l'atto principale si impugna al TAR periferico. 
    E' evidente che non si e' tenuto conto del fatto che, nel  vigore
del  c.p.a.,  l'Adunanza  Plenaria  del  Consiglio  di  Stato  si  e'
specificamente pronunciata su tale questione, elaborando  una  regola
pretoria di spostamento della competenza per ragioni  di  connessione
in caso di impugnazione di  atto  generale  o  normativo  e  di  atto
applicativo (Cons. St., Ad  plen.  14  novembre  2011,  n.  19  e  16
novembre 2011, n. 20). 
    Il Collegio e' dell'opinione  che  l'ultima  parte  dell'art.  3,
comma 4-bis del Codice vada interpretata secondo la  regola  pretoria
elaborata dal Consiglio di Stato  essendo  quest'ultima  maggiormente
coerente con i principi di "snellezza, concentrazione ed effettivita'
della tutela, anche al fine di garantire la  ragionevole  durata  del
processo" che hanno ispirato la delega legislativa  alla  base  della
codificazione del processo amministrativo (cfr. l'art. 44,  comma  2,
d.lgs. n. 69/2009). 
    E' ancora importante osservare che il rilievo dell'atto  generale
ai fini dello spostamento della competenza per ragioni di connessione
opera anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, in cui  rientra
la fattispecie di cui si verte (cfr., al  riguardo,  Cons.  St.,  Ad.
plen. 14 ottobre 1992, n. 13). 
    E' stato infatti affermato che la competenza  (territoriale)  del
TAR del Lazio si ha  per  il  solo  fatto  che  il  ricorrente  abbia
manifestato la volonta' di impugnare un atto di un'autorita' centrale
con efficacia non limitata  territorialmente,  senza  che  rilevi  la
maggiore  o  minore  importanza   che   detta   impugnazione   assume
nell'economia  generale  del  ricorso,  e  cioe'  che  si  tratti  di
impugnazione  a  titolo  subordinato,   eventuale   o   tuzioristico,
trattandosi di questione che attiene al merito della controversia. 
    Nel caso di specie, sulla scorta delle  sintetizzate  coordinate,
interpretative, il Collegio e' in definitiva dell'opinione  che,  ,in
relazione alla natura della  controversia  e  in  considerazione  del
rilievo che le circolari della Guardia di Finanza assumono al fine di
indirizzare gli organi periferici competenti a computare  ed  erogare
il trattamento economico del personale in servizio, il  giudizio  sia
stato correttamente incardinato innanzi a questo TAR. 
    L'impugnativa di determinazioni a carattere generale, presupposte
alla  determinazione  del  trattamento  economico   dei   ricorrenti,
configura infatti una situazione di inscindibilita' processuale,  che
non consente  di  separare  siffatta  impugnativa  dalla  domanda  di
accertamento in ragione della diversita' della sede presso  la  quale
ciascuno di essi presta servizio. 
        3. Cio'  posto,  giova  richiamare  il  quadro  normativo  di
riferimento. 
    Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (artt. 8 e 9), convertito,
con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha  introdotto
le seguenti misure di contenimento della spesa  pubblica,  anche  nei
confronti del personale delle amministrazioni del compatto "sicurezza
- difesa", prevedendo, nello specifico: 
        - l'invarianza  del  trattamento  economico  complessivo  dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso  il
"trattamento accessorio", il quale, nel triennio 2011-2013, "non puo'
superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010,  al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari  della  dinamica
retributiva,  ivi  incluse  le  variazioni  dipendenti  da  eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso  d'anno,  fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo  e  quarto  periodo,
per le progressioni  di  carriera  comunque  denominate,  maternita',
malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  17,  secondo  periodo,  e
dall'art. 8, comma 14" (art. 9, comma 1); 
        - la limitazione "dal 1° gennaio 2011 al 31  dicembre  2013",
dell'ammontare complessivo delle  risorse  annualmente  destinate  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale",
delle  amministrazioni  statali,  il  quale  non  puo'  superare  "il
corrispondente   importo"   del   2010   con   automatica   riduzione
proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio  (art.  9,
comma 2-bis); 
        - il  blocco,  per  il  triennio  2011-2013  "dei  meccanismi
automatici di adeguamento retributivo annuale", senza possibilita' di
successivi recuperi (art. 9, comma 21, primo periodo); 
        - l'inutilita' degli anni 2011, 2012, e 2013 "ai  fini  della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio" (art. 9,  comma
21, secondo periodo); 
        -  l'efficacia  a   fini   esclusivamente   giuridici   delle
progressioni di carriera comunque denominate ed  i  passaggi  tra  le
aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013; 
        - l'istituzione "al fine di tener  conto  della  specificita'
del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del compatto
del  soccorso  pubblico"  di   un   apposito   fondo   destinato   al
finanziamento di "misure perequative per  il  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco interessato alle disposizioni di  cui  all'art.  9,  comma  21"
(art. 8, comma 11-bis, del d.l. n.  78/2010,  come  modificato  dalla
legge di conversione). Con circolare n. 12 del  15  aprile  2011,  la
Ragioneria Generale dello Stato ha poi fornito chiarimenti in  ordine
alla corretta applicazione del cit. art. 9, comma 1, nella  parte  in
cui  prevede  misure  di  contenimento  del  "trattamento   economico
complessivo" dei singoli dipendenti che, per gli anni  2011,  2012  e
2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante  per
l'anno 2010". 
    La  Ragioneria  ha  ritenuto   che   l'espressione   "trattamento
ordinariamente spettante", che la norma riferisce  all'anno  2010,  e
che costituisce il tetto da non superare per i trattamenti  economici
da corrispondere nel triennio successivo, vada riferita  a  tutte  le
componenti del trattamento  previste  "in  via  ordinaria"  nel  loro
ammontare teorico pieno. 
    Viene in particolare precisato che non vanno  quindi  considerati
"ne' in positivo, ne' in negativo, ai fini della  determinazione  del
tetto da prendere a riferimento,  gli  effetti  derivanti  da  eventi
straordinari  della  dinamica  retributiva  che  possono  ridurre   o
incrementare il 'percepito' 2010". 
    Per quanto qui interessa, secondo la  Ragioneria,  non  vanno  in
particolare incluse nel tetto 2010 le somme per lavoro  straordinario
o per maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario  di
lavoro (turnazioni). Se analoghe prestazioni dovessero essere  svolte
negli anni successivi al 2010 "esse verranno retribuite negli importi
dovuti, anche se superiori  a  quelli  erogati  nel  2010,  trovando,
peraltro,  specifici  limiti  di  crescita  alla   spesa   consentita
nell'ambito di altre disposizioni previste dalla  medesima  legge  n.
122/2010  (es.:  per  le  missioni  vedi  l'art.  6,  comma  12;  per
l'accessorio, vedi art. 9, comma 2-bis) [...]". 
    3.1. La tesi degli Ufficiali ricorrenti e'  che  la  retribuzione
del lavoro straordinario non  formi  oggetto  delle  disposizioni  di
"blocco" introdotte dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010. 
    Esso dovrebbe pertanto remunerato secondo gli  importi  spettanti
ai pari grado promossi al grado di  maggiore  prima  del  1°  gennaio
2011, o che, comunque, prima di tale data,  abbiano  raggiunto  i  13
anni di servizio dalla nomina ad Ufficiale senza demerito. 
    Tale tesi trae spunto dalla formulazione del  comma  1  del  cit.
art.  9,  nonche'  dai  passaggi  della  circolare  della  Ragioneria
Generale dello Stato, n. 12/2011, sopra riportati. 
    Un'ulteriore  conferma  di  tale  assunto  sarebbe   data   dalla
circostanza che il Comando Generale della Guardia di Finanza, con  la
Circolare n. 380176 del 23 dicembre 2011, nel fissare le disposizioni
applicative per l'erogazione degli  assegni  una  tantum  per  l'anno
2011, ha previsto, conformemente al d.P.C.M.  27  ottobre  2011,  che
l'utilizzo  delle  risorse  disponibili   avvenga   con   riferimento
esclusivo ai seguenti istituti: 
        - assegno funzionale; 
        - trattamento economico superiore correlato all'anzianita' di
servizio I', compreso quella nel grado, senza demerito; 
        -  incrementi  stipendiali   parametrali   non   connessi   a
promozioni; 
        -  indennita'  operative  non  connesse  a  progressioni   di
carriera; 
        - progressioni di carriera comunque denominate; 
        - classi e scatti di stipendio; 
        - meccanismi di adeguamento retributivo di  cui  all'art.  24
della l. n. 448 del 1998. 
    A  dire  dei  ricorrenti,  si  porrebbe  in  contrasto  con  tali
disposizioni, nonche' con le istruzioni della Ragioneria, l'impugnata
nota  del  Comando  Generale  del  1°  agosto   2012,   secondo   cui
l'incremento dello straordinario per effetto  della  maturazione  dei
13/23  anni  senza  demerito  dalla  nomina  ad  ufficiale  non  puo'
realizzarsi nel triennio 2011-2013, "tenuto conto  che  le  voci  del
trattamento  economico  fondamentale  -  considerate  ai  fini  della
determinazione dello straordinario [...] sono state  e  continueranno
ad  essere  corrisposte,  nel   medesimo   triennio,   nelle   misure
ordinariamente spettanti nel 2010, ai sensi del citato art. 9,  comma
1, del decreto-legge n. 78/2010". 
    3.2. Reputa il Collegio  che  la  prospettazione  ricorsuale  sia
frutto di una  lettura  parziale  del  complesso  delle  disposizioni
recate dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010. 
    Al riguardo, e' bene precisare che la stessa Ragioneria  Generale
dello Stato, con specifico riferimento alla  misura  del  trattamento
economico accessorio, ha successivamente  integrato  le  disposizioni
interpretative recate dalla circolare n. 12/2011  osservando  che  il
blocco dei meccanismi di progressione  automatica  degli  stipendi  e
delle progressioni economiche, previsto nei confronti  del  personale
non contrattualizzato, dal comma 21 dell'art. 9 del d.l. n.  78/2010,
deve  intendersi  riferito  al  trattamento   economico   complessivo
percepito dagli interessati; infatti il disposto normativo non  opera
alcuna  distinzione,  ai  fini  del  divieto  in  esame,   tra   voci
fondamentali e voci accessorie del trattamento,  ne'  tra  componenti
fisse e continuative e voci variabili. Peraltro, in  linea  generale,
occorre rilevare che  la  misura  della  retribuzione  accessoria  e'
strettamente collegata al trattamento fondamentale" (circolare  prot.
n. 100205  del  30  novembre  2012,  versata  in  atti  dalla  difesa
erariale). 
    Tale interpretazione,  a  ben  vedere,  non  contraddice  affatto
quanto in precedenza dalla stessa rilevato  circa  la  determinazione
del "trattamento ordinariamente spettante". 
    Ed infatti, il reale significato dell'art. 9, comma 1,  del  d.l.
n. 78/2010, la' dove riferisce il "tetto retributivo"  per  gli  anni
2011, 2012 e  2013,  al  "trattamento  ordinariamente  spettante  per
l'anno 2010", e'  semplicemente  quello  di  consentire,  in  via  di
principio, l'erogazione della retribuzione per lavoro  straordinario,
eventualmente anche per importi complessivamente superiori  a  quelli
erogati al dipendente  nell'anno  precedente,  ma  nei  limiti  delle
risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2-bis ("A decorrere
dal  1°  gennaio  2011  e  sino  al  31  dicembre  2013   l'ammontare
complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al   trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di  ciascuna
delle amministrazioni di cui  all'  art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   non   puo'   superare   il
corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    e',    comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del
personale in servizio"). 
    Da tali disposizioni non  e'  tuttavia  possibile  trarre  alcuna
indicazione in ordine alle modalita'  con  cui  la  retribuzione  del
lavoro straordinario deve essere calcolata, poiche' esse si  limitano
a  disciplinare  limiti  o  tetti  di  spesa,  riferiti  al   singolo
dipendente, ovvero alle risorse complessivamente disponibili. 
    Nella fattispecie, e' poi pacifico che  il  compenso  per  lavoro
straordinario, per gli Ufficiali dirigenti e  cc.dd.  "omogeneizzati"
e' di regola determinato in misura proporzionale ad alcune  voci  del
trattamento retributivo fondamentale (cfr. l'art. 43, comma 14, della
l. n. 121 del 198, citato dalla difesa erariale). 
    Ai fini del calcolo di tale retribuzione, viene dunque in rilievo
esclusivamente il successivo comma 21 del piu' volte citato  art.  9,
che,  per  il  triennio  2011-2013,  vieta  "tout  court"   sia   gli
adeguamenti  retributivi  automatici,  sia  la   corresponsione   del
trattamento economico corrispondente alla  progressione  di  carriera
e/o all'anzianita' conseguita nel suddetto triennio. 
    Di talche',  e'  del  tutto  ragionevole  la  conclusione  (fatta
propria anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza), secondo
cui,  ai  fini  dell'applicazione  del  "blocco"  dei  meccanismi  di
progressione  automatica  degli   stipendi   e   delle   progressioni
economiche, prevista per tutto il  personale  non  contrattualizzato,
non puo' operarsi alcuna distinzione tra  voci  fondamentali  e  voci
accessorie del trattamento, ne' tra componenti fisse e continuative e
voci variabili. 
    In sintesi, se si accedesse alla tesi dei ricorrenti, per cui  lo
straordinario deve essere calcolato secondo la  misura  "aggiornata",
sulla  base  della  promozione  conseguita,  ovvero   dell'anzianita'
raggiunta, verrebbe elusa la  finalita'  complessivamente  perseguita
dalle misure di blocco disposte dal comma 21. 
    Non rileva, infine,  la  circostanza  che  gli  incrementi  degli
importi del lavoro straordinario  siano  stati  esclusi  dal  computo
delle misure perequative previste dall'art. 8, comma 11-bis, del d.l.
n. 78/2010. Gli assegni "una tantum" erogati in applicazione di  tale
disposizior sono infatti diretti ad alleviare il disagio  (o  meglio,
il trattamene deteriore)  del  personale  del  compatto  sicurezza  -
difesa interessato dalle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, ma
non  gia'  a  garantire  integralmente  la  complessiva  quota  degli
incrementi che sarebbero spettati in caso di progressione economica o
di carriera. 
        4.   L'impossibilita'   di   addivenire   all'interpretazione
propugnata dagli Ufficiali ricorrenti mette in rilievo  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  21,  del  d.l.  n.
78/2010, nella parte in cui, per il personale non  contrattualizzato,
dispone sia il blocco dei meccanismi di progressione automatica degli
stipendi per gli anni 2011, 2012  e  2013,  sia  il  blocco,  per  il
medesimo  triennio,   delle   progressioni   di   carriera   comunque
denominate, i cui effetti, per i predetti anni, sono limitati ai fini
esclusivamente giuridici. 
    Tale  complessiva  disciplina  impedisce   loro   di   conseguire
remunerazione del lavoro  straordinario  nella  misura  corrispondent
alla qualifica conseguita e/o all'anzianita' raggiunta nel corso  del
triennio oggetto delle misure di contenimento della  spesa  pubblica.
Vero e' che, per quanto riguarda i dipendenti del compatto "sicurezza
- difesa", la complessiva incidenza del  blocco  retributivo  risulta
attenuata per effetto delle misure "perequative"  previste  dall'art.
8, comma 11-bis del d.l. n. 78/2010. 
    Tuttavia, siffatta negativa incidenza non e' stata  completamente
elisa,  essendo  stati  esclusi  dal  relativo  computo  proprio  gli
incrementi degli importi del lavoro straordinario, rispetto ai  quali
la proposta questione di costituzionalita' mantiene intatta rilevanza
e attualita'. 
    In  relazione  a  dipendenti  pubblici   non   contrattualizzati,
soggetti a meccanismi di progressione automatica degli stipendi e  di
progressione di carriera analoghi a quelli  di  cui  si  verte,  tale
questione e' stata gia' affrontata da questo Tribunale amministrativo
(e  anche  da  questa  stessa  Sezione)  in  numerose  ordinanze   di
rimessione (cfr., in particolare, le ordinanze nn. 4209, 4214 e  4215
del 10 maggio 2012 della Sezione II e nn. 6050  del  3  luglio  2012,
6157, 6169, 6160 e 6161 del 6 luglio 2012, della Sezione I), le quali
hanno messo  in  luce  -  con  approfondite  argomentazioni,  che  il
Collegio intende fare proprie - le seguenti criticita'. 
    In primo luogo, il concreto effetto  delle  disposizioni  secondo
cui "per le categorie di personale di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive  modificazioni,  che
fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi,
gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini  della  maturazione
delle classi e degli scatti  di  stipendio  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti" e  "le  progressioni  di  carriera  comunque  denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e  2013  hanno  effetto,
per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici", e' che per il
triennio in questione, al dipendente non  vengono  versate  le  somme
corrispondenti agli emolumenti, al netto d'imposta, stabiliti per  il
grado e/o per l'anzianita' attuale bensi' gli importi  corrispondenti
alla posizione precedente, e/o ad una minore anzianita'. 
    In  altre  parole,  per   effetto   della   norma   sospetta   di
incostituzionalita'  il  dipendente,  pur  svolgendo  un  lavoro   di
maggiore  complessita'  ed   impegno,   continua   a   percepire   un
corrispettivo equivalente al precedente trattamento economico, che si
deve presumere adeguato invece ad una prestazione meno onerosa. 
    Pertanto, l'art. 9, comma 21, del  d.l.  n.  78/10,  nella  parte
d'interesse, determina anzitutto, in violazione degli  artt.  2  e  3
della  Costituzione,  un'irragionevole  disparita'   di   trattamento
all'interno del Corpo della Guardia di Finanza. 
    Infatti, a parita' di  grado  (e  con  mansioni  conseguentemente
corrispondenti), gli appartenenti al Corpo  percepiscono  o  meno  lo
stesso  trattamento  economico  accessorio  (e/o   le   maggiorazioni
previste in rapporto all'anzianita' raggiunta) - di cui qui si  verte
- in  relazione  ad  un  elemento  del  tutto  aleatorio,  costituito
dall'anno in cui la relativa promozione e' stata  conseguita,  ovvero
la prescritta anzianita' e' stata maturata. 
    Tuttavia, in base all'art. 36 della Costituzione,  il  lavoratore
ha  diritto  ad  una  retribuzione  proporzionata  alla  quantita'  e
qualita' del suo lavoro; dovendosi peraltro presumere che,  nel  caso
di specie, tale sia la retribuzione tabellare prevista per  il  grado
rivestito. 
    Tale adeguata retribuzione, che continua ad essere corrisposta ai
colleghi promossi prima del  2011,  e'  invece  negata  agli  odierni
ricorrenti, per ben trentasei mensilita'. 
    E'  evidente,  dunque,  anche   il   contrasto   con   la   norma
costituzionale teste' citata. 
    Pur non essendovi dubbio che anche la riduzione del  passivo  del
bilancio  statale  sia  un  valore   che   riceve   piena   copertura
costituzionale (vieppiu' oggi, dopo il recepimento nell'art. 81 della
Carta fondamentale del principio  del  pareggio  di  bilancio),  tale
obiettivo non puo' tuttavia essere realizzato a scapito dei  principi
di uguaglianza formale  e  sostanziale,  ovvero  degli  altri  valori
tutelati  dalla  Costituzione,  tra  cui,  appunto,  quelli  definiti
dall'art.  36  Cost.  E'  poi  evidente  che  la  situazione   teste'
descritta,  in  cui  il  trattamento  economico   tra   colleghi   si
differenzia non gia' in virtu' delle mansi svolte e delle conseguenti
responsabilita' bensi' in relazione ad un elemento causale,  come  il
momento in cui  la  promozione  e'  stata  conferita,  non  puo'  che
interferire negativamente sui rapporti tra i colleghi stessi,  alcuni
dei  quali  ingiustamente   discriminati,   e   cio'   si   riverbera
sull'organizzazione degli Uffici, incidendo  negativamente  sul  loro
buon andamento (essendo tale  principio  comune  alle  organizzazioni
burocratiche e a quelle militari). 
    Infine, si deve constatare  come  l'art.  9,  comma  21,  sebbene
letteralmente prescriva di non accrescere  il  trattamento  economico
dovuto  a  determinate  categorie   di   pubblici   dipendenti,   con
conseguente  risparmio  di  spesa  per  l'Erario,  sotto  il  profilo
sostanziale  impone  a  quegli  stessi  dipendenti  una   prestazione
patrimoniale, poiche' gli trattiene una parte dei  compensi  maturati
con la promozione e che sono invece corrisposti agli  altri  colleghi
di pari qualifica. 
    L'art. 9, comma 21, impone cioe' agli  interessati  un  peculiare
concorso alle spese pubbliche, ovvero, in altri  termini,  istituisce
un tributo anomalo, il quale contrasta con i principi  costituzionali
in materia, quali stabiliti dagli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione. 
    E'  infatti  anzitutto  violato   il   principio   di   capacita'
contributiva, poiche' il sacrificio e' richiesto non in relazione  ad
uno  specifico  indice  di  ricchezza,  ma  al  dato,  economicamente
insignificante, del momento in cui la qualifica e' stata acquisita  e
senza alcuna considerazione del principio di progressivita'. 
    Inoltre,  in  violazione  dei   principi   costituzionali   sopra
richiamati, il tributo colpisce solo una  parte  dei  dipendenti  che
hanno raggiunto una determinata qualifica, e,  comunque,  soltanto  i
redditi dei pubblici dipendenti, senza invece gravare, a  parita'  di
capacita' contributiva, su analoghe  categorie  di  lavoratori  o  di
redditi. 
    A tale riguardo, il Collegio non. puo' che richiamarsi  a  quanto
gia'  statuito  dalla  Corte  costituzionale,  con  riferimento  alle
misure, con effetti analoghi a quelle di  cui  si  verte,  introdotte
dall'art. 9, commi 2 e 22 del d.l. n. 78/2010 in esame  (sentenza  n.
223 dell'11 ottobre 2012). 
    La Corte ha in particolare  ricordato  (paragrafo  13.3.1,  della
parte  in  diritto)  che  "la  Costituzione  non  impone  affatto  un
tassazione fiscale assolutamente uniforme, con criteri  assolutamente
identici e  proporzionali  per  tutte  le  tipologie  di  imposizione
tributaria;  ma  esige  invece  un'indefettibile  raccordo   con   la
capacita' contributiva, in un quadro di sistema informato  a  criteri
di progressivita', come svolgimento ulteriore, nello specifico  campo
tributario, del principio di uguaglianza,  collegato  al  compito  di
rimozione degli ostacoli economico - sociali esistenti di fatto  alla
liberta' ed eguaglianza dei cittadini - persone umane, in spirito  di
solidarieta' politica,  economica  e  sociale  (artt.  2  e  3  della
Costituzione)" (sentenza n. 341 del  2000).  Pertanto,  il  controllo
della Corte in ordine alla lesione dei principi di  cui  all'art.  53
Cost., come specificazione del fondamentale principio di  uguaglianza
di cui  all'art.  3  Cost.,  consiste  in  un  "giudizio  ;  sull'uso
ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto  dei  suoi
poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare  la
coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo  presupposto
economico,   come   pure   la    non    arbitrarieta'    dell'entita'
dell'imposizione" (sentenza n. 111 del 1997). 
