N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 ottobre 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Regione Toscana - Istituzione dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - Previsione per i componenti di un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili - Ricorso del Governo - Contrasto con la norma statale di principio secondo la quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e' esclusivamente onorifica - Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica volto al contenimento delle spese di funzionamento degli enti pubblici regionali. - Legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, art. 6, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 2.(GU n.46 del 13-11-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso la quale e' domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Firenze, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 7 agosto 2013, n. 39, limitatamente all'art. 6, comma 2. F a t t o La legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46, detta disposizioni in materia di «Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali». Limitatamente all'articolo indicato in epigrafe, la legge regionale e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 settembre 2013, viene impugnata per i seguenti M o t i v i 1. La legge della Regione Toscana n. 46, del 2013, prevede, all'art. 3, la istituzione dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, i cui oneri di funzionamento sono posti a carico del bilancio regionale. Il successivo art. 6, sotto la rubrica «Sede, strutture ed indennita' delle Autorita'», al comma 2 dispone: «I componenti dell'Autorita', ad eccezione del Garante di cui alla legge regionale n. 1/2005, qualora ne sia componente, ricevono un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili». Tale disposizione, che si censura, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola i principi dettati dal legislatore statale nella materia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, e si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, detta «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». L'art. 6, del richiamato testo normativo detta disposizioni per la «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi» le quali, ai sensi del comma 20 del medesimo articolo, non si applicano in via diretta alle regioni per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Il comma 2, del richiamato art. 6, statuisce al primo capoverso che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonche' la titolarita' di organi dei predetti organi e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera». 3. La norma regionale che si censura si pone aperto contrasto con la disposizione che si e' richiamata. Il legislatore toscano, infatti, ha previsto la corresponsione di un gettone di presenza in favore dei componenti dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, ne ha fissato la misura ed ha previsto che si possa raggiungere, a tale titolo, un compenso mensile lordo di 1200 euro, oltre il rimborso delle spese, disciplinato dal successivo comma 3, del medesimo art. 6. Cosi' facendo il legislatore regionale ha contraddetto, disapplicandolo, il principio contenuto nel primo alinea, del primo capoverso, del comma 2, dell'art. 6, del decreto-legge n. 78/2010, secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e' esclusivamente onorifica e non da titolo al riconoscimento di alcun compenso. Principio reso ancor piu' chiaro e stringente dalle ulteriori disposizioni contenute nella richiamata norma statale. Ed infatti, il secondo alinea, dello stesso capoverso, precisa che la partecipazione agli organi collegiali puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese vive sostenute, sempre che cio' sia previsto dalla normativa in vigore. Il terzo alinea, infine, fa salvi solo i gettoni di presenza, gia' previsti dalla normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 (con cio' implicitamente affermando che tale forma di compenso non puo' essere introdotta dalla normativa successiva a tale ultima data), riducendone, tuttavia, drasticamente la misura. 4. Il contrasto della disposizione regionale che si censura con il richiamato art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, che costituisce, per le regioni, principio di coordinamento della finanza pubblica, ne sostanzia la illegittimita' costituzionale. Tale vizio appare ancora piu' evidente alla luce dei principi enunciati da codesta Corte costituzionale proprio con riferimento alla richiamata normativa statale. Si fa qui riferimento, innanzitutto, alla sentenza n. 211/2012 ove e' stato affermato che il soprarichiamato comma 2, in uno con il successivo comma 3: «.rappresenta l'espressione di un unico principio fondamentale che persegue il contenimento delle spese di funzionamento degli enti pubblici regionali». Ne' puo' sottacersi quanto affermato nella stessa decisione, e confermato nella successiva sentenza n. 218/2013, secondo cui, se e' pur vero che le regioni possono attuare il richiamato art. 6, del decreto-legge n. 78/2010, in modo graduato e differenziato, tuttavia non possono accettarsi deroghe che, nella sostanza, contraddicono del tutto lo scopo perseguito dal legislatore statale ed il principio dallo stesso dettato. Cosi' facendo, infatti, le disposizioni regionali sarebbero «intrinsecamente lesive non solo dell'obiettivo di abbattimento della spesa pubblica regionale, ma direttamente di quello, minimale, di contenimento della stessa», di tal che «esse vanno oltre i margini di discrezionalita' del legislatore regionale e finiscono per porsi in contrasto con il nucleo stesso del principio statale, che mira ad una riduzione della spesa per il personale (e per il funzionamento degli enti pubblici regionali, n. d.a.)». Conclusivamente, poiche' la censurata norma regionale e' in evidente contrasto col riportato principio di coordinamento della finanza pubblica, essa trasmoda dai limiti competenziali fissati in detta materia alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni.
P. Q. M. Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 2 agosto 2013, n. 46, della Regione Toscana. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1) estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione del 27 settembre 2013 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della legge impugnata, della Regione Toscana, n. 46/2013. Roma, 3 ottobre 2013 L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri