N. 258 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2013

Ordinanza del 21 giugno  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Tovo Silvino ed  altri
contro Regione Veneto ed altri. 
 
Appalti  pubblici  -  Lavori  pubblici   -   Realizzazione   mediante
  declaratoria dello stato di emergenza di un nuovo asse stradale tra
  le province di Vicenza e Treviso denominato  "Pedemontana  Veneta",
  con conseguenti deroghe alla legislazione  ordinaria  -  Previsione
  che restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei
  ministri 31 luglio 2009 e dell'O.P.C.M.  del  15  agosto  2009,  in
  relazione al settore del traffico e della mobilita' nel  territorio
  delle province di Treviso e Vicenza, che dispongono la nomina di un
  commissario  delegato  e  gli  attribuiscono  i   poteri   da   lui
  successivamente esercitati di approvazione del progetto  definitivo
  e di quello esecutivo dell'opera sopra menzionata - Violazione  del
  principio di uguaglianza sotto i  profili  della  ragionevolezza  e
  della disparita' di trattamento - Incidenza sul diritto di azione e
  di difesa in giudizio e sul principio di tutela giurisdizionale. 
- Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, art. 6-ter, comma 1,  aggiunto
  dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113. 
(GU n.48 del 27-11-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto  con
il ricorso 9985/10, integrato da motivi aggiunti, proposto da Silvino
Tovo,  Flavia  Maria  Tovo,  Alessandro  Stocchero,   Evelina   Maria
Collareda, Attilio Gomitolo, Virgilio Sbalchiero, Giovanna  Brazzale,
Virginia Schizzarotto, Francesca Bettanin, Matilde Cortese, Pierluigi
Fabris, Sante Bertacco, Giambattista Gallio, Angelina Valle, Giuseppe
Piccolotto, Giorgio Porcellato, Camillo Marin, Massimo Pivato, Gianni
Crespan, Luigi Gazzola, Daniela  Capovilla,  Adriano  Toso,  Federico
Anzolin, Ruggero Ferronato, Giovanni Scotton,  Luigi  Bizzotto,  Lino
Liut,  Renato  Lucatello,  Cirillo  Fogal;  Marino  Fogal,   Leopoldo
Pellizzari,  Daniele  Girolametto,  Walter   Geremia,   Maria   Elena
Locatelli, Stefano Premol,  Giorgio  Begliorgio,  Mario  Andrighetti,
Marco  Zanatta,  Lucia  Vittoria  Liviero,  rappresentati  e   difesi
dall'avv. Alessandra Ibba, con domicilio eletto in  Roma,  via  Diego
Angeli 66, presso lo studio dell'avv. R. Occhiuzzi; 
    Contro: 
        la Regione Veneto, in  persona  del  presidente  pro  tempore
della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. A.  Biagini,
con domicilio eletto presso il suo  studio  in  Roma,  via  di  Porta
Castello 33; 
        il  Commissario  pro   tempore   delegato   per   l'emergenza
determinatasi  nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'   nel
territorio delle province di Treviso e Vicenza; 
        il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
- CIPE, in persona del presidente pro tempore; 
        la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del
Ministro pro tempore; 
        il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
        il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
        il Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  dei
rispettivi   ministri   pro   tempore,   rappresentati    e    difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge; 
    Nei confronti di: 
        Consorzio stabile SIS  societa'  consortile  per  azioni,  in
persona del legale rappresentante pro  tempore,  assistito  e  difeso
dagli avv.ti Rusconi,  Leozappa,  e  Piselli,  con  domicilio  eletto
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G. Mercalli, 13; 
        Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.)  S.r.l.,  in  persona
del legale rappresentante pro tempore, assistita e  difesa  dall'avv.
D. Sterrantino, con domicilio eletto presso il suo  studio  in  Roma,
piazzale Flaminio, 19 e con l'intervento di, ad adiuvandum, Comune di
Fontaniva, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. A. Ibba, con domicilio eletto in Roma, via Diego Angeli 60,
presso lo studio dell'avv. R. Occhiuzzi; 
    Per l'annullamento: 
        A. Quanto al ricorso principale: 
1) del decreto 20 settembre 2010, n. 10, del Commissario delegato per
l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della  mobilita'
nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, con il  quale  e'
stato approvato il progetto definitivo della superstrada "Pedemontana
Veneta"; 
di tutti gli atti e provvedimenti adottati dallo  stesso  Commissario
delegato, relativi al procedimento per  l'approvazione  del  progetto
definitivo e della dichiarazione di pubblica utilita' dei lavori  per
la realizzazione della predetta superstrada; 
2) dell'ordinanza  15  agosto  2009,  n.  3802,  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  concernente   "disposizioni   urgenti   di
protezione civile  per  fronteggiare  l'emergenza  determinatasi  nel
settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle  province
di Treviso e Vicenza"; 
3) del decreto 31  luglio  2009  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
determinatosi  nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita'   nel
territorio delle province di Treviso e Vicenza; 
4) del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  luglio
2010, concernente la proroga al  31  dicembre  2010  dello  stato  di
emergenza determinatosi nel settore del traffico  e  della  mobilita'
nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; 
        B. Quanto ai motivi aggiunti depositati il 16 marzo 2010: 
5) della nota 25 giugno 2009, n. 307/52.00000100,  con  la  quale  la
Regione Veneto ha richiesto lo stato di emergenza; 
6) della nota 11 giugno 2010, n. 519/CP.52.00000.200, con la quale la
Regione Veneto ha richiesto la proroga dello stato di emergenza  fino
al 31 luglio 2011; 
7) della nota 29 ottobre 2010, n. 919/CP.52.00000.200, con  la  quale
la Regione Veneto ha richiesto la proroga dello  stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2011; 
8) del d.P.C.M 17 dicembre 2010, con il quale lo stato  di  emergenza
e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011. 
        C. Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 25 ottobre 2011: 
9) del decreto 10 agosto 2011, n. 10, del Commissario  delegato,  con
il quale e' stato approvato il progetto esecutivo  della  superstrada
"Pedemontana Veneta". 
        D. Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 6 giugno 2012: 
10) del decreto 7 marzo 2012, n. 21, con il quale e' stato  approvato
il progetto esecutivo  del  lotto  2,  traccia  C  della  superstrada
"Pedemontana Veneta", relativo alla parte di tracciato dal KM. 38+700
al km. 47+083 ed interessante i Comuni di  Marostica,  Nove,  Bassano
del Grappa e Rosa'. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione  Veneto,
della Presidenza del Consiglio, del C.I.P.E.,  dei  Ministeri  per  i
beni culturali, delle infrastrutture, dell'Economia, del  Commissario
delegato, del Consorzio  Stabile  SIS,  e  della  Pedemontana  Veneta
S.r.l.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  6  febbraio  2013  il
cons. avv. A. Gabbricci  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato  in  diritto  quanto  di  seguito
esposto. 
    1.1. Il territorio delle province di  Vicenza  e  Treviso,  nella
parte piu' a nord ricomprende, in misura variabile, anche  i  rilievi
prealpini, al di sotto dei  quali  e'  un'ampia  fascia  pedemontana,
caratterizzata  da   un'urbanizzazione   diffusa   e   da   frequenti
insediamenti  industriali,  uniti  tuttavia  ad   un   uso   agricolo
persistente e fiorente. 
    1.2. L'area  pedemontana,  in  particolare,  e'  percorsa  da  un
intricato  reticolo  stradale,  ormai  obsoleto   per   tracciati   e
dimensioni, situazione cui s'intese dare rimedio gia' nel primo Piano
regionale dei trasporti (P.R.T.), approvato dal  Consiglio  regionale
veneto nel 1990, e poi  confermato  sul  punto  dal  secondo  P.R.T.,
adottato nel 2005. 
    Entrambi, infatti, hanno previsto la realizzazione  di  un  nuovo
asse stradale - denominato appunto "Pedemontana Veneta" - che  prende
avvio dall'autostrada  A4,  tra  Montebello  Vicentino  e  Montecchio
Maggiore, s'interseca con l'autostrada A31 a  nord  di  Vicenza,  tra
Dueville e Thiene, segue poi verso est il  confine  naturale  tra  la
pianura e i rilievi prealpini, toccando,  tra  le  altre,  Marostica,
Bassano del Grappa e Montebelluna,  per  terminare  in  provincia  di
Treviso all'altezza di Spresiano, dove  si  congiunge  all'autostrada
A27. 
    1.3. Il progetto fu  raccolto  dal  legislatore  nazionale,  che,
all'art. 50, lett. g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  previde
lo stanziamento, in un quindicennio, di 40 miliardi di lire  "per  la
costruzione  dell'autostrada   Pedemontana   Veneta   con   priorita'
relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza)  e
Thiene  (Vicenza)  all'autostrada  A27,  tra  Treviso   e   Spresiano
(Treviso)", fornendo altresi' alcune indicazioni costruttive (massimo
riuso  dei  sedimi  stradali  esistenti  e  massimo  servizio,  anche
attraverso l'apertura di tratti alla, libera percorrenza del traffico
locale); in seguito, l'art. 73, II comma,  della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, assegno' tali fondi alla Regione Veneto (art. 80,  XXIV
comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289). 
    1.4. Intanto, l'art. 145, comma LXXV,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, aveva  stabilito  che  la  Pedemontana  veneta  sarebbe
potuta essere realizzata  "anche  come  superstrada",  a  pedaggio  e
mediante concessione di costruzione  e  gestione,  e  questa  fu,  in
effetti, la scelta conclusiva, adottata al termine di una  conferenza
di servizi, svoltasi nel marzo 2001 tra lo Stato, la Regione,  e  gli
altri soggetti pubblici interessati; e, poco dopo, con  deliberazione
21 dicembre 2001, n. 121, il C.I.P.E. la includeva tra gli interventi
strategici di preminente interesse nazionale. 
    1.5. La Regione, dopo aver stabilito, con la  legge  regionale  9
agosto 2002, n. 15, le norme  per  la  realizzazione  e  gestione  di
autostrade e strade a pedaggio regionali, e relative disposizioni  in
materia di finanza  di  progetto  e  conferenza  di  servizi,  avvio'
appunto  il  procedimento  per  la  progettazione,  realizzazione   e
gestione,  in  project  financing,  della  superstrada   a   pedaggio
Pedemontana Veneta (nota anche con l'acronimo SPV): promotrice ne  fu
Pedemontana Veneta S.p.A., la quale presento' la sua proposta  il  31
dicembre 2003, poi dichiarata di  pubblico  interesse  con  d.g.r.  3
dicembre  2004,  n.  3858,  in  conformita'  alle  considerazioni  ed
osservazioni riportate nel parere del nucleo regionale di valutazione
e verifica degli interventi. 
