PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 novembre 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' determinatasi a  seguito  degli  eccezionali
eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 125).
(13A09736) 
(GU n.282 del 2-12-2013)

 
 
 
                               IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
dicembre 2008, con il quale e'  stato  dichiarato,  tra  l'altro,  lo
stato di emergenza in ordine agli  eccezionali  eventi  meteorologici
che hanno colpito la regione Lazio nei mesi di  novembre  e  dicembre
2008; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3734 del 16 gennaio 2009, n. 3765 del 7 maggio 2009, n.  3891  del  4
agosto 2010 e n. 4004 del 16 febbraio 2012; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota della Regione Lazio del 20 febbraio 2013; 
  Viste le note del Soggetto attuatore del Presidente  della  regione
Lazio - Commissario delegato del 31  maggio  2013  e  dell'8  ottobre
2013; 
  Acquisita l'intesa della Regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Lazio   e'   individuata   quale   amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento degli interventi da  eseguirsi  per  il  superamento
della situazione di criticita' di cui in premessa. 
  2. Per i fini di cui al comma  1,  il  Direttore  del  Dipartimento
Istituzionale e Territorio della Regione Lazio e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in  essere,  entro  e
non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti  di
cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate  al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato  ai  sensi
delle ordinanze richiamate in premessa, provvede entro  dieci  giorni
dall'adozione della presente ordinanza, a trasferire al  Dipartimento
Istituzionale   e   Territorio   della   Regione   Lazio   tutta   la
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e  Territorio  della
Regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento  delle
iniziative  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi  delle   strutture
organizzative  della  Regione  Lazio,  oltre   che   della   predetta
Direzione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Direttore del Dipartimento  Istituzionale
e Territorio della Regione  Lazio  provvede,  fino  al  completamento
degli  interventi   di   cui   al   comma   2   e   delle   procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5256, che viene allo stesso  intestata
per sedici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il
predetto soggetto e'  tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione
degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio, puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del  comma  4-quater  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano  deve  essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lazio ovvero,  ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  predetto  Direttore  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 novembre 2013 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli