N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 luglio 2013
Ordinanza del 24 luglio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Amadori Massimo ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Previsione, per i dipendenti pubblici non contrattualizzati (nella specie, ufficiali della Guardia di Finanza), che i meccanismi di adeguamento retributivo non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e che non danno luogo a recuperi - Previsione, altresi', che gli anni 2011, 2012 e 2013 non siano utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio e che le progressioni hanno effetto per i predetti anni soltanto a fini giuridici - Lesione del diritto fondamentale della persona - Irrazionalita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Lesione del principio della capacita' contributiva - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. - Costituzione, artt. 2, 3, 36, 53 e 97.(GU n.46 del 13-11-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 11019 del 2012, proposto da:
Massimo Amadori, Ancona Angelo, Antonica Luca, Antonucci
Antonio Marco Lucio, Antonucci Eugenio, Ape Antonio, Ascione Bruno,
Aurora Andrea, Baron Gabriele, Boccali Carl Ifabrizio, Bolis Amos,
Borgomeo Marco, Brandano Leonardo, Caracciolo Francesco, Castaldi
Bruno, Cavallo Alberto, Conetta Vincenzo, Di Maria Stefano, Erre
Leonardo, Fegatelli Andrea, Ferrajolo Giovanni, Formica Luca,
Garzella Gennaro, Giacovelli Alessandro, Gilardenghi Mario, Giordano
Natale, Iannicelli Marco, La Grua Tiziano, Maceroni Francesco,
Marchetti Fabrizio, Marzocchi Edoardo, Mela Walter, Melasecca
Silvano, Mirarchi Francesco, Mirarchi Salvatore, Misiano Emanuele,
Molle Marco, Nasta Francesco, Nastasia Giuseppe, Oriolo
Pierfrancesco, Pantanella Marco, Pascucci Fabio, Pecchia
Massimiliano, Perrotta Salvatore, Pino Gennaro, Pipola Giovanni,
Querqui Marco, Ramundo Alessandro, Ruis Francesco, Sarri Selvaggio,
Sassi Antonio, Scuderi Riccardo, Serra Salvatore, Summa Andrea, Torna
Danilo, Valentini Claudio, Zezza Matteo, Simei Alberto, Crescenzi
Mauro Berardino, Pinzino Mario, Scudieri Massimiliano, Bernardo
Vincenzo, Fasciano Dario, Thione Marco, Tino Daniele, Cerioni Ivano,
Silvari Mauro, Capecci Gianluca, Capezzuto Fernando, Lo Bello
Alessandro, Vanni Piergiorgio, Carrozzo Marcello, Lazzaroni
Christian, Tarquini Gianluca, Gelormini Adriano, Persano Danilo,
Mascaro Mascaro, Berruti Gian Luca, Pesce Rocco, D'Angelosante
Massimiliano, Musci Musci, De Filippo Gianluca, Russo Costantino,
Turco Attilio, Grasso Mario, Mazzei Lorenzo, Maniglio Giuseppe, De
Pierno Maurizio, Sorbello Pietro, Vallino Roberto, Cutillo Antonio,
Palmerini Cristiano, MeruIli Michele, Mazzarotto Gianpaolo, Volpe
Marco, Vaccaro Lucio, Castelli Ciro, Masala Mauro, Marinetti Enrico,
Paoletti Giuseppe, Mottola Salvatore, Lopez Giuseppe, Cantore
Vincenzo, Leo Giuseppe Giulio, Simonetti Gianluca, Otranto Massimo
Giovanni, De Sarno Sergio, Falco Giuseppe, Gagliardi Roberto, La Sala
Carmelindo Cito Riccardo, Liberati Alberto, Palma Basilio, Roda'
Antonio, Serrelli Renato, Palladino Eugenio, Felline Egidio, Rizzo
Sebastiano Mario, Sorrentino Marco, Sinforoso Vito, Stoico Antonio
Matteo, Catanzaro Massimo, Zito Carlo, Bifarini Alessio, Tarantini
Salvatore, Milazzo Pietro Ausilio Raimondo, Dolce Giovanni, Strano
Mario, La Scala Angelo, Maccari Massimo, Brasili Gianluigi, Iacca
Antonello, Tempesta Michele, Dell'Aquila Augusto, tutti rappresentati
e difesi dagli avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma,
corso Trieste, 109;
Contro Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
Per l'accertamento e il riconoscimento del diritto al pieno
trattamento retributivo, per il triennio 2011-2013, delle prestazioni
di lavoro straordinario svolte, secondo gli importi corrisposti al
personale di pari grado, determinati in virtu' della corretta
interpretazione della normativa di legge e senza le decurtazioni
previste dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (c.d. blocco stipendiale);
nonche' conseguentemente per la condanna del Ministero dell'economia
e delle finanze all'esatto adempimento delle obbligazioni di
pagamento per la retribuzione del lavoro straordinario prestato da
ciascun ricorrente, mediante la corresponsione delle somme
corrispondenti, con ogni accessorio di legge, e specificamente delle
voci retributive per il lavoro straordinario prestato, a vario
titolo, e non corrisposte a partire dal 1° gennaio 2011; nonche' per
la condanna al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. e al
pagamento degli interessi legali dovuti dal giorno della mancata
corresponsione fino al di' del soddisfo; nonche' per quanto di
ragione, per l'annullamento del parere, reso in data 1° agosto 2012,
dal Comando Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto, Affari
Giuridici e Legislativi, Ufficio Trattamento Economico Personale in
Servizio, prot. 0233140/12, avente ad oggetto "Istanze relative
all'adeguamento del trattamento economico conseguente alla c.d.
"omogeneizzazione stipendiale", e di ogni altro atto presupposto,
connesso, dipendente, conseguenziale e/o conseguente all'atto sopra
indicato.
In via subordinata ove fosse ritenuta corretta l'interpretazione
dell'amministrazione secondo cui le decurtazioni operate dal d.l.
78/2010 si applicano anche agli emolumenti derivanti dalle
prestazioni di lavoro straordinario, previa sospensione del giudizio
e rimessione alla Corte Costituzionale della questione di
legittimita' costituzionale della relativa normativa, e,
specificamente, dell'art. 9, comma 1, e comma 21, del d.l. n.
78/2010, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 36, 53, 93 e 117 Cost.,
per l'accertamento al pieno trattamento retributivo, per il triennio
2011-2013, delle prestazioni di lavoro straordinario svolte, secondo
gli importi corrisposti al personale di pari grado derivanti dalla
corretta applicazione della normativa di legge, e nella misura
determinata senza tenere conto delle decurtazioni applicate a seguito
dell'introduzione del c.d. blocco stipendiale previsto dal d.l. 31
maggio 2010, n. 78 e successive integrazioni; nonche'
conseguentemente per la condanna del Ministero dell'economia e delle
finanze all'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento per la
retribuzione del lavoro straordinario prestato da ciascun ricorrente,
mediante la corresponsione delle somme corrispondenti, con ogni
accessorio di legge, e specificamente delle voci retributive per il
lavoro straordinario prestato, a vario titolo, e non corrisposte a
partire dal 1° gennaio 2011; nonche' per quanto di ragione, per
l'annullamento de parere, reso in data 1° agosto 2012, dal Comando
Generale della Guardia di Finanza, VI Reparto, Affari Giuridici e
Legislativi, Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio,
prot. 0233140/12, avente ad oggetto "Istanze relative all'adeguamento
del trattamento economico conseguente alla c.d. "omogeneizzazione
stipendiale", e di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente,
conseguenziale e/o conseguente all'atto sopra indicato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 5 giugno 2013 il Cons.
Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
1. I ricorrenti espongono di essere Ufficiali della Guardia di
Finanza, del ruolo normale e del ruolo speciale, i quali, nel periodo
oggetto di applicazione del d.l. n. 78/2010 che ha introdotto il c.d.
"blocco stipendiale" a partire dal 1° gennaio 2011, con decorrenze
giuridiche diverse hanno acquisito il grado di Maggiore e/o maturato
i 13 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Ufficiale.
Con il presente ricorso essi intendono tutelare il proprio
diritto al pieno trattamento retributivo per il triennio 2011-2013,
con specifico riguardo alle prestazioni di lavoro straordinario
svolte, nella misura complessiva discendente dalla corretta
applicazione della normativa di legge, e determinata senza tener
conto delle decurtazioni introdotte dal c.d. blocco stipendiale
previsto dal d.l. maggio 2010, n. 79, analogamente a quanto avviene a
favore degli ufficiali che hanno conseguito lo stesso grado o la
medesima anzianita' di servizio in un periodo anteriore al 1° gennaio
2011.
L'amministrazione ha ritenuto di applicare, nei confronti dei
ricorrenti, il blocco stipendiale introdotto dal d.l. n. 78/2010
anche con riguardo agli emolumenti da lavoro straordinario.
Secondo la loro prospettazione, il mancato riconoscimento del
pieno trattamento del lavoro straordinario, e' privo di qualsivoglia
giustificazione legale, non rientrando nelle misure del c.d. blocco
stipendiale imposte dal d.l. n. 78/2010.
In ogni caso, deducono l'incostituzionalita' di tale normativa.
Evidenziano, ancora, che il riconoscimento del trattamento
economico per lavoro straordinario, nella misura cui ritengono di
avere diritto, non comporta alcun aumento di spesa non programmata
nel bilancio dello Stato, in quanto andrebbe ad incidere sul fondo
degli straordinari gia' esistente, ed il cui tetto complessivo e'
determinato per legge (art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010).
L'art. 9, commi 1 e 21, del cit. d.l. hanno disposto, come noto,
misure di blocco retributivo, per compensare le quali, considerate le
specificita' del comparto sicurezza - difesa, l'art. 8, comma 11-bis,
introdotto dalla legge di conversione n. 12272010, ha istituito un
fondo, destinato al finanziamento, per gli anni 2011 e 2012, per
l'attribuzione di assegni una tantum, a favore del personale delle
Forze Armate e di Polizia, destinatario degli interventi di cui
all'art. 9 comma 21.
Con la circolare n. 12 del 15 aprile 2001, la Ragioneria Generale
dello Stato ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a
tutti i Ministeri una interpretazione generale della normativa in
questione. Relativamente all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2011, ha
precisato che nel "trattamento economico complessivo", dei singoli
dipendenti - che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non deve superare il
"trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010" - vanno
considerate, oltre al trattamento fondamentale le componenti del
trattamento accessorio fisso e continuativo (indennita' di
amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile,
indennita' pensionabile, etcc.), ma non le componenti variabili del
trattamento accessorio (quali gli emolumenti da lavoro
straordinario).
Riguardo alle citate componenti variabili del trattamento
accessorio, il comma 2-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 prevede un
limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che incide solo
sull'ammontare complessivo delle risorse e non sul piano individuale.
In armonia con tale interpretazione, la circolare n. 380716 del 23
dicembre 2011 della Guardia di Finanza, esclude dalla base di calcolo
della misura perequativa (c.d. assegno una tantum), prevista dal
citato art. 8, comma 11-bis del d.l. n. 78/2010, le ore di lavoro
straordinario.
I ricorrenti ritengono pertanto di avere pieno diritto alla
retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate dal 1°
gennaio 2011, senza alcuna decurtazione derivante dal c.d. blocco
stipendiale, in conformita' alla retribuzione corrisposta ai pari
grado che, in periodo anteriore alla data del 1° gennaio 2011, hanno
conseguito la nomina al grado di Maggiore e/o hanno maturato i
tredici anni di anzianita' senza demerito.
Ciononostante, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha
applicato le decurtazione del d.l. n. 78/2010 anche agli emolumenti
da lavoro straordinario.
In particolare, in un parere del 1° agosto 2012, prot. n. 233140,
l'amministrazione ha ritenuto, tra l'altro, che l'incremento dello
straordinario per effetto della maturazione dei 13/23 anni senza
demerito dalla nomina ad Ufficiale non puo' realizzarsi nel triennio
2011, 2012, e 2013, "tenuto conto che le voci del trattamento
economico fondamentale - considerate ai fini della determinazione
dello straordinario - sono state e continueranno ad essere
corrisposte, nel medesimo triennio, nelle misure ordinariamente
spettanti nel 2010, ai sensi del cit. art. 9, comma 1, del
decreto-legge n. 78/2010".
L'amministrazione ha peraltro ribadito anche l'interpretazione
secondo cui gli assegni una tantum attribuiti a titolo di
compensazione del blocco stipendiale (ex art. 8, comma 11-bis del
d.l. 78/2010) compensano solo i minori importi degli emolumenti fissi
e continuativi e non i minori importi corrisposti per lo
straordinario.
Avverso siffatti determinazioni, con il presente ricorso,
deducono:
1) Violazione dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010;
violazione dell'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010; violazione
dell'art. 3, 35, 36, 53 e 97 Cost.; violazione delle norme e dei
principi relativi all'interpretazione di disposizioni di legge dal
contenuto eccezionale; violazione dell'art. 14 delle disposizioni
preliminari al codice civile (c.d. preleggi); eccesso di potere per
violazione della circolare n. 12 del 15 aprile 2011, prot. n. 0035819
del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato; eccesso di potere per
contraddittorieta' tra atti; eccesso di potere per contraddittorieta'
ed irragionevolezza; eccesso di potere per falsita' dei presupposti;
eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento e della buona
fede. Discriminazione e disparita' di trattamento. Lesione del
principio di uguaglianza. Violazione del principio di buon andamento
dell'amministrazione. ingiustizia manifesta.
Secondo i ricorrenti, la Ragioneria Generale dello Stato, con la
circolare in epigrafe, avallerebbe la tesi da essi sostenuta
dell'esclusione del lavoro straordinario dal c.d. "blocco
retributivo".
In tale circolare viene infatti previsto che nel "trattamento
economico complessivo" dei singoli dipendenti, che per gli anni 2011,
2012 e 2013 non deve superare "il trattamento ordinariamente
spettante per l'anno 2010", non vanno considerate le componenti
variabili del trattamento accessorio.
Con riguardo a tali componenti si applica invece l'art. 9, comma
2-bis, il quale ha introdotto "un limite alla crescita, diverso da
quello stabilito dal comma 1 dello stesso art. 9, che riguarda il
trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al
trattamento economico fondamentale e alle componenti del trattamento
accessorio fisse e continuative".
In coerenza con l'interpretazione della Ragioneria, il Comando
Generale della. Guardia di Finanza, ha escluso dalla determinazione
degli assegni compensativi di cui all'art. 8, comma 11-bis del d.l.
78/2010, gli emolumenti da lavoro straordinario.
Non avrebbe inoltre senso l'affermazione secondo cui la
retribuzione del lavoro straordinario debba seguire il regime del
blocco stipendiale in quanto ancorato all'ammontare della
retribuzione ordinaria. E' infatti solo quest'ultima che, a dire dei
ricorrenti, e' oggetto del tetto retributivo.
Per la retribuzione del lavoro straordinario, sarebbe stato
istituito il solo limite del tetto complessivo delle risorse, che non
incide sul piano individuale.
L'operato dell'amministrazione e' poi contraddittorio la' dove
essa continua a commisurare gli assegni una tantum ai soli importi
fissi e continuativi della retribuzione, escludendo espressamente
dalla base di calcolo delle misure perequative la retribuzione da
lavoro straordinario.
Ad ogni buon conto, gli Ufficiali ricorrenti evidenziano che
essi, di fatto, sono destinatari di ben quattro misure restrittive
incidenti sul trattamento economico degli straordinari, applicandosi
congiuntamente:
1) la decurtazione individuale del compenso orario per gli
emolumenti da lavoro straordinario, determinato come se non si fosse
raggiunto il grado di maggiore e/o conseguiti i tredici anni di
anzianita' di servizio senza demerito dalla nomina ad Ufficiale;
2) il limite complessivo del fondo per gli straordinari
annualmente fissato nei confronti di tutto il personale militare;
3) l'esclusione dalla misura compensativa una tantum per il
minor trattamento economico corrisposto per il lavoro straordinario;
4) la previsione di un limite quantitativo di lavoro
straordinario ancorato ad un parametro che non tiene conto del grado
conseguito e dell'anzianita' di servizio maturata.
In via subordinata, essi deducono l'incostituzionalita' dell'art.
9, commi 1 e 21 del d.l. n. 78/2010, in relazione agli artt. 2, 3, 4,
35, 36, 53, 97, nonche' ex art. 117 Cost., quale norma interposta
degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
Richiamano, al riguardo, le numerose ordinanze di rimessione,
gia' adottate da questo stesso Tribunale amministrativo (sez. I, ord.
n. 6161/2012, sez. II, ord. n. 4209/2012, 4214 e 4215/2012).
Per effetto delle disposizioni in esame, gli Ufficiali ricorrenti
conseguono non gia' gli emolumenti corrispondenti al grado rivestito
e/o all'anzianita' maturata, bensi' gli importi commisurati al grado
e all'anzianita' precedentemente raggiunta.
Sono violati gli artt. 2 e 3 Cost. per l'irragionevole disparita'
di trattamento che si viene a determinare all'interno del personale
del Corpo delle Guardia di Finanza, nonche' tra dipendenti pubblici
colpiti dalle misure in esame e dipendenti privati.
E' violato l'art. 36.
Mentre, infatti, agli Ufficiali che non sono incorsi nel blocco,
in quanto promossi prima del 2011, viene corrisposta la retribuzione
prevista per il grado e l'anzianita' raggiunta, presuntivamente
proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato,
diversamente agli Ufficiali ricorrenti tale retribuzione viene
negata.
Ne risente, ovviamente, anche l'organizzazione e il buon
andamento degli Uffici.
Inoltre, ad una ristretta categoria di cittadini pubblici -
dipendenti viene imposta una prestazione patrimoniale, in maniera
selettiva e discriminatoria, con violazione anche dell'art. 53 Cost.
Al riguardo, richiamano quanto recentemente statuito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 223/2012 in relazione alla
violazione del principio della parita' di prelievo a parita' di
presupposto d'imposta economicamente rilevante.
Il tributo colpisce solo una categoria di cittadini, senza invece
gravare, a parita' di capacita' contributiva, su analoghe categorie
di lavoratori o di redditi.
Si e' costituita, per resistere, l'amministrazione intimata,
depositando documenti e memoria.
I ricorrenti hanno depositato due memorie, di cui una in vista
della pubblica udienza del 5 giugno 2013, alla quale il ricorso e'
stato assunto in decisione.
2. La presente controversia verte sull'accertamento del
diritto dei ricorrenti, tutti Ufficiali della Guardia di Finanza che
hanno conseguito la promozione al grado di Maggiore e/o maturato 13
anni di servizio senza demerito dalla nomina ad Ufficiale
successivamente al 1° gennaio 2011, a conseguire la remunerazione del
lavoro straordinario prestato nella misura corrisposta al personale
di pari grado che abbia raggiunto lo stesso grado, o la medesima
anzianita', in data anteriore all'entrata in vigore delle
decurtazioni di cui al c.d. "blocco stipendiale", introdotto dal d.l.
31 maggio 2010, n. 78.
In via preliminare, debbono essere respinte tutte le eccezioni
pregiudiziali svolte dalla difesa erariale.
L'Avvocatura dello Stato ha infatti dedotto, da un lato, che, la
domanda e' indeterminata, non avendo i ricorrenti documentato
specificamente la propria posizione individuale.
Per altro verso, ha eccepito l'incompetenza territoriale di
questo TAR rispetto agli Ufficiali ricorrenti che sono in forza
presso Comandi della Guardia di Finanza dislocati nelle Regioni
italiane diverse da quella del Lazio.
Al riguardo, ha invocato l'art. 13, comma 2, c.p.a., che ha
confermato la tradizionale regola del foro speciale del pubblico
impiego secondo cui, per le controversie di lavoro riguardanti i
dipendenti pubblici, e' inderogabilmente competente il TAR nella cui
circoscrizione e' situata la sede di servizio del ricorrente.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che l'azione di accertamento
non puo' dirsi affatto indeterminata.
Gli Ufficiali ricorrenti hanno infatti allegato dettagliati
prospetti riepilogativi delle ore di lavoro straordinario effettuate
a partire dal 1° gennaio 2011, di cui non e' controversa ne'
l'effettiva esecuzione, ne' il riconoscimento da parte
dell'amministrazione, bensi' soltanto la corretta remunerazione in
rapporto all'applicabilita' dal "blocco stipendiale" introdotto dal
d.l. n. 78/2010.
Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha
diramato precise indicazioni operative che i ricorrenti hanno
specificamente impugnato in quanto, almeno in punto di fatto,
ostative al pieno soddisfacimento del loro diritto.
Relativamente all'impugnazione congiunta di atti normativi e/o
generali e di atti applicativi, il codice del processo amministrativo
e' ancora oggi, carente di precise indicazioni, a tanto non apparendo
sufficiente il c.d. "secondo correttivo" (d.lgs. n. 160/2012) nella
parte in cui ha inserito nell'art. 13, un comma 4-bis, a tenore del
quale la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui
deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa
agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti
di atti normativi o generali, "per la cui impugnazione restano fermi
gli ordinari criteri di attribuzione della competenza".
Come e' stato osservato, la norma in esame disciplina un solo
caso di connessione, quello tra atto principale, che radica
l'interesse al ricorso, e atto presupposto.
Non regola invece il caso di connessione tra atto principale e
atto conseguenziale.
Relativamente all'impugnazione di atti normativi o generali
(presupposti) sembrerebbe dire che, se l'atto presupposto e' un atto
generale o normativo, lo stesso va impugnato al TAR del Lazio, mentre
l'atto principale si impugna al TAR periferico.
E' evidente che non si e' tenuto conto del fatto che, nel vigore
del c.p.a., l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si e'
specificamente pronunciata su tale questione, elaborando una regola
pretoria di spostamento della competenza per ragioni di connessione
in caso di impugnazione di atto generale o normativo e di atto
applicativo (Cons. St., Ad plen. 14 novembre 2011, n. 19 e 16
novembre 2011, n. 20).
Il Collegio e' dell'opinione che l'ultima parte dell'art. 3,
comma 4-bis del Codice vada interpretata secondo la regola pretoria
elaborata dal Consiglio di Stato essendo quest'ultima maggiormente
coerente con i principi di "snellezza, concentrazione ed effettivita'
della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del
processo" che hanno ispirato la delega legislativa alla base della
codificazione del processo amministrativo (cfr. l'art. 44, comma 2,
d.lgs. n. 69/2009).
E' ancora importante osservare che il rilievo dell'atto generale
ai fini dello spostamento della competenza per ragioni di connessione
opera anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, in cui rientra
la fattispecie di cui si verte (cfr., al riguardo, Cons. St., Ad.
plen. 14 ottobre 1992, n. 13).
E' stato infatti affermato che la competenza (territoriale) del
TAR del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia
manifestato la volonta' di impugnare un atto di un'autorita' centrale
con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi la
maggiore o minore importanza che detta impugnazione assume
nell'economia generale del ricorso, e cioe' che si tratti di
impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico,
trattandosi di questione che attiene al merito della controversia.
Nel caso di specie, sulla scorta delle sintetizzate coordinate,
interpretative, il Collegio e' in definitiva dell'opinione che, ,in
relazione alla natura della controversia e in considerazione del
rilievo che le circolari della Guardia di Finanza assumono al fine di
indirizzare gli organi periferici competenti a computare ed erogare
il trattamento economico del personale in servizio, il giudizio sia
stato correttamente incardinato innanzi a questo TAR.
L'impugnativa di determinazioni a carattere generale, presupposte
alla determinazione del trattamento economico dei ricorrenti,
configura infatti una situazione di inscindibilita' processuale, che
non consente di separare siffatta impugnativa dalla domanda di
accertamento in ragione della diversita' della sede presso la quale
ciascuno di essi presta servizio.
3. Cio' posto, giova richiamare il quadro normativo di
riferimento.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (artt. 8 e 9), convertito,
con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto
le seguenti misure di contenimento della spesa pubblica, anche nei
confronti del personale delle amministrazioni del compatto "sicurezza
- difesa", prevedendo, nello specifico:
- l'invarianza del trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il
"trattamento accessorio", il quale, nel triennio 2011-2013, "non puo'
superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica
retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo,
per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita',
malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e
dall'art. 8, comma 14" (art. 9, comma 1);
- la limitazione "dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013",
dell'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale",
delle amministrazioni statali, il quale non puo' superare "il
corrispondente importo" del 2010 con automatica riduzione
proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio (art. 9,
comma 2-bis);
- il blocco, per il triennio 2011-2013 "dei meccanismi
automatici di adeguamento retributivo annuale", senza possibilita' di
successivi recuperi (art. 9, comma 21, primo periodo);
- l'inutilita' degli anni 2011, 2012, e 2013 "ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio" (art. 9, comma
21, secondo periodo);
- l'efficacia a fini esclusivamente giuridici delle
progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le
aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013;
- l'istituzione "al fine di tener conto della specificita'
del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del compatto
del soccorso pubblico" di un apposito fondo destinato al
finanziamento di "misure perequative per il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21"
(art. 8, comma 11-bis, del d.l. n. 78/2010, come modificato dalla
legge di conversione). Con circolare n. 12 del 15 aprile 2011, la
Ragioneria Generale dello Stato ha poi fornito chiarimenti in ordine
alla corretta applicazione del cit. art. 9, comma 1, nella parte in
cui prevede misure di contenimento del "trattamento economico
complessivo" dei singoli dipendenti che, per gli anni 2011, 2012 e
2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante per
l'anno 2010".
La Ragioneria ha ritenuto che l'espressione "trattamento
ordinariamente spettante", che la norma riferisce all'anno 2010, e
che costituisce il tetto da non superare per i trattamenti economici
da corrispondere nel triennio successivo, vada riferita a tutte le
componenti del trattamento previste "in via ordinaria" nel loro
ammontare teorico pieno.
Viene in particolare precisato che non vanno quindi considerati
"ne' in positivo, ne' in negativo, ai fini della determinazione del
tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o
incrementare il 'percepito' 2010".
Per quanto qui interessa, secondo la Ragioneria, non vanno in
particolare incluse nel tetto 2010 le somme per lavoro straordinario
o per maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario di
lavoro (turnazioni). Se analoghe prestazioni dovessero essere svolte
negli anni successivi al 2010 "esse verranno retribuite negli importi
dovuti, anche se superiori a quelli erogati nel 2010, trovando,
peraltro, specifici limiti di crescita alla spesa consentita
nell'ambito di altre disposizioni previste dalla medesima legge n.
122/2010 (es.: per le missioni vedi l'art. 6, comma 12; per
l'accessorio, vedi art. 9, comma 2-bis) [...]".
3.1. La tesi degli Ufficiali ricorrenti e' che la retribuzione
del lavoro straordinario non formi oggetto delle disposizioni di
"blocco" introdotte dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010.
Esso dovrebbe pertanto remunerato secondo gli importi spettanti
ai pari grado promossi al grado di maggiore prima del 1° gennaio
2011, o che, comunque, prima di tale data, abbiano raggiunto i 13
anni di servizio dalla nomina ad Ufficiale senza demerito.
Tale tesi trae spunto dalla formulazione del comma 1 del cit.
art. 9, nonche' dai passaggi della circolare della Ragioneria
Generale dello Stato, n. 12/2011, sopra riportati.
Un'ulteriore conferma di tale assunto sarebbe data dalla
circostanza che il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la
Circolare n. 380176 del 23 dicembre 2011, nel fissare le disposizioni
applicative per l'erogazione degli assegni una tantum per l'anno
2011, ha previsto, conformemente al d.P.C.M. 27 ottobre 2011, che
l'utilizzo delle risorse disponibili avvenga con riferimento
esclusivo ai seguenti istituti:
- assegno funzionale;
- trattamento economico superiore correlato all'anzianita' di
servizio I', compreso quella nel grado, senza demerito;
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a
promozioni;
- indennita' operative non connesse a progressioni di
carriera;
- progressioni di carriera comunque denominate;
- classi e scatti di stipendio;
- meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'art. 24
della l. n. 448 del 1998.
A dire dei ricorrenti, si porrebbe in contrasto con tali
disposizioni, nonche' con le istruzioni della Ragioneria, l'impugnata
nota del Comando Generale del 1° agosto 2012, secondo cui
l'incremento dello straordinario per effetto della maturazione dei
13/23 anni senza demerito dalla nomina ad ufficiale non puo'
realizzarsi nel triennio 2011-2013, "tenuto conto che le voci del
trattamento economico fondamentale - considerate ai fini della
determinazione dello straordinario [...] sono state e continueranno
ad essere corrisposte, nel medesimo triennio, nelle misure
ordinariamente spettanti nel 2010, ai sensi del citato art. 9, comma
1, del decreto-legge n. 78/2010".
3.2. Reputa il Collegio che la prospettazione ricorsuale sia
frutto di una lettura parziale del complesso delle disposizioni
recate dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010.
Al riguardo, e' bene precisare che la stessa Ragioneria Generale
dello Stato, con specifico riferimento alla misura del trattamento
economico accessorio, ha successivamente integrato le disposizioni
interpretative recate dalla circolare n. 12/2011 osservando che il
blocco dei meccanismi di progressione automatica degli stipendi e
delle progressioni economiche, previsto nei confronti del personale
non contrattualizzato, dal comma 21 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010,
deve intendersi riferito al trattamento economico complessivo
percepito dagli interessati; infatti il disposto normativo non opera
alcuna distinzione, ai fini del divieto in esame, tra voci
fondamentali e voci accessorie del trattamento, ne' tra componenti
fisse e continuative e voci variabili. Peraltro, in linea generale,
occorre rilevare che la misura della retribuzione accessoria e'
strettamente collegata al trattamento fondamentale" (circolare prot.
n. 100205 del 30 novembre 2012, versata in atti dalla difesa
erariale).
Tale interpretazione, a ben vedere, non contraddice affatto
quanto in precedenza dalla stessa rilevato circa la determinazione
del "trattamento ordinariamente spettante".
Ed infatti, il reale significato dell'art. 9, comma 1, del d.l.
n. 78/2010, la' dove riferisce il "tetto retributivo" per gli anni
2011, 2012 e 2013, al "trattamento ordinariamente spettante per
l'anno 2010", e' semplicemente quello di consentire, in via di
principio, l'erogazione della retribuzione per lavoro straordinario,
eventualmente anche per importi complessivamente superiori a quelli
erogati al dipendente nell'anno precedente, ma nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2-bis ("A decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio").
Da tali disposizioni non e' tuttavia possibile trarre alcuna
indicazione in ordine alle modalita' con cui la retribuzione del
lavoro straordinario deve essere calcolata, poiche' esse si limitano
a disciplinare limiti o tetti di spesa, riferiti al singolo
dipendente, ovvero alle risorse complessivamente disponibili.
Nella fattispecie, e' poi pacifico che il compenso per lavoro
straordinario, per gli Ufficiali dirigenti e cc.dd. "omogeneizzati"
e' di regola determinato in misura proporzionale ad alcune voci del
trattamento retributivo fondamentale (cfr. l'art. 43, comma 14, della
l. n. 121 del 198, citato dalla difesa erariale).
Ai fini del calcolo di tale retribuzione, viene dunque in rilievo
esclusivamente il successivo comma 21 del piu' volte citato art. 9,
che, per il triennio 2011-2013, vieta "tout court" sia gli
adeguamenti retributivi automatici, sia la corresponsione del
trattamento economico corrispondente alla progressione di carriera
e/o all'anzianita' conseguita nel suddetto triennio.
Di talche', e' del tutto ragionevole la conclusione (fatta
propria anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza), secondo
cui, ai fini dell'applicazione del "blocco" dei meccanismi di
progressione automatica degli stipendi e delle progressioni
economiche, prevista per tutto il personale non contrattualizzato,
non puo' operarsi alcuna distinzione tra voci fondamentali e voci
accessorie del trattamento, ne' tra componenti fisse e continuative e
voci variabili.