    1.6. Due anni dopo, la d.g.r. 7 agosto 2006, n.  2533,  aggiorno'
la proposta ed avvio' finalmente la gara, ex art. 155 del  d.lgs.  12
aprile 2006, n. 163, infine aggiudicando, con d.g.r. 4 dicembre 2007,
n. 3844, la relativa concessione all'a.t.i. con capogruppo  Impregilo
S.p.A., e di  cui  faceva  parte  anche  Pedemontana  Veneta  S.p.A.,
preferendolo  all'altro  concorrente,  il  Consorzio  stabile  S.I.S.
s.c.p.a., mandatario del raggruppamento con Itinere  Infraestructuras
S.A. 
    Quest'ultimo impugno' pero' l'esito' della gara, ottenendo infine
ragione in grado d'appello; la sentenza  17  giugno  2009,  n.  3944,
della V Sezione, non solo annullo' l'aggiudicazione, ma condanno'  la
Regione ad affidare la  realizzazione  dell'intervento  al  Consorzio
S.I.S.: e, in effetti, la giunta regionale, con la  deliberazione  30
giugno 2009, n. 1934, assegno' la concessione in conformita'  a  tale
decisione. 
    2.1.  A  questo  punto,  tuttavia,  avvenne  un  fatto  nuovo   e
singolare. 
    Il D.P.C.M. 31 luglio 2009 dichiaro', "ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ...
lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e  della
mobilita' nel territorio dei comuni (sic) di Treviso e Vicenza", dopo
aver rappresentato  "che  si  e'  determinata  una  grave  situazione
emergenziale a causa della congestione del traffico automobilistico e
dei mezzi pesanti circolante nel sistema viario a servizio dei comuni
di Treviso e Vicenza", al punto che "l'eccessivo volume  di  traffico
che si  registra  giornalmente  nella  predetta  area  determina  una
situazione di rischio ambientale nonche' di  grave  pericolo  per  la
salute fisica e psichica dei cittadini": situazione "suscettibile  di
ulteriore aggravamento, anche in  considerazione  del  fatto  che  il
territorio dei comuni di Treviso e Vicenza e' uno dei piu' produttivi
della regione Veneto  con  numerosissime  aziende  ivi  insediatesi";
mentre "le misure e gli interventi attuabili  in  via  ordinaria  non
consentono di affrontare l'emergenza,  per  cui  tale  situazione  di
pericolo deve essere fronteggiata con mezzi  e  poteri  straordinari,
senza l'adozione dei quali le condizioni di vita  dei  cittadini  non
potrebbero che peggiorare irrimediabilmente". 
    2.2.  Il  termine  finale  di  efficacia  del  provvedimento  era
inizialmente fissato al 31 luglio 2010, ma fu via via prorogato senza
soluzione di continuita' con il D.P.C.M. 9 luglio 2010,  il  D.P.C.M.
17 dicembre 2010, il D.P.C.M. 13 dicembre 2011, fino al  D.P.C.M.  22
dicembre 2012, il quale ha  da  ultimo  stabilito  il  nuovo  termine
finale al 31 dicembre 2014. 
    2.3.1. Il D.P.C.M. 31 luglio 2009 - e tutti i successivi  decreti
di proroga, del resto - si riferisce ai comuni di Treviso e  Vicenza,
mentre la conseguente D.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3802,  che  vi  da'
attuazione, e' intitolata alle  disposizioni  urgenti  di  protezione
civile per fronteggiare l'emergenza  determinatasi  nel  settore  del
traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza. 
    2.3.2. In pratica, nonostante l'ampiezza  dell'intitolazione,  il
provvedimento ha l'unico scopo di accelerare la  realizzazione  della
superstrada Pedemontana veneta, secondo il progetto gia' approvato, e
affidato  dalla  Regione  Veneto   in   concessione   a   Superstrada
Pedemontana    Veneta     S.r.l.     (SPV     S.r.l.),     costituita
dall'aggiudicatario a.t.i. Consorzio SIS,  ed  a  questo  subentrata,
quale societa' di progetto, ex art. 156 del  decreto  legislativo  n.
163/06. 
    2.3.3. A tal fine, e' nominato un  commissario  delegato,  scelto
d'intesa con la Regione, e che, coadiuvato da un'apposita  struttura,
ha il compito di assumere, in sostituzione dei soggetti competenti in
via ordinaria, gli atti  e  i  provvedimenti  occorrenti  all'urgente
realizzazione delle opere. 
    2.3.4. Oltre ad essere  autorizzato  (art.  3)  a  derogare,  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a un ampio
numero di norme di legge  -  segnatamente  in  materia  di  contratti
pubblici (del decreto legislativo 163/06), di espropriazioni (decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/01)  e  di   procedimento
amministrativo (legge 241/90) - il commissario  approva  il  progetto
definitivo dell'opera, secondo una peculiare procedura accelerata; 
    approva altresi' il progetto esecutivo e le eventuali varianti in
corso d'opera, con effetto di variante urbanistica, ed  adotta  «ogni
atto  occorrente  all'urgente  compimento  delle  indagini  e   delle
ricerche  necessarie   alle   attivita'   di   progettazione,   delle
occupazioni di urgenza e delle espropriazioni  e  per  l'espletamento
delle procedure di affidamento e realizzazione delle opere». 
    2.4. Il presente  giudizio  e'  proposto  da  residenti  in  aree
interessate  dal  tracciato  della   superstrada,   i   quali   hanno
successivamente   impugnato   i   provvedimenti   commissariali    di
approvazione del progetto definitivo e di  quello  esecutivo,  alcuni
atti di minore rilevanza interni al procedimento, ma, soprattutto,  i
due provvedimenti del presidente del Consiglio dei ministri, con  cui
la procedura ha preso avvio, e cioe', appunto,  il  D.P.C.M.  del  31
luglio 2009 e l'O.P.C.M.  del  successivo  15  agosto  2009,  il  cui
annullamento comporterebbe evidentemente  un  effetto  caducante  sul
progetto e sulle successive attivita' esecutive, giacche'  priverebbe
il commissario del fondamento dei poteri esercitati. 
    2.5. Orbene, nel ricorso principale e'  anzitutto  rilevato  -  e
cio' e' gia' stato osservato - come il D.P.C.M. faccia riferimento ai
comuni di Treviso  e  Vicenza,  e  solo  l'ordinanza  susseguente  si
riferisca alle relative provincie. 
    In  tal  modo,  peraltro,  il   secondo   provvedimento   avrebbe
indebitamente ampliato l'area individuata, in violazione dell'art.  5
della citata legge 225/92, il cui primo comma - nel  testo  all'epoca
vigente - stabiliva che, al verificarsi degli eventi di emergenza, il
Consiglio   dei   ministri   delibera   lo   stato   di    emergenza,
«determinandone durata ed  estensione  territoriale»;  le  successive
ordinanze (art. 5, II comma) sono destinate ad attuare gli interventi
di emergenza «conseguenti alla dichiarazione  di  cui  al  comma  1»,
senza peraltro avere competenza a definire l'estensione  territoriale
interessata, come invece qui sarebbe avvenuto. 
    2.6. Per questo, il commissario straordinario non  avrebbe  avuto
il potere di approvare il progetto della superstrada,  almeno  al  di
fuori del territorio ricompreso nei  due  Comuni,  cui  lo  stato  di
emergenza    andrebbe    percio'    limitato:    sarebbero     dunque
illegittimamente interessate  le  proprieta'  dei  ricorrenti,  tutte
collocate in altri ambiti territoriali. 
    2.7.1.  Per  altro  verso,  poi,  sarebbero  comunque  mancati  i
presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello stato di
emergenza: alla data di adozione dei  due  provvedimenti  governativi
teste' richiamati le condizioni del traffico e  della  mobilita'  nel
territorio interessato non avrebbero presentato gli aspetti necessari
e  sufficienti  per  legittimare  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza. 
    2.7.2. In ogni caso, comunque, gli stessi provvedimenti impugnati
non fornirebbero una convincente giustificazione dei loro presupposti
e della loro effettiva utilita', tanto piu' che  tali  determinazioni
sono intervenute quando  la  procedura  ordinaria  per  l'affidamento
della  concessione   di   progettazione,   costruzione   e   gestione
dell'opera, fin allora seguita, era ormai completata. 
    3.1. Orbene, questa Sezione ha, in precedenza, gia'  accolto  una
censura analoga nella sentenza 2 febbraio 2012, n. 1140,  emessa  nel
giudizio introdotto  dall'analogo  ricorso  proposto  dal  comune  di
Villaverla avverso gli stessi provvedimenti:  sentenza,  va  peraltro
aggiunto, sospesa  dalla  IV  Sezione  del  Consiglio  di  Stato  con
l'ordinanza 13 marzo 2012, n. 1009. 
    3.2.  Invero,  secondo  la  citata  decisione  della  Sezione,  i
presupposti per la dichiarazione dello stato emergenziale,  «rivelano
insufficiente spessore motivazionale, si' da indurre a ritenere priva
di  dimostrato  conforto  giustificativo   l'adozione   del   decreto
presidenziale in rassegna». 
    Infatti, a parte alcune «generiche considerazioni in ordine  alla
congestione   del   traffico   veicolare   ed   alle    potenzialita'
pregiudizievoli da quest'ultima indotte sulla salute delle  comunita'
insediate nell'area, il decreto  di  che  trattasi  non  reca  alcuna
compiuta  esplicitazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato  la
Pubblica Autorita' - successivamente all'intervenuto  affidamento  in
concessione della progettazione e  realizzazione  dell'opera  -  alla
dichiarazione dello stato di emergenza». 
    3.3. E' ben vero,  prosegue  la  sentenza,  che  «la  Pedemontana
Veneta ha sofferto un particolarmente  complesso  iter  gestazionale,
tale da collocare l'affidamento di che trattasi in  ambito  temporale
significativamente espanso rispetto  all'emersione  dell'esigenza  di
dotare  l'area  di  una  infrastruttura  alternativa  agli  esistenti
percorsi  viari»;  ed  egualmente  «l'intero  compendio  territoriale
interessato dall'attraversamento  della  Pedemontana  e',  come  pure
precedentemente posto in evidenza, caratterizzato da una  consistente
antropizzazione e da una articolata presenza di realta' produttive  e
commerciali». 
    3.4. Tuttavia,  non  si  tratta  di  una  situazione  intervenuta
recentemente: ovvero, «la configurazione  degli  elementi  da  ultimo
indicati rivela datata collocazione temporale (in quanto  considerati
gia'  all'epoca  del  primo  intervento  legislativo  del  1998;   e,
successivamente,  adeguatamente  emersi   in   sede   di   inclusione
dell'infrastruttura nel novero delle opere di rilevanza strategica)». 
    E,  tenendo  conto  di  cio',  «la  dichiarazione   dello   stato
emergenziale  non  fornisce  adeguata   contezza   in   ordine   alla
(evidentemente sopravvenuta) emersione di considerazioni ulteriori in
ordine  all'aggravamento  della  situazione  alla  quale  l'opera  e'
preordinata a fornire rimedio». 
    3.5. Ebbene, se e' pur vero che  «anche  la  sola  immanenza  del
contesto potenzialmente emergenziale e' astrattamente suscettibile di
eccitare l'esercizio dei poteri eccezionali di  che  trattasi»,  quel
Collegio non ha potuto tuttavia «omettere  di  sottolineare  come  lo
hiatus  temporale  che  venga  a  caratterizzare   l'insorgenza   e/o
l'ingravescenza  dell'emergenza  rispetto  al  decreto  presidenziale
meriti (ed anzi, imponga) un rincarato onere motivazionale, che dia -
adeguatamente,  quanto  compiutamente  -  conto  della  presenza   di
sopravvenienze (ovvero, di altri elementi equipollenti,  quanto  alla
considerazione  dell'interesse  pubblico  la  cui  realizzazione   si
intenda promuovere) tali da veicolare l'indifferibilita'  ed  urgenza
del provvedere». 
    3.6.  D'altronde,   «l'esercizio   dell'eccezionale   potere   in
discorso, proprio in ragione  della  particolare  pervasivita'  delle
ricadute indotte dalla derogabilita'  di  (talora  significativamente
estesi)  complessi   normativi   di   rango   primario»,   non   puo'
«legittimamente sottrarsi all'ostensione di un apparato motivazionale
che,  fuori  dall'effusione   di   stereotipate   enunciazioni,   dia
dimostratamente conto della effettiva  consistenza  della  situazione
emergenziale, riguardata con riferimento: 
        sia agli interessi suscettibili di essere compromessi, 
        che alla inidoneita' degli «ordinari»  mezzi  (e,  con  essi,
della presupposta configurazione normativi degli interventi) al  fine
di promuoverne la soluzione. 
    In tal senso, si rivela appieno inadeguata la  mera  enunciazione
di circostanze giustificative che, segnatamente  laddove  l'emergenza
sia temporalmente risalente, non  consentono  di  apprezzare  -  come
appunto nel caso di specie  -  l'attualita'  dell'interesse  pubblico
all'esercizio del potere extra ordinem». 
    4.1.  Insomma,  per  dirla  piu'  semplicemente,  la  sospensione
d'istituti e procedimenti ordinari,  conseguente  alla  dichiarazione
dello stato di  emergenza  ex  art.  5  della  citata  legge  225/92,
sacrifica posizioni soggettive sostanziali e procedimentali,  e  cio'
puo' ammettersi solo  in  presenza  di  un  accadimento  eccezionale,
mentre la situazione in esame tale non era:  o,  comunque,  cio'  non
traspare ne' dal provvedimento, ne' dagli elementi di  fatto  cui  lo
stesso  si  riferisce,  ed  a  quelli  ulteriori,  compendiati  nella
sentenza medesima. 
    4.2.1. Non e' stato forse irrilevante, nel condurre la Sezione  a
tali conclusioni, il  fatto  notorio  che,  nel  trascorso  decennio,
l'istituto della dichiarazione dello  stato  di  emergenza  e'  stato
sempre piu' largamente impiegato, con ripetute  proroghe  di  ciascun
provvedimento iniziale, estendendo il principio  della  derogabilita'
delle norme primarie ordinarie, comprese quelle sui controlli,  anche
alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza  del
Dipartimento  della  protezione  civile  (cosi'  l'art.   5-bis   del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343). 
    4.2.2. Solo il decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito
con legge 12 luglio 2012, n. 100, ha modificato l'art. 5 della  legge
225/92, ed ha imposto cospicue restrizioni alla dichiarazione e  alla
conservazione  dello  stato  di  emergenza,   cosi'   intendendo   il
significato delle espressioni utilizzate da questo giudice,  e  sopra
riproposte. 
    4.3.1, Lo stesso legislatore, tuttavia, ha poco  dopo  introdotto
altre disposizioni, d'immediata rilevanza nel presente  giudizio,  ma
di segno affatto diverso. 
    Invero, l'art. 6-ter del decreto-legge 20  giugno  2012,  n.  79,
aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131, intitolato
alle «disposizioni  concernenti  gli  effetti  di  deliberazioni  del
Consiglio dei Ministri in materia  di  viabilita'»,  stabilisce,  tra
l'altro, al I  comma,  che  «Restano  fermi  gli  effetti  ...  della
deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione
al settore del  traffico  e  della  mobilita'  nel  territorio  delle
province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi  quelli,  rispettivamente:
... del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  31  luglio
2009» e delle successive sue  proroghe,  tranne  l'ultima,  all'epoca
ancora non disposta, e «della conseguente  ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802». 
    4.3.2. Lo stesso art. 6-ter; al II comma, stabilisce altresi' che
le modifiche introdotte dal  citato  decreto-legge  59/12  «non  sono
applicabili alle gestioni commissariali  che  operano  in  forza  dei
provvedimenti di cui al comma 1  del  presente  articolo»,  e  quindi
anche a quella de qua;  inoltre,  a  tali  gestioni  non  si  applica
nemmeno  quanto  previsto  dall'art.  3,  II  comma,   dello   stesso
decreto-legge 15 maggio  2012,  n.  59,  laddove  stabilisce  che  le
gestioni commissariali in corso alla data di entrata  in  vigore  del
decreto,  avrebbero  potuto  essere  prorogate  una  volta  sola   e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
    4.4.1. La gestione commissariale de qua non e'  dunque  stata  in
alcun  modo  incisa  dalla  riforma;  anzi,  tutti  i   provvedimenti
governativi  che  l'hanno  introdotta  e  disciplinata   sono   stati
legificati, ovvero ne sono stati legificati i contenuti,  che'  altro
significato non puo' essere attribuito alla locuzione «restano  fermi
gli effetti», espressa in un atto  avente  forza  di  legge,  seguito
dall'elenco dei relativi provvedimenti: gli stessi che questa Sezione
aveva annullato, solo pochi mesi prima, con una sentenza che, seppure
sospesa, non era stata tuttavia annullata. 
    4.4.2. Insomma, secondo  l'art.  6-ter,  la  dichiarazione  dello
stato di emergenza in questione ha attualmente  forza  di  legge;  e,
cio' che  ancora  piu'  conta,  analoga  forza  hanno  le  previsioni
contenute nell'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, che dispongono la  nomina
del commissario  delegato,  e  gli  attribuiscono  i  poteri  da  lui
successivamente  esercitati,   anzitutto   approvando   il   progetto
definitivo e quello esecutivo: si osservi che,  tra  l'altro,  l'art.
6-ter fa sempre riferimento alle province e non ai comuni di  Treviso
e Vicenza, superando cosi' la discrasia prima osservata. 
    4.5.1. A questo punto, le censure proposte avverso i due ripetuti
atti governativi, si dovrebbero considerare improcedibili, avendo  il
loro contenuto acquisito una forza ed un valore  che  questo  giudice
non puo' evidentemente contrastare. 
    4.5.2. Invero, la sopravvenienza di  una  «legge  provvedimento».
ossia di un atto formalmente legislativo che tiene,  tuttavia,  luogo
di provvedimenti amministrativi, in quanto  dispone  in  concreto  su
casi   e   rapporti   specifici,   dovrebbe   determinare    ex    se
«l'improcedibilita' del ricorso  proposto  contro  l'originario  atto
amministrativo, in quanto il  sindacato  del  giudice  amministrativo
incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione  del
provvedimento amministrativo» (cosi' C.d.S., IV,  9  marzo  2012,  n.
1349; conf. id. 19 ottobre 2004, n. 6727). 
    4.5.3. Peraltro, in tal caso «i diritti di  difesa  del  soggetto
leso non vengono ablati,  ma  si  trasferiscono  dalla  giurisdizione
amministrativa alla giustizia  costituzionale»,  e  ne  consegue  «la
valorizzazione  della  pregnanza  del  sindacato  costituzionale   di
ragionevolezza della legge», riconoscendo cosi' al privato,  mediante
la rimessione della questione alla  Consulta  da  parte  del  giudice
amministrativo, «una forma di protezione ed  un'occasione  di  difesa
pari a  quella  offerta  dal  sindacato  giurisdizionale  degli  atti
amministrativi» (ibidem). 
    4.5.4.  Questo,   naturalmente,   sul   presupposto   che   siano
«espressamente  e   puntualmente   impugnati   innanzi   al   giudice
amministrativo   gli   atti   di    ulteriore    esecuzione,    della
legge-provvedimento  stessa,  posto  che  solo  in  tal   modo   puo'
estrinsecarsi ai sensi dell'art. 23 e ss. della legge  dell'11  marzo
1953, n.  87  sia  il  giudizio  di  rilevanza  e  di  non  manifesta
infondatezza della questione da parte  del  giudice  a  quo,  sia  il
necessario seguito del  giudizio  presso  quest'ultimo  dopo  l'esito
dell'incidente di costituzionalita' con l'eventualita', nel  caso  di
pronuncia    caducatoria     della     legge-provvedimento,     anche
dell'annullamento da parte del giudice amministrativo degli anzidetti
atti applicativi innanzi a lui impugnati» (ibidem). 
    5.1.1.  Ebbene,  nella  fattispecie  tali   atti   successivi   e
conseguenti sono' qui impugnati, e consistono principalmente nei  due
successivi provvedimenti di approvazione del progetto definitivo e di
quello esecutivo. 
    Questi sono stati in precedenza  emessi  in  esecuzione  dei  due
provvedimenti governativi, ed attualmente  sono  consequenziali  alla
legge-provvedimento di cui al ripetuto art. 6-ter, I comma,  secondo'
le cui previsioni, ed in deroga alle norme  comuni  -  avendo  questa
recepito, in particolare, le disposizioni di cui all'O.P.C.M. -  essi
sono stati formati. 
    5.1.2.     E'     evidente     che     l'eventuale      pronuncia
d'incostituzionalita' del citato art. 6-ter; per  la  parte  riferita
all'emergenza traffico nel territorio delle  province  di  Vicenza  e
Treviso, priverebbe i due provvedimenti commissariali  d'approvazione
del  loro  fondamento  legislativo,  e  consentirebbe  senz'altro  al
Collegio di annullarli, facendo  riferimento  alla  relativa  censura
d'invalidita' derivata, gia' contenuta nel ricorso introduttivo (pag.
11) e  nel  secondo  ricorso  per  motivi  aggiunti  (pag.  6),  che,
originariamente riferita all'illegittimita' del  D.P.C.M.  31  luglio
2009 e dell'O.P.C.M.  15  agosto  2009,  n.  3802,  ben  puo'  essere
adeguata alla legificazione di questi, operata dal  legislatore  dopo
la presentazione del ricorso. 
    5.2.1.  Stabilita  cosi'  la  rilevanza  di  tale  questione   di
costituzionalita', ritiene il Collegio che ne  sussista  altresi'  la
non manifesta infondatezza, con riguardo al vizio  d'irragionevolezza
legislativa, lesivo del principio di uguaglianza consacrato nell'art.
3 Cost., e comunque inconciliabile con i principi fondamentali  della
vigente costituzione in  materia  di  produzione  di  atti  normativi
legislativi. 
    5.2.2. Invero, riprendendo alcune  delle  osservazioni  contenute
nella sentenza n. 1140/12  della  sezione,  e'  da  rilevare  che  il
legislatore - che' ad esso  si  deve  fare  ormai  riferimento,  dopo
l'intervenuta  legificazione  -  per  la  realizzazione  di  un'opera
pubblica; ha attribuito ad un organo amministrativo,  il  commissario
delegato, il potere  (come  risulta  dall'art.  3  dell'ordinanza  n.
3802/09) di operare in  deroga,  tra  l'altro,  alle  norme  primarie
generali in materia di contratti pubblici, di espropriazioni  -  cio'
che  interessa  particolarmente  i  ricorrenti  -   di   procedimento
amministrativo,  di  trasformazioni  urbanistiche,  e  potendo  cosi'
sacrificare, sia pure in misura variabile, le posizioni di vantaggio,
procedimentali o sostanziali, che tali norme generali  riconoscono  e
che vengono di regola esercitate e tutelate. 
    5.2.3. Ora, una siffatta disciplina  speciale  realizza,  in  tal
modo, diseguaglianze tra situazioni corrispondenti, le quali  possono
giustificarsi  soltanto  in  una  situazione  di  somma  urgenza:  in
presenza di situazioni ambientali affitto' particolari viene meno  il
contesto in cui opera la norma comune  e  generale,  e  le  posizioni
soggettive generalmente riconosciute  possono  essere  legittimamente
sacrificate, senza che cio' comporti una reale ingiustizia. 
    5.3.1. Tuttavia, questo  Giudice  ha  gia'  ritenuto,  e  tuttora
ritiene, che non sia dato qui riscontrare una simile  situazione:  la
declamata emergenza, nel settore del traffico e della  mobilita'  nel
territorio dei comuni di Treviso  e  Vicenza  (e  la  confusione  tra
«comuni» e «province» nel d.P.C.M. 31 luglio 2009 e' sintomatica  del
modesto approfondimento istruttorio, e della distanza tra i luoghi in
cui le norme sono state scritte, ed in quelli cui  dovevano  operare)
registra, in realta', una condizione (la  «congestione  del  traffico
automobilistico e dei mezzi pesanti», ed il «conseguente pericolo per
la salute fisica e psichica dei cittadini») ordinaria  per  le  vaste
aree urbanizzate del nostro Paese, poste a nord come a sud. 
    5.3.2. Ora, e' certamente doveroso che lo Stato e gli altri  Enti
preposti si adoperino per superare tale situazione, utilizzando a tal
fine gli strumenti piu' appropriati, tra cui appunto la realizzazione
di nuove  strade:  ma,  proprio  perche'  si  tratta  di  un  rimedio
ordinario e  tipico,  per  contribuire  a  risolvere  una  situazione
largamente diffusa, lo stesso dovra' essere attuato avvalendosi delle
leggi comuni. 
    5.3.3.  D'altra  parte,  e'  intrinseca  ad  una  condizione   di
eccezionalita' la temporaneita' degli interventi e dei mezzi  a  cio'
destinati: un periodo di tempo contenuto nell'arco di poche settimane
(5 di pochi mesi, in cui la normativa speciale trovare il suo  limite
e realizzare tendenzialmente i suoi limitati scopi. 
