Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' conseguente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 124). (13A09737)(GU n.282 del 2-12-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3988 del 22 dicembre 2011, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia"; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 6 del 10 giugno 2012, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia", con la quale e' stato disposto il subentro della Regione Puglia, quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' di completamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita', per un periodo di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2012; Vista la nota del 23 luglio 2013, con la quale la regione Puglia ha chiesto il mantenimento della contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza n. 3988/2011 sopra citata, per un periodo temporale aggiuntivo di 12 mesi; Considerato che la regione Puglia, con la predetta nota del 23 luglio 2013, ha evidenziato che le ulteriori risorse finanziarie assegnate dalla citata ordinanza n. 6/2012 per il completamento delle iniziative programmate sono state accreditate sulla contabilita' speciale n. 5684 solo in data 7 maggio 2013; Tenuto conto che nella sopra citata nota del 23 luglio 2013 la medesima Regione ha altresi' segnalato che il comune di Ginosa ha trasmesso il provvedimento n. 155/2013, di approvazione del Piano di riparto per i danni subiti dai privati, e che in relazione a detto procedimento, che include tra i beneficiari anche alcune imprese, e' necessario acquisire il parere favorevole della Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; Ravvisata quindi la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Per consentire il completamento delle attivita' integralmente finanziate e contenute nel piano degli interventi approvati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3988/2011, la contabilita' speciale n. 5684 di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 6/2012 rimane aperta fino al 30 novembre 2014. 2. Qualora alla data del 30 novembre 2014, a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 1, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente del Servizio protezione civile della regione Puglia di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 6/2012 citata in premessa, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita' in rassegna, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 3. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 2 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Dirigente del Servizio protezione civile della regione Puglia e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 4. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 5. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 6. Il Dirigente del Servizio protezione civile della regione Puglia, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 1, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2013 Il capo del dipartimento: Gabrielli