In sintesi, se si accedesse alla tesi dei ricorrenti, per cui lo
straordinario deve essere calcolato secondo la misura "aggiornata",
sulla base della promozione conseguita, ovvero dell'anzianita'
raggiunta, verrebbe elusa la finalita' complessivamente perseguita
dalle misure di blocco disposte dal comma 21.
Non rileva, infine, la circostanza che gli incrementi degli
importi del lavoro straordinario siano stati esclusi dal computo
delle misure perequative previste dall'art. 8, comma 11-bis, del d.l.
n. 78/2010. Gli assegni "una tantum" erogati in applicazione di tale
disposizior sono infatti diretti ad alleviare il disagio (o meglio,
il trattamene deteriore) del personale del compatto sicurezza -
difesa interessato dalle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, ma
non gia' a garantire integralmente la complessiva quota degli
incrementi che sarebbero spettati in caso di progressione economica o
di carriera.
4. L'impossibilita' di addivenire all'interpretazione
propugnata dagli Ufficiali ricorrenti mette in rilievo la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. n.
78/2010, nella parte in cui, per il personale non contrattualizzato,
dispone sia il blocco dei meccanismi di progressione automatica degli
stipendi per gli anni 2011, 2012 e 2013, sia il blocco, per il
medesimo triennio, delle progressioni di carriera comunque
denominate, i cui effetti, per i predetti anni, sono limitati ai fini
esclusivamente giuridici.
Tale complessiva disciplina impedisce loro di conseguire
remunerazione del lavoro straordinario nella misura corrispondent
alla qualifica conseguita e/o all'anzianita' raggiunta nel corso del
triennio oggetto delle misure di contenimento della spesa pubblica.
Vero e' che, per quanto riguarda i dipendenti del compatto "sicurezza
- difesa", la complessiva incidenza del blocco retributivo risulta
attenuata per effetto delle misure "perequative" previste dall'art.
8, comma 11-bis del d.l. n. 78/2010.
Tuttavia, siffatta negativa incidenza non e' stata completamente
elisa, essendo stati esclusi dal relativo computo proprio gli
incrementi degli importi del lavoro straordinario, rispetto ai quali
la proposta questione di costituzionalita' mantiene intatta rilevanza
e attualita'.
In relazione a dipendenti pubblici non contrattualizzati,
soggetti a meccanismi di progressione automatica degli stipendi e di
progressione di carriera analoghi a quelli di cui si verte, tale
questione e' stata gia' affrontata da questo Tribunale amministrativo
(e anche da questa stessa Sezione) in numerose ordinanze di
rimessione (cfr., in particolare, le ordinanze nn. 4209, 4214 e 4215
del 10 maggio 2012 della Sezione II e nn. 6050 del 3 luglio 2012,
6157, 6169, 6160 e 6161 del 6 luglio 2012, della Sezione I), le quali
hanno messo in luce - con approfondite argomentazioni, che il
Collegio intende fare proprie - le seguenti criticita'.
In primo luogo, il concreto effetto delle disposizioni secondo
cui "per le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che
fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi,
gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione
delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
ordinamenti" e "le progressioni di carriera comunque denominate
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto,
per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici", e' che per il
triennio in questione, al dipendente non vengono versate le somme
corrispondenti agli emolumenti, al netto d'imposta, stabiliti per il
grado e/o per l'anzianita' attuale bensi' gli importi corrispondenti
alla posizione precedente, e/o ad una minore anzianita'.
In altre parole, per effetto della norma sospetta di
incostituzionalita' il dipendente, pur svolgendo un lavoro di
maggiore complessita' ed impegno, continua a percepire un
corrispettivo equivalente al precedente trattamento economico, che si
deve presumere adeguato invece ad una prestazione meno onerosa.
Pertanto, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/10, nella parte
d'interesse, determina anzitutto, in violazione degli artt. 2 e 3
della Costituzione, un'irragionevole disparita' di trattamento
all'interno del Corpo della Guardia di Finanza.
Infatti, a parita' di grado (e con mansioni conseguentemente
corrispondenti), gli appartenenti al Corpo percepiscono o meno lo
stesso trattamento economico accessorio (e/o le maggiorazioni
previste in rapporto all'anzianita' raggiunta) - di cui qui si verte
- in relazione ad un elemento del tutto aleatorio, costituito
dall'anno in cui la relativa promozione e' stata conseguita, ovvero
la prescritta anzianita' e' stata maturata.
Tuttavia, in base all'art. 36 della Costituzione, il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e
qualita' del suo lavoro; dovendosi peraltro presumere che, nel caso
di specie, tale sia la retribuzione tabellare prevista per il grado
rivestito.
Tale adeguata retribuzione, che continua ad essere corrisposta ai
colleghi promossi prima del 2011, e' invece negata agli odierni
ricorrenti, per ben trentasei mensilita'.
E' evidente, dunque, anche il contrasto con la norma
costituzionale teste' citata.
Pur non essendovi dubbio che anche la riduzione del passivo del
bilancio statale sia un valore che riceve piena copertura
costituzionale (vieppiu' oggi, dopo il recepimento nell'art. 81 della
Carta fondamentale del principio del pareggio di bilancio), tale
obiettivo non puo' tuttavia essere realizzato a scapito dei principi
di uguaglianza formale e sostanziale, ovvero degli altri valori
tutelati dalla Costituzione, tra cui, appunto, quelli definiti
dall'art. 36 Cost. E' poi evidente che la situazione teste'
descritta, in cui il trattamento economico tra colleghi si
differenzia non gia' in virtu' delle mansi svolte e delle conseguenti
responsabilita' bensi' in relazione ad un elemento causale, come il
momento in cui la promozione e' stata conferita, non puo' che
interferire negativamente sui rapporti tra i colleghi stessi, alcuni
dei quali ingiustamente discriminati, e cio' si riverbera
sull'organizzazione degli Uffici, incidendo negativamente sul loro
buon andamento (essendo tale principio comune alle organizzazioni
burocratiche e a quelle militari).
Infine, si deve constatare come l'art. 9, comma 21, sebbene
letteralmente prescriva di non accrescere il trattamento economico
dovuto a determinate categorie di pubblici dipendenti, con
conseguente risparmio di spesa per l'Erario, sotto il profilo
sostanziale impone a quegli stessi dipendenti una prestazione
patrimoniale, poiche' gli trattiene una parte dei compensi maturati
con la promozione e che sono invece corrisposti agli altri colleghi
di pari qualifica.
L'art. 9, comma 21, impone cioe' agli interessati un peculiare
concorso alle spese pubbliche, ovvero, in altri termini, istituisce
un tributo anomalo, il quale contrasta con i principi costituzionali
in materia, quali stabiliti dagli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione.
E' infatti anzitutto violato il principio di capacita'
contributiva, poiche' il sacrificio e' richiesto non in relazione ad
uno specifico indice di ricchezza, ma al dato, economicamente
insignificante, del momento in cui la qualifica e' stata acquisita e
senza alcuna considerazione del principio di progressivita'.
Inoltre, in violazione dei principi costituzionali sopra
richiamati, il tributo colpisce solo una parte dei dipendenti che
hanno raggiunto una determinata qualifica, e, comunque, soltanto i
redditi dei pubblici dipendenti, senza invece gravare, a parita' di
capacita' contributiva, su analoghe categorie di lavoratori o di
redditi.
A tale riguardo, il Collegio non. puo' che richiamarsi a quanto
gia' statuito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle
misure, con effetti analoghi a quelle di cui si verte, introdotte
dall'art. 9, commi 2 e 22 del d.l. n. 78/2010 in esame (sentenza n.
223 dell'11 ottobre 2012).
La Corte ha in particolare ricordato (paragrafo 13.3.1, della
parte in diritto) che "la Costituzione non impone affatto un
tassazione fiscale assolutamente uniforme, con criteri assolutamente
identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione
tributaria; ma esige invece un'indefettibile raccordo con la
capacita' contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri
di progressivita', come svolgimento ulteriore, nello specifico campo
tributario, del principio di uguaglianza, collegato al compito di
rimozione degli ostacoli economico - sociali esistenti di fatto alla
liberta' ed eguaglianza dei cittadini - persone umane, in spirito di
solidarieta' politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della
Costituzione)" (sentenza n. 341 del 2000). Pertanto, il controllo
della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53
Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza
di cui all'art. 3 Cost., consiste in un "giudizio ; sull'uso
ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi
poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la
coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto
economico, come pure la non arbitrarieta' dell'entita'
dell'imposizione" (sentenza n. 111 del 1997).
Nella specie, la. Corte ha precisamente rilevato che "pure
considerando al giusto la discrezionalita' legislativa in materia, la
norma impugnata si pone in evidente contrasto con gli articoli 3 e 53
Cost.. L'introduzione di un'imposta speciale, sia pure transitoria ed
eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, viola, infatti,
il principio della parita' di prelievo a parita' di presupposto
d'imposta economicamente rilevante. Tale violazione si manifesta
sotto due profili. Da un lato, a parita' di reddito lavorativo, il
prelievo e' ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici.
D'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l'art. 2 del
d.l. n. 138 del 2011) il contributo di solidarieta' (di indubbia
natura tributaria), del 3% sui redditi annui superiori a 300.000
euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria,
ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per
la medesima finalita', l'ulteriore speciale prelievo tributario
oggetto di censura. Nel caso in esame, dunque, l'irragionevolezza non
risiede nell'entita' del prelievo denunciato ma nella ingiustificata
limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale
identita' di ratio dei differenti interventi "di solidarieta'", poi,
prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed
arbitrarieta' del diverso trattamento riservato ai pubblici
dipendenti, foriero, peraltro, di un risultato di bilancio che
avrebbe potuto essere ben diverso e piu' favorevole per lo Stato,
laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza
dei cittadini e di solidarieta' economica, anche modulando
diversamente un "universale" intervento impositivo. L'eccezionalita'
della situazione economica che lo Stato deve affrontare e', infatti,
suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il
ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di
contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di
garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini
necessitano. Tuttavia, e' compito dello Stato garantire anche in
queste condizioni il rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non e' indifferente
alla realta' economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non
puo' consentire deroghe al principio di' uguaglianza, sul quale e'
fondato l'ordinamento costituzionale".
5. In definitiva, quanto sopra argomentato giustifica la
valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. n.
78/2010, convertito, con modificazioni, nella l. n. 122/2010, in
relazione agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione.
Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio
nn. 11019/2012, e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale
affinche' si pronunci sulla questione.
E' riservata ogni ulteriore questione, in rito, in merito e sulle
spese.
P.Q.M.
Pronunciando in via interlocutoria sul ricorso di cui in
premessa, cosi' provvede:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31
marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio
2010, n. 122, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione,
per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione;
3) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
4) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5
giugno 2013.
Il Presidente: Tosti
L'estensore: Martino