    5.3.4. In specie, viceversa, si  e'  approvata  una  legislazione
eccezionale per realizzare una superstrada  a  pedaggio,  lunga  poco
meno di cento chilometri, che deve  attraversare  un  territorio  con
altezze variabili, solcato da fiumi, ampiamente urbanizzato  e  ricco
di bellezze naturali. Cio' basta  a  comprendere  che  si  tratta  di
un'opera imponente la quale, anche sotto il solo profilo costruttivo,
richiede evidentemente. un tempo considerevole: un'opera imponente ma
ordinaria, nel senso sin qui considerato, e, infatti,  e'  ancora  in
corso, senza che sia  possibile  stabilirne  il  completamento,  come
dimostra  la  legificazione  e  la  prosecuzione   della   dichiarata
condizione di eccezionalita', a circa cinque anni dal suo inizio. 
    5.3.5.  D'altro  canto,  a  confermare   l'irrazionalita'   della
normativa eccezionale qui sub  indice  e'  quanto  prima  narrato,  e
altresi' esposto quale preambolo della legificata O.P.C.M n. 3802/09:
e, cioe', che la legislazione speciale ha operato con riferimento  ad
un'opera gia' avviata, il cui progetto  preliminare  era  gia'  stato
approvato con la delibera CIPE n. 96 del 29 marzo 2006, per la  quale
esistevano  cospicui  stanziamenti,  una  gara  gia'  esperita  dalla
regione  Veneto  come  concedente  dell'opera,  e   addirittura   una
concessionaria gia' individuata, la quale avrebbe sostenuto il  costo
di realizzazione dell'intervento, con le  modalita'  previste  e  nei
limiti degli importi indicati nella convenzione di concessione. 
    5.3.6. Un'opera, dunque, che  stava  progredendo  con  l'utilizzo
delle norme ordinarie, il che ne conferma l'adeguatezza,  e  nel  cui
iter all'improvviso si e' inserita, del tutto irragionevolmente,  una
disciplina  eccezionale,  palesemente  lesiva   dell'art.   3   della
Costituzione,  e  sulla  quale  si  chiede  ora   una   verifica   di
costituzionalita'. 
    6.1. Qualora, tuttavia, la Corte ritenesse di dover respingere la
precedente   questione   d'incostituzionalita'   proposta   in    via
principale, il Collegio ritiene  doveroso  censurare,  in  subordine,
l'art. 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, aggiunto  dalla
legge di conversione 7 agosto 2012,  n.  131,  per  violazione  degli
arti. 3, 24 e 113 della Costituzione. 
    6.2. Invero,  attraverso  la  legificazione,  alcuni  atti  della
pubblica Amministrazione (il d.P.C.M. 31 luglio 2009 e la O.P.C.M. n.
3802/09 sono indiscutibilmente tali) sono stati  sottratti  -  e  con
successo, ove appunto la principale  questione  di  costituzionalita'
sollevata non avesse esito positivo -  al  controllo  giurisdizionale
quando erano gia' oggetto  del  presente  giudizio,  ed  erano  stati
addirittura gia' annullati con la precedente sentenza n. 1140/12:  e,
in tal modo sono stati limitate le possibilita'  di  annullamento  di
atti lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti. 
    6.3. La non manifesta infondatezza della  questione  pare  allora
evidente: attraverso la legificazione, si e' intanto  realizzata,  in
violazione dell'art. 3, I comma, Cost., una disparita' di trattamento
tra chi e' generalmente inciso  da  provvedimenti  amministrativi,  e
puo' chiederne l'annullamento al giudice, e i ricorrenti,  cui  tanto
viene negato. 
    Inoltre, e' stato ridotto ai  ricorrenti  stessi,  in  violazione
dell'art. 24, I comma,  Cost.,  l'ambito  di  tutela  giurisdizionale
delle loro posizioni d'interesse legittimo giacche' quelle  correlate
agli atti legificati gli sono state cosi' confiscate. 
    E' stata infine negata  tutela  giurisdizionale  per  determinati
atti amministrativi, in contrasto con l'art. 113, I e II comma, Cost. 
    6.4. Per quanto concerne invece la  rilevanza,  e'  evidente  che
l'annullamento della disposizione riattribuirebbe agli atti de quibus
natura   oggettivamente   e   soggettivamente    amministrativa,    e
consentirebbe cosi' a questo giudice di  sindacarne  direttamente  la
legittimita'  e,  insieme  a  questi,  anche  degli  ulteriori   atti
successivi, qui impugnati anche per invalidita' derivata. 
    7. Il giudizio va pertanto  sospeso  sino  alla  pronuncia  della
Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalita' sollevate. 
    Spese al definitivo. 
 
                               P. Q. M. 
 
    a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6-ter,  I   comma,   del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79: 
        in   principalita'   per   contrasto   con    il    principio
costituzionale di ragionevolezza degli atti legislativi e, cosi'  con
l'art. 3, I comma, della Costituzione, e con le ulteriori  previsioni
costituzionali su cui lo stesso si fonda; 
        in subordine per contrasto con gli artt. 3, 24  e  113  della
Costituzione. 
    b) sospende il giudizio in corso; 
    c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura  della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa  e
al presidente del Consiglio dei ministri, e  che  sia  comunicata  al
presidente del Senato della Repubblica e al presidente  della  Camera
dei deputati; 
    d) dispone la  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  stessa
segreteria, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in  Roma  nella  camera  di  consiglio  addi'  6
febbraio e 8 maggio 2013. 
 
                 Il Presidente, estensore: Gabbricci