    Nella specie,  la.  Corte  ha  precisamente  rilevato  che  "pure
considerando al giusto la discrezionalita' legislativa in materia, la
norma impugnata si pone in evidente contrasto con gli articoli 3 e 53
Cost.. L'introduzione di un'imposta speciale, sia pure transitoria ed
eccezionale,  in  relazione  soltanto  ai  redditi  di   lavoro   dei
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  inserite   nel   conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, viola, infatti,
il principio della parita'  di  prelievo  a  parita'  di  presupposto
d'imposta economicamente  rilevante.  Tale  violazione  si  manifesta
sotto due profili. Da un lato, a parita' di  reddito  lavorativo,  il
prelievo e' ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici.
D'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l'art. 2  del
d.l. n. 138 del 2011) il  contributo  di  solidarieta'  (di  indubbia
natura tributaria), del 3% sui  redditi  annui  superiori  a  300.000
euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria,
ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici,  per
la  medesima  finalita',  l'ulteriore  speciale  prelievo  tributario
oggetto di censura. Nel caso in esame, dunque, l'irragionevolezza non
risiede nell'entita' del prelievo denunciato ma nella  ingiustificata
limitazione  della  platea  dei  soggetti  passivi.  La   sostanziale
identita' di ratio dei differenti interventi "di solidarieta'",  poi,
prelude  essa  stessa  ad  un   giudizio   di   irragionevolezza   ed
arbitrarieta'  del  diverso   trattamento   riservato   ai   pubblici
dipendenti, foriero,  peraltro,  di  un  risultato  di  bilancio  che
avrebbe potuto essere ben diverso e piu'  favorevole  per  lo  Stato,
laddove il legislatore avesse rispettato i  principi  di  eguaglianza
dei  cittadini  e  di   solidarieta'   economica,   anche   modulando
diversamente un "universale" intervento impositivo.  L'eccezionalita'
della situazione economica che lo Stato deve affrontare e',  infatti,
suscettibile senza dubbio  di  consentire  al  legislatore  anche  il
ricorso  a  strumenti   eccezionali,   nel   difficile   compito   di
contemperare il  soddisfacimento  degli  interessi  finanziari  e  di
garantire i  servizi  e  la  protezione  di  cui  tutti  i  cittadini
necessitano. Tuttavia, e' compito  dello  Stato  garantire  anche  in
queste   condizioni   il   rispetto   dei    principi    fondamentali
dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e' indifferente
alla realta' economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non
puo' consentire deroghe al principio di' uguaglianza,  sul  quale  e'
fondato l'ordinamento costituzionale". 
    5.  In  definitiva,  quanto  sopra  argomentato   giustifica   la
valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  21,  del  d.l.  n.
78/2010, convertito, con modificazioni,  nella  l.  n.  122/2010,  in
relazione agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
nn. 11019/2012, e la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale
affinche' si pronunci sulla questione. 
    E' riservata ogni ulteriore questione, in rito, in merito e sulle
spese. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Pronunciando  in  via  interlocutoria  sul  ricorso  di  cui   in
premessa, cosi' provvede: 
    a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  21,  del  d.l.  31
marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella  l.  30  luglio
2010, n. 122, nei termini e per le ragioni  esposti  in  motivazione,
per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione; 
    3) dispone la sospensione del giudizio e  la  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    4) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del  giorno  5
giugno 2013. 
 
                        Il Presidente: Tosti 
 
 
                                                 L'estensore: Martino